Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 settembre 2016, n. 19214

Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorieta’, costituente elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 28 settembre 2016, n. 19214

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19589/11) proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Salerno, in virtu’ di procura speciale rilasciata con atto del notaio in (OMISSIS), dr.ssa (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS) pure di persona;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 19 depositata il 10 gennaio 2011 e notificata il 19/23 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che – in assenza delle parti – ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 1983 (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere la declaratoria di nullita’ dei contratti di costituzione di rendita vitalizia dell'(OMISSIS) con i quali (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano impegnati a pagare una rendita vitalizia di Lire 900.000 ciascuno all’anno a rate mensili anticipate in favore del medesimo (OMISSIS) e della moglie (OMISSIS), con obbligo di accudire entrambi in caso di malattia o necessita’, e, in corrispettivo, avevano ricevuto la proprieta’ di due distinti immobili, con riserva di usufrutto su questi in favore del suddetto (OMISSIS) (e, in caso di sua morte, a vantaggio di (OMISSIS)).
Esponeva l’attore che mancava l’alea del contratto, in ragione dell’eta’ dei vitaliziati e della manifesta sproporzione fra le prestazioni, stante l’elevato valore dei beni.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che spiegavano anche domanda riconvenzionale, per ottenere il pagamento delle prestazioni dagli stessi eseguite, nelle more del giudizio decedevano (OMISSIS) e (OMISSIS), per cui la causa veniva proseguita da (OMISSIS) e, in seguito alla sua morte, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giudice adito, con sentenza n. 560 del 2005, dichiarava la nullita’ del contratto per mancanza di alea in considerazione dell’eta’ dei vitaliziati in rapporto al valore dei beni ceduti, ammontanti a Lire 717.400.000, rigettata la domanda riconvenzionale.
In virtu’ di rituale appello interposto da (OMISSIS), con il quale lamentava la mancata considerazione ai fini dell’alea del contratto della data di morte dell’ultima vitaliziata, (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), e la riserva di usufrutto in favore di entrambi i vitaliziati, assieme ai corrispettivi versati, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza delle sole (OMISSIS) e (OMISSIS), accoglieva l’impugnazione e per l’effetto respingeva le domande attoree.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale, premesso che la decisione di primo grado era passata in giudicato con riferimento a (OMISSIS), nel merito evidenziava che il Tribunale di Vallo della Lucania non aveva tenuto conto che, accanto all’obbligo di corrispondere una rendita annuale, erano state posti a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) ulteriori prestazioni, di carattere assistenziale, nonche’ gli oneri del contratto e il pagamento delle imposte.
Inoltre, i beni attribuiti a (OMISSIS) e (OMISSIS) erano distinti ed avevano valori economici molto diversi, oltre a non essere stata provata la manifesta sproporzione fra le prestazioni.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolandolo su cinque motivi, resistito da (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello nonostante fosse fondato su doglianze generiche che non sottoponevano a critica le argomentazioni del primo giudice.
La doglianza e’ infondata.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, a cui va data continuita’, l’onere di specificita’ dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una loro enunciazione formale, l’appellante formuli delle argomentazioni che si contrappongono a quelle esposte nella decisione gravata e che siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18 settembre 2015 n. 18307; Cass. 23 ottobre 2014 n. 22502).
Come esposto dagli stessi (OMISSIS) nel ricorso, oltre ad essere ricavabile dalla sentenza impugnata, (OMISSIS) aveva contestato, nell’atto di impugnazione della decisione di primo grado, la valutazione del requisito dell’aleatorieta’ del contratto oggetto di causa compiuta da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, rappresentando come detta alea nella specie sussistesse, alla luce degli anni di sopravvivenza di (OMISSIS), ultima dei beneficiari, dell’esborso annuale di L. 900.000 fino al decesso di quest’ultima, oltre alla circostanza che gli immobili ceduti erano, comunque, rimasti nel godimento della stessa (OMISSIS) quale usufruttuaria.
La Corte d’Appello di Salerno ha espressamente chiarito che “parte appellante ha riproposto la questione della presenza dell’alea nel contratto, e della proporzione tra prestazioni”.
Se ne ricava che l’appello era ammissibile, essendo stato soddisfatto il requisito della specificita’ richiesto dall’articolo 342 c.p.c., in quanto l’atto di appello consentiva di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, cosi’ permettendo al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere pienamente la propria attivita’ difensiva.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 61 e ss., 112 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacche’ a loro avviso la corte territoriale non avrebbe dovuto riesaminare la c.t.u. espletata in primo grado, in assenza di specifici motivi di gravame sul punto.
Anche detta censura – con la quale i ricorrenti sembrano ritenere che le conclusioni espresse dal c.t.u. in primo grado abbiano una propria intrinseca natura decisoria e siano quindi di per se’ suscettibili di impugnazione – e’ priva di pregio.
Ebbene, non v’e’ dubbio che tale natura rivesta il provvedimento con il quale il giudice stabilisce se il mezzo di prova (costituenda) – di cui una delle parti abbia chiesto l’espletamento – sia o meno ammissibile alla stregua della disciplina processuale vigente: in tal caso, infatti, il giudice decide dell’applicabilita’ di determinate disposizioni normative che regolano i tempi ed i modi di deduzione ed acquisizione della prova. Ne consegue che la parte soccombente, che abbia visto respingere le eccezioni volte a far valere ragioni di rito ostative all’ammissione del mezzo, e’ tenuta a impugnare con uno specifico motivo (ove intenda ottenerne la riforma) l’assunta statuizione di rigetto.
Diverso compito, invece, e’ quello che spetta al giudicante allorche’ la questione dell’ammissibilita’ della prova si presenti unicamente sotto il profilo della sua astratta rilevanza per la soluzione della controversia (ovvero della sua idoneita’ alla raccolta di elementi utili all’accertamento dei fatti che sono in contestazione): in tal caso egli si limita, infatti, a compiere una valutazione che, al pari di quella concernente la concreta rilevanza probatoria (l’effettiva utilita’ ai fini della decisione) delle circostanze emerse attraverso l’espletamento del mezzo istruttorio ammesso, attiene squisitamente al merito ed e’ pertanto rimessa al suo apprezzamento discrezionale. E’ d’altro canto evidente che, una volta che la prova sia stata espletata, il giudizio di merito in ordine alla sua astratta ammissibilita’ resta assorbito da quello relativo alla sua effettiva rilevanza per la decisione. E’ dunque sufficiente che la parte soccombente impugni la sentenza lamentando l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice perche’ il giudice d’appello, percio’ stesso investito dell’integrale riesame del merito della controversia, possa (ed anzi debba) compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, all’esito del quale l’accertata decisivita’ di uno di essi ben puo’ condurre alla conclusione della sostanziale inutilita’ (dell’irrilevanza, anche in via astratta) del diverso mezzo ritenuto ammissibile e decisivo dal giudice a quo.
Deve escludersi, pertanto, per un verso, che la (OMISSIS) fosse tenuta a proporre uno specifico motivo d’appello per ottenere la riforma della sentenza anche quanto alle determinazioni cui era giunto l’ausiliare del giudice e, per l’altro, che, in assenza di tale motivo, fosse precluso alla corte territoriale, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., di trarre diverse conclusioni ai fini della decisione dal predetto accertamento senza averne prima esaminato le risultanze.
La Corte di Appello di Salerno, una volta investita della questione relativa alla aleatorieta’ del contratto impugnato e rilevata l’ammissibilita’ dell’appello, era tenuta a valutare nel merito le doglianze dell’appellante, riconsiderando tutte le risultanze istruttorie agli atti e, quindi, anche quelle relative all’indagine del c.t.u. in primo grado, nella misura in cui erano state poste a fondamento della decisione gravata.
Con il terzo motivo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si dolgono dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio. In particolare essi sostengono che la corte territoriale avrebbe errato in quanto avrebbe devalutato i valori indicati dal consulente d’ufficio sul presupposto che la sua stima fosse stata effettuata all’epoca della redazione della perizia (1991) e non con riferimento al tempo della conclusione del contratto (1978); ritengono, inoltre, che non sia stato specificamente determinato il valore dei beni ceduti a (OMISSIS); sarebbe stata esclusa la nullita’ del contratto nonostante la rendita ricavabile dall’immobile ceduto fosse pari a Lire 8.650.000, mentre l’importo versato da (OMISSIS) era pari a Lire 900.000 annue, oltre ad essere generiche ed indefinite le prestazioni assistenziali; infine in nessun conto era stata tenuta l’eta’ dei vitaliziati.
Il motivo e’ inammissibile prima che infondato, non avendo i ricorrenti colto la ratio della decisione. I ricorrenti assumono che la Corte di Appello di Salerno abbia riconosciuto un valore estremamente ridotto al diritto ceduto a (OMISSIS), a fronte di una eccessiva elevazione del controvalore delle prestazioni assistenziali dalla stessa promesse, non tenendo conto della modestia del corrispettivo versato annualmente ai beneficiari e dell’eta’ dei medesimi all’epoca di stipulazione del contratto.
La Corte d’appello – diversamente dall’assunto dei ricorrenti – si e’ correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorieta’, costituente elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass. 7 giugno 1971 n. 1694; Cass. 29 agosto 1992, n. 9998).
Il giudice del merito – proprio in considerazione della natura aleatoria del contratto, che e’ caratterizzato dalla indeterminatezza della prestazione complessiva cui risultera’ obbligato il debitore, commisurata all’incerta durata della vita umana e alla variabilita’ dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato e della terza beneficiaria del vitalizio, e che pertanto postula l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio che potra’ alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto – ha respinto la tesi secondo cui potesse venire in rilievo il denunciato squilibrio (in ogni caso escluso in concreto) tra il valore delle prestazioni offerte dalla vitaliziante appellante ed il valore della nuda proprieta’ degli immobili ceduti dal vitaliziato.
A cio’ aggiungasi che, nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all’eta’ e allo stato di salute l’alea e’ esclusa – ed il contratto e’ dichiarato nullo – soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravita’, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un’eta’ talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni piu’ ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
I giudici del merito – procedendo all’esame delle risultanze probatorie – sono giunti alla motivata conclusione che (OMISSIS), nel periodo dal (OMISSIS), ha provveduto a fornire regolarmente e con costanza a (OMISSIS) e alla di lui coniuge i servizi e l’assistenza medica e generica previsti dal contratto, oltre a corrispondere un importo annuo di Lire 900.000, riservando anche il diritto di usufrutto dei due immobili ceduti ai vitaliziati, stimato il valore degli immobili per la piena proprieta’ al massimo in Lire 173.610.592, che andava abbattuto del depauperamento dovuto al diritto di usufrutto e della buonuscita del colono, oltre che delle imposte, elementi che controbilanciavano il primo (“dell’altra prestazione accessoria alla rendita che riguarda gli oneri del contratto e l’obbligo di pagare le imposte, a rimborso diretto verso (OMISSIS) o in caso di premorienza verso la di lui moglie (OMISSIS)”).
Nella sentenza impugnata viene, poi, sottolineato che le prestazioni assistenziali de quibus sarebbero gravate “sulla (OMISSIS) perche’ unica residente in Italia tra i due obbligati” e che dovevano essere considerati gli “altri vincoli instaurabili ad opera della usufruttuaria (OMISSIS), come puo’ desumersi dalla lettera in cui la erede universale della (OMISSIS) vanta un contratto di affitto agrario instaurato”.
I giudici del gravame hanno, infine, concluso nel senso che la difficolta’ oggettiva di calcolo della sproporzione lamentata non potesse riverberarsi sulla parte convenuta, ma piuttosto su quella attrice, la quale non aveva assolto al relativo onere di prova. In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come il valore delle zone interessate fosse stato “ancorato a dati affatto certi”, come si evinceva dal fatto che il c.t.u. aveva utilizzato, per accertare detto valore, una sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, la n. 9/89, che si riferiva ad una ipotesi di espropriazione per pubblica utilita’ e ad una valutazione di ben 10 anni successiva all’epoca di conclusione del contratto. Il giudice di secondo grado ha evidenziato pure come nessuna delle due c.t.u. agli atti consentisse di comprendere “quale parte del fondo sia destinata a zona turistica e quale destinata a zona “B3″ – anzi B1 -” e che “non e’ ricavabile dalla c.t.u. a quanto ammonti il valore della nuda proprieta’, nemmeno rispetto al valore calcolato dal c.t.u. di 530.000.000, per tutto l’immobile unitariamente considerato”, ma solo che “il valore unitario della zona turistica viene determinato in base ad un aumento del valore di zona agricola stimata, sempre in una ipotesi di espropriazione in epoca indefinita, dal Tribunale delle acque pubbliche e in zona retrostante la stazione FF.SS. (OMISSIS)”.
Il motivo di ricorso finisce, nella sostanza, con il richiedere apprezzamenti che non sono neanche riferibili ad una contestazione della valutazione delle prove documentali e della c.t.u. (di cui peraltro neppure vengono trascritti i contenuti), ma che deducono una erronea percezione dei dati riprodotti nelle perizie agli atti, laddove il giudice di secondo grado ha solo in via subordinata ipotizzato di “voler considerare come validi i valori indicati dal c.t.u.”, effettuando il raffronto fra il valore del diritto trasferito come indicato dai periti del Tribunale e le prestazioni gravanti su (OMISSIS).
Ne’, infine, si confronta con la ratio decidendi che pone a carico dell’attore l’onere probatorio della denunciata sproporzione, nulla essendo stato dedotto al riguardo, limitata l’impugnazione al solo raffronto fra la nuda proprieta’ di (OMISSIS) e le prestazioni assistenziali che si accompagnavano al versamento di Lire 900.000 all’anno, che – per quanto prima detto – non costituisce il fondamento della decisione de qua.
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. e dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiche’ la corte territoriale non aveva tenuto conto che la clausola che prevedeva le prestazioni assistenziali de quibus era una “mera clausola di stile inserita per un sollievo morale ai vitaliziati e non per imporre un onere economico alla vitaliziante”.
Il motivo e’ inammissibile, in quanto introduce una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che parte ricorrente non ha dedotto di avere sollevato nelle precedenti fasi del giudizio.
Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che i ricorrenti nei due gradi di merito hanno solo affermato la nullita’ del contratto in esame sul presupposto della mancanza di alea “in virtu’ della eta’ dei vitaliziati e della sproporzione manifesta tra le prestazioni in ragione dell’elevato valore dei beni”, senza negare il carattere anche giuridico dell’impegno relativo alle prestazioni assistenziali.
Si rammenta, al riguardo, che nel giudizio di cassazione e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino, come nel caso in esame, indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (tra le piu’ recenti v. Cass. 9 luglio 2013 n. 17041; Cass. 13 settembre 2007 n. 19164).
Ne discende che, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 14 aprile 2011 n. 8504; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3468; Cass. 11 novembre 2008 n. 26953; Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664; Cass. 22 maggio 2006 n. 11922; Cass. 19 maggio 2006 n. 11874; Cass. 11 gennaio 2006 n. 230).
Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1872 ss. c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, poiche’ la corte territoriale non avrebbe considerato l’aspettativa di vita dei beneficiari.
La infondatezza di quest’ultima censura discende dalle considerazioni svolte con riferimento al terzo mezzo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Segue, per rigore di soccombenza, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.
Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. (OMISSIS).

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