Integra il reato di rapina, e non quello di tentata rapina, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l’autonoma disponibilità, pur se l’impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell’Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall’art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito.
In tema di reati contro il patrimonio, il profitto non consiste necessariamente in un vantaggio di natura patrimoniale, potendosi concretare in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione, piacere o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria Azione purché questa sia attuata impossessandosi con violenza e minaccia della cosa mobile altrui, mediante sottrazione a chi la detiene (giurisprudenza costante).
Nel delitto di rapina sussiste l’ingiustizia del profitto quando l’agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un’utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane
Suprema Corte di Cassazione
sezione II penale
sentenza 10 giugno 2016, n. 24297
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 24.11.2014, la Corte di appello di Milano, con la sola esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.1 c.p., confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 15.6.2010, che aveva condannato M.M.L.E. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di rapina e lesioni, con sospensione condizionale della pena.
1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di responsabilità dell’imputato e di sussistenza dell’ipotesi di rapina consumata piuttosto che di tentativo o di furto con strappo, escludendo solamente l’aggravante dei futili motivi.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, mediante il proprio difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di rapina e dell’ipotesi consumata; lamenta in particolare l’omessa considerazione dei rilievi mossi con l’atto di appello, dal momento che nel caso di specie difetterebbe la violenza rivolta verso la persona, con la necessità di riqualificare il fatto quale furto con strappo, fermo restando che comunque non si sarebbe verificato un vero spossessamento della vittima dato che l’azione è avvenuta quando i Carabinieri erano già presenti sul posto, e si sarebbe dunque rimasti nell’ambito del tentativo.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina, dal momento che l’imputato non ha agito alla ricerca di un profitto, neppure nell’accezione più ampia di tale termine.
2.3 Mancanza o illogicità della motivazione in relazione al reato di lesioni, poiché, a fronte della remissione di querela da parte della persona offesa, la procedibilità di ufficio si basa solo sul certificato del Pronto Soccorso che formula una prognosi di giorni 21, ma tale risultanza è smentita dalle dichiarazioni della vittima e dalla natura non grave delle lesioni.
2.4 Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., poiché il giudice di appello basa il rigetto sulla considerazione che la rapina non è reato contro il patrimonio in senso stretto, ma reato plurioffensivo e l’attenuante in parola potrebbe riconoscersi solo in relazione alla natura di reato a fini di lucro, per i quali però occorre la speciale tenuità sia del lucro perseguito, sia dell’evento derivato, aspetto quest’ultimo non ricorrente nella fattispecie dovendosi considerare anche i danni alla persona; secondo il ricorrente la diminuente in parola fa invece esclusivo riferimento ai danni patrimoniali e si chiede una ulteriore riduzione di pena da sommare a quella per le attenuanti generiche già concesse e giudicate prevalenti nella sentenza di primo grado.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, si tratta di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte territoriale si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. In particolare, anche attraverso un rinvio alla decisione di primo grado, viene ribadito che l’imputato ha diretto la propria azione violenta nei confronti della persona offesa, giungendo ad impossessarsi in via definitiva del telefonino che, infatti, i Carabinieri ritrovavano in una delle tasche dei pantaloni dell’uomo.
In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sé, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del 23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta né quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sé, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
1.1 La questione relativa alla mancata qualificazione giuridica del fatto come violazione dell’art. 624 bis cod. pen. è stata esaminata e correttamente ritenuta infondata, facendosi riferimento ai criteri seguiti da questa Corte di legittimità e condivisi dal Collegio in base ai quali distinguere il delitto di rapina di rapina impropria in quello di furto con strappo. In tal senso si è affermato che integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina, quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica fra il possessore e la cosa sottratta (sez. 2 n. 41464 del 11/11/2010, Rv. 248751). Ed ancora recentemente le sezioni unite di questa Corte (sez. U. n. 10 del 19/4/2012, Reina), nel ritenere ammissibile il tentativo di rapina impropria, hanno effettuato una completa ricognizione delle due fattispecie, rapina e furto, delineando il quid pluris che caratterizza la prima rispetto al secondo: la rapina costituisce un tipico esempio di reato plurioffensivo volto alla tutela dei beni giuridici dell’inviolabilità del patrimonio e della sicurezza e libertà della persona; costituisce altresì un reato complesso, in quanto la condotta costitutiva dello stesso coincide con l’azione di sottrazione – impossessamento tipica del delitto di furto e reca in più l’elemento della violenza alla persona o della minaccia. E nel caso di specie la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, ha ravvisato la sussistenza di entrambi i richiamati elementi integranti il delitto di rapina, rilevando che il comportamento violento posto in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa ha consentito al primo di appropriarsi del telefono in questione.
1.2 Analogamente deve dirsi a proposito del ragionamento evidentemente operato dalla Corte territoriale a proposito della questione del tentativo, dal momento che, anche secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, integra il reato di rapina, e non quello di tentata rapina, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l’autonoma disponibilità, pur se l’impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell’Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall’art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito. (Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, Rv. 254691).
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, attinente alla pretesa in configurabilità del profitto. Ritiene infatti il Collegio che, in tema di reati contro il patrimonio, il profitto non consiste necessariamente in un vantaggio di natura patrimoniale, potendosi concretare in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione, piacere o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria Azione purché questa sia attuata impossessandosi con violenza e minaccia della cosa mobile altrui, mediante sottrazione a chi la detiene (giurisprudenza costante). (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 12/01/1985,) Rv. 168392.
Nel caso di specie si sostiene che il ricorrente abbia agito al solo scopo di esaminare le conversazioni o i messaggi figuranti nella cellulare, dunque per un’utilità non qualificabile come profitto.
2.1 Orbene, a parere del Collegio, proprio tale riconosciuta finalità integra pienamente il requisito dell’ingiustizia del profitto che l’agente voleva ricavare dall’impossessamento del telefono cellulare della sua fidanzata. L’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione. La libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine. Nel caso di specie la pretesa dell’agente di “perquisire” il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi – dal suo punto di vista – compromettenti, rappresenta il profitto conseguito e assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta proprio perché, violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna e si pone in prosecuzione ideale con il reato di lesioni, avente ad oggetto le lesioni arrecate dall’imputato alla sua fidanzata nel mentre era in preda di una crisi di gelosia.
Non può dunque dubitarsi del requisito dell’ingiustizia del profitto perseguito dall’agente mediante l’impossessamento del telefono della sua fidanzata.
A tale vicenda, dunque, ben si attaglia il principio di diritto già formulato in una precedente decisione di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015 Ud., Rv. 263163), al quale il collegio aderisce: “nel delitto di rapina sussiste l’ingiustizia del profitto quando l’agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un’utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane”.
3. Anche il terzo motivo (attinente al profilo della procedibilità) è manifestamente infondato, involgendo una questione di fatto, posto che il certificato medico parla di giorni 21 e il giudice di merito ha ritenuto attendibile e oggettiva detta risultanza, mentre ha considerato reticente la persona offesa, scarsamente attendibile perché intenta a sminuire le conseguenze delle azioni lesive e comunque assai vaga nel parlare della propria guarigione. In tale valutazione, correttamente motivata, il giudice di legittimità non può entrare.
4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso attinente alla pretesa concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, c.p. Invero, la Corte territoriale fornisce al riguardo esaustiva motivazione in senso negativo, rifacendosi all’indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale per la concessione dell’attenuante in argomento occorre anche valutare gli effetti dannosi connessi alla persona sottoposta a violenza o minaccia, vertendosi in materia di reato plurioffensivo che lede, non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona offesa (sez. 2 n. 19308 del 20/1/2010, Rv. 247363; sez. 2 n. 41578 del 22/11/2006, Rv. 235386).
5. Alla rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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