Si configura il reato di truffa aggravata per il dipendente comunale che non timbra il badge regolarmente e che viene sorpreso in altro luogo da strutture audiovisive installate dalla polizia

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 1 agosto 2016, n. 33567

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
– (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania n. 30/2015 emessa in data 1 luglio 2015;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) sono indagati per truffa aggravata e continuata nei confronti del Comune di La Maddalena – alle dipendenze del quale prestano servizio con le mansioni di usciere – consistita nell’essersi allontanati dal luogo di lavoro timbrando il cartellino segnatempo in orari di entrata e uscita diversi da quelli effettivi. Nei loro confronti il g.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato, pari ad Euro 507,24 per il (OMISSIS) ed Euro 470,99 per il (OMISSIS).
Con ordinanza del 1 luglio 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la richiesta di riesame formulata dagli interessati.
Avverso tale ordinanza i due indagati presentano, tramite il comune difensore, ricorso ex articolo 325 c.p.p., comma 1, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e). In particolare, lamentano l’omessa motivazione su uno specifico motivo di riesame, relativo alla insussistenza dei ravvisati artifizi e raggiri. Si dolgono, inoltre, della non utilizzabilita’ delle risultanze desunte dal sistema di registrazione dell’accesso e dell’uscita dei dipendenti dal posto di lavoro (badge), nonche’ delle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Anzitutto va rilevato che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione e’ ammesso solo per violazione di legge (articolo 325 c.p.p., comma 1), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004 – Rv. 226710; v. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004 – Rv. 226710).
In particolare, nella nozione di “violazione di legge” di cui all’articolo 325 c.p.p., comma 1, non rientrano l’illogicita’ o l’incompletezza della motivazione (Cass. Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 – dep. 28/02/2007 – Rv. 236255). Pertanto, il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari puo’ essere proposto solo nel caso di mancanza fisica della motivazione o in presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Cass. Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 – dep. 01/10/2010 – Rv. 248129).
Da cio’ consegue che potranno essere esaminate solamente le doglianze relative all’utilizzabilita’ delle risultanze del sistema elettronico di rilevazione delle presenze (badge) e delle riprese audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria. Le altre censure, sostanzialmente relative solo alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato, non sono ammissibili.
3. Esaminando il ricorso in relazione alle residue censure, va trattata per prima la questione dell’elusione dell’obbligo di timbratura del badge. Sostengono in proposito i ricorrenti che l’istallazione di sistemi di registrazione degli orari di accesso e di uscita del personale dipendente, giacche’ utilizzabili in funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro, postula l’accordo con le rappresentanze sindacali o un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, le relative risultanze sarebbero illecite e quindi illegittimamente acquisite agli atti del procedimento penale.
La doglianza e’ infondata per una pluralita’ di ragioni. Anzitutto, non risulta da alcuna evidenza processuale l’illegittimita’ dell’istallazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze; la mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali costituisce una mera asserzione dei ricorrenti, priva di riscontro oggettivo.
In secondo luogo, le garanzie procedurali imposte dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (espressamente richiamato dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 114, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilita’ di verifica a distanza dell’attivita’ dei lavoratori) si applicano ai controlli c.d. “difensivi”, ossia diretti ad accertare l’inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115; nella specie la Corte ha escluso l’applicabilita’ delle garanzie procedurali sopra indicate nel caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale).
E’ quindi possibile affermare il seguente principio di diritto: in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilita’ di verificare a distanza l’attivita’ dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilita’ delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attivita’ di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro (v. Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013 – dep. 12/07/2013, Chielli e altri, Rv. 256640).
Infine, per rispondere ad altra specifica censura posta dai ricorrenti, occorre rilevare che, in tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l’eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modalita’ fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa. Infatti, non e’ la doverosita’ della vidimazione a rendere quest’ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario, anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio, puo’ ingenerare l’inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell’ingresso e dell’uscita dal luogo di lavoro sia meramente facoltativa, il lavoratore puo’ non ottemperare all’adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell’orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro.
4. Parimenti infondata di rivela la doglianza relativa all’utilizzabilita’ delle riprese audiovisive. I ricorrenti sostengono che la segnalazione di fenomeni di assenteismo riguardava altri due colleghi e che, pertanto, le videoriprese in questione nei loro confronti non hanno costituito uno strumento di ricerca della prova, ma un vero e proprio mezzo di acquisizione della notitia criminis.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall’articolo 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessita’ di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Sez. 2, n. 41332 del 07/07/2015 – dep. 14/10/2015, Zhou, Rv. 264889; v. pure Sez. 3, n. 37197 del 07/07/2010 – dep. 19/10/2010, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 248563; Sez. 2, n. 1127 del 13/12/2007 – dep. 10/01/2008, Napolano, Rv. 238905).
La circostanza che dall’espletamento dell’attivita’ di indagine siano emersi elementi di colpevolezza anche a carico di soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente indagati non incide in alcun modo sull’utilizzabilita’ della prova atipica cosi’ acquisita neppure nei confronti dei nuovi indagati.
5. Il ricorso deve essere quindi rigettato.
I ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

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