Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 9 agosto 2016, n. 34735

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, direzione o organizzazione del gruppo criminale, a prescindere da formali o rituali investiture, è necessario che il ruolo apicale o la posizione dirigenziale non si esauriscano in vanterie e opinioni individuali, ma risultino in concreto esercitati, siano riconosciuti e riconoscibili all’interno della consorteria e dai vertici gerarchici, consistendo nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell’assunzione di compiti decisionali

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 9 agosto 2016, n. 34735

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1685/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 dicembre 2014 la Corte di appello di Napoli per quanto qui d’interesse riformava parzialmente la sentenza del 26 settembre 2013, resa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che confermava nel resto, e riduceva ad anni nove di reclusione la pena inflitta all’imputato (OMISSIS), ritenuto responsabile dei delitti di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 2, 3, 4 e 5, per avere fatto parte dell’associazione di stampo mafioso, operante nella zona di Torre del Greco e denominata “clan (OMISSIS)” con il ruolo di reggente e di concorso in numerosi episodi di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, realizzati in danno di imprenditori ed esercenti della zona d’influenza del predetto sodalizio.
1.1 Entrambe le sentenze di merito proponevano conforme ricostruzione fattuale delle vicende oggetto del procedimento sulla scorta dell’apporto informativo fornito dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) circa l’insediamento nella zona di Torre del Greco del clan camorristico (OMISSIS), gia’ peraltro accertata con sentenze irrevocabili, della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione e delle conversazioni intercettate, dai quali elementi si era tratta la prova inequivoca dell’intraneita’ dell’imputato al sodalizio camorristico e del suo ruolo di reggente, svolto in concreto mediante la direzione dell’attivita’ estorsiva svolta in danno di imprenditori e pubblici esercenti della zona, la tenuta della contabilita’ degli introiti e l’erogazione degli stipendi agli affiliati.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione in relazione al giudizio di responsabilita’ in ordine al delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 2. Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha riproposto le stesse argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, basate in via esclusiva sulle conversazioni intercettate che pero’ non provano con certezza che il ricorrente abbia assunto il ruolo di promotore del sodalizio camorristico: cio’ che rileva e’ il reale contributo organizzativo apportato dall’imputato nell’indicare ai sodali le strategie che il gruppo criminale deve porre in essere, non essendo sufficiente al riguardo la sola considerazione che del presunto promotore abbiano gli altri appartenenti all’associazione camorristica. In particolare, nei dialoghi intercettati non emerge che il (OMISSIS) abbia proceduto all’erogazione degli stipendi mensili o che abbia assunto decisioni al riguardo, ne’ che egli sia il soggetto indicato nel messaggio scambiatosi tra i due (OMISSIS) come “genero di (OMISSIS)”, ne’ tale ruolo e’ stato riferito dai collaboratori di giustizia. E poiche’ la qualifica di organizzatore va assegnata all’affiliato che, pur nell’ambito delle direttive impartite dai capi detenuti, svolge in via autonoma la funzione di coordinamento dell’attivita’ degli altri aderenti all’associazione e reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, tale attivita’ non emerge sia stata svolta dal (OMISSIS), risultando gli altri partecipi essersi organizzati per conto loro nel realizzare estorsioni, tant’e’ che essi avevano parlato dell’elargizione di somme di denaro di cui egli era stato all’oscuro. L’elemento riportato sempre in sentenza dai giudici di appello, riguardante il ritrovamento di un foglio, a casa di tale (OMISSIS) durante una perquisizione, riportante i nomi di numerosi esercenti di Torre Annunziata, ritenuti vittima di estorsione, non puo’ addebitarsi al ricorrente, non essendovi prova che il documento fosse in suo possesso e non nella disponibilita’ delle altre numerose persone presenti a casa (OMISSIS) e non potendosi comunque escludere che egli lo avesse gia’ trovato all’atto del suo arrivo in quell’abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e va dunque respinto.
1.L’impugnazione all’odierno esame investe esclusivamente il giudizio di responsabilita’ in ordine al delitto associativo, contestato al (OMISSIS) ai sensi del secondo comma dell’articolo 416 is c.p. per avere svolto le mansioni di reggente del clan camorristico (OMISSIS), insediato in Torre Annunziata, nell’assenza forzata dei capi storici dell’organizzazione, (OMISSIS) ed (OMISSIS), ristretti in carcere. Le contestazioni difensive s’incentrano in particolare sulla negata compiutezza e logicita’ motivazionale della sentenza impugnata sul punto della valutazione del materiale probatorio acquisito senza impegnarsi nel negare l’esistenza e l’operato della formazione camorristica, quanto piuttosto le funzioni apicali esercitate dal ricorrente.
1.1 La sentenza impugnata ha analizzato il compendio probatorio, stimato univocamente indicativo dell’esistenza di un gruppo di soggetti con a capo il (OMISSIS), inseriti nell’organizzazione gia’ esistente, denominata clan (OMISSIS), ed impegnati nel proseguirne le tradizionali attivita’ criminose sulla base delle direttive impartite dal carcere da (OMISSIS) e poi dal figlio (OMISSIS). In tal senso si e’ assegnato valore dimostrativo ad un biglietto, sequestrato presso l’istituto penitenziario ove era ristretto (OMISSIS) in data 13/2/2008 e trascritto testualmente nella conforme sentenza di primo grado, nel quale questi, rivolgendosi al figlio, aveva impartito ordini precisi rivolti anche ad un soggetto indicato come “il genero di (OMISSIS)”, affinche’, senza assumere iniziative non autorizzate, si dedicassero a reperire denaro, si impratichissero nell’uso di armi e facessero attenzione alle microspie, disseminate ovunque. All’identificazione del (OMISSIS) nel “genero di (OMISSIS)” i giudici di merito sono pervenuti sulla scorta del legame di affinita’ con soggetto, (OMISSIS), gia’ condannato per partecipazione al clan (OMISSIS), dell’esatta corrispondenza di nomi e di legami criminali, nonche’ della dimostrata dedizione del (OMISSIS) ad attivita’ estorsiva in danno di imprenditori ed esercenti della zona, quale sistema di “fare i soldi”, indicato nel messaggio. Al riguardo si e’ ricavata univoca dimostrazione di tale attivita’ dai dati conoscitivi offerti dalle operazioni intercettative, che hanno riguardato le utenze di soggetti ritenuti intranei al sodalizio e lo stesso ricorrente e dal foglio manoscritto, rinvenuto all’interno dell’abitazione di (OMISSIS), riportante annotazioni con i nomi di titolari di esercizi ed attivita’ commerciali di Torre Annunziata, sottoposti ad estorsione, identificati dagli investigatori e coincidenti con coloro che quali vittime di tali iniziative erano stati gia’ rivelati dai collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) circa tre anni prima del sequestro.
1.2 In particolare, le conversazioni intercettate e riportate nella loro trascrizione integrale nella sentenza di primo grado, per la sicura identificazione dei colloquianti e l’esplicito tenore delle espressioni, sono state valorizzate come significative della dedizione personale del (OMISSIS) ad attivita’ estorsiva, ammessa in modo incontrovertibile nel dialogo del 4/5/2011, nel quale aveva commentato compiaciuto di avere “fatto un’altra estorsione”, di avere riscosso “tutti i regali” ed imposto ad un soggetto passivo il completamento del pagamento, nonche’ della direzione e del coordinamento dell’analogo impegno svolto da altri sodali; in particolare, sono state utilizzate quali elementi di concludente valenza indiziaria le conversazioni nelle quali il (OMISSIS), parlando con altri sodali quali (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva commentato i rischi di “bruciarsi” affrontati da quanti stavano collaborando con loro nelle attivita’ criminose, la fruttuosita’ delle estorsioni, passate in rassegna quanto ai proventi ottenuti in riferimento al genere merceologico trattato dalle vittime -“macellaio”, “pescherie”, “cimitero” nella conversazione del 10/5/2011 prog. 399 riportata a pag. 23 della sentenza di primo grado -, con le quali somme avevano potuto provvedere alle esigenze dei detenuti e di quanti ancora liberi ed attivi, aveva fatto il punto dei pagamenti gia’ incassati e di quelli ancora da esigere per darne poi conto a (OMISSIS), da informare anche dell’andamento di altra attivita’ probabilmente legata al traffico di stupefacenti, aveva manifestato compiacimento per aver scelto una vita che consentiva di guadagnare senza lavorare e fare fatica in un contesto che lo accomunava agli interlocutori perche’ tutti affiliati alla stessa organizzazione. Le informazioni cosi’ ricavate sono state poste in relazione al biglietto sopra citato, contenente una sorta di resoconto contabile delle attivita’ estorsive in corso, riferito alla persona del (OMISSIS) perche’ rinvenuto nei pressi di un involucro contenente stupefacente, che egli aveva riconosciuto di sua appartenenza, all’atto della perquisizione effettuata alle ore 06,15 del 17/3/2012 presso l’abitazione del minore Salvatore (OMISSIS) e dei suoi congiunti, luogo dagli inquirenti ritenuto essere divenuto un “covo” delle nuove leve del clan (OMISSIS), come riportato nella sentenza di primo grado: nel foglio risultavano annotate cifre accanto a nomi di esercenti, ritenute significative della riscossione di quegli importi nell’ambito di richieste estorsive a cadenza periodica, oggetto di specifica contestazione ai capi da C) a M), per i quali con l’impugnazione non e’ stata sollevata alcuna contestazione difensiva.
Ed a riprova della sua risalente militanza nel sodalizio e’ stata citata altra conversazione, nella quale egli aveva ripercorso le vicende criminose di un personaggio, che dopo essere stato affiliato al clan (OMISSIS), a seguito dell’omicidio di un congiunto, era transitato nelle fila del clan (OMISSIS), al primo contrapposto, col proposito di vendicare l’uccisione del parente; coerente con l’assunto accusatorio sono poi i dialoghi riportati nella sentenza di primo grado (pag. 66 della motivazione), nei quali lo stesso (OMISSIS) aveva fatto esplicito riferimento al “clan (OMISSIS)” come alla formazione cui egli apparteneva ed al credito di cui la stessa godeva sul mercato degli stupefacenti presso il clan (OMISSIS) di Napoli e quelli in cui egli aveva riferito di avere ricevuto la richiesta di consegnare due pistole (ivi, pag. 67) ed aveva commissionato ad un soggetto non identificato di recuperargli un’arma indicata come “CZ”, ossia di marca “Ceska Zbrojovka”. Tali emergenze sono state considerate, dapprima singolarmente nella loro sicura valenza dimostrativa, quindi sono state raccordate tra loro in una lettura coordinata e congiunta per desumerne l’effettiva appartenenza del ricorrente al contesto associato facente capo ai (OMISSIS) ed il suo ruolo di effettivo partecipe con mansioni di organizzazione e coordinamento siccome deputato al settore delle estorsioni, alla gestione delle relative risorse, al loro impiego in favore dei capi detenuti e di altri sodali.
1.3 Con specifico riferimento al ruolo di reggente del clan, attribuito al ricorrente nella postulazione accusatoria, la sentenza impugnata ha osservato che dalle indagini svolte, – i cui esiti sono stati esaminati piu’ analiticamente in quella di primo grado, che, per avere raggiunto esiti decisori conformi in punto di responsabilita’ ed impiegato identici criteri inferenziali, forma un unico corpo motivazionale con quella di grado successivo, dovendosi valutare congiuntamente – egli e’ risultato aver coordinato l’attivita’ di altri sodali nell’impegno sul fronte delle estorsioni, averne tenuto la rudimentale contabilita’ sequestrata perche’ preposto alla gestione complessiva di quel settore ed all’utilizzo dei relativi proventi mediante la distribuzione degli stipendi a cadenza mensile o settimanale a sodali detenuti e liberi, avere quindi ricevuto esplicite richieste finalizzate all’erogazione delle “paghe”, avere concesso l’autorizzazione all’associato e coimputato (OMISSIS) per uccidere il sodale (OMISSIS), reo di avere intrecciato una relazione con la di lui moglie separata (pag. 71 sentenza di primo grado).
2. La sentenza impugnata ha esposto in modo chiaro, logico e coerente quanto dedotto dagli elementi di prova escussi ed i condivisi criteri inferenziali cui il primo giudice ha fatto ricorso; a fronte dei dati conoscitivi cosi’ acquisiti, non smentiti da elementi probatori contrari, ne’ da alcuna eccezione in rito sull’inutilizzabilita’ degli esiti delle operazioni intercettative, si evidenzia chiaramente l’assoluta infondatezza dei rilievi critici sollevati nel ricorso.
2.1 In primo luogo, al (OMISSIS) non e’ stato assegnato il ruolo di promotore, quanto di organizzatore e di dirigente del gruppo associato, facente capo ad (OMISSIS) e (OMISSIS), ossia di colui che, pur non collocato al vertice assoluto della gerarchia camorristica, ha il potere di impartire ordini e direttive ai sodali, di regolarne e controllarne l’azione, di raccogliere i proventi delle intraprese criminose e farne uso secondo le finalita’ proprie dell’organizzazione per poi darne conto ai suoi sovraordinati, secondo quanto dedotto dal materiale probatorio acquisito ed illustrato dai giudici di merito. Per contro, le censure mosse in ricorso sono generiche e frutto di una considerazione dei dati probatori atomistica ed avulsa dal contesto di riferimento, poiche’:
– l’individuazione nel (OMISSIS) del “genero di (OMISSIS)” non e’ stata affidata al solo rapporto di affinita’ con soggetto rispondente al nome di (OMISSIS), ma e’ basata sui provati legami crimonosi del suocero con i (OMISSIS) e su quelli personali attestati anche dai servizi tra il ricorrente e (OMISSIS), che rendono verosimile il riferimento alla sua persona quale soggetto collaboratore del figlio di (OMISSIS) e tenuto, a ragione dei vincoli di appartenenza al sodalizio, al rispetto della regola di obbedienza e di rispetto del capo, oltre che all’esecuzione delle relative direttive;
– l’assenza di contributi conoscitivi offerti da collaboratori di giustizia nei riguardi del (OMISSIS) non puo’ considerarsi un dato dirimente, specie se si considera che il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) avevano reso dichiarazioni risalenti a quattro anni prima dei dialoghi intercettati, come riportate nella prima sentenza, in grado dunque di descrivere una realta’ associativa diversa, antecedente ai fatti emergenti dalle intercettazioni, non aggiornata rispetto l’evoluzione delle dinamiche interne del clan, dipendenti anche da arresti e uccisioni di alcuni affiliati;
– l’asserita autonomia esecutiva degli altri coimputati nel compimento dell’attivita’ estorsiva, solo genericamente affermata in assenza di una puntuale disamina degli elementi probatori che la dimostrerebbero, e’ smentita da quanto esposto nelle due conformi sentenze di merito sul riepilogo verbale dei proventi incassati operato dal (OMISSIS) con altro camorrista e sulle annotazioni contabili sequestrate, univocamente indicativi dell’esistenza di una regia unitaria che aveva la necessita’ di disporre di un quadro aggiornato delle iniziative compiute e dei relativi guadagni conseguiti;
– la plausibilita’ dell’appartenenza ad altri del biglietto rinvenuto presso l’abitazione di (OMISSIS) e’ stata gia’ esclusa, specie nella sentenza di primo grado, sulla scorta di una pluralita’ di elementi concorrenti, logicamente considerati, quali: la presenza del documento accanto ad oggetto, parimenti illecito, quale un quantitativo di stupefacente, che il (OMISSIS) aveva riconosciuto come proprio; la sua altrimenti dimostrata dedizione alle estorsioni; l’estraneita’ a tale attivita’ degli altri soggetti occupanti l’alloggio; l’ora della perquisizione, che escludeva l’introduzione avvenuta ad opera di altri imprecisati personaggi;
– la pretesa mancata dimostrazione del suo ruolo di erogatore degli stipendi mensili agli altri affiliati non esamina nello specifico le conversazioni valorizzate al riguardo, l’esplicita menzione, dalle stesse dedotta, della sua persona da parte di quanti avevano avanzato richieste pecuniarie e della necessita’ di rivolgersi ad esso ricorrente per dirimere eventuali contrasti al riguardo, nonche’ l’espressa destinazione per sua decisione di un importo incassato dalle estorsioni per tacitare le rivendicazioni di un detenuto al quale “chiudere la bocca”.
2.2 La conferma del giudizio di colpevolezza rispetta dunque i criteri interpretativi, stabiliti da questa Corte, secondo i quali in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilita’ del reato di promozione, di direzione od organizzazione del gruppo criminale a prescindere da formali o rituali investiture, e’ necessario che il ruolo apicale o la posizione dirigenziale, non si esauriscano in vanterie ed opinioni individuali, ma risultino in concreto esercitati, siano riconosciuti e riconoscibili all’interno della consorteria e dai vertici gerarchici (Cass. sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio, rv. 262487), consistendo nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio e nell’assunzione di compiti decisionali.
Deve dunque concludersi che la sentenza in verifica resiste alle censure mossele col ricorso, che va respinto con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

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