Il termine per l’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili è perentorio, non prorogabile e non sanabile neppure con la costituzione tardiva della parte
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 30 gennaio 2017, n. 2298
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2780-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale;
– ricorrenti –
COMUNE SASSANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), VIA DEGLI SCIALOJA 3 (OMISSIS) RIVELLESE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti all’incidentali –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1080/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti e con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti incidentali ha chiesto per entrambi l’accoglimento delle difese in atti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento degli atti difensivi depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione del 16 giugno 1990 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Sala Consilina il Comune di Sassano e premesso di aver ereditato da (OMISSIS) un appezzamento di terreno sito in contrada Sila del Comune di Sassano; che tale appezzamento di terreno di circa are 80 e’ stato loro riconosciuto dal 1935, perche’ in parte occupato in virtu’ di ordinanza di legittimazione, in parte posseduto di fatto sia dagli esponenti, che dal loro dante causa; che il loro diritto era stato consacrato in vari documenti: a) nella sentenza del Pretore di Sala Consilina del 1951, nell’atto di transazione; chiariva, altresi’, che i confini avevano subito delle modifiche di fatto a causa dello spostamento del letto di un fiumiciattolo e della costruzione di nuove strade; allegavano, ancora, che in virtu’ della morte di (OMISSIS) avvenuta nel 1975 e dell’allontanamento degli eredi per motivi di lavoro, alcuni terzi avevano accampato pretestuosi diritti su detti appezzamenti e infine il Comune di Sassano l’aveva abusivamente occupato, chiedevano, pertanto, previo accertamento dell’esatta estensione del fondo, condannare il convenuto al rilascio in favore degli attori della zona di terreno di proprieta’ di questi ultimi; la condanna del convenuto del risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione.
Con atto del 21 settembre 2001 intervenivano volontariamente in giudizi quali eredi per rappresentazione delle sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) figlie del de cuius (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che previo accertamento della loro posizione di eredi per rappresentazione, la condanna del Comune di Sassano al rilascio del fondo.
In data 25 ottobre 2002 si costituiva, anche, il Comune di Sassano, impugnando le consulenze tecniche di ufficio e, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed, essenzialmente, perche’ il terreno di che trattasi era da considerarsi terreno demaniale non usucapibile.
Il Tribunale di Sala Consilina con sentenza n. 280 del 2004 rigettava la domanda principale e quella degli intervenuti condannando gli stessi al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte di Appello di Salerno pronunciandosi su appello proposto dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) a contraddittorio integro con sentenza n. 1080 del 2010 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte di Salerno gli attori non avevano dato prova dei loro diritto di proprieta’ sull’area oggetto di occupazione da parte del comune di Sassano. Il punto essenziale da dimostrare era la titolarita’ in capo agli attori dell’area corrispondente alla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto terreno del Comune di Sassano o almeno di parte di questa particella.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS), (OMISSIS) hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale adesivo. Il Comune di Sassano ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
In data 13 ottobre 2016 l’avv. (OMISSIS) ha depositato atto di costituzione di nuovo procuratore dei ricorrenti unitamente all’atto di procura speciale alla lite con firma autenticata. In prossimita’ dell’udienza pubblica i ricorrenti ed il Comune di Sessano hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare unitamente sia il ricorso principale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sia il ricorso incidentale adesivo proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) perche’ prospettano le stesse censure anche in termini di contenuto.
Ricorso principale e ricorso incidentale adesivo.
1.= (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) lamentano:
a) Con il primo motivo di ricorso l’insufficienza motivazione circa l’insussistenza (per mancata prova) del fatto che l’area occupata dal Comune di Sassano integra l’area del terreno riconosciuto al dante causa degli attori. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe carente del procedimento logico seguito dalla Corte distrettuale per arrivare al convincimento dell’insussistenza per mancata prova del fatto in riferimento. In sintesi la Corte non svilupperebbe, ne’ esprimerebbe esaurientemente le ragioni per le quali ha ritenuto che l’area del Comune integrasse l’area del terreno riconosciuto e posseduto dal dante causa degli attori, posto che risultava dagli atti che nel 1935 era stata riconosciuta al dante causa degli attori la proprieta’ della particella (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del catasto i cui sono stati mofi9gcati con ordinanza commissariale del 1958; cosi’ come sarebbe innegabile che la particella 58 corrisponde all’area occupata dal Comune di Sassano;
B) Con il secondo motivo, l’omesso esame di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione dei fatti oggetto di accertamento e che se tenuti presenti dal giudice di secondo grado avrebbero portato ad una decisione diversa da quella adottata. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto ne’ dell’atto transattivo del 1956, della confessioni fatte dal Comune di Sassano nella propria comparsa di costituzione e di risposta, della sentenza del Pretore di sala Consilina del 1951 ne’ dei fatti allegati dagli attori e mai contestati dal convenuto. Da questi atti e documenti risulterebbe con tutta evidenza che la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) dell’attuale catasto corrisponde all’area dell’appezzamento riconosciuto al dante causa degli attori con ordinanza del 1935 tuttora valida ed efficace ed e’ stata totalmente occupata con la costruzione di due edifici a parte del Comune di Sassano.
2.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Sassano denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., commi 1 e 2. Motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente incidentale nel non dichiarare l’inammissibilita’ dell’impugnazione per violazione dell’articolo 331 c.p.c., posto che le parti onerate dall’ordinanza del 21 marzo 2006, ad integrare il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) non hanno provveduto alla notificazione dell’appello nel termine di legge assegnato dal GI. Infatti, tenuto conto che a norma della L. n. 353 del 1990, articolo 90, al presente giudizio andavano applicate le norme del vecchio rito, l’atto d’appello unitamente all’ordinanza resa dal GI andavano con segnato all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione a (OMISSIS) rispettando i termini liberi di giorni quaranta rispettando la data fissata per l’udienza del 10 novembre 2006 per la costituzione del medesimo. L’atto di costituzione volontaria depositata dal (OMISSIS) solo all’udienza del 17 novembre 2006, ovvero, oltre il termine fissato dal GI nella sua ordinanza del 21 marzo 2006 non poteva sanare in alcun modo la violazione del termine di natura perentoria fissato nel provvedimento del GI.
3. Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di pregiudizialita’, esaminare per primo l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune di Sassano, ed, e’ fondato.
Va qui premesso che la giurisprudenza di questa Corte appare omrai consolidata (nonostante qualche dissenso Cass. 1326 del 2004, comunque, superato) nel senso che il termine per l’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e’ perentorio, non prorogabile neppure sull’accordo delle parti e non e’ sanabile, neppure, dalla tardiva costituzione della parte nei confronti della quale doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, anche nel caso di integrazione parziale dell’ordine di integrazione, sicche’ la sua violazione determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione (Cass. 28223 del 2008). Giova, per altro ricordare, che le SSUU n. 11003 del 2006 hanno avuto modo di chiarire che, attesa la perentorieta’ del termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilita’ del ricorso rilevabile d’ufficio, la quale non e’ esclusa, neppure, dell’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio sancito dall’articolo 156 c.p.c., di non rilevabilita’ della nullita’ di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettati apposite e separate disposizioni.
La Corte di Appello di Salerno ha disatteso, con la sentenza impugnata, questi principi.
Eppero’, nel caso in esame e’ pacifico: che la Corte distrettuale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) con ordinanza del 21 marzo 2006; che tale ordine non era stato eseguito; che, nonostante, la mancata notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, (OMISSIS) si costituiva, spontaneamente, all’udienza del 17 ottobre 2006 cui la causa perveniva d’ufficio, e non entro l’11 ottobre 2006 alla cui udienza era stata rinviata la causa. Pertanto, il caso in esame, integra gli estremi di un’ipotesi di mancato rispetto di un ordine del giudice e di un termine perentorio che non puo’ essere sanato dalla costituzione, spontanea, della controparte intimata, per quanto, comunque, oltre a quanto gia’ detto, la spontanea costituzione della parte intimata non e’ idonea a sanare la violazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio posto che il combinato disposto degli articoli 156, 157 e 160 c.p.c., consente la sanatoria degli atti nulli o la cui notificazione e’ nulla, ma non consente la sanatoria di atti o notificazioni inesistenti (cui e’ riconducibile il caso in esame). La Corte di Appello pertanto avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, dichiarare inammissibile l’appello.
Accolto il ricorso incidentale, il ricorso principale ed il ricorso incidentale adesivo divengono inammissibili per carenza di interesse.
In definitiva, va accolto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sassano e dichiarati inammissibili: il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, ai sensi di cui all’articolo 384 c.p.c., la Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile l’appello. La particolarita’ delle questioni esaminate e l’iter dell’intero giudizio sono ragioni sufficienti a compensare le spese dell’intero giudizio compreso il giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sessano, dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello e compensa le spese dell’intero giudizio compreso il giudizio di legittimita’.
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