Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 3 giugno 2016, n. 11493

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali effettuate; l’accertamento relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto

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Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 3 giugno 2016, n. 11493

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SDF (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 181/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento dell’eccezione preliminare, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 21 febbraio 2011, che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Paola, e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.1. – Il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 1994 dai coniugi (OMISSIS)-(OMISSIS) per ottenere la condanna dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) – soci unici di (OMISSIS) s.d.f. che aveva costruito e venduto l’immobile sito in (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), acquistato dagli attori con rogito del 13 settembre 1988 – alla eliminazione dei gravi difetti dell’immobile, denunciati in data 17 giugno 1994, e per l’effetto al pagamento della somma di Euro 44.838,83, corrispondente al costo delle opere necessarie.
I convenuti avevano contestato la pretesa ed eccepito la decadenza dall’azione e la prescrizione del diritto azionato.
1.2. – Il Tribunale aveva rigettato la domanda sul rilievo che la denuncia dei vizi era stata effettuata oltre il termine decennale dall’ultimazione della costruzione, quale risultava dall’atto pubblico di acquisto.
2. – La Corte d’appello accoglieva il gravame proposto dagli attori, rilevando che la data del 15 settembre 1983, riportata nel rogito di acquisto quale data di ultimazione della costruzione dell’immobile, era stata indicata dai venditori, sicche’ faceva fede fino a querela di falso, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., della provenienza della dichiarazione dai venditori, non anche la veridicita’ del contenuto della dichiarazione. Inoltre, dall’istruttoria era emerso che la costruzione dell’immobile era stata ultimata non prima del 1986, sicche’ al momento della scoperta dei difetti, ovvero nel 1994, il termine decennale ex articolo 1669 c.c. non era decorso.
Secondo la Corte territoriale doveva ritenersi rispettato anche il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei difetti, termine che aveva iniziato a decorrere soltanto dalla data del deposito della CTU, dalla quale era emersa l’entita’ dei difetti.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di unici soci di (OMISSIS) s.d.f., hanno proposto ricorso sulla base di due motivi.
Il ricorso e’ stato notificato a (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 12 agosto 2011 presso il procuratore costituito.
(OMISSIS) si e’ costituito con controricorso ed ha eccepito la nullita’, e comunque l’inammissibilita’ del ricorso in quanto proposto nei confronti della parte deceduta (OMISSIS), nonostante i ricorrenti fossero a conoscenza del decesso – avvenuto nel corso del giudizio di appello – giacche’ l’appellante (OMISSIS) e gli altri eredi della parte deceduta avevano notificato atto di precetto pedissequo alla sentenza d’appello.
I ricorrenti hanno notificato il ricorso agli eredi della sig.ra (OMISSIS) in data 4 gennaio 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso. Sussiste litisconsorzio necessario tra le parti proprietarie dell’immobile per cui e’ causa, e pertanto, l’avvenuta tempestiva notifica del ricorso a (OMISSIS) – cioe’ ad uno dei comproprietari – avrebbe imposto al Collegio l’applicazione dell’articolo 331 c.p.c., e la concessione del termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso alle parti non evocate in giudizio, e cioe’ agli altri eredi di (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio di appello.
L’incombente non ha avuto luogo perche’ reso superfluo dalla avvenuta notifica del ricorso agli eredi di (OMISSIS) in data 4 gennaio 2012, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’impugnazione proposta fuori termine in causa inscindibile vale come atto di integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 331 c.p.c. (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 1753 del 2005).
1.1. – Nel merito, il ricorso e’ fondato limitatamente al secondo motivo.
1.2. – Con il primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2697 e 1417 c.c., anche in relazione alla L. n. 47 del 1985, articolo 31, comma 1, nonche’ vizio di motivazione.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe ritenuto simulata la dichiarazione resa dai venditori davanti al notaio, riguardo alla data di ultimazione della costruzione, senza tenere conto che l’atto pubblico di compravendita era stato sottoscritto da tutte le parti, che la data dichiarata dai venditori consentiva di ottenere il condono, ai sensi della L. n. 47 del 1985, articolo 32, e che sussisteva l’interesse anche degli acquirenti alla indicazione della predetta data, con la conseguenza che incombeva agli appellanti la prova della simulazione, a mezzo di controdichiarazione.
1.3. – La doglianza e’ infondata.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione della regola sancita dall’articolo 2700 c.c., rilevando sul punto l’erroneita’ del ragionamento del Tribunale, ed ha poi indicato, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici, gli elementi di prova dai quali si evinceva che la costruzione della villetta acquistata dai coniugi (OMISSIS)-(OMISSIS) risaliva ad epoca non precedente al 1986.
Per confutare la decisione della Corte d’appello sul punto, i ricorrenti prospettano una diversa lettura del contenuto del rogito di compravendita, tale da evidenziare un interesse comune delle parti alla indicazione della data di costruzione dell’immobile quale risulta dal rogito, da cui la necessita’ di applicare le regole in tema di prova della simulazione.
La censura cosi’ strutturata – di critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito – si risolve nella sollecitazione di una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, che non e’ ammissibile nel giudizio di legittimita’ (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza 2465 del 2015).
2. – Con il secondo motivo e’ dedotta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 1669 e 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione.
I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il termine annuale di denuncia dei difetti decorreva dal deposito della CTU, poiche’ solo da tale momento gli attori-appellanti avevano assunto consapevolezza della riconducibilita’ degli stessi a vizi del suolo e difetti della costruzione.
2.1. – La doglianza e’ fondata.
2.2. – Si deve osservare, in premessa, che la questione della mancata riproposizione delle eccezioni di decadenza e prescrizione da parte degli appellati non puo’ assumere rilevanza in questa sede.
Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello ha esaminato e rigettato nel merito l’eccezione di decadenza, e pertanto la prospettata decadenza degli appellati dalla relativa eccezione, avrebbe dovuto essere denunciata, dai controricorrenti, sub specie di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a mezzo di ricorso incidentale condizionato. Il vizio di extrapetizione, infatti, non determina una nullita’ insanabile della sentenza, di modo che e’ denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non e’ rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 14083 del 2004).
2.3. – Nel merito, il motivo e’ fondato.
La Corte d’appello ha applicato alla fattispecie concreta il principio, piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’articolo 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilita’ contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali effettuate” (cosi’ la massima ufficiale di Cass., sez. 1, sentenza n. 2460 del 2008). Tuttavia – come risulta dalla stessa sentenza impugnata nella narrativa dello svolgimento del processo, ed e’ confermato dallo stralcio dell’atto di citazione riportato nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – gli attori avevano dedotto in causa sin dall’inizio di avere constatato vistose lesioni nell’immobile, con la precisazione che i gravi difetti e la minaccia di crollo erano dovuti alla inidoneita’ delle fondazioni.
In tale contesto, la motivazione resa dalla Corte d’appello si rivela evidentemente insufficiente a supportare l’affermazione secondo cui il termine di decadenza non poteva iniziare a decorrere prima del deposito della CTU.
3. – All’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, per il riesame della questione riguardante la decorrenza del termine di decadenza dell’azione proposta ai sensi dell’articolo 1669 c.c.. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, d altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

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