Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 giugno 2016, n. 11467

In materia di simulazione, il principio di prova scritta, che, ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c., consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità. Non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante

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La simulazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 3 giugno 2016, n. 11467

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 486/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2003, i sig. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio i sig. (OMISSIS) e (OMISSIS) e chiesero di dichiarare la simulazione assoluta dell’atto, in data 17 ottobre 2002, di retrocessione del 49% delle quote della (OMISSIS) s.a.s. (che gestiva l’agenzia generale della (OMISSIS)) gia’ acquistate dai (OMISSIS); di dichiarare che costoro erano rimasti soci della societa’ e inefficaci gli atti consequenziali, costituiti dalla dichiarazione di debito dei (OMISSIS) per un importo corrispondente al prezzo delle quote e dal patto relativo alla costituzione di ipoteca volontaria a favore dei (OMISSIS), a garanzia della restituzione dello stesso prezzo; di dichiarare che (OMISSIS) erano obbligati a rispondere delle obbligazioni e delle perdite della societa’.
I (OMISSIS) chiesero il rigetto delle domande, deducendo la validita’ dell’atto di retrocessione, che erano stati costretti a stipulare, poiche’ i (OMISSIS), avendo modificato la forma societaria (da snc a sas) senza l’autorizzazione della (OMISSIS), avevano compromesso lo scopo dell’operazione, ed e’ per questo che si erano cautelati, concordando il rilascio da parte dei (OMISSIS) di una dichiarazione di debito per l’importo corrispondente al prezzo (corrisposto) delle quote, con l’assunzione dell’impegno a restituirlo entro il 31 gennaio 2003 (qualora la cessione del 49% delle quote, in favore dei (OMISSIS), non si fosse perfezionata entro il 31 dicembre 2002) e a costituire ipoteca volontaria sui beni dei (OMISSIS). Pertanto, eccepirono l’inadempimento degli attori e la risoluzione degli accordi intercorsi.
Il Tribunale di Terni rigetto’ le domande dei (OMISSIS), ritenendo insussistente la simulazione dell’atto di retrocessione.
Il gravame dei (OMISSIS) e’ stato accolto dalla Corte d’appello di Perugia, con sentenza 28 novembre 2012, che ha dichiarato la simulazione assoluta dell’atto di ritrasferimento delle quote del 17 ottobre 2002, la persistente qualita’ di soci dei (OMISSIS) e, in via consequenziale, l’inefficacia della dichiarazione di debito e del patto di costituzione dell’ipoteca, il loro obbligo di rispondere delle obbligazioni e delle perdite della societa’ secondo la loro quota; li ha condannati a corrispondere la somma di Euro 345.154,97, oltre accessori.
Avverso questa sentenza i (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui si sono opposti i (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1417 e 2722 c.c., nonche’ vizio di motivazione, per avere tratto la prova della simulazione, in via presuntiva, dallo stesso negozio di retrocessione del 17 ottobre 2002 o da una scrittura privata anteriore (seppure stipulata la mattina di quello stesso giorno)) costituente un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento impugnato.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso del tutto di valutare numerose e fondamentali circostanze di fatto, incidenti su punti controversi e decisivi, idonee a dimostrare che il negozio di trasferimento delle quote non era simulato ma reale, poiche’ altrimenti non troverebbe giustificazione la dichiarazione di debito rilasciata dai (OMISSIS), avente ad oggetto la restituzione del prezzo nel caso in cui non fossero rilasciate le previste autorizzazioni della (OMISSIS) e non fosse stipulato un successivo atto di riacquisto da parte dei (OMISSIS).
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., comma 1, e vizio di motivazione, imputandosi alla Corte di merito di avere fatto malgoverno delle presunzioni, deboli e imprecise, e di non avere esaminato le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza assolutoria dei (OMISSIS), passata in giudicato, da cui emergeva che nessun utile o provvigione erano stati mai riscossi dai (OMISSIS).
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1457 c.c. e vizio di motivazione, per non avere considerato che l’ipotesi che i (OMISSIS) fossero rimasti soci non poteva essersi verificata, poiche’ non si erano verificate le condizioni, previste nella scrittura privata del 17 ottobre 2002, che entro il 31 dicembre 2002 si fosse perfezionata la cessione delle quote sociali in favore dei (OMISSIS) e che i (OMISSIS) avessero immediatamente adempiuto all’obbligazione, che avevano assunto, di costituire ipoteca volontaria sui propri beni, con l’impegno, altrimenti, di restituire il prezzo; e cosi’ pure, non si era mai perfezionata la maggiorazione (al 65%) della quota di partecipazione agli utili, a causa del mancato avveramento delle condizioni (sospensive) indispensabili previste nei citati accordi.
I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
La Corte, dopo avere premesso che mancava una formale controdichiarazione rispetto al negozio di ritrasferimento delle quote (dai (OMISSIS) a (OMISSIS)), ha ritenuto quest’ultimo simulato in modo assoluto, incentrando la decisione su presunzioni tratte dallo stesso negozio impugnato (la genericita’ del riferimento ad altri imprecisati documenti, non individuati in sentenza ne’ nel contenuto ne’ nella data, non consente di ritenere che siano stati utilizzati o che fossero utilizzabili come principio di prova scritta, idonea a giustificare il ricorso alle presunzioni, a norma dell’articolo 2729 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 2724 c.c., n. 1). Ad avviso della Corte di merito, dallo stesso negozio impugnato risulterebbe la volonta’ delle parti di rendere solo apparente il ritrasferimento, sia perche’ subordinato al mancato rilascio da parte della (OMISSIS) delle autorizzazione necessarie per l’esercizio dell’attivita’ assicurativa, sia perche’ il prezzo della cessione era rimasto in possesso dei (OMISSIS) (originari cedenti), cosi’ come i (OMISSIS) (che lo avevano corrisposto) erano rimasti intestatari delle quote sociali, effetti questi incompatibili con una cessione reale delle stesse.
Un simile ragionamento, tuttavia, risulta, da lato, distonico rispetto all’orientamento di questa Corte in tema di limiti alla prova per testimoni (e presuntiva) della simulazione e, dall’altro, apodittico e, quindi, si espone alla critica di illogicita’ e sostanziale inadeguatezza.
Sul primo aspetto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell’articolo 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva), deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda e’ diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento; pertanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (che ha desunto presuntivamente la prova della simulazione dallo stesso negozio impugnato), non puo’ desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante (vd. Cass. n. 2401/1990).
Sul secondo aspetto, la sentenza impugnata, per giustificare il carattere apparente (e, quindi, simulato) del negozio, ha affermato che la volonta’ dei (OMISSIS) di ritrasferire le quote fosse condizionata alla circostanza che “le Compagnie non concedessero le previste autorizzazioni”, senza pero’ verificare se tale evenienza si fosse concretamente realizzata, tanto piu’ che la stessa sentenza (nell’oscuro passaggio a pag. 7) da’ atto “dell’assenza di tale preventivo consenso”.
L’ulteriore argomentazione, utilizzata dai giudici di merito, e’ che il prezzo della cessione fosse rimasto in possesso dei (OMISSIS) e che i (OMISSIS) fossero rimasti intestatari delle quote sociali. Tuttavia, quest’ultima circostanza era contestata in giudizio e avrebbe richiesto un accertamento, che e’ mancato, in ordine all’esercizio medio tempore dei diritti societari da parte dei (OMISSIS) e ai concreti effetti prodotti dalla scrittura del 2 dicembre 2002, la quale avrebbe aumentato la percentuale della loro partecipazione agli utili.
Inoltre, e soprattutto, i giudici di merito si sono limitati a constatare che il prezzo della cessione (corrisposto dai (OMISSIS) per l’acquisto) non era stato restituito dai (OMISSIS), trascurando il collegamento del negozio di ritrasferimento con altri atti negoziali, in base ai quali i (OMISSIS) si erano dichiarati debitori della somma corrispondente a quel prezzo e avevano assunto l’obbligo di offrire garanzia con la costituzione di ipoteca sui propri beni. Questi atti (la dichiarazione di debito e del patto relativo all’ipoteca) sono stati dichiarati inefficaci, come conseguenza automatica dell’affermata simulazione dell’atto di ritrasferimento, senza accertare se i (OMISSIS) avessero, nei termini pattuiti, adempiuto alle collaterali ed essenziali obbligazioni assunte.
L’interpretazione del negozio di ritrasferimento, in modo atomistico, ha impedito una visione di insieme dell’intero programma negoziale ed ha portato a recepire la tesi della simulazione assoluta, senza sperimentarne la compatibilita’ con l’esistenza e gli effetti delle altre complesse pattuizioni contrattuali.
In effetti, la conclusione cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, secondo la quale la menzionata dichiarazione di debito da parte dei (OMISSIS) non serviva a garantire i (OMISSIS), nel caso in cui non si fosse perfezionata la programmata cessione (dai (OMISSIS) ai (OMISSIS)), ma confermava la validita’ dell’originario negozio di cessione o’ e la simulazione del secondo (di retrocessione) con il quale le quote solo apparentemente sarebbero state ritrasferite, risulta sostanzialmente apodittica.
E’ significativo che il decreto ingiuntivo, emesso in altro giudizio dal Tribunale di Camerino, che ha intimato ai (OMISSIS) il pagamento di quel prezzo in favore dei (OMISSIS), sulla base della medesima dichiarazione di debito del 17 ottobre 2002, sia divenuto esecutivo per effetto della mancata riassunzione (da parte degli stessi (OMISSIS)) e della conseguente estinzione del giudizio di opposizione, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, conclusosi con l’assoluzione di (OMISSIS) (trattandosi di giudicato esterno sopravvenuto, incidente su un elemento della fattispecie, e’ ammissibile la produzione della pertinente documentazione, effettuata dai ricorrenti in allegato alla memoria ex articolo 378 c.p.c., vd. Cass. n. 11365/2015).
Il quinto motivo di ricorso, concernente il quantum preteso dai (OMISSIS) nei confronti dei (OMISSIS), e’ assorbito.
In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovra’ pronunciarsi nuovamente sulla causa e liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito il quinto; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

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