In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata

Suprema Corte di Cassazione

Sezione II Civile

sentenza 29 luglio 2016, n. 15899

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13053-2017 proposto da:
M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO BIAGETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PODDA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PULA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 80/2012 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

M.F. proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 contro un verbale d’accertamento della Polizia municipale di Pula, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, avendo circolato alla guida di un’autovettura lungo la strada statale (OMISSIS) alla velocità di 72 kmh invece che a quella massima consentita di 50 kmh.
A sostegno dell’opposizione deduceva la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità, effettuata soltanto all’ingresso del paese, e l’invisibilità degli agenti accertatori, la cui autovettura, posta fuori della carreggiata stradale, era seminascosta dalla vegetazione.
L’opposizione era respinta dal giudice di pace di Cagliari con sentenza n. 70/08.
Il Tribunale di Cagliari, adito quale giudice d’appello dal M., rigettava l’impugnazione con sentenza n. 80/12. Riteneva detto giudice che sebbene l’obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità fosse stato esteso dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, ai controlli mobili, gli artt. 77 e 78 reg. C.d.S., che secondo il ricorrente avrebbero imposto l’allocazione del cartello informativo ad ogni intersezione stradale, non consentivano tale esito ermeneutico.
L’art. 77, comma 2 del citato regolamento, infatti, andava riferito ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, non anche a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocità.
Per la cassazione di tale sentenza M.F. propone ricorso, affidato a due motivi.
Il comune di Pula non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002. Deduce al riguardo che non può ritenersi regolare la collocazione d’un unico cartello di preavviso di controllo elettronico della velocità posto all’ingresso del comune di Pula e non più ripetuto per i successi 20 km. della S.S. n. 195 di competenza della medesima amministrazione comunale, di guisa che chi, come il M., vi s’immetta provenendo da un tratto di strada successivo al punto d’ingresso al paese, non incontra alcuna segnalazione lungo il tragitto.
2. – Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 43 C.d.S., comma 6 e art. 183 reg. C.d.S., poichè nelle circostanze di tempo e di luogo della contestata infrazione gli agenti accertatori non erano visibili.
3. – Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.
La questione di diritto sollevata dal ricorso è stata esaminata e risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. nn. 7419/09 e 21634/09). Da ultimo, v. Cass. n. 5997/14, i cui passaggi motivazionali di rilievo vale riportare nella loro integrità: “la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento. La cogenza di tale previsione – come dedotto anche dal ricorrente – è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito – per effetto del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 – il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 C.d.S., alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”. Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno ed il primo di tali decreti attuativi – adeguatamente richiamato anche dal ricorrente – è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare, all’art. 2 (comma 1) che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km”.
Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poichè, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione). In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.
La sentenza impugnata ha diversamente interpretato il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, giustapponendolo agli artt. 77 e 78 reg. C.d.S. sull’erroneo presupposto che questi escludessero la cogenza di quello, la cui norma è per di più sovraordinata e successiva.
Per contro, anche la sola esegesi dell’art. 77 reg. cit. non conduce al risultato cui è pervenuta la sentenza impugnata Si consideri, infatti, che a) detta norma fissa le caratteristiche di tutti i segnali verticali di cui all’art. 39 del codice, il quale a sua volta comprende (comma 1), oltre ai segnali di pericolo e di prescrizione, anche quelli di “indicazione”, che hanno (a funzione di “fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti” (art. 39 C.d.S., 1 comma, lett. C); b) tra i segnali di indicazione sono inclusi quelli di preavviso (art. 39 cit., lett. a) e quelli che indicano installazioni o servizi (art. 39 cit., lett. l); c) le informazioni da fornire agli utenti, stabilite dall’ente proprietario della strada, mirano alla “costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare” (art. 77, comma 2), finalità, quest’ultima, che ricomprende anche quanto necessario a regolare la velocità dei veicoli; d) lo scopo del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, come si è detto, è appunto di carattere preventivo-dissuasivo, ed opera in senso opposto rispetto ad altra possibile scelta di tipo repressivo-deterrente, attuabile escludendo ogni forma di segnalazione anticipata; dunque, e) tra l’informazione prescritta dal D.L. n. 121/02, art. 4, comma 1 e quella prevista dall’art. 77, comma 2, reg. C.d.S. non v’è lo iato supposto nella sentenza impugnata.
4. – La quale ultima, pertanto, va cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà ad accertare se in rapporto alla fattispecie il cartello informativo della rilevazione elettronica era stato collocato in maniera efficiente rispetto allo scopo del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, interpretato alla luce del seguente principio di diritto formulato ex art. 384 c.p.c., comma 1: “in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata”.
4.1. – Al giudice di rinvio è rimesso anche di provvedere sulle spese di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016.

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