Il concessionario di area demaniale su cui insista uno stabilimento balneare e’ titolare di un diritto di proprieta’ superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, sia pure avente natura temporanea e soggetta a una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione, ovvero di un diritto di natura personale, che puo’ essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurne chiari indici rilevatori, tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera, costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto .
Va al riguardo ulteriormente precisato che in entrambe le suddette ipotesi solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere vigilanza e custodia (cfr., con riferimento all’ipotesi dell’appalto Cass., 18/7/2011, n. 15734), e conseguentemente la responsabilita’ nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri come nella specie verificatisi all’interno del bene in concessione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 20 ottobre 2016, n. 21221
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18823/2013 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro in carica domiciliato ex lege in ROMA, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 340/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per l’Avvocatura dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; rimessione alle S.U. su L. n. 890 del 1982.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/4/2013 la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ della sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. L’Aquila 2/3/2007, ha accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti (subentrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS) a (OMISSIS), presso lo stabilimento “(OMISSIS)” della societa’ (OMISSIS) s.a.s., beneficiaria di concessione demaniale marittima, allorquando il (OMISSIS), “per recuperare una palla da gioco, rimbalzata oltre la recinzione, si era appoggiato ad uno steccato, ivi esistente, cercando di passare con il corpo disteso sotto la menzionata struttura che, pero’, priva di validi fermi e di agganci ai tronchi verticali ai quali doveva essere ancorata, rovinava sullo (OMISSIS) colpendolo sulla fronte ed immobilizzandolo al suolo”.
Sinistro all’esito del quale lo (OMISSIS) subiva una “tetraplegiapostraumatica con lesione mileica C5-C6”, con invalidita’ permanente al 100%.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101, 111 e 132 c.p.c., articoli 3, 24 e 111 Cost., L. n. 2 del 1999, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito gli abbia erroneamente liquidato somma a titolo di risarcimento del danno facendo riferimento a quanto liquidato in altro giudizio, di cui non e’ stato parte.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 112, 323, 324 e 359 c.p.c., articolo 2909 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito l’abbia ritenuto esclusivo responsabile del sinistro de quo senza considerare che con la sentenza Trib. Pescara 21/11/2003, passata in giudicato, dello stesso e’ gia’ stata ritenuta responsabile la societa’ concessionaria dello stabilimento balneare, condannata al risarcimento dell’intero danno.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 28, 29 e 49 c.n., articolo 34 Reg. nav. Marittima, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 10, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 1229 e 2055 c.c., articolo 36 codice navale e ss., articolo 5 e ss., articolo 23 Reg. di esecuzione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito l’abbia erroneamente considerato tenuto a sorvegliare il concessionario dello stabilimento balneare, rispetto al quale non sussiste viceversa alcun suo obbligo al riguardo, atteso che quest’ultimo ha “uso esclusivo dell’area demaniale, e conseguentemente esclusivo potere di controllo sulla medesima, essendo pertanto il solo responsabile dei danni.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente interpretato la “clausola di esonero da responsabilita’ contenuto nel disciplinare di concessione”, che e’ nulla solo se “riferita a dolo o colpa grave del debitore.
Con il 5 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 2051 e 2059 c.c., articolo 185 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “dato ingresso anche al danno morale soggettivo”, che non puo’ discendere dalla mera affermazione della responsabilita’ aquiliana del custode.
Con il 6 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 1227 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato il concorso di colpa della vittima.
Il 3 e il 4 motivo, che vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati, in quanto logicamente prioritari e connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, il concessionario di area demaniale su cui insista uno stabilimento balneare e’ titolare di un diritto di proprieta’ superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, sia pure avente natura temporanea e soggetta a una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione (v. Cass., 12/1/2016, n. 362; Cass., 18/2/2014, n. 3761; Cass., 16/4/2008, n. 9935; Cass., 26/1/2007, n. 1718), ovvero di un diritto di natura personale, che puo’ essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurne chiari indici rilevatori (v. Cass., 29/5/2001, n. 7300; Cass., 4/5/1998, n. 4402. E gia’ Cass., Sez. Un., 2/6/1984, n. 3351), tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera, costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto (v. Cass., 16/4/2008, n. 9935), essendo evidente “che, se essa torna nella disponibilita’ del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” (cosi’ Cass., 3/12/2004, n. 22757).
Va al riguardo ulteriormente precisato che in entrambe le suddette ipotesi solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere vigilanza e custodia (cfr., con riferimento all’ipotesi dell’appalto Cass., 18/7/2011, n. 15734), e conseguentemente la responsabilita’ nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri come nella specie verificatisi all’interno del bene in concessione.
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
In particolare la’ dove, dopo avere correttamente premesso che “custode articolo 2051 e’ colui che ha la disponibilita’ materiale della cosa, e quindi il concessionario”, e che “l’articolo 5 della concessione, che si fonda sui principi di cui all’articolo 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, prevede che “sono a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprieta’ dello Stato””, nell’affermare essere “facolta’ dell’amministrazione, in caso di inadempienza… procedere d’ufficio ai relativi lavori, rivalendosi sul deposito di cui all’articolo 17 reg. cod. nav.” e’ erroneamente pervenuta a concludere che nel caso “vi era, quindi, un dovere di vigilanza gravante sul Ministero concedente, sia con riferimento all’articolo 5 del rapporto di concessione (articolo 17 del regolamento di esecuzione del codice della Navigazione), sia in relazione agli obblighi di cui all’articolo 2043 c.c.”.
Conclusione raggiunta senza dare invero nemmeno congrua motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei relativi presupposti applicativi.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione
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