Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 ottobre 2016, n. 21010

L’ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine – la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, senza, pero’, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. – consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.

Pertanto, in presenza di una pluralita’ di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perche’ possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall’articolo 802 c.c. – in base al quale “La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante e’ venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione” – deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere piu’ ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalita.

Per un maggior approfondimento sulla revocazione e sulla donazione cliccare sull’immagine seguente
le-donazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 18 ottobre 2016, n. 21010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8600-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 15/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22 gennaio 2000 la sig.ra (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, (OMISSIS), figlio delle prime nozze del defunto marito, per sentire dichiarare la revocazione della donazione della nuda proprieta’ dell’immobile sito in (OMISSIS), da lei effettuata in favore del suddetto (OMISSIS) con atto per notaio (OMISSIS) del 29 luglio 1994, per ingratitudine del donatario.

L’attrice esponeva che:

(OMISSIS), assieme alla sua famiglia, aveva instaurato con lei una coabitazione, durante la quale erano sorte incomprensioni che avevano reso insostenibile la convivenza;

ella aveva chiesto piu’ volte a (OMISSIS) di lasciare l’immobile nella sua piena disponibilita’;

il 14 giugno 1999 ella era stata costretta ad allontanarsi dalla sua abitazione in seguito ad una lite e, successivamente, non era piu’ riuscita a rientrare nell’immobile, perche’ (OMISSIS) aveva apposto un nuovo lucchetto al cancello di ingresso.

Si costituiva il convenuto, il quale esponeva che:

l’attrice era decaduta dall’azione di revocazione della donazione, poiche’ era trascorso il termine annuale di decadenza di cui all’articolo 801 c.c., decorrente dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, gia’ ampiamente nota all’attrice nel dicembre 1998, epoca delle prime richieste di rilascio del possesso dell’immobile;

– esso convenuto si era recato a vivere presso la donante su richiesta di quest’ultima.

Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza n. 123/06, accoglieva la domanda dell’attrice e revocava la donazione.

(OMISSIS) proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 207/11, rigettava l’appello.

A sostegno della propria decisione adottata la Corte di Appello di Lecce evidenziava che:

– sussisteva la denunciata ingiuria;

– non si era verificata l’eccepita decadenza.

(OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 18.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 802 c.c., nonche’ l’omessa, apparente, illogica ed incongruente motivazione della sentenza in ordine all’individuazione del momento in cui (OMISSIS) avrebbe acquisito la consapevolezza dei fatti che giustificavano la domanda di revocazione della donazione.

Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto individuare nel dicembre del 1998 l’epoca in cui la resistente aveva conseguito detta consapevolezza.

La doglianza va respinta.

Ai sensi dell’articolo 801 c.c., la domanda di revocazione per ingratitudine puo’ essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si sia reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

In particolare, l’ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine – la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, senza, pero’, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. – consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cass., Sez. 2, n. 7487 del 31 marzo 2011).

Pertanto, in presenza di una pluralita’ di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perche’ possa iniziare a decorrere il termine decadenziale previsto dall’articolo 802 c.c. – in base al quale “La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante e’ venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione” – deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere piu’ ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalita’.

Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione logica e completa, che, benche’ l’ingratitudine del donatario si fosse concretizzata in una progressione di atti ingiuriosi, era a partire dal giorno in cui tale progressione era arrivata al suo culmine che occorreva computare il termine di decadenza di cui all’articolo 802 c.c., culmine che “si ebbe con la estromissione della donante dall’appartamento donato” del 14 giugno 1999.

La citazione introduttiva del giudizio di revocazione della donazione, risalente al 22 gennaio 2000, e’ dunque tempestiva rispetto al dies a quo individuato dalla corte di appello (14 giugno 1999). Ma detta citazione risulta tempestiva anche rispetto al diverso ed anteriore dies a quo individuato dal giudice di primo grado (a cui pure fa riferimento la sentenza di appello, con un salto logico che tuttavia non inficia la complessiva tenuta della relativa motivazione), ossia il momento in cui, ancora in costanza di coabitazione, la (OMISSIS) aveva esercitato nei confronti del (OMISSIS) un’ azione possessoria; azione che, nella narrativa del ricorso per cassazione, si precisa essere stata esercitata con ricorso ex articolo 703 c.p.c. depositato il 26 aprile 1999 per la manutenzione del possesso di usufrutto della ricorrente sull’immobile in questione.

In definitiva quindi, secondo la stessa narrativa di fatto prospettata nel ricorso, il termine annuale per l’esercizio dell’azione di revocazione della donazione risulta tempestiva tanto con riferimento al momento in cui il comportamento ingiurioso del (OMISSIS) raggiunse, secondo il motivato l’apprezzamento della corte territoriale, il proprio culmine (giugno 1999), quanto con riferimento al momento il cui tale comportamento ingiurioso, senza essersi ancora spinto fino all’estromissione della donante dall’abitazione donata, aveva tuttavia raggiunto un grado cosi’ significativo da indurre la (OMISSIS) ad esperire un’azione di manutenzione del possesso (aprile 1999).

Con il secondo ed il terzo motivo (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione) il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 801 c.c. e il vizio di omessa, apparente ed incongruente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non aveva valutato il materiale istruttorio in maniera adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali formatasi sull’articolo 801 c.c., non rendendosi conto che la condotta dallo stesso tenuta nel giugno 1999 non doveva essere considerata ingiuriosa, ma essere valutata, alla luce del contesto in cui era la stessa era maturata, semplicemente come espressione di una reazione momentanea attribuibile ad un particolare stato emotivo di ansia, provocato da una violenta lite intervenuta in precedenza con la donante e dalla necessita’ di impedire che la resistente entrasse nell’immobile nelle ore piu’ disparate e lo privasse del suo compossesso.

I motivi non possono trovare accoglimento.

La corte di appello ha espressamente esaminato gli elementi di prova emergenti dagli atti dei giudizi penali e civili svoltisi fra le parti e ne ha ricavato la convinzione che “il donatario (OMISSIS) ha consapevolmente, pervicacemente e reiteratamente compresso e/o negato il diritto di usufrutto che la donante si era riservata a vita, fino al punto da impedirle di rientrare nell’abitazione (l’unica di cui la donante disponesse, peraltro) apponendovi un lucchetto e comunque comportandosi come reale padrone della stessa”.

In particolare la corte territoriale, con un giudizio congruamente motivato, ha reputato la condotta del ricorrente palesemente ingrata, alla luce dell’ambiente, dell’istruzione, del temperamento e dell’educazione delle parti, e tale da legittimare il pentimento dell’anziana matrigna in ordine all’atto di liberalita’.

Il ricorrente non condivide l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte territoriale, ma non evidenzia specifici vizi logici o lacune argomentative nel ragionamento decisorio svolto nella sentenza gravata, limitandosi a contrapporre all’apprezzamento del materiale istruttorio ivi operato il diverso apprezzamento ritenuto dal medesimo preferibile. La censura risulta dunque inammissibile, perche’, come questa Corte ha piu’ volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Tutti i motivi di ricorso vanno in definitiva rigettati; le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800, oltre 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *