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Suprema Corte di Cassazione 

sezione I

sentenza del 24 gennaio 2013, n. 1702

Svolgimento del processo

Intervenuta (il 5-15.03.1999) sentenza parziale di divorzio tra V.T.L. e M.F. , il giudizio (introdotto il 3.03.1997) proseguiva per le questioni economiche ed il Tribunale di Belluno con sentenza del 26.11.2002 riconosceva alla F. un assegno di mantenimento di Euro 980,00 mensili. Questa sentenza veniva impugnata per contrapposte ragioni, con appello principale dalla F. e con appello incidentale dal V.T. , che instava per la riduzione dell’apporto.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 20.5.2003 rigettava entrambi i gravami.
Con sentenza n. 22500 del 2006 questa Corte di legittimità accoglieva il primo ed il terzo motivo del ricorso della F. , assorbito il secondo motivo, e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per le spese.
Con sentenza del 22.05-20.06.2008 la Corte di appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, poneva a carico del V.T. , quale contributo al mantenimento della ex moglie F.M. , l’assegno mensile di Euro 1.800,00, annualmente rivalutabile, a far data dalla domanda, compensava per un quarto le spese dell’intero giudizio e condannava il medesimo V. alla rifusione in favore della F. della rimanente parte, nonché al pagamento degli oneri di consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
la Corte di legittimità, nell’accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso (con i quali la F. aveva chiesto l’aumento della contribuzione e denunciato, oltre che il vizio di contraddittorietà della motivazione, la violazione dell’art.5 della legge 898/70 in relazione ai criteri di determinazione dell’assegno) aveva affermato e ritenuto:
a) che la determinazione dell’assegno di divorzio era indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti tra le parti in virtù di separazione ma che l’assetto economico stabilito all’atto della medesima separazione personale rappresentava pur sempre, nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi in causa, un utile elemento di valutazione suscettibile di essere apprezzato in favore della parte richiedente l’assegno, e ciò per il principio di acquisizione presente nell’ordinamento processuale, principio in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrevano alla formazione del convincimento del giudice, anche in assenza della prova, da parte del richiedente stesso, della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’attribuzione dell’assegno;
b) che, inoltre, l’assegno di divorzio, presupponendo lo scioglimento del vincolo, prescindeva dagli obblighi di mantenimento, invece operanti in regime di convivenza e separazione, posto che detto assegno aveva natura prevalentemente assistenziale, essendo condizionato alla mancanza di mezzi adeguati o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, per il mantenimento delle medesime condizioni di vita godute in costanza di matrimonio (o che potevano legittimamente fondarsi su aspettative maturate in corso di matrimonio), sicché gli altri criteri indicati nell’art. 5 legge div., erano destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente e ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno, agendo come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto;
c) che l’impugnata sentenza non aveva tenuto conto che in sede di separazione era stato attribuito alla F. un assegno all’incirca corrispondente a quanto da essa riconosciuto adeguato, oltre però al godimento di due alloggi facenti parte del condominio sito in (…) e di proprietà del marito;
d) che inoltre erano stati trascurati sia la verifica di quale fosse in via presuntiva il reddito del V. (che avrebbe provato di non aver più percepito introiti in (…), ove aveva però altri interessi patrimoniali) a fronte anche delle sue proprietà immobiliari (in …) del valore di oltre tre miliardi di vecchie lire e sia l’accertamento dell’ammontare dei redditi dallo stesso percepiti all’atto della stipula degli accordi di separazione e ciò pure per stabilire se vi era stata e in che misura una loro diminuzione;
e) che era stato altresì affermato, senza che alcuna circostanza obiettiva lo dimostrasse, che la F. aveva volontariamente scelto un’attività lavorativa part-time, omettendo invece di considerare che la stessa F. aveva superato i cinquantanni, era in possesso di un titolo di designer mai utilizzato e, quindi, secondo nozioni di comune esperienza, aveva notevoli difficoltà di collocazione sul mercato del lavoro;
f) che infine la Corte veneta non aveva in alcun modo verificato se il reddito percepito dalla F. fosse stato sufficiente, in aggiunta all’assegno divorzile, a garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tanto premesso la Corte distrettuale riteneva che:
– la F. aveva diritto ad un assegno atto a consentirle di mantenere le stesse condizioni di vita godute in costanza di matrimonio e che i suoi attuali redditi da lavoro part-time sicuramente non le assicuravano;
– il matrimonio delle parti era durato vent’anni;
– durante la convivenza i coniugi avevano entrambi lavorato nella gelateria che il V. aveva aperto poco prima di sposare la F. ;
– i guadagni dell’attività erano stati certamente lauti, tanto che il V. aveva prima acquistato un terreno in (…) e poi edificato sia un complesso immobiliare di sei appartamenti e sia la comune casa di abitazione, divisa in quatto piani, di cui due fuori terra, con un notevole scoperto ed una signorile piscina;
– dal complesso immobiliare – destinato alla villeggiatura – i coniugi avevano ricavato redditi da locazione verosimilmente rilevanti;
– alla formazione di detto patrimonio era dunque pacifico che aveva contribuito anche la F. ;
– all’atto della separazione consensuale (nel novembre 1993) le parti si erano accordate per un assegno mensile di L. 1.750.000, oltre all’assegnazione in godimento alla F. di due dei sei appartamenti, uno dei quali l’odierna riassumente aveva adibito a propria abitazione;
– era evidente, per i principi ricavatali dalla sentenza di legittimità, che la F. aveva ritenuto siffatta regolamentazione dei rapporti patrimoniali idonea a garantirle condizioni di vita quantomeno non deteriori rispetto a quelle godute durante la convivenza (valutazione condivisa dal V. );
– occorreva quindi muovere da tale presupposto, utilizzabile quale elemento di valutazione (gli accertamenti istruttori sollecitati da entrambe le parti si palesavano di difficile attuazione e di assai incerta utilità), e verificare se gli altri criteri individuati dall’art.5 L. n.898/70 imponessero una lievitazione (come domandava la riassumente) oppure agissero, nella prospettiva dell’obbligato, quali fattori di moderazione o di riduzione di detto assegno, in astratto confacente a garantire alla F. il medesimo tenore di vita goduto prima del matrimonio (riduzione che il Tribunale di Belluno aveva evidentemente attuato limitando la quantificazione alla sola traduzione in Euro dell’importo in lire, escluse quindi le utilità ricavabili dal godimento dei due appartamenti);
– in proposito andavano ricordati sia la notevole durata del matrimonio che il contributo di entrambi i coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del consistente patrimonio comune;
– in particolare, riguardo a detto ultimo elemento, segno inequivoco del tenore di vita medio – alto dei coniugi (il complesso immobiliare comprensivo dei sei appartamenti era stato valutato dal consulente, nel 2001, in oltre tre miliardi di lire e la casa di comune abitazione in oltre due miliardi di lire), non poteva negarsi che l’importo di Euro 850,00 mensili (che era la “traduzione” in Euro, approssimata per difetto, di L. 1.750.000), privato delle utilità dei due appartamenti (che si potevano verosimilmente “tradurre” in Euro 600,00 mensili), era del tutto inadeguato e che l’assegno, pertanto, non realizzava, pur tenuto conto del reddito da lavoro della F. , quella funzione assistenziale che la legge gli riconosceva;
– nel contempo il V. aveva denunciato una diminuzione dei suoi redditi da lavoro ed evidenziato anche gli ulteriori oneri che gli derivavano dal mantenimento della nuova famiglia (nulla però aveva allegato in ordine alla capacità reddituale della moglie);
– se era vero che la produzione documentale acquisita nel primo grado di giudizio attestava la quasi assenza, per alcuni anni, di reddito da lavoro, doveva comunque sottolinearsi, da un lato, che una siffatta situazione era poco credibile in relazione alle concrete condizioni di vita del convenuto, che continuava ad abitare in una villa, se non lussuosa, sicuramente di notevoli dimensioni e conforts, dall’altro che il complesso immobiliare, composto da sei appartamenti, certamente gli assicurava redditi notevoli, solo se commisurati a quelli dei due appartamenti originariamente assegnati alla F. e le cui utilità erano state considerate dai coniugi idonee a consentire alla medesima F. , unitamente alla parte monetaria, condizioni di vita analoghe a quelle, medio – alte, godute in costanza di matrimonio;
– di tali redditi il V. continuava a godere, mentre successivamente al matrimonio aveva anche alienato altri tre appartamenti, del cui ricavato non aveva dato conto alcuno;
– la F. per l’età – ultracinquantenne – aveva notevoli difficoltà di collocamento nel mercato del lavoro e quindi il suo impiego part-time poteva apprezzarsi come una scelta obbligata;
– in definitiva, tenuto conto dell’ammontare dell’assegno concordato in sede di separazione, comprensivo delle utilità derivanti dal godimento dei due appartamenti, e di ogni altro elemento di valutazione, come sopra evidenziato, appariva congruo riconoscere alla F. un assegno di mantenimento pari ad Euro 1.800,00 mensili, annualmente rivalutabile a far data dalla domanda;
– le ragioni della decisione giustificavano la compensazione, per un quarto, delle spese di tutti i gradi e la condanna del V. , al pagamento della restante parte oltre che al pagamento degli oneri della espletata consulenza tecnica.
Avverso questa sentenza il V.T. ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a dieci motivi e notificato il 5.09.2008 alla F. , che, con atto notificato il 23-24.10.2008, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi. I due ricorsi sono stati riuniti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla F. , di nullità e/o inesistenza e/o invalidità della procura speciale conferita dal ricorrente giacché qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi, come nella specie, la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l’indicazione della procura) a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale (cfr, tra le altre, Cass. n. 4619 del 2002). A sostegno del ricorso principale il V. denunzia:
1. “Violazione di norme di diritto processuale e nullità della sentenza per la violazione del disposto degli artt. 2909 c.c. e 345 e 394 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.)”, con riferimento all’apporto della F. all’attività del marito ed alla conseguente produzione dei relativi guadagni con connessi investimenti immobiliari.
Conclusivamente formula i seguenti quesiti “Dica la Corte Ecc.ma se il Giudice del rinvio possa porre a fondamento della propria decisione fatti che il Giudice d’appello abbia dichiarato inammissibili, perché tardivamente dedotti in causa, nel caso la sentenza d’appello non sia stata specificamente impugnata sul punto” “Dica la Corte Ecc.ma se il Giudice del rinvio possa porre a fondamento della propria decisione fatti non tempestivamente addotti dalla parte interessata a fondamento delle proprie domande nel corso del giudizio di primo grado e dalla stessa parte non posti a fondamento dell’appello proposto contro la sentenza di primo grado quale specifico motivo d’impugnazione”.
2. “Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” di nuovo con riferimento alle circostanze dell’apporto dato dall’ex moglie alla formazione del patrimonio comune ed alla relativa prova, in tesi assente.
3. “Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” in relazione all’accertamento, demandato da questa Corte al giudice del rinvio ed invece omesso, circa la consistenza dei redditi del V. al momento della separazione (nov 1993) e circa l’entità della successiva loro contrazione.
4. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)”, in riferimento per più profili alla valutazione ed al raffronto delle condizioni economiche di pertinenza di ciascuna delle parti, con specifico riguardo anche alla riduzione degli introiti esteri del ricorrente, all’indicato valore del suo patrimonio immobiliare, alla relativa produttività ed all’alienazione di tre cespiti intervenuta nel 1996.
5. “Insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” in relazione alla valutazione come medio – alto del tenore della vita coniugale, che si assume pure frutto di erronea lettura delle risultanze processuali.
6. “Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.) in ordine alla mancata o comunque non corretta considerazione degli oneri connessi alla formazione della sua nuova famiglia, composta da moglie e due figli minorenni.
7. “Omessa (motivazione) su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” con riguardo alla mancata considerazione degli introiti ulteriori tratti dall’ex moglie dalla sua ulteriore e provata attività di designer.
8. “Contraddittoria ed insufficiente motivazione relativamente ad un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” in riferimento sia all’attribuzione con decorrenza dal 20.05.1997, data della domanda, di un assegno divorzile d’importo superiore a quello separatizio e sia alla supervalutazione del beneficio economico già tratto dall’ex moglie dal concesso godimento di due appartamenti.
9. “Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.)” con riguardo al rapporto tra le situazioni economiche delle parti risultanti dalla concessione dell’avversato assegno divorzile.
10. Violazione di norme di diritto processuale e nullità della sentenza per la violazione del disposto dell’art. 91, comma secondo c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.), conclusivamente formulando il seguente quesito “Dica la Corte Ecc.ma se il Giudice del merito laddove, in caso di accoglimento solo parziale della domanda della parte vittoriosa, compensi parzialmente le spese di lite, sia tenuto a motivare in ordine alle ragioni della compensazione così disposta e della sua misura”.
Con il ricorso incidentale la F. deduce:
1. “Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.” in riferimento all’entità dell’assegno divorzile, in tesi inadeguato rispetto alle emerse ma non esaminate risultanze processuali.
2. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 738, ultimo comma c.p.c., e art. 5, comma 9, legge div., nonché dell’art. 384, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.”.
Conclusivamente formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il Giudice di rinvio violi l’art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c., 738, ultimo comma c.p.c. e 5, comma 9, legge div., laddove non provveda alle integrazioni istruttorie del caso qualora indicato nella sentenza rescindente”.
3. “Violazione o falsa applicazione dell’art.92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Si duole della disposta compensazione parziale delle spese processuali e conclusivamente formula il seguente quesito “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il Giudice di rinvio sia tenuto, nella redazione della motivazione, a dare completa ed esauriente ragione dei criteri seguiti nella ripartizione delle spese di lite a carico delle parti”.
Il quarto motivo del ricorso principale si rivela ammissibile e meritevole di favorevole apprezzamento nel senso in prosieguo precisato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle restanti censure del medesimo ricorso nonché dei tre motivi del ricorso incidentale.
La determinazione dell’entità dell’assegno divorzile attribuito alla F. appare, infatti, sorretta da motivazione viziata, in quanto, come è anche incontroverso, ancorata all’erronea assunzione del dato inerente al valore di parte del compendio immobiliare appartenente al V. e segnatamente di quello dei sei alloggi stimati dal CTU in complessive L. 1.242.000.000 al 2001, i quali, invece, sono stati espressamente apprezzati dai giudici di appello come di valore pari, alla medesima data, ad oltre tre miliardi di lire, senza alcun argomento giustificativo, nemmeno altrimenti evincibile. Trattasi con evidenza di notevole discrasia atta ad incidere sull’iter decisorio e ad inficiare le conseguenti valutazioni inerenti non solo al tenore della pregressa vita coniugale, ma anche alle condizioni economiche del ricorrente ed al rapporto con quelle della controparte.
Conclusivamente si deve accogliere il quarto motivo del ricorso principale, dichiarare assorbiti tutti gli altri motivi del medesimo ricorso e quelli del ricorso incidentale, e cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del medesimo ricorso ed i tre motivi del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 24.01.2013

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