fallimento-impresa

La massima

Il termine annuale entro cui dichiarare il fallimento decorre dalla data della cancellazione del registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 21 gennaio 2013, n. 1350

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 21.7.2000 il Tribunale di Terni dichiarava il fallimento di L.A., titolare di ditta individuale avente ad oggetto il commercio di articoli di abbigliamento, respingendo successivamente con provvedimento del 7.11.2001 l’opposizione proposta dalla fallita, incentrata sull’insussistenza dei presupposti per la relativa dichiarazione e sulla circostanza che questa sarebbe intervenuta oltre l’anno dalla cessazione dell’attività.
La Corte di Appello di Perugia, adita dall’A., riformando la precedente decisione revocava tuttavia il fallimento in ragione del fatto che i dati acquisiti avrebbero confermato l’assunto dell’appellante, secondo il quale al momento della dichiarazione di fallimento l’attività della fallita sarebbe cessata da oltre un anno.
Secondo la Corte, infatti, ai fini di stabilire la data della cessazione occorreva tener conto del “principio di effettività”, vale a dire del momento a partire dal quale l’imprenditore non aveva più compiuto operazioni corrispondenti a quelle ordinariamente poste in essere nell’esercizio dell’impresa, data che poteva essere correttamente fatta risalire al giugno 1999 o, al più tardi, all’8.7.99 quando cioè, dopo aver affittato l’azienda (il 17.6.99), registrato il relativo contratto (il 29.6.99), aver riconsegnato al Comune le licenze di cui era titolare (l’8.6 ed il 21.6.99), aveva richiesto la cancellazione dall’albo delle imprese, poi intervenuta il 21.7.2000.
Inoltre non sarebbe stato condivisibile il giudizio di irrilevanza attribuito dal tribunale al contratto di affitto, giudizio basato sul fatto che detto contratto sarebbe stato stipulato con il coniuge che beneficiava di una partecipazione per il 491 nell’impresa familiare, e ciò in quanto non vi sarebbe stata prova di una società di fatto fra i due coniugi. Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resisteva la A. con controricorso con il quale eccepiva, fra l’altro, la tardività della proposta impugnazione.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.12.2012.

Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione -, il fallimento ha denunciato violazione dell’art. 10 l.f., per l’errata individuazione del parametro adottato al fine di stabilire la data di cessazione dell’attività. La Corte di appello aveva infatti affermato che tale data deve essere accertata facendo riferimento al momento in cui l’imprenditore aveva nel concreto cessato di compiere quelle operazioni che rientrano nel normale esercizio dell’impresa; tale affermazione, tuttavia, contrasterebbe con il principio richiamato dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 10 l.f., occorrerebbe tener conto non già della semplice cessazione di fatto dell’impresa, ma anche degli ulteriori profili inerenti alle vicende pubblicitarie relative, con la conseguente inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti. Nel caso di specie la cancellazione dell’impresa dal relativo registro era avvenuta il 21.7.1999, sicché il fallimento dichiarato il 21.7.2000 sarebbe intervenuto entro l’anno e sarebbe pertanto tempestivo.

Osserva preliminarmente il Collegio che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che non giova ai fini indicati l’annotazione di cancelleria in data 5.7.05 sulla sentenza della Corte di Appello che aveva revocato il fallimento, che recita ‘in giudicato il 18.5.05’, dopo la precisazione dell’intervenuta effettuazione delle diverse notifiche dell’estratto della detta sentenza ai diversi interessati, debitamente elencati.

Ed infatti la sopra richiamata annotazione è implicitamente basata sul convincimento dell’avvenuto decorso dei termini per l’impugnazione, per effetto del superamento del termine breve conseguente all’intervenuta notifica della sentenza oggetto di contestazione.

Il detto convincimento non è tuttavia condivisibile, atteso che la notifica della sentenza per estratto a cura della cancelleria, senza istanza di parte, non vale a far decorrere il termine breve.

In proposito più precisamente si rileva che la normativa vigente (art. 18 l.f.) prevede l’appello contro la sentenza dichiarativa del fallimento, da proporre entro trenta giorni decorrenti, per il debitore, dalla data di notificazione del provvedimento.

È pur vero che nella specie è applicabile il vecchio art. 19 l.f., che prevedeva un più breve termine di impugnazione (quindici giorni); peraltro anche in tale caso era previsto che il termine per impugnare, per l’opponente, decorresse dalla notifica della sentenza, circostanza che lascia cadere ogni ulteriore rilievo.

Neanche giova il richiamo alla giurisprudenza formatasi sulla vecchia normativa, che si era prevalentemente attestata nel senso della sufficienza della comunicazione per estratto della sentenza di fallimento ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, atteso che nella specie non si tratta di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, ma di impugnazione contro una sentenza di appello, circostanza da cui discende che, in attuazione della disciplina generale (C. 04/7064), va applicato il termine lungo, rispetto al quale il ricorso risulta tempestivo.

Passando quindi all’esame del merito della controversia, si rileva che il ricorso è fondato. La Corte di Appello ha infatti basato la propria decisione sul principio secondo il quale per l’imprenditore individuale, diversamente da quanto avviene per l’imprenditore collettivo, la cessazione dell’esercizio dell’impresa ai fini della valutazione della tempestività della dichiarazione di fallimento va stabilita con riferimento alla data della cessazione effettiva dell’attività, e non già in relazione alle relative vicende pubblicitarie.

Tuttavia tale principio contrasta con quello risultante dalle indicazioni della Corte Costituzionale (Corte Cost. 02/131, 01/361, 00/319), ispirate dall’esigenza di realizzare un corretto bilanciamento fra la necessità di individuare un termine di definizione delle pendenze debitorie dell’imprenditore e la tutela dei terzi, e dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (C. 12/8033, C. 10/4060, C. 07/4105, C. 06/18618, C. 03/17544, C. 96/5104, C. 95/5917), formatasi per l’appunto sulla base delle dette indicazioni, principio secondo il quale il termine annuale di cui all’art. 10 l.f. decorre dalla data della cancellazione del registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Ne consegue che, essendo incontestata la circostanza del rispetto del termine annuale ove adottato come parametro il momento della cancellazione dal registro delle imprese, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, per una nuova delibazione della controversia sulla base del principio di diritto sopra affermato.

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *