Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 9 settembre 2014, n. 37366
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 508/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 03/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale del riesame rigettava l’eccezione preliminare di nullita’ dell’ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa in relazione alla denunciata illegittimita’ del diniego di rilascio di copia dei “files” audio delle intercettazioni tempestivamente richiesto dai difensori; rigettava l’eccezione preliminare di inutilizzabilita’ delle intercettazioni asseritamente eseguite in locali esterni alla Procura della Repubblica in assenza di decreto motivato del pubblico ministero.
Nel merito confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti in particolare da: episodio di minacce rivolte da (OMISSIS) al tecnico che stava eseguendo saggi idrogeologici per la costruzione della centrale (OMISSIS), al quale intimava di arretrare i paletti posti troppo vicino alla sua proprieta’; intercettazioni ambientali svolte all’interno della autovettura di (OMISSIS), che captavano conversazioni nelle quali si descrivevano modalita’ di appiccamento di un incendio corrispondente a quello verificatosi presso l’azienda (OMISSIS); intercettazioni ambientali del (OMISSIS) da cui risultava il coinvolgimento nell’incendio ai danni della carrozzeria (OMISSIS); videoriprese effettuata dalla telecamera a circuito chiuso posta presso la stazione di rifornimento di carburante, che ritraevano gli indagati mentre scendevano dall’auto per riempire di benzina una bottiglia di plastica.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi:
1) omessa motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilita’ delle intercettazioni ambientali per mancanza di motivato decreto del pubblico ministero in relazione all’uso di impianti esterni agli uffici della Procura: la disposta “remotizzazione” consentiva il ricorso a locali esterni al solo fine dell’ascolto delle conversazioni e non anche per le attivita’ di registrazione e trascrizione, ugualmente avvenute in locali esterni in mancanza del decreto motivato;
2) violazione di legge anche ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c) e manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il rifiuto del pubblico ministero di consegna al difensore su supporto informatico di copia delle conversazione registrate poste a fondamento della misura cautelare, sussistendo il diritto incondizionato del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare; 3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 292 c.p.p., in relazione agli incendi contestati, mancata valutazione degli elementi a favore degli imputati, parziale travisamento del fattorie valutazioni circa il significato delle intercettazioni appaiono assiomatiche ed assertive; l’obbligo di motivazione non risulta assolto in relazione alle deduzioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi e le argomentazioni accusatorie.
Non sussiste il vizio di omessa motivazione poiche’ il Tribunale del riesame ha espressamente esaminato, rigettandola, l’eccezione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni perche’ eseguite in locali esterni alla Procura della Repubblica in assenza del provvedimento motivato del pubblico ministero.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, secondo cui la “remotizzazione ” deve riguardare la sola attivita’ di ascolto, si deve affermare il diverso principio che condizione necessaria per l’utilizzabilita’ delle intercettazioni e’ che l’attivita’ di registrazione, consistente nella immissione dei dati captati in una memoria informatica, avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non e’ necessario che ivi vengano svolte anche le ulteriori attivita’ di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati cosi’ registrati; in particolare anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario puo’ essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione” e che non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale e’ sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 , Carli, Rv. 240395).
2.Il secondo motivo e’ fondato ed assorbe il successivo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il pubblico ministero abbia legittimamente rigettato le richieste depositate dal difensore in data 17 e 18 febbraio 2013, di rilascio di copia delle registrazioni delle intercettazioni poste alla base della ordinanza di custodia cautelare, adducendo le seguenti argomentazioni: il difensore non aveva chiarito che la richiesta era finalizzata ad una istanza di riesame, ne’ aveva rappresentato al pubblico ministero alcuna urgenza di provvedere; il pubblico ministero ha motivato il rigetto con l’esigenza, fondata, di preservare la segretezza delle indagini.
La sentenza della Corte cost. n. 336 del 2008, dichiarativa della parziale illegittimita’ costituzionale dell’articolo 268 c.p.p., ha espressamente affermato che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, sussiste il “diritto incondizionato” del difensore di ottenere dal pubblico ministero procedente la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
Il tenore inequivoca della pronuncia della Corte cost., che collega la sussistenza del diritto del difensore al rilascio di copia della registrazione al solo presupposto della avvenuta utilizzazione della intercettazioni ai fini della emissione del provvedimento restrittivo della liberta’ personale, esclude che esso possa essere disconosciuto per il mero dato formalistico della mancata esplicitazione che l’istanza e’ effettuata ai fini della proposizione della richiesta di riesame a norma dell’articolo 309 c.p.p..
La giurisprudenza di legittimita’ citata dal Tribunale del riesame, in ordine alla necessita’ che il difensore specifichi che l’accesso e’ finalizzata alla presentazione di una richiesta di riesame, attiene al diverso profilo della tempestivita’ della autorizzazione rilasciata della pubblica accusa, non potendosi ritenere censurabile il provvedimento del pubblico ministero che ha assicurato alla difesa tale diritto in un tempo ritenuto congruo rispetto alla attivita’ tecnica da compiere, in presenza di una istanza difensiva di rilascio di copia di tutte le registrazioni che ometteva di segnalare l’urgenza di ottenere le copie richieste in tempi compatibili con quelli ristretti del riesame. (Sez. 2, n. 35692 del 17/04/2013, Conte, Rv. 256461).
Nel caso in esame l’assenza della esplicita indicazione che l’istanza era finalizzata alla proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. e’ stata erroneamente considerata dal giudice cautelare quale causa di per se’ legittimante il rigetto dell’ istanza.
La concorrente giustificazione del diniego con la necessita’ di preservare la segretezza delle indagini e’ ugualmente illegittima sotto un duplice profilo: in linea di principio il diritto incondizionato del difensore di ottenere il rilascio di copia delle registrazioni, previsto dall’articolo 268 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 336 del 2008, esclude che esso possa considerarsi subvalente rispetto alle esigenze di tutela del segreto investigativo; l’articolo 329 c.p.p., comma 1, stabilisce che la segretezza degli atti di indagine cessa con la conoscibilita’ di essi da parte dell’indagato, e non vi e’ dubbio che gli atti presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di emissione della ordinanza che dispone la misura cautelare sono conoscibili dall’indagato a norma dell’articolo 293 c.p.p., comma 3.
L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto di consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’articolo 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attivita’ di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in se’ considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio “de libertate”. (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907).
L’accoglimento del ricorso relativo alla eccezione preliminare assorbe il motivo di ricorso indicato al n. 3).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma perche’ proceda a nuovo esame dei complessivi elementi di prova posti a sostegno della ordinanza impugnata, attenendosi, quanto al materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a base del provvedimento restrittivo, alla indicata regola di diritto in tema di inutilizzabilita’.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 norme att. c.p.p., comma 1 ter.
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