cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 9 dicembre 2015, n. 48642

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) SPA;

avverso la sentenza n. 437/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pinelli M.S. che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato;

udito il difensore avv. (OMISSIS) per l’imputato che chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

l’avv. (OMISSIS) per l’imputato e il responsabile civile si associa, riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 51389 del 30.09.2013 la Sezione 5 di questa Corte annullava con rinvio la sentenza in data 9.01.2012 con cui la Corte d’appello di Messina aveva confermato la condanna alla pena di euro 1.500 di multa inflitta in primo grado a (OMISSIS) per il reato di diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso del mezzo televisivo, commesso il (OMISSIS) in occasione di un servizio giornalistico trasmesso dall’emittente televisiva (OMISSIS), riformando parzialmente la decisione di prime cure con esclusivo riguardo alle statuizioni civili in favore della persona offesa (OMISSIS), costituita parte civile, alla quale liquidava una provvisionale di 25.000 euro a carico solidale dell’imputato e del responsabile civile (OMISSIS) s.p.a..

La sentenza di annullamento demandava al giudice di rinvio di verificare la sussistenza della scriminante del diritto di critica, sul presupposto che la critica e’ libera ma deve muovere da fatti realmente accaduti, censurando la motivazione meramente per relationem della sentenza annullata e il fatto che essa avesse incentrato le sue valutazioni esclusivamente sulla lesione della reputazione della persona offesa, che poteva costituire anche legittimo effetto del diritto di critica ove esercitato nei limiti consentiti.

2. Con sentenza pronunciata il 15.05.2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria, all’esito del giudizio di rinvio, confermava le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado limitatamente all’espressione “insieme ad altri giudici corrotti”, riducendo per l’effetto la pena inflitta all’imputato a euro 1.000 di multa, ritenendo invece il (OMISSIS) non punibile per aver esercitato il diritto di cronaca con riguardo all’espressione “insabbiava tutti i procedimenti sulle truffe al policlinico”; giudicava che con riguardo all’espressione incriminata, concernente anche lo (OMISSIS), difettasse sia il requisito della verita’ della notizia che quello della continenza del linguaggio.

3. Avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato (OMISSIS) e il responsabile civile (OMISSIS) s.p.a., a mezzo dei difensori, deducendo motivi di gravame tra loro sovrapponibili e che possono percio’ essere esaminati in modo congiunto.

Dopo aver premesso che la prova evidente che il fatto non costituisce reato, emergente in modo immediato dalla lettura della sentenza, e la prevalenza da attribuirsi alla formula assolutoria per effetto della partecipazione al giudizio della parte civile dovevano condurre alla pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell’articolo 129, comma 2, codice di rito anche a fronte della pacifica maturazione della causa estintiva rappresentata dalla prescrizione del reato, i ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi di doglianza:

– violazione degli articoli 51 e 595 cod. pen., articolo 178, lettera b) e articolo 337, codice di rito, per avere la sentenza impugnata pronunciato la condanna dell’imputato con riguardo a un’espressione che non era riferita alla parte offesa, posto che l’unica espressione ritenuta diffamatoria dal giudice di rinvio (“insieme con altri giudici corrotti poi costretti ad andarsene”) non riguardava lo (OMISSIS), ma “altri” giudici, che erano le persone offese dall’eventuale reato e non avevano sporto querela, cosi’ che difettava la condizione di procedibilita’ per l’esercizio dell’azione penale; la sola critica rivolta allo (OMISSIS) era infatti quella relativa all’insabbiamento delle indagini riguardanti i procedimenti per le truffe al policlinico, che era stata ritenuta legittima dalla sentenza gravata, e non quella di essere un giudice corrotto, come si ricavava anche dall’addebito formulato nel capo d’imputazione e dall’argomento centrale del servizio giornalistico incriminato, rappresentato dall’insabbiamento del procedimento sul quale si era concentrata in via esclusiva la motivazione della sentenza di primo grado; la carenza di legittimazione dello (OMISSIS) a proporre querela per un fatto (in ipotesi) diffamatorio concernente altri soggetti imponeva pertanto l’annullamento della decisione gravata;

– violazione degli articoli 51 e 595 cod. pen. e articoli 627, 125 e 546 codice di rito, nonche’ vizio di motivazione, per non essersi la sentenza impugnata uniformata ai principi della pronuncia di annullamento, in quanto la responsabilita’ del (OMISSIS) era stata affermata con riguardo a un tema estraneo a quello indicato dalla Corte di legittimita’, che aveva demandato al giudice di rinvio di accertare se effettivamente altri giudici avessero subito per i medesimi fatti (o per fatti strettamente connessi) procedimenti penali o disciplinari o trasferimenti d’ufficio per ragioni di incompatibilita’, agli effetti di valutare la sussistenza, reale o putativa, dell’esimente del diritto di critica, e non gia’ l’accertamento di eventuali episodi di corruzione, cosi’ delimitando in modo preciso l’oggetto della verifica fattuale funzionale a individuare gli elementi per la soluzione della questione di diritto relativa alla scriminabilita’ o meno della condotta dell’imputato;

– violazione degli articoli 51 e 595 cod. pen. e articoli 627, 125 e 546 codice di rito, nonche’ vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, trascurando di valutare gli elementi accertati sui quali doveva essere fondata la relativa verifica, costituiti in particolare dall’esistenza di un procedimento penale riguardante la gestione delle indagini (OMISSIS) anche a carico di altri “giudici” diversi dallo (OMISSIS), come il (OMISSIS) (sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), per imputazioni gravi, nonche’ dalle dure critiche rivolte dalla commissione parlamentare antimafia nella relazione redatta all’esito dell’ispezione compiuta presso gli uffici giudiziari di Messina, costituenti il nucleo fattuale sul quale il giornalista aveva fondato il proprio giudizio critico, consistito nella manifestazione di un’opinione che non puo’ pretendersi rigorosamente obbiettiva; i ricorrenti deducono che il servizio giornalistico non conteneva alcun attacco personale, diretto a colpire sul piano individuale, e senza finalita’ di pubblico interesse, la persona dello (OMISSIS), cosi’ che il requisito della continenza espositiva doveva ritenersi soddisfatto, in quanto l’espressione utilizzata aveva la sola funzione di esprimere in modo efficace una valutazione critica sulle conseguenze di una vicenda che aveva determinato un procedimento penale a carico di due magistrati, rispetto alla cui valenza scriminante (e non all’astratta natura diffamatoria) doveva concentrarsi la valutazione demandata dalla sentenza di annullamento;

– violazione degli articoli 42, 43, 51 e 595 cod. pen. e articoli 125 e 546 codice di rito, nonche’ vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato, nonostante la convinzione dell’imputato di operare lecitamente alla stregua della sentenza assolutoria pronunciata il 14.02.2001 dalla Corte d’appello di Milano, a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, nei confronti dei giornalisti di altra testata che si erano occupati della medesima vicenda, e nei cui confronti lo (OMISSIS) si era costituito parte civile; i ricorrenti rilevano che l’ispezione ministeriale riguardante gli uffici giudiziari di Messina aveva evidenziato “irregolarita’, inerzie ed omissioni” da parte dei sostituti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ “un’omissione dei doveri di vigilanza da parte del dr. (OMISSIS)”, cosi’ da legittimare la convinzione del giornalista di agire in buona fede;

– violazione degli articoli 51, 59 e 595 cod. pen. e articoli 125 e 546 codice di rito, nonche’ vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso la configurabilita’ della scriminante putativa, pur avendo l’imputato attinto la notizia da lui diffusa da fonti istituzionali di sicura affidabilita’, idonee percio’ a scusare l’eventuale errore – non punibile – in cui fosse incorso.

4. Il difensore della parte civile (OMISSIS) ha depositato memoria con cui chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili perche’ manifestamente infondati; ribadisce la falsita’ e la valenza esclusivamente diffamatoria delle affermazioni contenute nel servizio giornalistico incriminato, trasmesso cinque anni dopo l’assoluzione della persona offesa da parte del CSM perche’ il fatto non costituiva illecito disciplinare, e puntualizza la non rispondenza a verita’ dei fatti, che la sentenza impugnata aveva ritenuto in grado di incidere (in senso giustificativo) sulle valutazioni operate dal (OMISSIS), riguardanti l’asserita presa di contatto da parte dello (OMISSIS) dei colleghi della Procura circondariale della Repubblica di Messina, l’assenza di una delega delle attivita’ necessarie a rendere spedite le indagini (di cui la memoria ricostruisce le scansioni temporali, tali da smentire ritardi o presunti insabbiamenti), nonche’ la mancanza di un’astensione dello (OMISSIS) dalle indagini, contraddetta dalla trasmissione del fascicolo e del procedimento al Procuratore aggiunto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi dell’imputato e del responsabile civile, che deducono censure comuni e tra loro sovrapponibili, sono fondati per le assorbenti ragioni che seguono.

2. In via preliminare, occorre rilevare che la presenza nel processo della parte civile (e la conseguente necessita’ di pronunciare sulle domande risarcitorie dalla stessa proposte nei confronti dell’imputato e del responsabile civile, nel caso di ricorrenza dei presupposti dell’articolo 578 codice di rito) non consente l’immediata rilevazione della causa sopravvenuta di estinzione del reato rappresentata dalla (pacifica) maturazione del termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma impone l’esame dei motivi di ricorso a prescindere dall’evidenza della prova della sussistenza della causa di non punibilita’ invocata dal (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2 (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273, Tettamanti).

3. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Sezione 5 di questa Corte aveva censurato la conferma della condanna dell’imputato per il reato di diffamazione aggravata da parte della Corte territoriale di Messina perche’ il giudice di merito non aveva accertato, tra l’altro, se i fatti illustrati dal giornalista nella trasmissione televisiva del 4.07.2005 possedessero un sufficiente “nucleo di verita’” sul quale innestare l’esercizio del diritto di critica e, in caso positivo, se il relativo esercizio fosse avvenuto nei limiti della continenza, al fine di verificare la sussistenza dell’esimente che giustificava, ex articolo 21 Cost. e articolo 51 cod. pen., la lesione della reputazione della persona offesa; e aveva demandato, di conseguenza, al giudice di rinvio di stabilire in quale misura l’assoluzione dello (OMISSIS) dal delitto di abuso d’ufficio e la decisione “liberatoria” nei suoi confronti del CSM (in sede disciplinare) avessero ridimensionato il disvalore sociale derivante dal fatto che il Procuratore della Repubblica di Messina non si fosse autoescluso dall’attivita’ di indagine riguardante il cognato della moglie, (OMISSIS), con riferimento ai reati poi caduti in prescrizione, accertando se l’imputazione di abuso d’ufficio coprisse completamente l’addebito di ritardi e omissioni che avevano concorso a determinare l’estinzione dei reati ascritti al (OMISSIS), e verificando – in particolare – se “effettivamente, come sostenuto nel corso della trasmissione TV, altri giudici abbiano subito, per i medesimi fatti o per fatti strettamente connessi, procedimenti disciplinari o penali e trasferimenti d’ufficio per incompatibilita’ o altro” (pagina 5 della motivazione).

4. Occorre subito rilevare che la Corte territoriale di Reggio Calabria, investita del giudizio di rinvio, non ha proceduto a rinnovare l’istruttoria compiendo gli accertamenti sopra indicati circa “le ricadute disciplinari o giudiziarie che abbiano attinto il dott. (OMISSIS) e altri e diversi Magistrati di quel Circondario”, ritenendo che non rientrasse nel proprio compito quello di svolgere “una defatigatoria istruttoria dibattimentale” sul punto (pagina 16 della motivazione); il giudice di rinvio ha quindi incentrato la propria decisione sull’esegesi delle frasi incriminate, proferite dall’imputato nel corso del servizio giornalistico televisivo, condotta alla stregua delle risultanze processuali (gia’) acquisite, pervenendo alla conclusione di ritenere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca l’espressione, riferita allo (OMISSIS), “insabbiava tutti i procedimenti sulle truffe al Policlinico”, ma non anche quella immediatamente precedente “insieme con altri giudici corrotti”. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato, agli effetti di ritenere l’imputato esente da punibilita’ con riguardo all’attribuzione allo (OMISSIS) di aver “insabbiato” tutti i procedimenti sulle truffe al Policlinico, le conclusioni degli ispettori ministeriali e della relazione redatta sulla vicenda dalla commissione parlamentare antimafia in ordine al rilievo testuale del “tentativo di insabbiamento dell’inchiesta, perseguito nella fase delle indagini preliminari con anomalie procedurali abbastanza palesi ed inequivocabili e a solo beneficio dell’intreccio di interessi economici ben individuati”, che legittimavano la valutazione compiuta dal giornalista sulla scarsa attenzione investigativa prestata dagli inquirenti a un’indagine concernente personaggi noti e fatti di rilevante interesse (tali da comportare anche l’adozione di sequestri e di misure cautelari personali), idonea a creare l’apparenza di una scarsa trasparenza e di un’opaca commistione di rapporti personali e istituzionali, che non era stata fugata dal proscioglimento dello (OMISSIS) dall’imputazione di abuso d’ufficio, in quanto la motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria non aveva escluso la sussistenza delle inerzie e delle carenze contestate, ma le aveva giudicate penalmente irrilevanti (pagine 17 e 18 della sentenza impugnata); il giudice di rinvio ha di conseguenza considerato legittimo e riconducibile all’alveo della continenza, nelle modalita’ espositive, l’uso di un’espressione figurata fortemente critica – come quella ricollegabile al verbo “insabbiare” – nella valutazione effettuata dal giornalista della condotta dello (OMISSIS) concernente la trattazione dei procedimenti sulle truffe al Policlinico, che coinvolgevano persone (come i fratelli (OMISSIS)) a lui legate da rapporti familiari notori, operando un incensurabile accostamento critico del termine “insabbiare” alla verita’ di anomalie investigative di cui era incontrovertibile l’interesse pubblico alla diffusione giornalistica. Quanto, invece, all’inciso contenuto nella medesima frase, e ritenuto parimenti riferibile allo (OMISSIS), secondo cui le condotte di “insabbiamento” erano state poste in essere “insieme con altri giudici corrotti poi costretti ad andarsene”, la sentenza gravata ha escluso la ricorrenza sia del requisito della verita’ della notizia che della continenza del linguaggio, sul presupposto che l’argomento centrale del giudizio critico espresso dal giornalista non era (piu’) costituito, sul punto, dalle anomalie delle indagini concernenti il policlinico, quanto dalla loro trattazione da parte di giudici (rectius magistrati) – tra i quali lo (OMISSIS) – definiti corrotti, individuati come oggetto della riprovazione “a tutto tondo” del giornalista mediante l’uso di una parola lesiva (“corrotti”) che il giudice di rinvio riteneva dettata non gia’ dall’esigenza di stigmatizzare un sistema o una categoria, ma dalla volonta’ di ledere la reputazione della persona offesa e dei suoi colleghi attraverso l’attribuzione di un fatto di corruzione non vero, volutamente menzionato in via incidentale al fine di connotare negativamente la figura istituzionale dei destinatari della contumelia, utilizzando il pretesto delle anomalie riscontrate nelle indagini per attribuire alle attivita’ dei magistrati requirenti messinesi un generale (quanto gratuito) carattere di illiceita’ e mercimonio della pubblica funzione, esorbitante dal legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica.

5. Ritiene questa Corte di legittimita’ che le stesse argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per ricondurre all’esercizio legittimo del diritto garantito dall’articolo 21 Cost. la censura operata dall’imputato, nel servizio giornalistico televisivo trasmesso il 4.07.2005, delle condotte di inerte e opaca gestione processuale attribuite allo (OMISSIS), nelle forme fortemente critiche postulate dall’utilizzo del verbo “insabbiare”, dovevano necessariamente portare la Corte territoriale al proscioglimento integrale del (OMISSIS) dall’accusa di diffamazione sotto il profilo della ricorrenza della corrispondente causa di non punibilita’, la cui operativita’ deve estendersi all’intera frase incriminata, che non puo’ essere spezzettata e scissa, in modo illogico e contraddittorio come ha fatto il giudice di rinvio, in una pluralita’ di proposizioni ritenute suscettibili, agli effetti penali, di un’autonoma – e diversa – valutazione, che si pone in oggettivo contrasto con la lettura coordinata e complessiva che la frase, in cui il giornalista ha espresso in modo unitario il proprio giudizio critico, invece esige. Da una corretta analisi della sintassi dell’intero periodo e della concatenazione logica delle parole utilizzate dal giornalista nel testo incriminato, riportato (nei suoi termini incontroversi) nel capo d’imputazione – “E chi pensate fosse il Procuratore della Repubblica (OMISSIS), che nel Palazzo di Giustizia che sorge proprio di fronte al Rettorato, insieme con altri Giudici corrotti poi costretti ad andarsene, insabbiava tutti i procedimenti sulle truffe al Policlinico? Era il cognato di (OMISSIS), fratello del Magnifico Rettore”; con l’indicazione contestuale che (OMISSIS) era amministratore della societa’ (OMISSIS) coinvolta nelle indagini relative al procedimento per truffa sulle forniture di farmaci venduti con procedura d’urgenza al Policlinico di Messina a prezzi maggiorati (secondo l’ipotesi accusatoria) a volte del 400%, nonche’ fratello di (OMISSIS) (cognato della moglie dello (OMISSIS)) comproprietario a sua volta della (OMISSIS) – risulta evidente che oggetto della notizia, lesiva della reputazione dello (OMISSIS), diffusa dall’imputato (il suo “nucleo essenziale”, secondo la definizione della sentenza di annullamento) era l’insabbiamento dei procedimenti riguardanti reati effettivamente caduti in prescrizione, da parte dei magistrati che erano titolari o comunque responsabili della conduzione delle relative indagini (e in primis lo (OMISSIS), nella sua qualita’ di Procuratore della Repubblica e titolare dell’esercizio dell’azione penale, “insieme” con altri giudici, contestualmente definiti “corrotti”), posto in connessione, per quanto riguardava lo (OMISSIS), ai vincoli di tipo familiare che lo legavano ad alcuni dei principali indagati. Il giudizio (fortemente) critico del giornalista, diretto a stigmatizzare i comportamenti appena descritti, si innesta, secondo quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, su un nucleo fattuale dotato di verita’ storica, sia per quanto riguarda le inerzie e i ritardi che avevano caratterizzato le indagini, sia con riferimento all’opaca commistione di rapporti personali e istituzionali nella relativa conduzione, emersi tanto in sede amministrativo-parlamentare (alla stregua delle evidenziate censure formulate nella relazione della commissione parlamentare antimafia, che parla esplicitamente di un “tentativo di insabbiamento dell’inchiesta, perseguito nella fase delle indagini preliminari con anomalie procedurali abbastanza palesi ed inequivocabili e a solo beneficio dell’intreccio di interessi economici ben individuati”), quanto in sede giudiziaria, “con riferimento alle ingerenze e poco lineari condotte del dr. (OMISSIS) nel contattare dapprima i colleghi della Procura Circondariale, che avevano avviato le indagini, assicurando la disponibilita’ per ogni chiarimento del cognato (OMISSIS) e, una volta pervenuto il fascicolo al suo ufficio, nel non assumere, o meglio delegare, le attivita’ necessarie a rendere spedita un’indagine di estrema rilevanza anche per i sequestri e le misure cautelari personali gia’ venuti all’attenzione dell’opinione pubblica, affiancando al (OMISSIS), sovraccarico di lavoro, altri sostituti, e comunque trascurando lo svolgimento o la delega di qualunque attivita’ di controllo sul corso della stessa” (pagina 17 della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria), autorizzando agli occhi del giornalista “il legittimo sospetto che il silenzio calato sull’indagine (OMISSIS) costituisse un trattamento di favore riconducibile al rapporto familiare di notoria conoscenza del dott. (OMISSIS) con i principali indagati” (pagina 18 della sentenza gravata). L’utilizzo, da parte del giornalista, del termine “corrotti”, nella sua accezione aggettivante, per definire gli autori delle condotte censurate, doveva pertanto – necessariamente – essere letto e apprezzato dal giudice di rinvio nel contesto logico (e lessicale) complessivo del giudizio critico in cui esso si inseriva, verificando in rapporto a tale valutazione unitaria la sussistenza dei requisiti idonei a scriminare la condotta dell’imputato: la spendita dell’aggettivo “corrotti”, invero, non era – chiaramente – diretta ad attribuire ai magistrati che si erano occupati della vicenda alcun fatto, certamente inveritiero, di corruzione in senso tecnico-giuridico, di cui non vi e’ cenno o menzione nel servizio giornalistico, servendo invece solo a connotare di particolare negativita’ il comportamento di chi, anziche’ svolgere in modo tempestivo e imparziale le proprie funzioni inquirenti, aveva “insabbiato” i procedimenti e non si era premurato di “una esplicita e visibile presa di distanza” (per usare ancora una volta le parole della sentenza di annullamento) dalle indagini riguardanti i fratelli (OMISSIS), astenendosene formalmente nei modi previsti dall’articolo 52 cod. proc. pen.. Esclusa, dunque, la ragionevolezza logica di una estrapolazione del termine “corrotti” dal contesto complessivo della frase pronunciata dal giornalista, funzionale ad attribuirgli un autonomo e deliberato significato denigratorio, occorre rilevare come, anche sotto il profilo della continenza della parola utilizzata, non sia possibile assegnare alla scelta terminologica operata dall’imputato quella valenza gratuitamente offensiva della persona e della funzione dello (OMISSIS) (e degli “altri giudici” costretti ad andarsene) che le e’ stata attribuita dalla sentenza impugnata, senza contemporaneamente cadere in aperta contraddizione con la liceita’ scriminante che e’ stata invece riconosciuta dalla medesima Corte territoriale all’uso del verbo “insabbiare” (che l’imputato aveva direttamente mutuato dalla relazione della commissione parlamentare antimafia) per descrivere la condotta che aveva portato alla prescrizione dei reati in cui erano potenzialmente coinvolte persone vicine, per ragioni familiari, a chi (come lo (OMISSIS)) veniva contestualmente indicato nello stesso servizio giornalistico quale “insabbiatore” del relativo procedimento. Il termine “insabbiare” non evoca certamente una condotta (solo) negligente, posto che il verbo – nel suo significato figurato – e’ sinonimo di “affossare, bloccare, sospendere, intralciare, ostacolare, rallentare, celare, coprire, nascondere, occultare” (come recita il dizionario (OMISSIS) della lingua italiana), e dunque richiama un comportamento volutamente scorretto, particolarmente stigmatizzabile in chi ricopre istituzionalmente la funzione di promuovere e assicurare il tempestivo e celere espletamento, in modo esaustivo ed imparziale, delle indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (che puo’ essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: articolo 50 c.p.p., comma 3).

Se, dunque, la sentenza impugnata ha giudicato conforme al requisito della continenza l’uso giornalistico del verbo “insabbiare”, nella suddetta accezione, in relazione alla vicenda e alla condotta sopra descritte, un’identica conclusione si imponeva per la spendita del termine “corrotti”, nel contesto della medesima frase, per connotare in modo altrettanto fortemente negativo il comportamento di chi non si era astenuto formalmente dal procedimento – “insabbiato” – che coinvolgeva il cognato della moglie, ricorrendo all’uso di un aggettivo qualificativo che include nei suoi significati terminologici, riconducibili alla radice etimologica latina corruptus, anche quello di evocare una “degenerazione” o un “decadimento” della funzione svolta, che non puo’ ritenersi esorbitare dalla rappresentazione giornalistica di una condotta non conforme ai doveri d’ufficio come quella consistente nell’insabbiamento di un procedimento penale, da cui era doveroso astenersi, da parte di un magistrato del pubblico ministero. Deve in definitiva escludersi, sulla scorta di una lettura coordinata e complessiva della frase incriminata che costituisca coerente e consequenziale sviluppo dei postulati logico-argomentativi della sentenza impugnata – e che non esorbita percio’ dai compiti demandati al giudice di legittimita’, chiamato dai motivi di ricorso a verificare la liceita’ di una condotta, in relazione alla quale sia maturata una causa estintiva della punibilita’, sulla base di evidenze immediatamente emergenti dal contesto della frase sottoposta a giudizio, che non richiedono accertamenti o approfondimenti di merito – che le modalita’ espressive dispiegate dal giornalista abbiano travalicato i limiti funzionali a un esercizio legittimo, e per quanto aspro, del diritto di critica, trasmodando in una mera, gratuita e strumentale aggressione verbale della persona del destinatario, spettando in via esclusiva al titolare del diritto garantito dall’articolo 21 Cost. la selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione della propria opinione (Sez. 5 n. 18170 del 9/03/2015, Rv. 263460).

6. La sussistenza della causa di giustificazione esclude dunque la punibilita’ ab origine dell’imputato e determina l’annullamento della sentenza impugnata, che va disposto senza rinvio, con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato” (Sez. Un. n. 40049 del 29/05/2008, Rv. 240814), ai sensi dell’articolo 620, comma 1, lettera l), codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’articolo 21 Cost..

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