La massima
1. Non essendo l’avviamento un bene compreso nell’azienda, e del quale si possa ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell’art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell’azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie d’inadempimento descritta nell’art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta prevista dalla legge e non possono essere poste a fondamento di un’azione di riduzione del prezzo.
2. Le ipotesi rispettivamente previste degli artt. 1490 e 1497 c.c. differiscono perché i vizi, di cui all’art. 1490 c.c., attengono a imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, che la rendono inidonea per l’uso al quale era destinata o ne determinano un’apprezzabile diminuzione di valore, mentre la mancanza delle qualità promesse o essenziali, di cui all’art. 1497 c.c., implica che la cosa venduta debba considerarsi come appartenente, per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristiche strutturali, a un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la finalità del negozio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 8 marzo 2013, n.5845
Ritenuto in fatto
La controversia verte sull’esecuzione di una compravendita di azienda di autorimessa, lavaggio e officina, intervenuta il 28 novembre 1990 tra la Primo Gruppo di Minutoli & C. s.a.s., venditrice, e il signor F..P. , acquirente. Questi si oppose al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Genova, a favore della società venditrice, per il pagamento del saldo di L. 30.000.000, allegando che: – la società aveva dichiarato di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; – il giorno 1 dicembre 1990 essa, avendo comunicato alla locatrice l’intervenuta cessione, aveva preteso il pagamento della cauzione versata alla società 5 Maggio s.r.l. proprietaria dei locali, maggiorata degli interessi convenzionali; – la società non a-veva tuttavia pagato il canone riguardante il periodo 1 marzo – 15 ottobre 1990, e la proprietaria aveva incamerato la cauzione, chiedendone al cessionario la reintegrazione; – l’azienda non aveva avviamento commerciale, per essere rimasta chiusa tra marzo e ottobre di quell’anno, circostanza dolosamente sottaciuta dalla venditrice. L’attore chiese in via riconvenzionale la riduzione del prezzo e la riduzione della corrispondente parte del prezzo già pagato.
2. Il Tribunale respinse l’opposizione al decreto e la domanda riconvenzionale del P. .
Con sentenza 10 marzo 2006 la Corte d’appello di Genova, accogliendo le domande del P. , in riforma della sentenza di primo grado ridusse da L. 70.000.000 a L. 30.000.000 il prezzo della cessione d’azienda. La corte considerò che, secondo l’espressa previsione contrattuale, il prezzo s’intendeva comprensivo del solo avviamento, venendo l’azienda trasferita priva di arredi, attrezzature e merci, sicché la chiusura per il periodo marzo – ottobre 1990, dovuta all’indisponibilità del necessario certificato di esistenza di prevenzione incendi, aveva ridotto a livelli minimi quell’avviamento commerciale che esauriva il valore dell’azienda ceduta; la situazione era stata occultata al P. in sede di visita preventiva al locale con la mendace affermazione che il locale era rimasto chiuso per una ventina di giorni. La pendenza di un’intimazione di sfratto per morosità nei confronti della società cedente riguardo ai locali aziendali incideva sul sinallagma del contratto, e aveva costretto il P. a stipulare una nuova locazione, privandolo della successione nel contratto di locazione precedente e rendendo ingiustificato il pagamento alla società cedente dell’ammontare del deposito cauzionale. I vizi del bene venduto inerivano a elementi essenziali dell’azienda, riducendone in modo apprezzabile il valore.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la società soccombente per nove motivi.
Il P. resiste con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo.
Al ricorso incidentale resiste la società con controricorso.
La difesa di F..P. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
4. Con i primi due motivi del ricorso principale, vertenti sulla natura dell’avviamento e sulla sua rilevanza nella vendita di azienda, si censura l’impugnata sentenza per violazione degli artt. 2555, nonché 1490 e 1492 c.c.. Si sostiene che l’azienda è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, e l’avviamento non ne è un elemento, tanto meno essenziale, ma solo una qualità eventuale, che non può essere trasferita autonomamente dall’azienda. I due corrispondenti quesiti vertono sul punto che l’avviamento non è un elemento costitutivo essenziale dell’azienda (primo quesito), e che, in quanto qualità della cosa venduta, esso non rileva per la riduzione del prezzo per vizi della cosa, a norma degli artt. 1492 e 1490 c.c..
5. I due motivi, intrinsecamente collegati, devono essere esaminati insieme, traducendosi nella censura di falsa applicazione dell’actio quanti minoris (art. 1492 c.c.) alla vendita di azienda, per la mancanza o il modesto valore dell’avviamento, trattandosi di fattispecie non qualificabile come vizio della cosa venduta (art. 1490 c.c.).
La questione sottoposta all’esame della corte è costituita dall’esatta qualificazione dell’avviamento, quale presupposto per la corretta identificazione del rimedio esperibile nel caso di compravendita dell’azienda che ne risulti priva, in tutto o in parte.
5.1. Sul primo punto, è appena il caso di ricordare che la nozione di avviamento, sebbene d’indubbia rilevanza giuridica per essere considerato a effetti diversi da numerose disposizioni di legge, non è definita nel codice civile, mentre lo è quella di azienda, intesa come complesso dei beni, organizzati per l’esercizio dell’impresa, dal quale l’avviamento è inseparabile. L’azienda è suscettibile, com’è noto, di costituire in quanto tale l’oggetto di negozi giuridici, di trasferimento della sua titolarità o del suo godimento, al pari dei singoli beni che la compongono; ma una consolidata giurisprudenza, risalente nel tempo (Cass. 7 giugno 1947 n. 873), esclude una tale possibilità per l’avviamento.
Si ritiene comunemente, infatti, che l’avviamento commerciale, consistente nell’attitudine dell’azienda a produrre utilità economiche, costituisca una qualità o un modo di essere dell’azienda medesima, inconcepibile come avulso da essa e insuscettibile di rapporti giuridici separati (Cass. 18 giugno 1980 n. 3680). Ciò non è contraddetto dalla circostanza che l’avviamento è un valore economico ben determinabile, sicché può avere e, di fatto, ha di frequente una specifica rappresentazione contabile nel bilancio dell’impresa, dove può concorrere a definire lo stato patrimoniale, costituendo una singola posta d’immobilizzazione immateriale. La capitalizzazione è una possibilità che l’avviamento condivide con beni immateriali, come i marchi e i brevetti, ma anche con altri valori, quali alcuni costi (d’impianto, d’ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: art. 2424 c.c.) che certamente non sono dei beni, vale a dire delle cose (seppure immateriali) che possano formare oggetto (separato) di diritti, secondo la definizione dell’art. 810 c.c. Ne consegue che, all’interno dell’azienda, l’avviamento non si pone come un bene accanto a tutti gli altri e a essi intrinsecamente omologo, ma esprime un plusvalore nascente dall’insieme di tutti i beni aziendali, in quanto organizzati per l’esercizio dell’impresa. Esso è, dunque, una qualità immateriale dell’azienda, al cui valore concorre in modo aggiuntivo rispetto agli altri beni, nel senso che nasce dalla loro stessa organizzazione, sicché a differenza di questi non potrebbe essere considerato indipendentemente dall’azienda. L’insegnamento di questa corte, al riguardo, è ben sintetizzato da Cass. 29 dicembre 2010, n. 26299, in motivazione, laddove si ricorda che l’avviamento, pur avendo un valore patrimoniale iscritto in bilancio, non è né un bene né un diritto, bensì la qualità dell’azienda di dare profitti.
Occorre aggiungere che si tratta di qualità dell’azienda non essenziale, non potendosi negare l’esistenza di un’azienda, e la sua idoneità a divenire oggetto di negozi traslativi, sol perché priva del valore di avviamento.
5.2. Le considerazioni che precedono costituiscono la necessaria premessa all’esame della questione decisiva sollevata dalla ricorrente, circa il rimedio utilizzabile dal compratore di un’azienda priva di avviamento, o con avviamento inferiore a quello pattuito, nel quadro della disciplina delle garanzie del venditore, o alternativamente della responsabilità di questi per mancanza di qualità promesse o essenziali.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, le ipotesi rispettivamente previste degli artt. 1490 e 1497 c.c. differiscono perché i vizi, di cui all’art. 1490, attengono a imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione e formazione della cosa venduta, che la rendono inidonea per l’uso al quale era destinata o ne determinano un’apprezzabile diminuzione di valore, mentre la mancanza delle qualità promesse o essenziali, di cui all’art. 1497, implica che la cosa venduta debba considerarsi come appartenente, per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristiche strutturali, a un tipo diverso ovvero a una specie diversa da quelli dedotti in contratto nella comune intenzione delle parti, secondo la finalità del negozio (Cass. 29 ottobre 1975 n. 3659, e succ. conf.).
L’applicazione del principio appena enunciato al caso specifico dell’azienda può apparire problematica, in ragione della natura particolare del bene azienda, sulla quale il dibattito dottrinale non può ritenersi sopito. Non sembra al collegio, tuttavia, che queste incertezze rilevino ai fini della decisione qui richiesta. Seppure si volesse adottare la cosiddetta concezione atomistica dell’azienda, l’avviamento non potrebbe, per le ragioni già indicate, essere annoverato tra i singoli beni che concorrono a costituirla. È noto, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ravvisare nell’azienda un’universitas (cfr., tra le più recenti, Cass. 12 giugno 2007 n. 13765; 13 giugno 2006 n. 13676), ancorché del tutto speciale e non riducibile alla fattispecie dell’art. 816 c.c.: in tale quadro unitario, l’avviamento non può essere concepito se non come una qualità, la quale, sebbene non essenziale (per la ragione pure in precedenza ricordata), ben può essere promessa, come secondo la corte territoriale è avvenuto nel caso di specie, con gli effetti previsti, però, dai soli artt. 1453 – 1458 richiamati dall’art. 1497 c.c., e non anche dall’art. 1492 c.c..
Discende da tali premesse la fondatezza delle censure in esame, essendo il giudice di merito incorso nella falsa applicazione dell’art. 1492 comma primo c.c., in una fattispecie riconducibile non già a quella di vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.), bensì, eventualmente, a quella di mancanza di una qualità promessa.
5.3. I motivi in esame devono pertanto essere accolti in applicazione del principio di diritto, che, non essendo l’avviamento un bene compreso nell’azienda, e del quale si possa ipotizzare un vizio nel senso in cui tale nozione è intesa nell’art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell’azienda, che può essere dedotta in contratto e dar luogo alla fattispecie d’inadempimento descritta nell’art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della cosa venduta prevista dalla legge, e non possono essere poste a fondamento di un’azione di riduzione del prezzo.
6. I motivi dal terzo al quinto vertono sul tema della successione nel contratto di locazione dei locali dell’azienda. Si sostiene che:
– in causa è incontestato che vi fosse stata successione del contratto di locazione, ancorché il cessionario avesse poi stipulato un nuovo contratto con effetto novativo; e l’affermazione della corte territoriale, che il P. era stato privato del beneficio della successione nella titolarità del contratto di locazione, circostanza poi qualificata come vizio del bene ceduto, viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato (motivo terzo);
– la successione nel contratto, verificatasi con la raccomandata 1 dicembre 1990, di comunicazione alla società locatrice della cessione dell’azienda, non poteva essere logicamente e adeguatamente contraddetta con la circostanza posteriore dell’intervenuta stipulazione di un nuovo contratto di locazione del P. con la pro prietaria il 10 gennaio 1991 (motivo quarto);
– la successione nel contratto si verifica per effetto dell’applicabilità alla fattispecie degli artt. 2558 c.c. e 36 legge 27 luglio 1978 n. 392, e la sua negazione da parte della corte territoriale costituisce violazione delle norme richiamate (motivo quinto).
Il sesto e il settimo motivo, ai quali le questioni sollevate con i motivi precedenti sono funzionali, vertono sull’irrilevanza del contratto di locazione dei locali aziendali, in tema di riduzione del prezzo di vendita per vizi dell’azienda venuta.
Si osserva che:
– il contratto di locazione dei locali nei quali si svolge l’attività d’impresa non è esso stesso un bene aziendale, e la sua qualificazione come bene – e per questa ragione suscettibile di vizi estimatori – costituisce falsa applicazione dell’art. 2555 (motivo sesto);
– per la stessa ragione, nella vendita di azienda il contratto di locazione quel contratto è irrilevante ai sensi e per gli effetti degli artt. 1492 e 1490 c.c. (motivo settimo).
6.1. anche questi motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono fondati.
A questo riguardo si osserva innanzi tutto, nell’ordine, che:
– la cessione di azienda comporta di per sé, qualora non sia diversamente previsto nel contratto, la successione del cessionario nei contratti stipulati per il suo esercizio (art. 2558 c.c.);
– per il contratto di locazione dei locali nei quali l’impresa è esercitata, il fenomeno successorio è specificamente regolato dall’art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392;
– in forza di questa disposizione, la cessione diviene efficace per il locatore dal ricevimento della comunicazione, che deve essergli fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 36 1. n. 392 del 1978 cit.);
– nella fattispecie non è controverso che le formalità richieste da questa disposizione siano state adempiute, e che l’acquirente abbia conseguito la disponibilità materiale dei locali. Non può pertanto dubitarsi che la successione nel contratto di locazione dell’immobile nel quale l’azienda era esercitata ebbe luogo.
In secondo luogo è da considerare che, in forza della regola contenuta nell’art. 2560 comma primo c.c., il locatario cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che il locatore vi abbia acconsentito (cfr. Cass. 29 novembre 2011 n. 25250; 6 maggio 2010 n. 10964), rispondendo anzi egli stesso – per quel che in questa sede può rilevare – pure delle eventuali inadempienze del cessionario, se il contraente ceduto abbia dichiarato di non liberarlo, secondo quanto dispone (oltre che, in generale in tema di cessione del contratto, l’art. 1408 cpv. c.c.) specificamente l’art. 36 legge n. 392 del 1978; – al contrario, dei debiti anteriori alla cessione risponde anche il cessionario soltanto se essi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 cpv. c.c.), perché questa disposizione è dettata anche dall’esigenza di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass. 21 dicembre 2012 n. 23828). Dalle norme indicate discende che l’acquirente dell’azienda è adeguatamente protetto dall’ordinamento, nei rapporti con il locatore ceduto, anche nell’ipotesi che il cedente sia inadempiente al contratto di locazione.
Tanto premesso, deve convenirsi sull’affermazione della ricorrente, che neppure il contratto di locazione è propriamente un bene dell’azienda, tale qualità dovendo piuttosto riconoscersi ai locali in cui l’impresa è esercitata, e per i quali, come s’è detto, l’avvenuto acquisto della disponibilità da parte del cessionario non è oggetto di controversia. Un inadempimento contrattuale del cedente sarebbe peraltro configurabile, qualora la risoluzione del contratto di locazione, per fatto a lui imputabile, avesse privato il cessionario del possesso dei locali aziendali, o l’avesse reso precario, ma questo non è stato accertato nel giudizio di merito. Né può configurarsi un inadempimento del cedente per il solo fatto che vi fosse una controversia in atto tra lui e il locatore, se manchi ogni elemento per apprezzare la virtuale soccombenza del primo. In ogni caso, qualora un inadempimento del locatario vi fosse, e tale da pregiudicare le ragioni del cessionario del contratto, troverebbero applicazione le norme ordinarie in materia contrattuale, ma mancherebbero i presupposti per far valere la specifica garanzia del venditore di cui all’art. 1490 c.c..
6.2. In conclusione deve ritenersi che anche sotto questo profilo la sentenza sia viziata da una falsa applicazione dell’art. 1492 c.c.. I motivi in esame devono pertanto essere rigettati in applicazione del principio di diritto, che, a norma dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, nella cessione d’azienda l’acquirente succede nel contratto di locazione degli immobili aziendali per effetto della comunicazione data al locatore – nelle forme di legge – dell’avvenuta cessione, a ciò non essendo di ostacolo l’eventuale inadempimento del cedente locatario, che non abbia già dato luogo alla risoluzione del contratto; e l’inadempimento medesimo, laddove abbia comportato la perdita del titolo al possesso dell’immobile per il cessionario, nei rapporti con questo è valutabile come vizio funzionale del contratto di cessione dell’azienda, ma non come vizio della cosa venduta.
7. L’accoglimento dei motivi esaminati comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, che ai principi di diritto sopra enunciati non si è uniformata, con l’assorbimento degli ultimi due motivi, vertenti sull’erronea determinazione del prezzo originario della cessione, e sul vizio di motivazione circa l’ammontare della riduzione del prezzo. Resta altresì assorbito l’esame del ricorso incidentale, con il quale si lamenta l’omessa pronuncia su domande dipendenti dalla domanda principale del P. .
8. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, a tal fine non richiedendosi ulteriori indagini in fatto, con il rigetto dell’opposizione del P. al decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del prezzo del contratto di cessione d’azienda.
9. L’assenza di puntuali precedenti in termini sulle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi sette motivi del ricorso principale, e dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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