cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 4 marzo 2015, n. 9439

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo – Presidente
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1476/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 05/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 5 giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava la richiesta di ammissione del condannato (OMISSIS) all’affidamento in prova ai servizi sociali e gli applicava la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Fondava la decisione sul rilievo della non praticabilita’ della piu’ ampia misura richiesta per l’assenza di condizioni soggettive, capaci di escludere il pericolo di recidivazione, in particolare per la gravita’ del reato per il quale l’istante stava espiando pena detentiva.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
a) violazione di legge in riferimento al disposto dell’articolo 47 ord. pen..
b) nullita’ del provvedimento per la omessa sottoscrizione del giudice estensore e per avere assunto la decisione il giudice monocratico in luogo del collegio con il sospetto della mancanza di obiettivita’, imparzialita’ ed indipendenza;
c) mancata valutazione di prove decisive, offerte dalla documentazione sanitaria e relativa al servizio svolto ed erronea applicazione della norma sull’affidamento in prova, negato soltanto in base alla gravita’ del reato, senza considerare che la concussione era stata commessa in danno di un solo autotrasportatore, non costituitosi parte civile, che era decorso un notevole lasso di tempo, pari a quindici anni dai fatti, e che in seguito egli aveva continuato a svolgere regolarmente il proprio servizio sino al collocamento in quiescenza;
d) vizio di motivazione per avere negato il piu’ ampio beneficio richiesto a fronte della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione; in particolare, la documentazione prodotta attestava che piu’ volte il ricorrente era stato dispensato dal servizio per gravi ragioni di salute per le quali era ancora in cura presso il Centro di salute mentale di (OMISSIS) e che non risultava frequentare pregiudicati o soggetti socialmente pericolosi, avere tenuto condotta regolare, risultanze non considerate; in tal modo si era precluso al ricorrente la possibilita’ di sottoporsi a trattamento terapeutico sotto il controllo delle autorita’ sanitarie pubbliche in violazione del diritto alla salute,
e) nullita’ assoluta del provvedimento per avere presieduto il Tribunale di Sorveglianza magistrato diverso dal suo titolare e che all’epoca ricopriva l’ufficio di magistrato di sorveglianza col conseguente arbitrio della decisione.
Ha dunque chiesto l’annullamento e comunque la declaratoria di nullita’ dell’ordinanza impugnata, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 19 settembre 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. PINELLI Mario, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame.
4. Con memoria difensiva sono stati articolati dei motivi nuovi di ricorso, con i quali si e’ insistito per la declaratoria di nullita’ assoluta dell’ordinanza impugnata in quanto la composizione dell’organo giudicante aveva sottratto il condannato al giudice naturale precostituito per legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti in seguito specificati.
1. In primo luogo vanno disattesi i motivi secondo ed ultimo con i quali si sono dedotti vizi formali riguardanti il provvedimento impugnato: la sottoscrizione da parte del solo magistrato che ha svolto le funzioni di presidente del collegio trova giustificazione nella sua contestuale qualita’ di relatore e di estensore dell’ordinanza, il che ha reso superflua l’apposizione della firma dell’altro componente togato ed esclude qualsiasi nullita’ ai sensi dell’articolo 546 c.p.p..
Inoltre, le funzioni presidenziali sono state svolte, non in ragione della titolarita’ dell’incarico di dirigente dell’ufficio giudiziario, chiamato a pronunciarsi, quanto della qualita’ di magistrato piu’ anziano del collegio, chiamato a svolgere quel ruolo dall’organizzazione del lavoro e dall’assenza momentanea del presidente titolare.
2. Cio’ posto, va premesso in linea generale che l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’articolo 47 ord. pen., costituisce una misura alternativa alla detenzione, prevista nel caso la pena detentiva non superi determinati limiti quantitativi e finalizzata al duplice scopo di contribuire alla rieducazione del responsabile e di prevenire al contempo il pericolo che egli ricada nella commissione di altri reati; pertanto, non si tratta di un beneficio da elargirsi quasi “pietatis causa”, ma in base alla ricorrenza di valide prospettive di realizzazione delle anzidette finalita’, funzionali al vantaggio, non del singolo, ma della collettivita’ e rispetto alle quali la sottrazione del soggetto al regime di detenzione carceraria rappresenta soltanto uno strumento (Corte cost, 5/12/1997, n. 377; Cass. sez. 1 , n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, rv. 192368; sez. 1 , n. 2061 del 11/05/1992, Menditto, Rv. 190531; sez. 1 , n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, rv. 190628, sez. 1 . n. 1704 del 14/4/1994, Gallo, rv. 197463).
Tenuto conto del duplice obiettivo perseguito dall’istituto, la giurisprudenza di questa Corte e’ uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono considerarsi in se’ ostativi elementi negativi, quali la gravita’ del reato per cui e’ intervenuta condanna ed i precedenti penali, e che non puo’ nemmeno pretendersi, in senso positivo, la prova che il soggetto sia gia’ pervenuto alla completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalita’ emerga l’avvio del processo critico e la rimeditazione delle pregresse esperienze (Cass., sez. 1 , n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, rv. 219553; sez. 1 , n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1 , n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322).
2.Un particolare, basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell’articolo 47 o.p., si e’ affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravita dei reati, per i quali e’ stata irrogata la pena in espiazione, non puo’ mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica circa l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l’idoneita’ della misura alternativa; pertanto, quando, come nel caso in esame, l’affidamento in prova sia richiesto prima dell’inizio dell’espiazione della pena, e’ necessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato di liberta’, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circa l’astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azioni criminose.
Cio’ che conta e’ l’analisi della personalita’ individuale e la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed alla condotta di vita precedente e successiva alla condanna (Cass. Sez. 1 , 29/11/1999 n. 5061), da condurre sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l’idoneita’ della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosita’ sociale, se tuttora esistente.
2.2 Nel caso in esame l’indagine condotta dal Tribunale di Sorveglianza si e’ arrestata alla considerazione del reato commesso e della sua gravita, ma ha omesso la considerazione dei presupposti giustificativi della piu’ ampia misura richiesta come emergenti dall’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata e si e’ discostato anche dalle informative di polizia, senza nemmeno avere preso in esame il comportamento successivo al reato, la personalita’ del condannato, l’assenza di altre condanne e di procedimenti pendenti. Pertanto, pur non potendosi ignorare la gravita’ delle condotte antigiuridiche commesse, l’omessa valutazione di tali profili fattuali, vizia il provvedimento impugnato per l’illogicita’ e l’insufficienza della sua motivazione, che non ha giustificato adeguatamente la decisione assunta e valorizzato soltanto un elemento dirimente.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame sull’istanza da condurre alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro

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