Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza  4 dicembre 2014, n. 50903

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16.7.2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del gup del Tribunale di Palmi, escludeva l’aggravante della premeditazione e riaffermazione di colpevolezza di R.C. e L.F. in ordine al reato di tentato omicidio in danno di B.A. , occorso in (omissis) , riducendo la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ciascuno.
La Corte distrettuale ricordava che B.A. , nuora degli imputati, risultava essere stata accoltellata dal R. per sua stessa ammissione con un coltello da cucina, all’interno del garage della comune abitazione; l’uomo aveva affermato di averla attesa, di aver approfittato di una sua distrazione nell’attimo in cui collocò per terra una cesta di verdura trasportata sulla sua auto e di averla colpita alla spalla. Il fatto era occorso all’esito di conflittualità insorte con la nuora, culminate dopo la morte del figlio (marito della B. ) con pretese patrimoniali della B. stessa, che mirava a che i suoceri si allontanassero dalla casa che rivendicava a sé; non solo, ma gli imputati addebitavano alla B. la morte del figlio, per non essere stato adeguatamente curato nel corso della malattia che lo aveva portato ad una morte prematura.
Detta rappresentazione era stata accreditata dalla parte offesa quanto all’intervento del R. ; la stessa aveva peraltro affermato che nel garage, al momento del fatto, era presente anche la L. che teneva la porta chiusa per non farla scappare con una mano e con l’altra la tratteneva per non farla sottrarre alla presa del marito, che incitava ad ammazzarla.
L’indagine medico legale aveva evidenziato che la vittima era stata ferita in regione dorsale emitoracica sinistra, sulla linea angolo scapolare, nonché in regione ascellare sinistra, con prognosi riservata quoad vitam, a seguito di versamento pleurico.
A seguito di accertamento psichiatrico, emergeva come il R. fosse in rapporto di sudditanza con la moglie e avesse la tendenza ad appiattirsi sulle di lei decisioni.
La Corte condivideva la ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici e concludeva nel senso che il tentato omicidio era stato commesso in concorso tra loro dai due imputati che avevano agito in sintonia, animati da un comune intento vendicativo nei confronti della nuora. Veniva escluso che la B. avesse potuto fare il nome della L. per malanimo nei suoi confronti, considerato che detto tipo di scelta il R. non avrebbe mai potuto prenderla in solitudine, senza coinvolgere la moglie. La tesi difensiva, secondo cui la B. avrebbe voluto accusare falsamente la L. , collocandola sul luogo del tentato omicidio, non veniva ritenuta sostenibile, considerato il rischio che con una falsa accusa la B. si assumeva, nonché la difformità di versioni rese dal R. e dalla L. sugli accadimenti occorsi dopo l’accoltellamento. In proposito, non veniva ritenuto dirimente in senso difensivo il fatto che il figlio della B. , R.C.C. , non avesse inizialmente parlato della presenza della nonna nel garage, ma solo di quella del nonno che impugnava il coltello, posto che il giovane aveva spiegato in seconde cure (dove era stato risentito) di aver percorso le scale che davano accesso al garage, di essersi affacciato attraverso il varco d’accesso posto lateralmente alla fine della rampa, di aver scorto il nonno, ancora armato, ma anche la nonna, poco distante dal primo e a breve distanza dalla porta che dall’interno del garage conduceva al miniappartamento nella disponibilità della coppia. Il fatto che in sede di sommarie informazioni il giovane avesse fatto riferimento al solo nonno, non veniva ritenuto indice di scarsa affidabilità del testimone, considerato che l’attenzione del ragazzino si era concentrata sulla figura del nonno con un coltello in mano e che era stata del tutto sottovalutata la rilevanza della presenza della nonna vicino alla porta che dava accesso alla di lei abitazione.
La condotta veniva ritenuta integrativa del tentato omicidio, considerati il tipo di arma usata, la zona attinta, la distanza ravvicinata da cui la donna venne colpita. Indici questi indicativi di idoneità dell’azione e della sua univocità: l’azione veniva ritenuta inequivocabilmente diretta a cagionare la morte, tanto più a fronte dell’invito che la L. avrebbe rivolto al marito di ammazzare la giovane nuora e degli sforzi dalla stessa compiuti per immobilizzarla. Veniva esclusa portata dirimente in senso difensivo al fatto che fosse stato vibrato un solo colpo, poiché dopo il colpo andato a segno al R. cadde il coltello, cosicché non riuscì a vibrare altri colpi e nel frattempo la vittima si sottrasse agli aggressori. Secondo la Corte distrettuale si trattò di un autentico agguato, che non poteva che avere come unico scopo l’eliminazione fisica dell’odiata nuora, posto che se l’intenzione fosse stata quella di infliggere solo una lezione i due imputati sarebbero ricorsi alle percosse, mezzo meno letale. La realtà è che i due avevano meditato e concluso che l’eliminazione della B. costituiva l’unico modo per superare i problemi contingenti che la stessa aveva loro frapposto, invitandoli ad abbandonare l’abitazione.
La Corte aggiungeva che doveva ritenersi sussistente l’aggravante dell’aver approfittato di circostanze che limitavano la difesa, visto che i due imputati aspettarono la vittima, al buio, dietro la porta del garage e la colpirono nel momento in cui la stessa era chinata per riporre a terra una cesta di ortaggi, a sorpresa. Veniva esclusa l’aggravante della premeditazione, mentre non venivano ritenuti ricorrere i presupposti della provocazione per accumulo, non potendo valutare in termini di fatto ingiusto il comportamento tenuto dalla B. , che ebbe a chiedere – pel tramite del suo legale – il rilascio dell’appartamento abitato dai suoceri, di cui assumeva la proprietà esclusiva, essendosi la stessa limitata ad esercitare un diritto ed avendo avuto facoltà gli imputati di contrapporre le loro valide ragioni. Nel caso in esame poi, a detta della Corte di seconde cure, non vi sarebbe traccia dello stato d’ira, non ricorrendo prova che nelle ore o giorni immediatamente precedenti il fatto si fosse verificato un evento che avesse innescato la reazione omicida di entrambi gli imputati. Veniva valorizzato che lo stesso R. aveva detto che quella mattina si era alzato con l’idea di fare del male alla nuora, il che dimostrava che la questione era annosa e risalente nel tempo e che si era lontani dallo stato d’ira, che presuppone un impulso emotivo incontenibile, determinante la perdita dei poteri di autocontrollo.
2. Avverso tale decisione, interponevano ricorso per cassazione i due imputati con unico ricorso, a firma del comune difensore, per dedurre:
2.1 violazione degli artt. 56-575 cod.pen. Per quanto attiene al R. , viene contestato che l’azione compiuta sia stata ricondotta al tentato omicidio, considerato che si trattò di un unico colpo inferto, che non vi fu pericolo di vita e che gli esiti della coltellata furono rapidamente superati e che il R. ebbe a dire di aver voluto impartire una lezione alla nuora, ma di non aver mai pensato di ucciderla. Viene opposto che al dato oggettivo della idoneità va aggiunto il profilo volontaristico dell’azione, che nel caso di specie mancava per espressa dichiarazione dell’imputato. Per quanto riguarda la L. invece, viene fatto rilevare che nessuno la menzionò nell’immediatezza, solo dopo diversi giorni la B. disse che la suocera era presente ed attiva; il giovane R. , sentito a distanza di anni sul punto, ebbe ad assumere con scarsa affidabilità di aver parlato della presenza della nonna, senza che il dato venisse annotato dai carabinieri.
2.2 Violazione dell’art. 62 n. 2 cod.pen. Secondo la difesa la particolare contingenza in cui il fatto è maturato consiglia di rivalutare l’opera di provocazione che ha innescato sbigottimento, dolore e voglia di scaricare l’ira su chi aveva prodotto un’assurda vicenda, a fronte della quale due anziane persone si vedevano allontanare dalla loro abitazione, sulla base di accampate pretese tutte da verificare. Vien fatto rilevare che le parole della persona offesa andavano adeguatamente soppesate, considerato che la stessa ebbe a manifestare sete di appagare convenienze finanziarie ed economiche. Si lamenta che la Corte non si sia posto il problema di chi fosse il proprietario della parte di immobile in contestazione, onde poter meglio valutare se la provocatoria opera compiuta dalla B. , giorno dopo giorno, non avesse avuto rilievo per stabilire la legittimità dell’ira.
2.3 Violazione di legge in relazione all’art. 61 n. 5 cod.pen. Sarebbe contraddetto dagli atti il dato ritenuto, secondo cui il locus commissi delicti era un luogo buio, che non consentiva di vedere gli aggressori, atteso che fu la stessa B. ad raccontare che, appena entrata, si accorse della presenza del suocero con un coltello sulle ginocchia. Le foto in atti testimonierebbero che il locale era luminoso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, va detto che l’inquadramento della fattispecie è stato correttamente operato in termini di tentato omicidio, alla luce dei dati oggettivi raccolti quanto alla potenzialità offensiva dell’arma (coltello di cm. 16,5 di sola lama), della zona attinta (regione dorsale emitoracica sinistra) e delle conseguenze arrecate (versamento pleurico), rivelatori in modo inconfutabile dell’idoneità dell’azione a provocare la morte e del fatto che l’imputato fosse stato animato da una diretta volontà di uccidere. Sul punto vale la pena di ricordare che i giudici del merito hanno seguito in modo corretto le linee interpretative offerte da questa Corte in numerosi arresti con cui è stato evidenziato che la struttura normativa del tentativo è contraddistinta da due elementi, l’idoneità e l’univocità della condotta, laddove l’idoneità indica un requisito di capacità causale di produrre il risultato del perfezionamento del delitto ed il requisito dell’univocità degli atti attiene al proposito dell’agente soggettivamente diretto alla realizzazione del delitto, ma in senso oggettivo, nel senso che la condotta deve aver raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla sufficientemente prossima al momento consumativo (Sez. I, 10.1.2014, n. 9284). La sentenza impugnata, che è stata ancorata alle dichiarazioni della persona offesa, ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato quali elementi espressivi della idoneità ed univocità degli atti in chiave omicidiaria, i due profili soprarichiamati (potenzialità dell’arma, sede corporea attinta) di elevata attitudine dimostrativa. Ad opinare diversamente non potevano portare né il fatto che la morte non sia conseguita (visto che la valutazione che deve essere compiuta, in tema di delitto tentato non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti), né il fatto che fosse stato inferto un solo colpo, atteso che sul punto veniva correttamente sottolineato dalla corte territoriale che il R. si trovò nell’impossibilità di reiterare i colpi perché gli cadde il coltello, il che porta necessariamente a ravvisare l’atteggiamento psicologico di chi abbia accettato di provocare l’evento letale, considerato che la condotta tenuta aveva l’elevatissima probabilità di cagionare la morte. Ragion per cui il titolare di simile condotta deve rispondere di tentato omicidio a titolo di dolo diretto.
Anche sulla presenza della L. nel locus commissi delicti, il discorso giustificativo non è affatto apparente, poiché i giudici del merito hanno evidenziato in proposito non solo le indicazioni della parte offesa (ferma nel descrivere la presenza della suocera a fianco del marito con funzioni di supporto quale quella di impedirle la fuga dal garage), ma anche la rappresentazione del nipote, che seppure abbia indicato la presenza della nonna sul locus commissi delicti in un momento successivo (tanto da portare ad adombrare che fosse stato condizionato dalla madre in questa rappresentazione postuma), è stato ritenuto credibile per una serie di ragioni in fatto, adeguatamente sviluppate a pag.29 e segg. della sentenza, cosicché l’onere motivazionale appare assolto con argomenti non manifestamente illogici. Non solo, ma la Corte territoriale ha spiegato con precisione come l’iniziativa non potesse esser stata presa in solitudine dal R. , in primis perché il fatto deflagrante dell’azione di sangue avrebbe coinvolto entrambi, in secundis perché l’acredine contro la nuora era comune e covava sotto la cenere da tempo ed infine perché il R. si era accertato avere un carattere debole, tanto da essere ritenuto succube della moglie, incline cioè ad appiattirsi sulle decisioni della stessa nell’ambito di un rapporto di vera e propria sudditanza. In tale quadro veniva ritenuto che l’azione del R. fosse stata frutto di determinazione concordata con la moglie, tanto più che le versioni sulla successione dei fatti dei due coniugi non furono affatto sovrapponibili, facendo cogliere un eccessivo interesse del R. a limitare il ruolo ricoperto dalla moglie. La valutazione rientra nella sfera della plausibile opinabilità di apprezzamento e non può essere censurata in questa sede, non presentando né derive di illogicità, né forzature dei dati disponibili.
Anche il motivo con cui la difesa lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione non è fondato. Deve infatti essere ricordato che per ravvisare detta attenuante, occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva determinata dal “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta. Ciò precisato, va aggiunto che corretto è stato l’argomentare dei giudici del merito, quanto al fatto che non poteva essere apprezzata in termini di fatto ingiusto la circostanza che la B. avesse fatto recapitare ai suoceri una lettera di un legale con cui esponeva le sue pretese patrimoniali sull’alloggio abitato dagli imputati, atteso che così operando la prevenuta ebbe ad esercitare un suo presunto diritto, facendosi le sue ragioni attraverso l’intervento di un legale: a tale comportamento nulla escludeva che i coniugi R. potessero opporre le loro ragioni per neutralizzare pretese inaccettabili. Non solo, ma come correttamente è stato scritto a pag.39 e segg. della sentenza, non risultava traccia alcuna di fatti particolari che avessero innescato la reazione omicida di entrambi gli imputati, considerato che l’agitazione – secondo il racconto dei due – sarebbe stata ricondotta al ricevimento della lettera e dunque non erano stati accreditati ulteriori episodi produttivi di compromissione dei freni inibitori, al di là di uno stato emotivo e passionale che li condizionava da tempo. Senza contare poi che tra la ritenuta offesa e la reazione correvano un considerevole lasso di tempo ed un rapporto di evidente inadeguatezza. È stato quindi corretto escludere i presupposti per l’applicazione dell’invocata attenuante.
Quanto infine all’aggravante ritenuta della minorata difesa, contrariamente a quanto opinato dal Procuratore generale, deve essere sottolineato che l’aggravante è stata correttamente ritenuta, non essendo stata ancorata al dato delle condizioni di oscurità del garage, quanto piuttosto al fatto che l’aggressore sfruttò, per agire proditoriamente, l’attimo in cui la donna aveva le mani impegnate, era di schiena, intenta nello sforzo di sollevare dal cofano dell’auto una cesta di ortaggi per riporla nel garage. Sul punto si deve ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte l’aggravante va riconosciuta, previa valutazione caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (Sez. II, 14.11.2013, n. 6608, rv 258337). È stato aggiunto con altro arresto già opportunamente richiamato dai giudici della Corte distrettuale (Sez. I, 24.11.2010, n. 1319, rv 249402) che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod.pen., questa vada ritenuta integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della sussistenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa. Alla stregua di questi principi, il provvedimento impugnato ha valorizzato gli elementi sopraindicati, correttamente valutati ad attitudine dimostrativa della ritenuta sussistenza di una situazione di minorata difesa. Anche sul punto quindi il ricorso va disatteso.
Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile costituita che si liquidano in Euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile B.A. , che liquida in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

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