Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 30 ottobre 2014, n. 23073
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1652-2008 proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO LEGALE (OMISSIS) & DETTA ASSOCIATI), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
ASL – SA/(OMISSIS);
– intimata –
sul ricorso 4597-2008 proposto da:
A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE – SALERNO (OMISSIS) (P.I./C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3508/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
La Corte territoriale, preso atto che la precedente decisione emessa dalla Corte di Salerno era stata cassata con sentenza n. 1928 del 3 febbraio 2004 di questa Corte, per essere stata l’impugnazione del lodo proposta dalla Gestione liquidatoria notificata presso il procuratore domiciliatario del (OMISSIS) nel procedimento arbitrale, ha ritenuto che la riassunzione del processo da parte di quest’ultimo avesse sanato, con efficacia ex tunc, il vizio di notifica che aveva condotto alla cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno. La Corte territoriale ha poi rilevato che il collegio arbitrale non aveva tenuto conto dello specifico contenuto della domanda formulata dal professionista, diretta al riconoscimento di compensi professionali o, in subordine, all’indennizzo di cui all’articolo 2041 cod. civ., avendo individuato come titolo della condanna un indennizzo ricollegato all’inadempimento riscontrato a carico dell’ente attraverso una serie di considerazioni, invero apodittiche anche nella formulazione incerta, che gli imputano, genericamente, condotte omissive in ordine allo sviluppo delle procedure di approvazione degli interventi e di concessione dei finanziamenti, ai quali ultimi era subordinato il pagamento, nemmeno individuate, che avrebbero precluso il realizzarsi della condizione sospensiva .
Nel merito, la sentenza oggi impugnata ha poi aggiunto: a) che la mancata concessione dei finanziamenti era stata prevista nella convenzione come evento condizionante il pagamento dei compensi, talche’ esclusa la natura vessatoria della clausola, doveva prendersi atto che l’erogazione dei fondi era rimasta indimostrata; b) che nemmeno poteva trovare accoglimento la domanda fondata sull’articolo 2041 cod. civ., in presenza di una valida convenzione intervenuta tra il professionista e la USL.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a tredici motivi. Resiste la Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS). La Asl Salerno (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Il (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
2. I primi tre motivi (motivo primo, primo bis e secondo) del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sotto diverse prospettive, concernono la medesima questione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c., dell’articolo 156 c.p.c., u.c. e articolo 157 c.p.c., comma 1, sostenendo che l’effetto sanante previsto dal citato articolo 156 c.p.c., u.c., si verifica esclusivamente nell’ambito del processo in cui la nullita’ si e’ verificata. Si aggiunge che la sentenza di questa Corte n. 1928 del 2004 aveva rimesso al giudice del rinvio di affrontare la questione della nullita’ della vocatio in jus, dal momento che nessun effetto sanante poteva essere attribuito alla costituzione del destinatario della notifica nulla, dopo che la causa era stata introitata per la decisione.
Ne’ d’altra parte un effetto sanante poteva derivare dalla scelta del ricorrente di riassumere il processo, dopo l’annullamento con rinvio, giacche’ egli aveva agito al solo scopo di escludere una rinuncia tacita o espressa a far valere il vizio in esame.
2.2. Con il motivo primo bis, si lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 158 c.p.c., u.c., in relazione all’articolo 160 cod. proc. civ., dal momento che, secondo il ricorrente, la sanatoria delle nullita’ non puo’ applicarsi agli atti di parte tesi a far valere le nullita’ gia’ verificatesi e comunque puo’ produrre effetti solo ex nunc.
2.3. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civ., con conseguente nullita’ della sentenza, per avere la Corte territoriale concluso per la sanatoria, senza che nessuna delle parti avesse formulato tale eccezione e, anzi, senza che la domanda principale di nullita’ dell’impugnazione, svolta con l’atto di citazione in riassunzione fosse stata osteggiata dalle controparti.
2.4. Le doglianze sono infondate.
La presente vicenda muove dall’annullamento della prima sentenza pronunciata a seguito dell’impugnazione del lodo arbitrale, che era stata notificata non alla parte personalmente, ma presso la persona che l’aveva difesa nel procedimento arbitrale.
Al riguardo, gia’ prima della sentenza n. 1928 del 2004, le Sezioni Unite di questa Corte avevano rilevato che l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione presso il difensore nel procedimento arbitrale, anziche’ alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullita’ della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc, con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ. (sentenza 3 marzo 2003, n. 3075).
Alla stregua di tali principi, si e’ ribadito (Cass. 22486/2004) che l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziche’ alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullita’ della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ. Piu’ in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione.
Infatti, la costituzione del convenuto rientra nel genus della sanatoria del vizio dell’atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l’ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell’articolo 157 cod. proc. civ.), ma anche altre figure, tra le quali rientra anche la cosiddetta convalidazione dell’atto per il conseguimento dello scopo (articolo 156 c.p.c., u.c.).
Il riferimento alla convalidazione dell’atto, che scaturisce dall’obiettivo verificarsi dei presupposti indicati dal legislatore, rende prive di rilievo le censure svolte dal ricorrente, che pretendono di collegare la sanatoria alla volonta’ presunta del destinatario della notifica irrituale o ad una eccezione dell’autore dell’atto nullo, in quanto viene piuttosto in rilievo un fatto processuale che esclude la fondatezza della domanda, spiegata con l’atto di riassunzione dall’odierno ricorrente, intesa a conseguire l’inammissibilita’ dell’impugnazione, per mancata costituzione del destinatario di quest’ultimo atto.
in definitiva, la sentenza n. 1928 del 2004 ha cassato con rinvio la decisione di merito al solo fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio venuto a mancare e che, appunto, per effetto dell’atto di riassunzione, si e’ verificata.
In tale contesto, sono altresi’ prive di fondamento le censure contenute nel primo motivo, giacche’ evidentemente la sanatoria ha operato nell’ambito dello stesso rapporto processuale.
3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
3.1. Con il terzo motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 392 c.p.c. e articolo 348 c.p.c., dell’articolo 347, in relazione agli articoli 163, 164 e 166 cod. proc. civ., nonche’ vizi motivazionali.
In particolare, si sostiene che, a fronte dell’atto di riassunzione, la Usl (OMISSIS) si era limitata a chiedere alla Corte d’appello di accogliere l’appello proposto … e rigettare tutte le domande proposte dall’Arch. (OMISSIS) inammissibili e infondate . Secondo il ricorrente, la controparte avrebbe invece dovuto formulare le proprie domande ex novo e tempestivamente, ossia costituendosi venti giorni prima dell’udienza e comunque nel rispetto del termine di un anno e quarantasei giorni dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1928 del 2004.
3.2. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’articolo 828 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ del lodo per l’avvenuto decorso del termine previsto dalla norma citata.
3.3. I motivi sono infondati.
Al riguardo, va ribadito che nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validita’ dell’atto riassuntivo, non e’ indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma e’ sufficiente che sia richiamato – senza necessita’, cioe’, di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell’atto di riassunzione nonche’ il provvedimento in forza del quale e’ avvenuta la riassunzione medesima. Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione del contraddittorio vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario), e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario (Cass. 2309/2007).
Tali conclusioni sono certamente applicabili anche alla comparsa di costituzione seguita all’atto di riassunzione notificato dalla controparte.
La decisione invocata dal ricorrente (Cass. 1754/2007) e’ inconferente, in quanto si riferisce alla diversa ipotesi della mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, di domande o eccezioni precedentemente formulate. Proprio il fatto che venga in questione la formulazione delle domande nel giudizio di rinvio e non nel giudizio di secondo grado vale ad escludere l’efficacia preclusiva correlata al rispetto del termine di costituzione della parte sostanzialmente appellante.
D’altra parte, la considerazione che la tempestivita’ della riassunzione va verificata con riguardo alla data dell’atto di impulso del processo di rinvio consente di escludere la fondatezza della critica legata all’asserito mancato rispetto del termine di un anno e quarantasei giorni.
Infine, quanto osservato supra al punto 2.4. della motivazione, con riferimento all’orientamento espresso Cass. 22486/2004, rende infondata la censura di violazione dell’articolo 828 cod. proc. civ..
4. Il motivo quinto e quinto bis del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione logica.
4.1. Con il quinto motivo, si lamenta violazione dell’articolo 830 c.p.c., comma 2, nonche’ degli articoli 163 e 164 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, anche a voler superare le questioni di cui ai motivi precedenti, avrebbe dovuto astenersi dal decidere la controversia nel merito.
Con il motivo quinto bis, si deduce la nullita’ della sentenza per avere la Corte territoriale deciso nel merito, nonostante l’assenza di domanda della USL (OMISSIS).
4.2. Le doglianze sono infondate.
Ai sensi dell’articolo 830 cod. proc. civ., in presenza di una volonta’ compromissoria validamente espressa, la corte d’appello che dichiara la nullita’ del lodo e’ tenuta, infatti, a pronunciare sul merito, salvo volonta’ contraria di tutte le parti (Cass. 19025/2003).
E nel caso di specie, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, proprio nell’atto di riassunzione, il (OMISSIS), sia pure subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni in rito, ha richiesto la conferma della liquidazione effettuata dal Collegio arbitrale. E cio’ senza dire che anche la USL (OMISSIS) aveva, sia pure con un atecnico riferimento all’accoglimento dell’appello, insistito per il rigetto delle domande tutte della controparte.
Ne’ s’intende che rilievo abbia sulla soluzione della questione il fatto che la Delib. commissariale di costituzione dell’USL (OMISSIS) sia stata assunta successivamente alla scadenza del termine di riassunzione.
Quanto detto e i rilievi sviluppati supra nel punto 3.1. rendono peraltro evidente che la sentenza impugnata non ha deciso in difetto di domanda.
5. Con il sesto motivo del ricorso principale si lamentano violazione o falsa applicazione dell’articolo 829 cod. proc. civ., nonche’ vizi motivazionali, sostenendo che l’esistenza, nel lodo arbitrale, di un adeguato apparato argomentativo avrebbe impedito alla Corte territoriale di dichiarare la nullita’ della decisione per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La doglianza e’ infondata.
In tema di arbitrato rituale, infatti, attesa l’applicabilita’ del principio di cui all’articolo 112 cod. proc. civ., strettamente correlato al principio del contraddittorio, e’ inibito agli arbitri di esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive (Cass. 8038/2003; v. anche Cass. 2599/2006).
Nella specie, la Corte territoriale, come s’e’ detto supra, ha rilevato che l’arch. (OMISSIS) aveva chiesto il riconoscimento dei compensi dovuti alla stregua della convenzione o il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’articolo 2041 cod. civ. (cio’ che peraltro e’ coerente con quanto emerge dal ricorso stesso a pag. 17).
Il lodo arbitrale, secondo quanto emerge ancora dal medesimo ricorso, ha accolto la domanda nella minor misura di un corrispettivo di natura contrattuale, che sicuramente non e’ equivalente al corrispettivo risultante dalla applicazione dei parametri pattizi enunciati in convenzione, considerata la mancata riproduzione integrale del sinallagma, ma che, attesa la limitata valenza della fictio di avveramento, conchiusa entro termini residuali, corrisponde secondo ordinari canoni di riferimento, generalmente riconosciuti, alla rimunerazione intrinseca, secondo valori di media entita’, delle ore di attivita’ professionale spese per l’elaborazione dei progetti in esame… .
Da tali elementi la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che la domanda era stata accolta, individuando un inadempimento colposo che non era stato sottoposto alla verifica dei giudici. E, in effetti, proprio il riconoscimento di una somma inferiore a quella prevista dalla convenzione rende fondata siffatta ricostruzione del decisum.
Il ricorrente genericamente deduce di avere introdotto il tema dei comportamenti colposi o omissivi dell’USL, al fine di evidenziare il verificarsi della fictio di avveramento della condizione di cui all’articolo 1359 cod. civ..
Ma con cio’ conferma che l’accoglimento della domanda e’ stato basato dal collegio arbitrale su una base giuridica affatto diversa da quella prospettata.
A fronte di siffatta constatazione, non si tratta tanto di comprendere se la liquidazione in base a parametri medi abbia o non natura equitativa, ma di prendere atto che, anche per il lodo, il fondamento della determinazione del compenso non e’ stato rinvenuto nel contratto, che, invece, rappresentava il titolo della pretesa azionata.
6. I motivi settimo, settimo bis e ottavo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
Con il settimo motivo si lamenta falsa applicazione dell’articolo 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto di dover esaminare solo gli atti devoluti all’esame del collegio arbitrale.
Con il motivo settimo bis si lamentano violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1364, 1370 e 1341 cod. civ..
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che la convenzione inter partes subordinasse il pagamento del corrispettivo all’erogazione dei fondi, laddove l’accordo si riferiva alla concessione del finanziamento. D’altra parte, il contrario convincimento espresso dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto comportare la qualificazione in termini di vessatorieta’ della clausola cosi’ intesa.
Con ulteriore articolazione del motivo, si lamenta l’assenza di motivazione quanto al fatto che il (OMISSIS) non potesse comunque ottenere il riconoscimento della percentuale minima del 3%.
Con l’ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’esame dei documenti attestanti l’avvenuta concessione dei finanziamenti. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte di appello, dopo aver ribadito la validita’ della clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un’opera pubblica, all’intervenuto finanziamento della stessa, ha osservato che nel caso mancava la prova dell’erogazione dei fondi alla AUSL; e che seppure una delibera li aveva assegnati a detto ente, proprio questo provvedimento aveva posto specifiche condizioni, fra cui la redazione dello stato di fattibilita’ dell’opera (pag. 11 della sentenza), che, nella specie, non risultavano essersi verificate. E dopo aver ripercorso le vicissitudini del contratto, ha concluso che non vi era la prova, gravante sul professionista, della avvenuta erogazione del finanziamento, che semmai in base agli elementi istruttori acquisiti non risultava mai corrisposto all’Azienda sanitaria.
Ha in tal modo puntualmente applicato e recepito la giurisprudenza di legittimita’ al riguardo, i cui principi giova appena riassumere: A) il compenso spettante al professionista, ancorche’ elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, e’ liberamente determinabile dalle parti e puo’ anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva l’esistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il relativo diritto per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe. Tale soluzione non si pone in contrasto neppure col principio di inderogabilita’ dei minimi tariffari, previsto dalla Legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dalla Legge 1 luglio 1977, n. 404, articolo 6, comma 1, normativa cui ha fatto seguito il Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 65, articolo 4, comma 12 bis convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1989, n. 155; B) la clausola in questione non limita, inoltre, la responsabilita’ del committente il progetto, giacche’ non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato
conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto; per cui, non incidendo sulle conseguenze dell’inadempimento del predisponente, non puo’ ritenersi vessatoria e non e’, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto (Cass. 16620/2013; 19000/2004); C) la condizione in essa apposta intanto puo’ ritenersi avverata in quanto i fondi oggetto del finanziamento siano materialmente erogati all’amministrazione richiedente, non essendo sufficiente a tal fine la loro semplice assegnazione o, addirittura, la semplice inclusione dell’ente nell’elenco degli aventi diritto da parte delle autorita’ preposte alla loro concessione (Cass. Sez. Un. 18450/2005 e succ. conformi).
Al lume di questi principi, del tutto correttamente la sentenza impugnata, dopo aver esaminato proprio i documenti (cio’ che peraltro esclude la dedotta violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.), li ha interpretati nel senso che da essi non emergeva alcuna prova dell’effettiva erogazione dei fondi, peraltro gravante proprio sul professionista; con eguale conseguenza per l’ulteriore profilo della censura che investe il compenso del 3% che, secondo la clausola n.10 del contratto, riprodotta dallo stesso ricorrente, rappresenta un acconto del corrispettivo, talche’ non puo’ che seguire la sorte della domanda principale. E d’altra parte il (OMISSIS) difetta di interesse a sostenere che nel caso la condizione apposta nella clausola si limitava a subordinare il compenso alla mera assegnazione alla AUSL del finanziamento, in quanto in tale ipotesi sarebbe mancata (nella Delib. e) nel contratto l’indicazione dei mezzi finanziari per far fronte all’obbligazione assunta nei confronti del professionista, determinandone la nullita’ assoluta ed insanabile per effetto della normativa contenuta nel Regio Decreto n. 2440 del 1923, nonche’ nella legislazione successiva (Cass. Sez. Un. 12195/2005 e succ).
7. Con il nono motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli articoli 1358 e 1359 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che, in presenza di una clausola che subordini il pagamento del compenso del professionista all’erogazione del finanziamento, la P.A. e’ tenuta ad assicurare un comportamento che non comprometta le ragioni della controparte. Ora, e’ certamente esatto che l’articolo 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, e’ applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volonta’ di un terzo, in parte dalla volonta’ di uno dei contraenti, ma e’ altresi’ vero che incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l’onere di provarne l’imputabilita’ al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 8 marzo 2010, n. 5492).
Proprio tale considerazione rende evidente la ragione di inammissibilita’ del motivo, che non indica quali profili fattuali, trascurati dalla Corte territoriale, rivelerebbero l’imputabilita’ dell’inadempimento alla USL. D’altra parte, trattasi di censura assolutamente nuova, come dimostrano, da un lato, le considerazioni avanti svolte sulle originarie domande in sede arbitrale formulate dal professionista; e, dall’altro, la circostanza che la questione non e’ menzionata in alcuna parte della sentenza impugnata.
8. Con il decimo motivo del ricorso principale, si lamentano violazione o falsa applicazione dell’articolo 2041 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ., nonche’ vizi motivazionali, per avere la sentenza impugnata trascurato di esaminare la domanda di arricchimento ingiustificato proposta anche nei confronti della ASL SA(OMISSIS), con la quale non era stato concluso alcun contratto.
Il motivo e’ infondato, dal momento che non risulta proposta impugnazione dal ricorrente contro l’estromissione ASL SA(OMISSIS) pronunciata dal lodo (pag. 4 della sentenza n. 1928 del 2004), con la conseguenza che la domanda avanzata nei confronti di quest’ultima con l’atto di riassunzione era preclusa in rito dall’intervenuta acquiescenza alla decisione arbitrale.
Ne’, in senso contrario, depone la regolamentazione delle spese operata dalla Corte d’appello, che ha evidentemente riguardo alla presenza della ASL nel processo.
9. Dalle superiori considerazioni discende l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale con il quale si ribadisce l’estraneita’ della ASL al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
10. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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