Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
sentenza 3 febbraio 2014, n. 2320

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso 13662-2007 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS) – (nuova denominazione di (OMISSIS)), rappresentata da (OMISSIS) S.P.A. (quale incorporante di (OMISSIS) S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in -ROMA, VIA QUINTINO SELLA 23-, presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 527/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il motivo secondo, terzo e quarto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) s.p.a. ha proposto opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l., con il quale e’ stata respinta la domanda di ammissione al passivo del credito di lire 711.731.211, fondato sulla fideiussione prestata il 23 maggio 1996 dalla societa’ fallita per l’adempimento delle obbligazioni creditizie di (OMISSIS), imprenditore nel settore del commercio all’ingrosso di bevande, in quanto estranea all’oggetto sociale della garante.
Il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Venezia, la quale ha ritenuto che:
a) l’atto e’ estraneo all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.r.l., che contempla la gestione di pubblici esercizi, bar, ristoranti, alberghi nonche’ l’acquisto, la vendita, la permuta, la gestione di aziende commerciali al minuto e/o all’ingrosso in genere e, inoltre, l’acquisto, la vendita e la gestione di immobili in genere ed anche la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi per obbligazioni sia proprie che altrui: e cio’ quand’anche si ritenesse il negozio conforme all’interesse della societa’, perche’ il criterio all’uopo e’ quello della strumentalita’ diretta o indiretta dell’atto rispetto all’attivita’ economica concordata nell’atto costitutivo dai soci, quale limite al potere rappresentativo degli amministratori; oggetto del resto non modificato in forza della mera approvazione unanime della deliberazione che autorizzava il rilascio della garanzia;
b) non puo’ ravvisarsi un gruppo di societa’, sia ove ricondotto all’articolo 2359 c.c., restando a tal fine irrilevante la partecipazione al capitale sociale del socio (OMISSIS), sia ove basato sull’esistenza di un interesse di natura piu’ latamente economico-sociale, essendo a tal fine insufficiente l’omogeneita’ dell’oggetto sociale con quello dell’impresa individuale del (OMISSIS), come pure la circostanza della conduzione dell’immobile sociale da parte del sceicco sussiste la mala fede del terzo ex articolo 2384 bis c.c., in ragione dell’oggetto sociale statutario, dell’evidente sperequazione tra l’importo massimo della garanzia di lire 500.000.000 ed il capitale sociale di lire 90.000.000, i modesti ricavi risultanti dai bilanci, il concreto esercizio della sola attivita’ di locazione degli immobili di proprieta’, onde la distonia della fideiussione con l’ordinaria attivita’ agli occhi di un terzo di elevata professionalita’, qual e’ la banca.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a., rappresentata da (OMISSIS) s.p.a., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il fallimento; la ricorrente ha depositato, altresi’, una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2384, 2384 bis, 1388, 1394, 1395, 1398 e 1399 c.c., per avere la corte d’appello reputato irrilevante la volonta’ di tutti i soci alla prestazione della fideiussione da parte della societa’ partecipata, senza considerare che le norme in tema di rappresentanza nei contratti, comunque applicabili, prevedono che l’atto eccedente dai poteri puo’ essere, oltre che ratificato, anche preventivamente autorizzato dal rappresentato, di modo che quest’ultimo – unico soggetto legittimato a respingere gli effetti dell’atto o a farli preventivamente propri’ – non puo’ piu’ censurare l’agire dell’amministratore non conforme all’oggetto sociale. Cio’ e’ avvenuto nella specie, in cui e’ incontroversa la volonta’ unanime dei soci ( (OMISSIS), socio al 98,91%, ed il fratello (OMISSIS), socio all’1,09% ed, altresi’, amministratore unico) alla prestazione della fideiussione.
Con il secondo motivo, prospetta la violazione o la falsa applicazione degli articoli 2384 e 2384 bis c.c., per avere la corte d’appello reputato irrilevante, al fine di escludere l’estraneita’ dell’atto, la conclusione di un contratto di locazione dell’immobile sociale in favore del socio garantito, precisando che l’attivita’ sociale si e’ ridotta sin dal 1994 alla mera gestione del proprio patrimonio immobiliare ed alla riscossione dei canoni. La prestazione di garanzie e’ atto di per se’ neutro rispetto al giudizio di inerenza all’oggetto sociale, onde il criterio discriminante e’ dato dalla natura delle obbligazioni garantite e, in sostanza, dall’esistenza di rapporti d’affari o di partecipazione, che possono essere espressivi di un interesse economico connesso all’attivita’ della garante: pertanto, anche la prestazione di una fideiussione da parte di societa’ immobiliare, a favore del soggetto che conduca in locazione l’immobile sociale, rivela un interesse economico che l’atto e’ diretto a soddisfare, favorendo la concessione di credito bancario alla locataria ed il suo sviluppo economico, e, dunque, assicurando alla prima un reddito futuro; come e’ confermato dal fatto che, nel 1997, il (OMISSIS) ha corrisposto alla (OMISSIS) s.r.l. la somma di lire 125.666.666 a titolo di canoni di locazione, su quella complessiva lire 156.000.000 percepita a questo titolo.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli articolo 2384 bis e 2359 c.c., per avere la corte d’appello escluso la ravvisabilita’ di un gruppo di imprese, laddove invece la partecipazione del (OMISSIS) nella misura di oltre il 98% del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. e’ inquadrabile nella fattispecie del controllo ex articolo 2359 c.c., ben potendo anche la persona fisica svolgere, per il tramite del controllo azionario, una vera e propria funzione imprenditoriale di direzione e coordinamento. Nella specie, l’attivita’ della (OMISSIS) s.r.l. e’ stata conformata alle esigenze delle attivita’ commerciali esercitate dal (OMISSIS) individualmente o a mezzo di altra societa’ del gruppo, la (OMISSIS) s.r.l.: si e’ trattato, quindi, di un’unica attivita’ d’impresa svolta da piu’ soggetti, ricavando tutte e tre i propri ricavi dal commercio di bevande, sebbene la (OMISSIS) s.r.l. si limitasse a concedere in locazione i propri immobili agli altri due; inserendosi, quindi, anche la fideiussione nell’unitario quadro di esercizio dell’attivita’ di impresa. Ne’ la prestazione della garanzia ha comportato un sacrificio per la garante, trattandosi di fideiussione per obbligazioni bancarie future, dunque con un rischio doppiamente solo eventuale, dipendendo non solo dall’inadempimento, ma anche dalle effettive esigenze creditizie di costui, laddove nessuna insolvenza del debitore principale al momento del rilascio della garanzia era stata mai allegata e provata.
Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta situazione di malafede della banca, dato che la gestione degli immobili era compresa nell’oggetto statutario e che l’entita’ dell’importo massimo della garanzia avrebbe dovuto essere comparata non ai conferimenti componenti il capitale, ma al patrimonio sociale; inoltre, la garanzia non comportava la certezza dell’esborso, e, d’altro canto, la banca ben avrebbe potuto ritenere l’atto inerente all’oggetto sociale, proprio in ragione della volonta’ espressa da tutti i soci.
2.1. – Il primo motivo pone la questione se, in presenza di un atto estraneo all’oggetto sociale compiuto dagli amministratori di una societa’ a responsabilita’ limitata, l’autorizzazione assembleare (nella specie, assunta con il consenso di tutti i soci) valga ad escludere che la societa’ possa sottrarsi all’adempimento provando la mala fede del terzo, ai sensi dell’articolo 2384 bis c.c. (richiamato dall’articolo 2487 c.c. previgente), in fattispecie anteriore alla riforma del diritto societario.
Tale questione e’ logicamente preliminare alle altre ed idonea a definire la controversia, dal momento che, nell’assunto della banca ricorrente, l’inerenza dell’atto di concessione dell’ipoteca all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.r.l. – secondo i rimanenti motivi del ricorso, i quali valorizzano ora l’oggetto strumentale, ora la conclusione del contratto di locazione con la debitrice principale ed ora l’appartenenza al gruppo e dunque il perseguimento dell’oggetto sociale dell’unica impresa o delle imprese coordinate – non rendeva necessaria alcuna autorizzazione da parte dei soci: ma, in ogni caso, tale autorizzazione avrebbe rimosso ogni ipotetico dubbio al riguardo. Con la conseguenza che la tematica sulla estraneita’ dell’atto resterebbe assorbita dalla autorizzazione o deliberazione preventiva, che impegna la societa’ alla condotta ad essa conforme posta in essere dall’organo di gestione, idonea o no che sia rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale; come pure assorbito resterebbe il motivo svolto in ordine alla buona fede della banca, comportando una risposta affermativa alla prima questione enucleata il venir meno del presupposto per l’applicazione dell’invocato articolo 2384 bis c.c..
Ritiene il Collegio che alla questione enunciata debba darsi risposta affermativa.
2.2. – Giova premettere che, nel caso di specie, la societa’ e’ composta solo di due soci, di cui uno quasi totalitario e l’altro, che ne era anche l’amministratore, titolare di circa l’1% del capitale sociale; essi sono fratelli; il socio maggioritario svolgeva in proprio attivita’ di commercio di bevande, per la quale richiese un finanziamento bancario garantito da fideiussione rilasciata dalla societa’; questa, dal suo canto, era titolare degli immobili “di famiglia”, locati fra l’altro al socio quasi – totalitario, titolare dell’impresa operativa; nell’oggetto sociale della partecipata sono contemplate l’attivita’ di ristorazione e simili, ma anche la compravendita e la gestione di immobili, nonche’ l’oggetto strumentale di concessione di garanzie anche personali per obbligazioni altrui.
In tale situazione la societa’, rappresentata dal suo amministratore e socio minoritario, ha rilasciato la fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del fratello e socio maggioritario; grazie a tale fideiussione, la banca ha concesso il credito.
Giova ancora rilevare come non solo la Corte d’appello abbia dato atto del consenso all’atto di tutti soci – circostanza, quindi, infondatamente contestata dalla resistente – ma tale consenso appare, nello specifico caso all’esame, del tutto scontato, proprio per il pacifico ruolo svolto dai soggetti coinvolti e dall’atteggiarsi della concreta situazione fattuale appena descritta, parimenti accertati dal giudice del merito.
Dopo il fallimento, sia della societa’ e sia del socio maggioritario, la curatela ha preteso di escludere il credito della banca per la restituzione delle somme oggetto dei finanziamenti, in quanto la fideiussione non rientra nell’oggetto sociale, tesi seguita dalla corte del merito.
2.3. – L’articolo 2384 bis c.c., nel testo previgente, costituisce una norma di equilibrio del conflitto tra l’interesse della societa’ a non essere vincolata dagli impegni ultra vires, assunti dai propri amministratori, e quello dei terzi al rispetto dei medesimi impegni.
Dall’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie – l’estraneita’ dell’atto all’oggetto sociale e la mala fede del terzo – deriva l’opponibilita’ al terzo di quell’estraneita’: in tal modo, essa percio’ sancisce la regola della piena efficacia dell’atto, mentre la tutela dell’interesse della societa’ all’inefficacia degli atti ultra vires compiuti dal suo amministratore regredisce di fronte dell’interesse del mercato alla certezza dei traffici giuridici.
La norma deriva dall’articolo 9 della Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, la quale stabiliva che la societa’ e’ obbligata dai suoi organi anche per gli atti eccedenti l’oggetto sociale, facoltizzando peraltro gli Stati membri a prevedere che l’ente potesse non essere obbligato solo dimostrando che il terzo fosse a conoscenza dell’estraneita’ (o potesse conoscerla). L’opzione e’ stata esercitata dal nostro legislatore, ponendo cosi’ soltanto tale limite al principio dell’efficacia dell’atto pur estraneo.
Nel bilanciamento fra l’interesse della societa’ a svincolarsi dall’impegno assunto e quello dei terzi a mantenerlo fermo, l’articolo 2384 bis ha dunque gia’ operato la scelta nel senso di far prevalere il secondo, salvo il limite della particolare situazione soggettiva (la mala fede, nel sistema ante riforma) che, allora, non giustifica piu’ la tutela del suo affidamento.
Si trae da cio’ il netto favor verso l’efficacia e la sicurezza dei traffici commerciali, rispetto alla facolta’ per la societa’ di sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni assunte dal suo rappresentante legale allegando l’estraneita’ dell’atto all’oggetto sociale. Tale ratio non puo’ che guidare, dunque, l’interpretazione della norma nei casi concreti.
La riforma del 2003 ha, com’e’ noto, in vario senso inciso su questa disciplina, anche introducendo differenze tra il regime delle s.p.a. e quello delle s.r.l. (articolo 2380 bis, che, con formula apparentemente piu’ restrittiva, non menziona piu’ il compimento degli atti rientranti nell’oggetto sociale, ma quelli necessari per il suo conseguimento; articolo 2364 c.c., comma 1, n. 5; articolo 2479 c.c., comma 1, e comma 2, n. 5). Connesso a tale enfatizzazione dell’autonomia dell’organo amministrativo e’ l’ancor piu’ netto favor per l’inopponibilita’ dell’estraneita’ dell’atto al terzo, se non quando abbia intenzionalmente agito a danno della societa’ (articolo 2384 c.c.).
2.4. – Orbene, e’ all’interno del precedente sistema che occorre valutare gli effetti che sull’opponibilita’ dell’atto produce la deliberazione assembleare di autorizzazione (o di ratifica) rivolta agli amministratori a compiere un singolo atto estraneo all’oggetto sociale.
Nel caso ora all’esame, ove si tratta del compimento di un singolo atto non rientrante propriamente nell’oggetto statutario, situazione pur nota al terzo (articolo 2384 bis c.c.), l’autorizzazione assembleare e’ stata ritenuta in passato da questa Corte escluderne l’inopponibilita’ alla societa’.
Si e’, invero, in tale regime piu’ volte affermato che, nelle societa’ di capitali, in presenza di un atto eccedente dai limiti dell’oggetto sociale, e’ rimesso esclusivamente alla societa’ di respingere gli effetti dell’atto o, correlativamente, di assumere ex tunc quegli effetti attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri’ attraverso una deliberazione autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore: ne deriva che ogni questione relativa all’estraneita’ dell’atto diviene irrilevante, posto che quella delibera impegna la societa’ medesima alla condotta di essa esecutiva e conforme posta in essere dall’organo di gestione.
Il principio ora richiamato si e’ fatto discendere dal rilievo che, se l’inefficacia dell’atto estraneo all’oggetto sociale e’ prevista dal legislatore quale conseguenza del regime della rappresentanza, qualora il rappresentato – previamente o successivamente con la ratifica – faccia proprio l’atto del rappresentante, non vi e’ lesione dell’interesse tutelato e si pone il problema dell’inefficacia dell’atto nei confronti del terzo; ne’ il rapporto organico tra la societa’ di capitali e i suoi amministratori trova ragioni di incompatibilita’ con la disciplina sul potere di rappresentanza (articolo 2384 c.c.).
In tal senso e’ la giurisprudenza di legittimita’ maggioritaria (Cass., sez. 1, 15 aprile 2008, n. 9905; sez. 1, 11 dicembre 2006, n. 26325, che lo nega per l’autorizzazione del ed.a.; sez. 1, 2 settembre 2004, n. 17678, sulla delibera autorizzativa assunta dall’assemblea totalitaria all’unanimita’; v., inoltre, sez. 1, 3 marzo 2010, n. 5152, sulla validita’ di clausola statutaria che, con riferimento all’eventuale compimento di atti estranei all’oggetto sociale, circoscriva i poteri dell’organo amministrativo agli atti di ordinaria amministrazione, sulla premessa che l’atto estraneo non e’ nullo, ma inefficace).
Si rinviene, al riguardo, un unico precedente difforme (Cass., sez. 3, 4 ottobre 2010, n. 20597), il quale ha affermato che l’articolo 2384 bis c.c. e’ norma imperativa e posta in relazione al limite dello interesse pubblico e sociale delle imprese, onde l’atto ultra vires compiuto dallo amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullita’ dello atto stesso e la conseguente impossibilita’ di una sua autorizzazione preventiva o ratifica. Come emerge dalla vicenda allora all’esame, si trattava peraltro di una situazione particolare, in cui gia’ al momento del rilascio della fideiussione la societa’ debitrice principale era in condizioni di insolvenza.
Nell’ambito, inoltre, degli atti in conflitto di interessi dell’amministratore con la societa’ ex articolo 1394 c.c. – fattispecie affine a quella degli atti estranei, che sono sovente in conflitto, sebbene i concetti di interesse ed oggetto sociale siano ovviamente non coincidenti (l’interesse consiste nell’utilita’ che la societa’ ricavi da un determinato atto, mentre l’oggetto sociale e’ l’attivita’ economica statutariamente definita, sicche’ puo’ ricorrere la contrarieta’ all’uno e non all’altro: Cass., sez. 1, 12 dicembre 2007, n. 26011) – parimenti la Corte ha affermato che, allorche’ la garanzia sia concessa da societa’ di capitali a ristrettissima base personale ad imprenditore socio della stessa e legato da vincoli familiari con il legale rappresentante, non sussiste il rapporto di incompatibilita’ tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante (Cass., sez. 3, 8 novembre 2007, n. 23300, in tema di fideiussione; sez. 1, 20 febbraio 2004, n. 3385, sulla concessione di ipoteca; sez. 1, 26 agosto 1998, n. 8472, in tema di fideiussione concessa da societa’ personale; v. pure sez. 1, 17 ottobre 2008, n. 25361, in tema di fideiussione ed in presenza di societa’ amministrate dallo stesso soggetto).
Il Collegio intende dare continuita’ all’orientamento prevalente in tema di deliberazione autorizzativa dell’atto estraneo all’oggetto sociale nel regime ante riforma, con alcune precisazioni.
2.5. – Occorre, al riguardo, distinguere il profilo interno organizzativo della vita sociale e quello esterno dell’attivita’ sul mercato dell’ente collettivo.
Nella prima prospettiva, l’assemblea e’ indubbiamente vincolata al rispetto dell’oggetto statutario, quale programma imprenditoriale prescelto al momento della costituzione della societa’ o successivamente modificato, in entrambi i casi con la necessita’ degli adempimenti pubblicitari (ad effetti costitutivi, per il nuovo articolo 2436 c.c.) nei confronti dei terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese.
Pertanto, la deliberazione assembleare che autorizzi il compimento di un atto estraneo all’oggetto sociale puo’ essere impugnata dai soci assenti o dissenzienti e da ogni altro legittimato attivo, quali gli amministratori ed il collegio sindacale (articolo 2377 c.c., comma 2).
Peraltro, ai fini di valutare se procedere all’impugnazione, i legittimati attivi dovranno valutare altresi’ se quell’estraneita’ sussista in concreto, o viceversa debba essere esclusa, in ragione vuoi di un legame di strumentalita’ comunque ravvisabile con l’attivita’ svolta dalla societa’, vuoi per la partecipazione ad un gruppo d’imprese.
Sotto il primo profilo, il limite agli atti gestori intra vires e’ posto ad evitare che la societa’ assuma un maggiore rischio imprenditoriale in conseguenza del compimento di atti estranei al suo programma, come enunciato nell’oggetto statutario, che ne descrive l’attivita’ economica imprenditoriale. Con riguardo, in particolare, all’estraneita’ all’oggetto della concessione di garanzie per debiti altrui, divengono cosi’ rilevanti i rapporti concreti esistenti tra societa’ garante e debitore garantito, i quali sono in grado di illuminare l’oggettiva funzione economica della garanzia prestata, ossia la sua causa concreta. L’indicazione, nella clausola statutaria sull’oggetto sociale, della concessione di determinati tipi di garanzie (ove beninteso non costituisca l’oggetto principale, peraltro riservato agli intermediari debitamente autorizzati) non e’, in verita’, neppure necessaria, dal momento che non rileva il profilo formale del tipo contrattuale ivi enunciato, ma quello sostanziale, in dottrina ricondotto al principio di normalita’ dell’operazione rispetto al tipo di attivita’ svolta; mentre l’elencazione statutaria di atti tipici, piu’ o meno genericamente definiti, non puo’ sostituire tale criterio concreto, giacche’, da un lato, essa non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti di vario tipo che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attivita’ e, dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico, in particolare di garanzia, non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quell’attivita’ (in tal senso, Cass., sez 1, 4 agosto 2006, n. 17696; sez. 1, 21 novembre 2002, n. 16416).
Sotto il secondo profilo, ove la societa’ sia altresi’ inserita in un gruppo d’imprese, anche con riguardo all’inerenza all’oggetto sociale esso puo’ assumere rilievo, dovendo in tal caso l’estraneita’ dell’atto essere ragguagliata non all’oggetto statutario della societa’ monade, ma al programma imprenditoriale complessivo del gruppo ed ai vantaggi che, anche indirettamente, ne scaturiscano per la societa’ agente (cfr., in tema, fra le altre Cass., sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 21250; sez. 1, 4 agosto 2006, n. 17696; sez. 1, 24 febbraio 2004, n. 3615; sez. 1, 15 giugno 2000, n. 8159), dovendosi sempre operare tale valutazione alla stregua della causa in concreto della complessiva operazione gestoria o nell’ambito dell’intera gestione imprenditoriale e della realizzazione delle strategie economiche del gruppo.
In definitiva, la deliberazione assembleare che abbia autorizzato un atto estraneo all’oggetto sociale e’ annullabile per violazione dell’atto costitutivo e come tale potra’ essere impugnata; ma, ove non lo sia, scaduti i termini per impugnare si opera il c.d. consolidamento dei suoi effetti (con conseguenze gia’ sull’adempimento degli amministratori ai propri doveri con diligenza, ai fini degli articoli 2383, 2392, 2409 c.c.).
2.6. – Dall’altro lato, quanto al profilo dei rapporti esterni, l’orientamento di questa Corte, sopra ricordato e che si intende confermare, comporta che, se la societa’ agisce a mezzo dei suoi amministratori, l’integrazione del potere statutario di rappresentanza – delimitato dall’oggetto sociale – puo’ pervenire dall’assemblea dei soci.
Sebbene questa non si identifichi con la societa’, tuttavia resta titolare del potere di assumere le decisioni concernenti la vita sociale, eventualmente sottoposte ad essa dagli amministratori (articolo 2364 c.c., comma 1, n. 4, nel testo all’epoca vigente), perche’ l’assemblea e’ l’organo capace di esprimere le scelte dell’impresa sociale, onde la sua determinazione non puo’ restare irrilevante ai fini del valore verso i terzi dell’atto poi compiuto dagli amministratori che quel volere eseguano. Ancora piu’ arduo risulta distinguere – a danno della sicurezza dei traffici – il volere della societa’ da quello dei soci, quando la deliberazione (o la decisione) sia assunta all’unanimita’ dei consensi di tutti i soci.
Ne’, a tal fine, e’ necessaria una deliberazione modificativa dell’oggetto sociale previsto nell’atto costitutivo, in quanto e’ sufficiente l’autorizzazione senza riserve dell’assemblea dei soci (e tanto piu’ dell’assemblea totalitaria all’unanimita’ o di ciascuno dei soci anche al di fuori di una riunione assembleare).
Si aggiunga che il terzo, il quale contratti con la societa’ dopo l’autorizzazione assembleare, appare – seppur a conoscenza dell’estraneita’ dell’atto – legittimato a riporre un ragionevole affidamento circa la validita’ ed efficacia dello stesso; e che il principio dell’esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali, di cui la regola del divieto di venire cantra factum proprium costituisce una specifica espressione, riguarda anche l’agire della societa’ per il tramite dei suoi organi sul mercato.
Occorre concludere, pertanto, enunciando il principio di diritto secondo cui, nel regime anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ancorche’ l’oggetto sociale costituisca l’ambito dell’attivita’ programmata dai soci nell’intrapresa comune, l’organo amministrativo puo’ efficacemente porre in essere un atto che non risulti direttamente volto a perseguire quel programma, purche’ sussista una deliberazione espressa in tal senso dell’assemblea (sebbene non assunta necessariamente con l’unanimita’ dei consensi di tutti i soci, ma con le maggioranze dell’assemblea ordinaria, e salvo il diritto dei soci assenti o dissenzienti e degli altri legittimati attivi ad impugnarla), onde l’atto in questione impegna la societa’ e resta ad essa opponibile.
2.7. – Alla luce di tale principio, il primo motivo va accolto.
Ove pure infatti, nel caso all’esame, non sussistesse l’inerenza dell’atto di concessione della garanzia all’oggetto sociale della (OMISSIS) s.r.l., l’autorizzazione assembleare concessa ha reso quell’atto senz’altro opponibile alla societa’.
3. – L’esame dei rimanenti motivi resta assorbito.
4. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, la quale, in diversa composizione, rivalutera’ il materiale istruttorie e giungera’ ad una nuova decisione, tenendo conto delle ragioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto ed al principio di diritto affermato al 2.6; al giudice di rinvio spetta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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