cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 aprile 2014, n. 9272

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che con l’avv. (OMISSIS) la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo in persona del liquidatore, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che con gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
(OMISSIS) s.r.l. in concordato preventivo in persona del commissario giudiziale;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Torino emesso nel procedimento n. 2209/11 in data 21.2.2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2014 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) e (OMISSIS) per le (OMISSIS);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 14.1.2011 il Tribunale di Acqui Terme ammetteva la (OMISSIS) s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, in ragione di una proposta che prevedeva il quasi integrale pagamento dei creditori ipotecari (complessivamente ammontanti ad euro 2.431.882,83) ed il pagamento dei chirografari nella misura compresa tra il 21 ed il 29%.
Successivamente in data 23.6.2011 la debitrice, a seguito del ricevimento di un’offerta irrevocabile di acquisto – condizionata all’omologa del concordato – del ramo di azienda della produzione, imbottigliamento e commercializzazione dei vini, presentava un’ulteriore proposta sostenuta da un piano che contemplava il soddisfacimento dei creditori ipotecari fino alla concorrenza di euro 1.700.000, il soddisfacimento dei creditori chirografari (in essi inclusi gli ipotecari degradati) in misura compresa tra il 15 ed il 18%, l’esecuzione del concordato entro il 28.2.2012. Approvata questa seconda proposta e instaurato giudizio di omologa, veniva presentata opposizione da parte della (OMISSIS) e della (OMISSIS), quest’ultima lamentando in particolare, per quel che interessa in questa sede, la non convenienza della seconda proposta e l’omessa distinzione dei creditori in classi omogenee.
Il tribunale rigettava le opposizioni con provvedimento che, reclamato, veniva confermato dalla Corte di Appello di Torino, sulla base sostanzialmente di un duplice rilievo, e cioe’ per il fatto che: a) la contestazione della banca avrebbe avuto ad oggetto il merito della valutazione della convenienza economica della proposta, rimessa ai creditori e sottratta al giudice, cui sarebbe invece demandato soltanto il compito di effettuare un controllo di legalita’; b) contrariamente a quanto sostenuto, la modifica della proposta non avrebbe dovuto comportare una nuova stima dell’esperto, essendo questo un requisito richiesto soltanto per l’ammissione alla procedura gia’ intervenuta, mentre sarebbero stati sufficienti il “sondaggio” del commissario giudiziale, nonche’ la tempestiva e completa comunicazione ai creditori della ulteriore proposta prima del voto.
Avverso la decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la societa’ in concordato preventivo, con il quale la stessa ha fra l’altro eccepito l’inammissibilita’ dell’impugnazione per difetto di procura.
Le parti costituite depositavano infine memoria.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.2.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha rispettivamente denunciato:
1) violazione della L.F., articolo 160, comma 2 e articolo 175, comma 2, con riferimento alla statuizione secondo la quale, nel caso di proposta concordataria peggiorativa per il ceto privilegiato, non sarebbe stato necessario il deposito di una nuova relazione di stima;
2) Nullita’ del decreto per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia in ordine alla non conformita’ della seconda relazione di stima ai criteri di serieta’ ed attendibilita’ imposti dalla legge.
E’ innanzitutto priva di pregio l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata sotto il profilo dell’avvenuto conferimento di un mandato congiunto a due difensori, mentre il ricorso notificato alla societa’ in concordato avrebbe recato una la sottoscrizione di un solo legale.
Al riguardo e’ infatti sufficiente rilevare che nell’atto originale e’ apposta la sottoscrizione dei due legali designati per una difesa “unita e congiunta” della (OMISSIS).
Il ricorso e’ dunque ammissibile, ma risulta tuttavia infondato.
Quanto al primo motivo, la questione era stata gia’ rappresentata alla Corte di Appello, che l’aveva tuttavia ritenuta immeritevole di considerazione per l’assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, che non avrebbe consentito “all’interprete di introdurre” ex novo “requisiti di procedibilita’/fattibilita’ non prescritti dal legislatore” (p. 11), rilievo che appare correttamente formulato e pertanto del tutto condivisibile.
Non ignora il Collegio che per effetto del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, la L.F., articolo 161, comma 3 e’ stato modificato nel senso della necessita’ di una nuova acquisizione della relazione del professionista nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano (articolo 33).
La detta modifica normativa, peraltro, non puo’ essere correttamente evocata per la definizione della controversia in esame, per essere la stessa applicabile ai concordati presentati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, mentre la societa’ (OMISSIS) ha depositato il ricorso in questione in data 8.11.2010.
In ordine al secondo motivo, la doglianza e’ stata prospettata in ragione di una pretesa omessa pronuncia della Corte di appello sulla contestata conformita’ della seconda relazione giurata acquisita agli atti “ai criteri di serieta’ e attendibilita’ imposti dalla legge”, in particolare evidenziandosi l’omessa “reale valutazione del presumibile valore di realizzo dei beni su cui insistevano le iscrizioni dei creditori ipotecari”.
Dalla stessa formulazione della censura si evince che non e’ configurabile un’omessa pronuncia, ma piuttosto una pronuncia non coincidente, nel merito, con le aspettative dell’appellante.
Ed infatti la Corte territoriale ha affrontato la questione relativa agli effetti della modifica della proposta di concordato originaria ed ha ritenuto che l’esigenza preminente dovesse essere individuata nella necessita’ “di fornire ai creditori .. un quadro fedele della situazione cosi’ da metterli in condizione di esprimere una volonta’ negoziale consapevole ed informata sulla proposta rettificata”, esito verificatosi nella specie.
Sotto questo riflesso, dunque, non essendo richiesta a pena di inammissibilita’ una nuova valutazione dell’esperto nel caso di modifica della proposta di concordato, e cio’ per le ragioni indicate nell’esame del primo motivo, la rispondenza della seconda stima redatta dopo il provvedimento di ammissione ai requisiti richiesti dalla L.F., articolo 160, comma 2, costituisce un dato del tutto ininfluente sulla decisione, come d’altra parte espressamente specificato nella sentenza impugnata (p. 14).
Per di piu’ la censura della banca, oltre ad essere eccentrica rispetto alla ragione della decisione, risulta comunque generica e sostanzialmente incentrata sui profili di merito considerati dalla Corte territoriale che, in quanto tali, non sono sindacabili in questa sede di legittimita’.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ del concordato preventivo, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ del concordato preventivo (OMISSIS) s.r.l., liquidate in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compenso, oltre agli accessori di legge.

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