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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 aprile 2014, n. 9367

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20944-2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 64/2012 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE DEL 29.1.2012, depositata il 09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza in data 09.02.2012 il Tribunale di Termini Imerese – in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Misilmeri – accogliendo per quanto di ragione l’appello della (OMISSIS), riduceva l’importo del risarcimento del danno dovuto dall’appellante alla (OMISSIS) s.r.l. quale cessionaria del credito di (OMISSIS) derivante da un sinistro stradale in data (OMISSIS); condannava, dunque, la (OMISSIS) – tenuta al risarcimento diretto ex articolo 149 Codice Assicurazioni – al pagamento della residua somma di euro 400,00, cosi’ determinata: euro 1.000,00 pari al valore ante sinistro del veicolo, euro 400,00 a titolo di fermo tecnico, detratti euro 1.000,00 versati ante causam della compagnia di assicurazione (OMISSIS) s.p.a.; compensava le spese processuali tra l’appellante e le contumaci (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietaria e conducente del veicolo antagonista; compensava in ragione del 70% le spese del primo grado tra le parti del primo grado del giudizio, condannando la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento del residuo; poneva le spese di c.tu. in misura uguale a carico delle parti; condannava gli appellati costituiti prevalentemente soccombenti al rimborso delle spese in favore dell’appellante.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. formulando tre motivi.
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: 1) violazione, errata applicazione dell’articolo 2058 cod. civ., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere il giudice di appello riconosciuto, in luogo del richiesto costo delle riparazioni, la differenza tra il valore di mercato del bene, prima che si verificasse l’incidente (euro 1.000,00) e il valore del relitto (euro 0,00); 2) violazione ed errata applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per non avere il giudice di appello riconosciuto l’importo individuato dal c.tu. in ordine al c.d. Fram (per spese di demolizione, radiazione e passaggio di proprieta’ del veicolo, assicurazione RCA e tassa di proprieta’); 3) violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per l’errata compensazione alle spese di lite di primo grado e la condanna alle spese del giudizio di appello.
4.1. Relativamente ai primi due motivi si osserva che il giudice di appello – considerato che era stato richiesto l’importo delle spese di riparazione in ragione di euro 2.291,45 – ha ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell’incidente, escludendo che potessero riconoscersi le spese di rottamazione perche’ non richieste.
La decisione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale i motivi di ricorso non offrono ragione di discostarsi, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’articolo 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).
4.2. Quanto all’ultimo motivo si osserva che esso non ha una propria autonomia limitandosi in sostanza parte ricorrente ad affermare l’integrale diritto al rimborso alle spese di lite, perche’ erano pienamente fondate le pretese risarcitorie di parte attrice e dovendo esse trovare totale accoglimento. Il rigetto dei precedenti motivi comporta, quindi, anche il rigetto dell’ultimo motivo.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ non avendo parte intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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