Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2012 n. 18175[1]
Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non determina de plano il diritto del compagno tradito a ricevere l’assegno di mantenimento.
Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il coniuge cui non sia addebitabile la separazione sia privo di adeguati redditi propri. E solo se non potrà mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o sussista una disparità economica tra i coniugi, allora potrà essere determinato l’assegno.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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