Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2012 n. 18175[1]

 

Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non determina de plano il diritto del compagno tradito a ricevere l’assegno di mantenimento.

Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il coniuge cui non sia addebitabile la separazione sia privo di adeguati redditi propri. E solo se non potrà mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o sussista una disparità economica tra i coniugi, allora potrà essere determinato l’assegno.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *