Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 22 ottobre 2012 n. 18137[1]

In tema di ricorso per Cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366, n. 3, Cpc, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso

 

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