Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 23 marzo 2016, n. 5757
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4737-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3938/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato LAURA COSSAR che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione (per spese scuola) del ricorso principale, rigetto dei restanti; rigetto dell’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 6222 del 22.04-11.05.2009 il Tribunale di Milano pronunciava la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) (ricorrente nel marzo del 2005) e (OMISSIS), cittadini israeliani, sposatisi nel (OMISSIS) ed in separazione dei beni, dichiarando inammissibili le domande svolte dalla (OMISSIS) ai punti 5,6, 7 e 8 delle conclusioni e nel contempo disponendo il prosieguo del giudizio per la definizione delle residue questioni controverse. Con successiva sentenza n. 3832 del 7.11.2012-20.03.2013 il medesimo Tribunale addebitava la separazione al marito, affidava la figlia minorenne delle parti (OMISSIS), nata il (OMISSIS), al Comune di Milano con collocamento presso la madre, delegava l’ente alla regolamentazione delle visite del padre con la figlia ed a predisporre il collocamento eterofamiliare della minore in caso di mancata ripresa della disposta terapia familiare, ordinava altresi’ un percorso di psicoterapia individuale per i coniugi, e poneva a carico del (OMISSIS) gli assegni di Euro 700,00 mensili in favore della moglie e di Euro 1.200 mensili in favore della figlia, in aggiunta al 50% delle sue spese straordinarie, nonche’ il pagamento del canone di locazione dell’abitazione della (OMISSIS) e della figlia; ammoniva infine a sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., la (OMISSIS) a non ostacolare ulteriormente i rapporti del padre con la figlia, condannandola al risarcirmento dei danni in favore di entrambi. La (OMISSIS) proponeva appello contro la sentenza definitiva di primo grado instando per l’elevazione ad Euro 7.000,00 mensili dell’apporto economico paterno oltre al 100% delle spese straordinarie inerenti alla figlia nonche’ per l’aumento ad Euro 8.000,00 dell’assegno mensile per se’ e per l’annullamento dell’ammonimento e della condanna ex articolo 709 ter c.p.c.. Il (OMISSIS) chiedeva il rigetto dell’appello della (OMISSIS), l’eliminazione dell’addebito a suo carico e dell’obbligo di pagamento dell’assegno per la moglie, la riliquidazione del contributo in favore della figlia, l’affidamento della stessa al Comune e la collocazione in struttura o presso di lui.
Con sentenza n. 3938 del 22.10-4.11.2014 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respingeva la domanda di addebito proposta dalla (OMISSIS) e confermava nel resto la sentenza impugnata, solo integrandone il dispositivo nel senso d’inserirvi anche il pagamento da parte del (OMISSIS) dei canoni di locazione dell’abitazione della moglie e della figlia: infine compensava nella misura di 3/4 le spese del grado e condannava la (OMISSIS) a rifondere al (OMISSIS) la rimanente frazione.
In sintesi la Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
il (OMISSIS) aveva chiesto l’eliminazione della pronuncia di addebito sostenendo che in realta’ vi sarebbero stati tra i coniugi reciproci episodi d’intolleranza, che la (OMISSIS) aveva violato piu’ volte il dovere di fedelta’ coniugale, che la stessa aveva portato la figlia in Israele sottraendogliela e che comunque la compromissione del rapporto coniugale sarebbe stata risalente nel tempo, essendosi manifestata in precedenza con la crisi del settore della moda nel quale entrambi erano occupati. La richiesta meritava accoglimento. Il Tribunale aveva addebitato la separazione al marito rilevando che erano state provate le affermazioni della (OMISSIS) relative a violenze fisiche, ingiurie e mancanza di rispetto nei suoi confronti. In particolare il primo Giudice non aveva recepito le deposizioni ne’ della sorella della (OMISSIS), perche’ sua complice in un episodio di sottrazione della figlia verso Israele senza consenso del padre, a cui era seguito l’ordine di rimpatrio del Tribunale israeliano, ne’ della domestica, perche’ rimasta dipendente di una socia del marito, mentre aveva tenuto conto delle dichiarazioni delle testi (OMISSIS), pediatra della minore, e (OMISSIS). Le citate deposizioni avevano riportato circostanze riferite dalla (OMISSIS), sicche’ non potevano avere l’efficacia attribuita dal Tribunale. In accoglimento della richiesta del (OMISSIS), la pronuncia di addebito della separazione al (OMISSIS) andava pertanto eliminata;
– il (OMISSIS) aveva chiesto altresi’ che la figlia fosse collocata in una struttura o presso di se’. Il Tribunale aveva affidato la minore ai Servizi osservando che la ragazza non aveva ricordi dei genitori conviventi, che era sempre stata al centro di un grave conflitto genitoriale, che aveva avuto conoscenza di due procedimenti penali a carico del padre; che la ctu svolta aveva riscontrato in lei una profonda carenza di immagini genitoriali, angoscia abbandonica e comportamenti da persona ipermatura. Il ctu aveva poi riscontrato nella madre nuclei depressivi ed angosciati non elaborati e nel padre senso di se’ scarsamente strutturato, difese maniacali di onnipotenza, orientamento depressivo e difficolta’ nelle relazioni. La minore non aveva inoltre desistito dal rifiuto di vedere il padre, i loro rapporti si erano anzi inaspriti dal mese di luglio, come emergeva dalla relazione dei servizi del 26.09.2014, secondo la quale non era risultato neppure che lui avesse superato i problemi e le carenze sopra riportate. In quest’ultima relazione si era inoltre fatto presente che la predisposizione di un collocamento eterofamiliare della minore avrebbe potuto peggiorare la gia’ difficile situazione in essere, visto l’inasprimento del rapporto (OMISSIS) – padre. La richiesta di quest’ultimo andava pertanto respinta;
come gia’ rilevato dal Tribunale la minore era stata sentita piu’ volte prima della sentenza e una successiva audizione, il cui verbale era prodotto in atti, era avvenuta il 18.11.2013. (OMISSIS) era altresi’ oggetto di osservazione da parte dei Servizi che avevano depositato la relazione sopra menzionata, per cui non si ravvisava l’opportunita’ di una nuova audizione;
– il Tribunale inoltre aveva, a sensi dell’articolo 709 ter c.p.c., ammonito e condannato al risarcimento dei danni la (OMISSIS), la quale aveva chiesto l’eliminazione di queste statuizioni. La richiesta non poteva essere accolta. Come aveva rilevato il primo Giudice, la (OMISSIS) aveva posto in essere con la figlia un legame di tipo simbiotico – fusionale che aveva portato la ragazza a condividere tutte le sfiducie della madre verso il padre ed indotto la Dr (OMISSIS) (psicoterapeuta della minore) a riferire che “e’ difficile individuare cosa sia di (OMISSIS) e cosa della madre”; non aveva ottemperato alle prescrizioni del Tribunale, disattendendo tutti i percorsi di aiuto consigliatile, ed aveva alienato la figura paterna dalla vita della figlia; essa inoltre con la complicita’ della sorella aveva sottratto la figlia al (OMISSIS) trasportandola in (OMISSIS), e, come risultava dalla relazione del 26.09.2014, continuava ad auspicare di potersi trasferire con la figlia in quel paese vanificando il lavoro dei Servizi; infine aveva ammesso di non avere favorito la ripresa dei rapporti della figlia con il padre. La (OMISSIS) intendeva altresi’ far iscrivere la figlia alla scuola di Israele, il che avrebbe avuto come effetto di allontanare la figlia dal padre, radicato in Italia. Il proposito rientrava dunque nel piano di sottrarre la figlia al padre. Era percio’ plausibile ritenere che anche la scelta della scuola ebraica in Italia, oltre a vanificare il lavoro dei Servizi, rientrasse nel piano di preparare la ragazza al futuro trasferimento in (OMISSIS); proposito, questo, che non consentiva di ritenere preferibile la scelta operata dalla madre, rispetto a quella della scuola pubblica italiana, caldeggiata dal (OMISSIS); e pertanto era da condividere la decisione del Tribunale che ne aveva posto l’onere relativo a carico della (OMISSIS);
nel corso del procedimento il (OMISSIS) non aveva negato di essere uno stilista proprietario della S.r.l. (OMISSIS), ne’ di avere contatti e ricevere compensi dalle linee di moda Iceberg, Les Copains, Borbonese, Ballantine, ecc., per cui era da presumere che le sue disponibilita’ fossero cospicue. Del resto egli dal 2006 aveva corrisposto oneri fissati in via provvisoria nei provvedimenti presidenziali in Euro 1.500,00 per il mantenimento di moglie e figlia, ed in circa 1.400,00 mensili per locazione in favore di queste ultime, oltre al 100% di spese straordinarie per la figlia. Aveva sostenuto di avere subito una crisi economica, ma non aveva contestato di essere inserito nella fascia alta della moda, nella quale la crisi di mercato aveva avuto un’incidenza minore di quella subita dai settori piu’ modesti. Doveva dunque ritenersi che sussistesse un divario tra le posizioni economiche dei coniugi, non essendo emersi elementi che consentissero di ritenere che la (OMISSIS) versasse in una situazione analoga a quella del marito; il (OMISSIS) dunque era stato e continuava ad essere in grado di sostenere gli oneri impostigli dal Tribunale per assegni in favore di moglie e figlia, ivi compreso l’obbligo del pagamento del canone di locazione della loro abitazione, posto chiaramente a suo carico nella motivazione e non inserito nel dispositivo della sentenza, che andava pertanto integrato;
la (OMISSIS), tuttavia, nonostante avesse dichiarato di non percepire alcun reddito, non aveva negato di avere rinunciato all’eredita’ materna, di avere sostenuto spese rilevanti per viaggi in (OMISSIS), di non essersi mai attivata per reperire un’attivita’ lavorativa, benche’ avesse lavorato prima del matrimonio e malgrado avesse un diploma di Business management di una universita’ americana, conoscesse quattro lingue ed avesse ampie conoscenze a livello elevato nella comunita’ ebraica, e nonostante la figlia frequentasse la scuola a tempo pieno. Neppure le richieste di aumento degli assegni per se’ e per (OMISSIS) potevano dunque essere accolte;
la sentenza andava confermata anche in punto decorrenza degli oneri del (OMISSIS), considerato che la situazione precedente al deposito della sentenza era stata regolamentata in modo sostanzialmente identico nei provvedimenti presidenziali. Andava dunque respinta la richiesta della (OMISSIS) volta ad ottenere che gli obblighi del marito decorressero dalla domanda;
tenuto conto del rigetto di tutte richieste della (OMISSIS) e di gran parte di quelle del (OMISSIS) e dell’accoglimento solo della domanda di quest’ultimo di eliminazione dell’addebito, le spese del grado andavano compensate nella misura dei 3/4; la rimanente frazione andava posta a carico della (OMISSIS).
Avverso questa sentenza notificata il 9.12.2014 la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 6.02.2015 al (OMISSIS), che il 18.03.2015 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso principale la (OMISSIS) denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione dell articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Sull’inammissibilita’ dell’impugnazione incidentale del sig. (OMISSIS)” per difetto di specificita’. 1) Capi della sentenza del Tribunale che sono stati impugnati. b) I difetti dell’impugnazione incidentale”.
Ricordato che in relazione al dedotto error in procedendo, il sindacato investe direttamente l’invalidita’ denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti (cfr. anche Cass. n. 16154 del 2015), il motivo si rivela infondato. Il contenuto dell’appello incidentale del (OMISSIS) era suscettibile, come e’ stato, di essere puntualmente inteso e riferito a ben individuate e richiamate statuizioni della sentenza definitiva di primo grado (cfr. anche pag. 82 del ricorso principale) che avevano per lui implicato soccombenza, quali l’addebito a se’ della separazione, le misure economiche adottate a favore della moglie e della figlia nonche’ la subita condanna alle spese processuali, profili tutti che nel gravame erano stati adeguatamente evidenziati e rappresentati in fatto e diritto, come prescritto dalla rubricata norma nella versione da ultimo introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.
2. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o contraddittoria o insufficiente motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4. Sull’eliminazione dell’addebito della separazione al marito. 2a) L’efficacia probatoria delle testimonianze de visu anche in relazione all’articolo 111 Cost.. 2b) Gli altri elementi fondanti l’addebito. Sulla mancanza di assistenza morale e materiale alla famiglia”.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento rispetto ad entrambe le dedotte articolazioni. Relativamente alla prima, inerente alla violazione e falsa applicazione del dato normativo, non si precisano nella rubrica le norme che ne sarebbero oggetto, ossia se la doglianza attenga alle disposizioni in tema di addebito della separazione e/o a quelle sulla valutazione delle prove. In ogni caso i giudici d’appello appaiono avere espresso valutazioni e conclusioni aderenti alle regole normative processuali e sostanziali d’implicito riferimento, oltre che irreprensibilmente argomentate, sicche’ anche per la seconda parte il motivo non ha pregio. A tale riguardo le impugnate conclusioni si rivelano infatti pure sostenute da logiche ed esaurienti ragioni, dunque, non apparenti, ancorate alle emerse ed esaminate risultanze istruttorie, che se da un canto comprovavano due ecchimosi ed un lieve gonfiore ad una guancia sofferti dalla (OMISSIS) e non ignorati dalla Corte di Milano, dall’altro non risulta che confortassero l’addebito nemmeno per ulteriori cause, peraltro dedotte in termini del tutto generici anche in riferimento alla relativa collocazione temporale e non autosufficienti quanto a pregressi riscontri probatori. Tornando alle ecchimosi e al gonfiore, i giudici d’appello con insindacabile apprezzamento hanno plausibilmente reputato insufficienti a dimostrarne la dipendenza da contegni del coniuge, le sole dichiarazioni rese sul punto dalla stessa (OMISSIS), quali riportate nelle valorizzate deposizioni testimoniali, che per tale aspetto erano qualificabili come de relato actoris ed erano rimaste prive di significativo conforto. Giova inoltre evidenziare che le censure involte dalla seconda parte del motivo in esame, vanno ricondotte all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione introdotta del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, concernendo la sentenza pubblicata il 4.11.2014. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volonta’ del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimita’ in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054: Cass., Sez. 6. 8 ottobre 2014, n. 21257), ipotesi nella specie non ravvisabili.
3. “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell’articolo 329 c.p.c. (intervenuta acquiescenza) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sul collocamento della minore”.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di soccombenza prima che infondato a fronte anche del potere officioso di cui comunque il giudice della separazione personale e’ dotato a tutela del superiore interesse della prole minorenne, quale nel caso la figlia delle parti.
4. “Vizio di motivazione della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; sulla condanna della sig. (OMISSIS) ex articolo 709/ter c.p.c. e sull’onere delle spese scolastiche a carico integrale della madre. 4a) Sulla condanna ex articolo 709/ter c.p.c. 4b) I singoli episodi-Rilevanza del comportamento paterno e non materno. Le denunce penali. L’operato dei Servizi Sociali. Sulla corretta lettura ed interpretazione della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in data 26.09.2014. 4c) Sulla scelta della scuola ebraica e sul relativo onere economico.” In relazione alle individuate statuizioni la (OMISSIS) deduce non meglio precisato “vizio di motivazione”, il che comporta il richiamo dei principi e limiti vigenti sul tema, in precedenza sintetizzati in risposta al seconda parte del secondo motivo di ricorso, per i quali le censure in esame, in tutte le loro articolazioni sono insuscettibili di favorevole sorte. Le ragioni delle determinazioni assunte dalla Corte di Milano appaiono, infatti, logiche, esaurienti, non meramente apparenti ne’ contrastate da fatti decisivi, acquisiti al dibattito processuale e rimasti non esaminati. D’altra parte l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 709 ter c.p.c., e’ espressamente subordinata non solo alla ricorrenza di gravi inadempienze, ma anche alla sussistenza di atti pregiudizievoli al minore o ancora di atti ostacolanti il corretto svolgimento delle modalita’ del suo affidamento, in cui ben potevano essere sussunti gli specifici contegni pure risalenti, addebitati alla (OMISSIS), desunti dalle emerse e puntualmente valutate risultanze istruttorie, che la ricorrente invece contesta con non decisive critiche, essenzialmente auspicando un diverso apprezzamento, inammissibile in questa sede; inoltre l’evidenziato rilievo per il quale la scelta della scuola non pubblica ed ebraica, corrispondesse all’indicazione materna avversata dal (OMISSIS) e costituisse non la migliore soluzione per la minore ma quella a lei piu’ confacente in rapporto allo stato ed alla situazione in cui all’epoca versava, giustificava oltre all’attuata opzione ed anche aldila’ delle ipotizzate prospettive materne di ritorno in (OMISSIS), l’addossamento del relativo costo alla (OMISSIS), in funzione del valorizzato prevalente contingente interesse della stessa minore, implicante comunque l’esigenza di contenere le plurime ragioni di conflittualita’ tra i suoi genitori.
5. “Omesso esame e accertamento della reale situazione reddituale e patrimoniale del sig. (OMISSIS). Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012. 5) Sul mancato accoglimento delle istanze economiche”.
Anche il quinto motivo non ha pregio alla luce delle richiamate regole poste dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in tema cfr. anche Cass. n. 6715 del 2013) e del contenuto dell’impugnata sentenza, da cui emergono non trascurati ma esaminati e valutati gli elementi presuntivi e i dati oggettivi acquisiti al processo, plausibilmente reputati atti a consentire il doveroso riscontro del tenore della vita coniugale e della relativa evoluzione, delle condizioni personali e patrimoniali, pregresse ed attuali di ciascuno dei coniugi, e percio’ sufficienti a giustificare le espresse valutazioni anche comparative e le adottate statuizioni d’indole economica, che la (OMISSIS) inammissibilmente censura con critiche e rilievi non decisivi, incentrati soltanto sulle situazioni e condizioni economiche del (OMISSIS), in parte anche ancorati a generici richiami di non datati o troppo risalenti vicende e riscontri, inerenti pure ad incongruenze di codice e dati fiscali del coniuge, non apprezzabili per la prima volta in questa sede (cfr. anche Cass. n. 21439 del 2015). In definitiva, la Corte di Milano risulta essersi attenuta alle note regole giurisprudenziali sul tema, per le quali nel giudizio separatizio la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti; inoltre la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorche’ motivato, del giudice di merito; dunque, anche l’esercizio del potere di dispone indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito; e se da un canto tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, dall’altro il diniego di relativo esercizio puo’ essere correlato sia pure per implicito, ad una valutazione sulla superfluita’ dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti, come nella specie appare avvenuto (cfr. anche Cass n. 13592 del 2006; nn. 23051 e 25618 del 2007; n. 16575 n. 2008; n. 2098 del 2011; n. 21603 del 2013).
6. “Violazione del principio dell’articolo 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3″. Sulla decorrenza dell’assegno di mantenimento.
Irrilevanza dei provvedimenti presidenziali provvisori”. Assume che la decorrenza dei disposti assegni avrebbe dovuto essere anticipata alla domanda di attribuzione.
Il motivo va disatteso, dato sia che in relazione ad entrambe le somministrazioni si tratta di pronuncia determinativa di nuovi importi (in senso riduttivo per la (OMISSIS) ed invece incrementativo per la figlia), la quale opera per il futuro (in tema cfr. Cass. n. 15186 del 2015), mentre per il passato continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli articoli 708 e 709 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18538 del 2013), e sia che il principio della decorrenza dalla domanda attiene all’an debeatur (cfr. tra l’altro Cass. n. 14886 del 2002; n. 17199 del 2013), nella specie pure influenzato dalle specificita’ del caso, quali l’espatrio all’epoca attuato dalla (OMISSIS) insieme alla figlia.
Col ricorso incidentale il (OMISSIS) deduce:
I. “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento agli articoli 156, 2697, 2730 – 2733, 2727 – 2729 c.c.. Violazione dell’articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, articolo 116 c.p.c..
Il motivo, col quale il (OMISSIS) ribadisce la disattesa sua richiesta di esonero dall’obbligo di corresponsione dell’assegno separatizio in favore della moglie, e’ insuscettibile di favorevole sorte.
Le dedotte censure, pur essendo state in rubrica ricondotte al solo piano normativo sostanziale e processuale, s’incentrano, invece, per come illustrate sulla motivazione dell’impugnata sentenza (in tema cfr. anche Cass. n. 8315 del 2013). Nella prospettazione non sono infatti enucleabili errori in indicando e/o in procedendo ma rilievi critici avverso le valutazioni che, sulla base delle risultanze processuali, sono state espresse dai giudici di merito per confermare il diritto della (OMISSIS) alla somministrazione. Trattasi di nuovo di doglianze inammissibili alla luce del menzionato, modificato quadro normativo applicabile alle violazioni, quali quelle in esame, da ricondurre all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); i giudici di merito hanno infatti esaminato la questione oggetto del motivo, senza pretermettere specifici e decisivi fatti storici acquisiti al dibattito processuale e chiarendo le assunte determinazioni con argomentazioni aderenti alle regole normative, puntuali e logiche, dunque, non apparenti, dovendosi ormai pure escludere rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
2. “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (in punto di canone di locazione) in riferimento al contenuto dell’integrazione apportata al dispositivo, in tesi nulla per indeterminatezza.
Il motivo non ha pregio, trattandosi di statuizione determinabile in rapporto al contesto ed all’offerta cui accede e comunque revisionabile in caso di sopravvenienze.
In definitiva sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.
La reciproca soccombenza giustifica tra le parti la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.
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