Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 marzo 2016, n. 5880

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5184-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIGLIOLA GIOVANNI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ERGO ASSICURAZIONI SPA (gia’ BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA), in persona del suo Procuratore Speciale – legale rappresentante pro tempore – Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato CUGINI ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI MAGGIO GIOVANNI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 610/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/11/2012, R.G.N. 32/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI MAGGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 30 novembre 2005 il Tribunale di Taranto, provvedendo sulla domanda introdotta nel marzo del 1998 da (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di genitori esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio minorenne (OMISSIS) (che, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, si era poi costituito in proprio assumendo direttamente la lite), dichiarava l’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS), rimasto contumace, nella causazione di un sinistro occorso il 9 settembre 1997.

In occasione di esso, alla guida dell’autovettura di sua proprieta’, assicurata per la r.c.a. presso la s.p.a. Bayerische Assicurazioni, il (OMISSIS) aveva investito il minore, e, in parziale accoglimento della domanda nel quantum, condannava in solido il (OMISSIS) e la societa’ assicuratrice, che aveva resistito alla domanda, al pagamento della somma di Euro 128.432,38 risultante da distinti importi liquidati per danno da invalidita’ temporanea totale di sessanta giorni, per danno da invalidita’ temporanea parziale di novanta giorni, per “danno biologico” (Euro 79.761,60) in ragione dell’accertato 30% di invalidita’ permanente, per “danno morale (Euro 41.947,73) e per rimborso di spese mediche ITT, per ITP.

2. La sentenza del Tribunale di Taranto veniva appellata da (OMISSIS) con la prospettazione di varie censure, tutte funzionali al mancato riconoscimento da parte del tribunale di un danno da lesione della capacita’ lavorativa, e la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, nella costituzione e resistenza all’appello della s.p.a. Ergo Assicurazioni (gia’ Bayerische Assicurazioni s.p.a.) e nella contumacia del (OMISSIS), ha rigettato l’appello con gravame delle spese di lite.

3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed al ricorso ha resistito con controricorso la Ergo Assicurazioni.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di tardivita’ della proposizione del controricorso da parte della Ergo Assicurazioni, prospettata dal (OMISSIS) nella sua memoria.

L’eccezione e’ motivata adducendosi che la notificazione del controricorso sarebbe avvenuta con perfezionamento per la notificante il 26 marzo 2013 e, dunque, oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., che, secondo il ricorrente, sarebbe decorso dal 13 febbraio 2013, data in cui il ricorso sarebbe stato consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario.

1.1. L’assunto, la’ dove pretende di far decorrere il termine dal momento di perfezionamento della notificazione del ricorso per il ricorrente (OMISSIS), anziche’ da quello di perfezionamento della notificazione nei confronti della destinataria controricorrente, che e’ avvenuto il 15 febbraio 2013, e’ privo di fondamento, atteso il consolidato principio di diritto – conforme alla sentenza interpretativa di rigetto n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale – secondo cui: “Il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il “dies a quo” di un termine che il destinatario dell’atto notificato e’ tenuto a rispettare e che non puo’ che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto, il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il “dies a quo” del primo termine opera in effetti anche come “dies a quo” per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente.” (cosi’ gia’ Cass. n. 27596 del 2006; in senso conforme Cass. sez. un. n. 5769 del 2012; adde, da ultimo, Cass. n. 24346 del 2013).

2. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Nella sua illustrazione ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile al giudizio), la produzione in appello di una certificazione rilasciata dall’Istituto Tecnico Secondario che il ricorrente frequentava all’epoca del sinistro, dalla quale risultava che il 26 gennaio 1998, cioe’ durante l’anno scolastico che frequentava il giorno del sinistro, egli si era ritirato e che non aveva presentato richiesta di nulla osta per iscriversi presso altro istituto.

Nell’illustrazione si argomenta che la Corte territoriale avrebbe malamente escluso la legittimita’ della produzione alla stregua del criterio della indispensabilita’, sia omettendo di considerare che il documento si era formato dopo la pronuncia di primo grado, sia non considerando il carattere decisivo della prova documentale, apprezzato con riferimento allo sviluppo dello svolgimento del contraddittorio nel processo in primo grado, alla stregua di considerazioni che evocano sia Cass. sez. un. n. 8203 del 2005, sia Cass. n. 26020 del 2011 (e, quindi, in memoria, Cass. n. 3709 del 2014).

2.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto pone una questione di violazione di norma del procedimento della quale non dimostra la decisivita’, cioe’ l’incidenza sulla decisione della Corte territoriale.

Invero, allorquando si denuncia la violazione di una norma del procedimento da parte del giudice del grado processuale in cui si e’ verificata, tale violazione puo’ divenire oggetto di motivo di impugnazione soltanto qualora la sua verificazione, pur indubbia, abbia spiegato effetti di incidenza sulla decisione resa da quel giudice. Ove, invece, la violazione, sebbene verificatasi, non abbia svolto tale incidenza, il suo verificarsi non e’ deducibile come motivo di impugnazione. Non lo e’ per la ragione che il dispiegarsi del meccanismo per cui le nullita’ processuali si convertono in motivo di impugnazione, espresso nell’articolo 161 c.p.c., suppone pur sempre il filtro dell’interesse ad impugnare, che domina la formulazione della domanda sottesa alla proposizione di un’impugnazione.

Se fosse altrimenti, l’impugnazione sarebbe il mezzo non gia’ per sollecitare che si ponga rimedio ad una decisione illegittima, bensi’ per rimediare ad un errore del giudice del grado precedente a prescindere dalla sua efficienza causativa della detta illegittimita’.

2.2. Ora, nella specie, e’ vero che la Corte territoriale ha negato la ritualita’ della produzione effettuata in appello, ma, in realta’, avrebbe potuto e dovuto omettere di pronunciarsi su di essa in base a quella che e’ stata la motivazione che poi ha reso per confermare l’infondatezza dell’appello sul punto in cui invocava il riconoscimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa.

Tale conferma – come ha rilevato la resistente ed appare dalla motivazione – e’ avvenuta perche’ si e’ imputato al qui ricorrente di non aver dimostrato che l’abbandono degli studi, pur assunto come verificatosi, si fosse verificato “esclusivamente a causa dei postumi permanenti residuati in seguito al sinistro, circostanza che gli avrebbe impedito di svolgere l’attivita’ lavorativa che, con ragionevole grado di probabilita’ (con onere della prova a suo carico), avrebbe svolto al termine del ciclo di studi.” (pag. 7 della sentenza: motivazione, poi, sviluppata nel prosieguo della pagina e nella pagine successive).

In pratica la Corte territoriale ha ritenuto che il (OMISSIS) non aveva dimostrato che l’interruzione degli studi fosse stata da ascrivere alle conseguenze del sinistro e, quindi, ha poi motivato la conferma della negazione del risarcimento da perdita della capacita’ lavorativa nella considerazione proprio del dato che il documento prodotto in appello avrebbe dovuto dimostrare, cioe’ quell’interruzione.

Ne consegue che la Corte territoriale ha reso una decisione su cui la mancata ammissione della produzione non ha inciso, il che avrebbe dovuto indurla, secondo il principio di economia processuale, a dire semplicemente irrilevante quella produzione a prescindere dalla sua ammissibilita’ o meno.

In questa sede rileva allora la mancanza di interesse del ricorrente a dolersi di un’asserita violazione di norma del procedimento che e’ stata ininfluente sulla decisione.

Da tanto consegue l’inammissibilita’ del motivo, che, in sostanza e’ giustificata ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 2, norma la cui unica spiegazione, nell’impossibilita’ di individuare nella violazione dei principi del giusto processo un autonomo vizio, risiede, come e’ stato detto, nell’avere il legislatore, sia pure in modo tutt’altro che chiaro e con l’impropria evocazione del concetto di giusto processo, voluto sottolineare proprio la decisivita’ ed incidenza della violazione di norma del procedimento nel senso che si e’ detto.

Il motivo, peraltro, una volta riconosciuto inammissibile ex articolo 360-bis, va ritenuto infondato alla stregua della formula suggerita da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c.”.

Il motivo e’ inammissibile.

3.1. Lo e’ con riferimento alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto con riguardo al primo non contiene alcuna attivita’ argomentativa di come e perche’ il relativo paradigma normativo sarebbe stato violato e, con riguardo al secondo, perche’, una volta considerato che quello dell’articolo 115 c.p.c. viene evocato nel senso che la Corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione prove, emergerebbe la palese violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, atteso che l’illustrazione evoca e dunque si fonda su: a) una dichiarazione testimoniale di cui riproduce il contenuto, ma non indica se e dove il verbale sarebbe esaminabile e cio’ astenendosi dall’indicare di averne prodotto copia e, secondo l’alternativa suggerita da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, indicando di aver voluto fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio della Corte territoriale, ammesso che in esso fosse confluito quello di primo grado, in cui l’originale del verbale deve trovarsi; b) la comparsa conclusionale di primo grado dell’avversario, di cui parimenti non si dice se e dove sarebbe esaminabile nei termini appena precisati; c) la richiesta di chiarimenti al c.t.u. o di consulenza medica, di cui nemmeno vengono specificati, sempre in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6; d) le risultanze della c.t.u. e di un certificato, senza nuovamente rispettare l’articolo 366 c.p.c., n. 6, giacche’ non si dice se e dove l’una e l’altro sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimita’.

3.2. Il motivo, in quanto dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e’, invece, inammissibile alla stregua della ricostruzione del relativo significato di tale paradigma dato da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014, la’ dove Esse hanno statuito che “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Nella specie l’articolazione del motivo si sviluppa proprio assumendo che sarebbero state pretermesse risultanze istruttorie.

4. Con il terzo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 – 2043 – 2054 – 2056 – 2059 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La censura riguarda l’affermazione, fatta a pagina 9 dalla sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale, dopo avere rilevato che “il giudice di prime cure…. ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacita’ lavorativa di (OMISSIS), perche’ studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito”, ha sostenuto che “tale valutazione va condivisa, atteso che, come si e’ detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilita’, il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l’attivita’ di ragioniere o altra specifica attivita’ lavorativa da cui trarre fonte di reddito”.

Tale motivazione viene criticata evocando la sua contrarieta’ a Cass. n. 564 del 2005 ed a Cass. n. 23298 del 2004, di cui vengono riportate le massime, nonche’ di Cass. n. 25571 del 2011 e di Cass. n. 7868 del 2011, e, quindi, anche di Cass. n. 3949 del 2007.

Peraltro, l’invocazione delle massime di tali decisioni viene fatta (pag. 21) semplicemente adducendo che la sola circostanza che il (OMISSIS) non fosse percettore di reddito non avrebbe potuto essere considerata ipso facto come giustificativa dell’esclusione del danno da capacita’ lavorativa e sostenendo che la stessa circostanza del mancato completamento degli studi si sarebbe dovuta reputare irrilevante ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno da lucro cessante.

4.1. Il motivo e’ fondato.

La sua illustrazione, messa a confronto con la motivazione della sentenza impugnata, evidenzia che la Corte territoriale ha commesso un errore di diritto in ordine al procedimento di sussunzione della fattispecie concreta che era chiamata a giudicare, per come individuata dal corso dell’istruzione e, dunque, un errore di falsa applicazione della norma dell’articolo 1223 c.c., in quanto richiamata dall’articolo 2056 c.c., comma 1.

Tale errore e’ stato commesso dalla Corte tarantina nonostante che Essa abbia mostrato di conoscere e, quindi, abbia ritenuto di fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte che l’avrebbe dovuta guidare nel procedimento di sussunzione della fattispecie ai fini dell’applicazione dell’esatto diritto che la regolava in punto di sussistenza di un danno da perdita della capacita’ lavorativa in capo al ricorrente.

Queste le ragioni.

4.2. La motivazione con cui e’ stato disatteso l’appello sul punto del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lesione della capacita’ lavorativa, in quanto conseguente alla lesioni personali subite dal ricorrente e alla correlata verificazione a suo carico di uno stato di invalidita’ permanente pacificamente riconosciuto in primo grado nella misura del 30% (come emerge da quanto la sentenza impugnata riferisce gia’ nell’incipit del riassunto dello svolgimento processuale), inizia con il richiamo del principio di diritto di cui a Cass. n. 15674 del 2011 (secondo il quale: “Il grado di invalidita’ permanente determinato da una lesione all’integrita’ psico – fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacita’ lavorativa specifica e quindi di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza, sulla scorta delle allegazioni e dei congruenti riscontri forniti dal danneggiato.”) e, quindi, facendone precedere il richiamo con la congiunzione (parzialmente) avversativa con il richiamo al principio di diritto secondo cui “Il grado di invalidita’ permanente determinato da una lesione all’integrita’ psico-fisica non si riflette automaticamente, ne’ tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacita’ lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidita’ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacita’ lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puo’ procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno (nella specie, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in eta’ scolare) puo’ avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio; la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia”.

Tale principio viene correttamente riferito a Cass. n. 17514 del 2011, ma, nel contempo anche a Cass. n. 10074 del 2010.

In questo secondo caso, pero’, l’assunto e’ inesatto, perche’, mentre la decisione del 2011 si riferisce alla capacita’ lavorativa specifica, la decisione del 2010 concerne la capacita’ lavorativa generica, avendo affermato il principio di diritto secondo cui “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidita’ permanente, poiche’ esso sussiste solo se tale invalidita’ abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attivita’ produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacita’ generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andra’ calcolato sulla base di una previsione della sua futura attivita’ lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonche’ della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza.”.

4.3. Dopo il richiamo dei detti precedenti la motivazione si sviluppa con considerazioni che sono volte ad evidenziare che dalla pagina 7 sino alla meta’ della pagina 8 si incentrano sulla mancata dimostrazione da parte del (OMISSIS) della circostanza di non aver potuto terminare gli studi di ragioneria a causa dei postumi di invalidita’ permanente residuati a seguito del sinistro.

Tale mancata dimostrazione viene considerata come giustificativa della conclusione del c.t.u. circa l’esclusione dell’incidenza delle lesioni riscontrate (che vengono ricordate) sulla capacita’ lavorativa specifica e, correlativamente, di quella circa l’incidenza solo sulla capacita’ lavorativa generica, incidenza che viene individuata “in un aggravio scaturente nella riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative”.

La motivazione, assunte queste premesse, enuncia, poi, che riguardo a quest’ultima incidenza il c.t.u. avrebbe “correttamente evidenziato che tale aggravio sarebbe consistito in qualche difficolta’ nel caso di svolgimento di un’attivita’ lavorativa che lo costringesse molto tempo in piedi, a causa degli esiti della frattura della gamba o in minimi risvolti negativi se avesse svolto un’attivita’ di intelletto a causa delle frequenti cefalee di cui riferiva di soffrire dall’epoca del sinistro”.

Di seguito la sentenza si occupa delle considerazioni svolte dal c.t.p. dottor (OMISSIS), riferendo di una prima conclusione nel senso di una “incidenza del 25% sulla futura attivita’ lavorativa del soggetto, senza alcuna specificazione in merito all’attivita’ che detto soggetto avrebbe in concreto svolto, sicche’ non puo’ parlarsi di capacita’ lavorativa specifica”, e, quindi, previa allusione ad un “analogo errore di metodo”, di una successiva relazione nella quale il medesimo c.t.p. avrebbe individuato un’incidenza sulla capacita’ lavorativa pari al 30%.

Dopo di che la Corte tarantina conclude assertoriamente che “del tutto superflua si prospetta quindi una richiesta di chiarimenti al c.t.u. o una consulenza medica suppletiva” e, quindi, enuncia quanto si e’ gia’ riportato nello scrutinio del primo motivo, cioe’ che: “il giudice di prime cure, al riguardo, ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacita’ lavorativa di (OMISSIS), perche’ studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito. Tale valutazione va condivisa, atteso che, come si e’ detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilita’, il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l’attivita’ di ragioniere o altra specifica attivita’ lavorativa da cui trarre fonte di reddito”.

La motivazione continua, poi, in questi termini:

“Al riguardo, esclusa la prova del danno patrimoniale, il giudice di prime cure, quanto alla somma richiesta per la riduzione della capacita’ lavorativa (da intendersi, come si e’ detto, come capacita’ lavorativa generica) e di L. 10 milioni per la perdita dell’anno scolastico, li ha ricondotti nella categoria del danno esistenziale o alla vita di relazione, ovverosia nell’ambito della ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, concludendo per la sua liquidazione con criteri equitativi ed affermando che nella specie nulla era stato provato (l’attore non ha dimostrato se praticasse degli sport ed a quale livello, quali attivita’ di svago, di ricreazione di divertimento praticasse; non ha allegato ne’ provato un’eventuale propensione ad una carriera militare, preclusagli dalla riforma alla visita di leva; non ha dimostrato di voler proseguire negli studi universitari e come realizzare il diploma di ragioniere), avendo quindi riconosciuto il danno morale nella meta’ del danno biologico, in considerazione delle modalita’ dell’incidente e del prolungamento del corso di studi con conseguente ritardo nell’insediamento nel mondo del lavoro, a seguito dell’anno scolastico. Tali argomenti rimangono invero validi anche qualora si ritenga di non condividere il censurato assunto del giudice di prime cure, secondo cui il conseguimento del diploma da ragioniere emergerebbe dalla consulenza medico-legale (avendo il CTU affermato che all’epoca del sinistro l’attore era studente in ragioneria, corso di studi successivamente completato), sicche’ cio’ avrebbe smentito le conclusioni del consulente psichiatra, dott. Francesco (OMISSIS), secondo il quale “la sindrome fisiologica post-traumatica avrebbe portato il (OMISSIS) ad abbandonare gli studi superiori e a non riprenderli piu’, risultando conseguentemente non significativo il rilevato calo della “capacita’ di comprensione, di elaborazione ed acquisizione della informazione”. Come si e’ detto era l’attore a dover tempestivamente dedurre e provare, consentendo sul punto lo svolgimento del contraddittorio, di non aver portato a termine gli studi e di non aver potuto conseguire il diploma per le conseguenze del sinistro, avendo serie probabilita’ di inserirsi nel mondo del lavoro come ragioniere o di svolgere altra attivita’ lavorativa confacente alle proprie attitudini. E’ configurabile quindi nella fattispecie, al piu’, il danno alla riduzione della capacita’ lavorativa generica, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro o alle chances lavorative, costituente una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto e sostanziatesi in una menomazione dell’integrita’ psico fisica risarcibile quale danno biologico, essendo tenuto il giudice a personalizzare detto danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale (Cass., sent. n. 2311/2007). Ne consegue che quando detti postumi sono di lieve entita’ o, comunque, manchino elementi concreti dal quale desumere una incidenza della lesione sulla attivita’ di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l’esistenza e la risarcibilita’ di qualsiasi danno da riduzione della capacita’ lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalita’, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrita’ psicofisica (Sentenza n. 4493 del 24/02/2011). Nella fattispecie non risulta espressamente contestato che tale personalizzazione del danno biologico sia stata effettuata, avendo peraltro giudice di prime cure liquidato il danno non patrimoniale nel suo complesso e nei limiti della prova acquisita.”.

4.3. La riportata motivazione e’ errata in iure.

Queste le ragioni.

4.3.1. Essa e’ partita correttamente dal convincimento che nella specie venisse in rilievo solo una lesione della capacita’ lavorativa generica.

Lo ha fatto, peraltro, sulla base dell’erronea considerazione che tanto derivasse dal non essere stata data dimostrazione che l’abbandono degli studi da parte del (OMISSIS) – che in prima battuta ha considerato emerso dall’istruzione – fosse dipeso dai postumi del sinistro e che, dunque, non fosse stato dimostrato che il medesimo, completandoli, avrebbe perso la possibilita’ di dispiegare la sua capacita’ lavorativa come ragioniere, cioe’ secondo le potenzialita’ (le chances) che gli garantiva la consecuzione del relativo diploma.

Viceversa, posto che il concetto di capacita’ lavorativa specifica necessariamente si correla all’esistenza effettiva di una tale capacita’ da parte del danneggiato quando soffre la lesione e considerato che il relativo danno discende dalla preclusione che le conseguenze della lesione determinano sulla possibilita’ di continuare in tutto od in parte ad esplicarla, nella specie si sarebbe dovuto considerare che la mancata dimostrazione da parte del (OMISSIS) di non aver terminato gli studi a causa della lesione subita nel sinistro, non essendosi verificata tale lesione quando egli gia’ lavorava come ragioniere, costituiva soltanto un elemento da apprezzarsi per individuare il danno da perdita di una capacita’ lavorativa che era solo generica. Tale apprezzamento si sarebbe dovuto fare fornendo un giudizio prognostico per cui, completati gli studi il (OMISSIS) avrebbe potuto cercare di realizzare l’aspirazione professionale che gli consentiva la qualifica conseguita.

In pratica la dimostrazione di non aver potuto conseguire il diploma a causa del sinistro assumeva solo il significato di elemento per valutare il danno da perdita di una capacita’ lavorativa generica in una possibile proiezione futura come capacita’ lavorativa specifica e, quindi, come criterio di stima delle possibili conseguenze dannose.

4.3.2. L’oggetto della lesione era, pero’, sempre una capacita’ lavorativa ancora generica, quella che una persona non ancora in eta’ lavorativa possiede come generica attitudine futura a svolgere un lavoro e, dunque, a conseguire una remunerazione patrimoniale. Cio’, perche’ la qualita’ di studente del (OMISSIS) e, quindi, di soggetto non lavorante al momento del sinistro, lo poneva nella condizione di essere danneggiato solo riguardo a quella capacita’. Gli elementi che, in relazione alla sua condizione di studente e, dunque, di soggetto che in futuro avrebbe potuto conseguire il diploma ed eventualmente utilizzarlo rilevavano invece solo come chanches ipoteticamente negate dal grado di invalidita’.

4.3.3. In ragione di queste considerazioni, quello che, dunque, la Corte territoriale poteva imputare al (OMISSIS) era la mancata dimostrazione non gia’ della perdita di una capacita’ lavorativa specifica di ragioniere, bensi’ della perdita della possibilita’ di realizzare la chance di fare il ragioniere.

4.3.4. Mette conto, pero’, precisare che la mancata dimostrazione di tale perdita lasciava invece impregiudicata la questione dell’esistenza di un danno alla capacita’ lavorativa come tale, cioe’ appunto come capacita’ lavorativa generica.

Danno accertato dallo stesso c.t.u. tanto con riferimento ad una proiezione lavorativa fisica quanto con riferimenti ad una proiezione lavorativa intellettuale.

4.4. Ne segue allora che la Corte tarantina, come il primo giudice, dovevano valutare e quantificare tale danno.

Ora, nel farlo i giudici di merito e segnatamente la Corte territoriale, si sono investiti della funzione di dover collocare tale danno nell’ambito del c.d. danno non patrimoniale solo perche’ non risultava dimostrato con elevato grado di probabilita’ che il (OMISSIS) avrebbe terminato gli studi e svolto l’attivita’ di ragioniere o altra specifica attivita’ da cui trarre sostentamento patrimoniale.

In pratica, dalla mancata dimostrazione che il (OMISSIS) avrebbe probabilmente svolto l’attivita’ di ragioniere o un’altra attivita’ si e’ fatta derivare automaticamente la conseguenza che il danno alla capacita’ lavorativa generica doveva liquidarsi nel quadro del danno non patrimoniale e lo si e’ fatto da parte della Corte territoriale condividendo le valutazioni del primo giudice, circa la mancata prova di attivita’ ricreative (il che non e’ dato comprendere che rilievo potesse avere), circa la mancata dimostrazione di voler fare carriera militare (forse perche’ il (OMISSIS) aveva dimostrato di essere stato “riformato” alla visita per il servizio di leva militare) e, nuovamente, alla mancata dimostrazione di voler proseguire gli studi a livello universitario o di mettere in pratica il diploma di ragioniere (considerazione quest’ultima svolta, in via gradata, dando credito all’ipotesi che il diploma fosse stata conseguito).

A giustificazione finale della condivisione si e’, poi, invocato il principio di diritto di cui a Cass. n. 2311 del 2007 e quello di cui a Cass. n. 4493 del 2011.

4.4.1. Ma lo si e’ fatto senza considerare:

a) in primo luogo che tra l’uno e l’altro non v’e’ continuita’, in quanto, mentre Cass. n. 2311 del 2007, ormai datata, si riferiva alla capacita’ lavorativa generica senza limitazioni correlate al grado di invalidita’ accertato, la seconda decisione si riferisce a lesioni di lieve entita’ e comunque all’assenza di elementi concreti per ritenere che la lesione incida sulla capacita’ di lavoro, onde essa ha segnato un superamento, che il Collegio qui condivide, dell’affermazione generalizzata fatta dalla prima;

b) che, nel caso di specie, l’accertamento di un grado di invalidita’ permanente del 30% e, dunque, certamente elevato, collocava invece la vicenda del tutto al di fuori dell’ambito di applicabilita’ del principio di diritto di cui a Cass. n. 4493 del 2011;

c) che, nel contempo, non ricorreva la situazione, pur supposta da tale decisione, di mancanza di dimostrazione di elementi concreti per desumere una incidenza sulla capacita’ lavorativa generica, atteso che lo stesso c.t.u. aveva indicato una incidenza delle lesioni sia sulla capacita’ di attendere a lavori in piedi, sia su quella di attendere a lavori intellettuali, e considerato che tale incidenza, consistente in una qualche difficolta’ nel primo caso ed in minimi risvolti negativi per l’altra, comunque, evidenziava che il medesimo c.t.u. aveva ipotizzato un danno per riduzione della resistenza al lavoro e, quindi, una perdita di chance di poter svolgere lavori richiedenti quella qualita’;

d) che le valutazioni espresse dal c.t.u. andavano confrontate con quelle del c.t.p. ma non sul versante della capacita’ lavorativa specifica, bensi’ della capacita’ lavorativa generica e cio’ al lume di tutte le risultanze probatorie acquisite ritualmente (ivi compreso il documento del 22 maggio 2003, cui si allude nel secondo motivo), con la conseguenza che la stessa conclusione dell’esclusione della richiesta di chiarimenti o di una nuova c.t.u. risulta motivata in conseguenza erroneamente.

4.5. In definitiva, la Corte tarantina ha errato ad applicare il procedimento di sussunzione della fattispecie per come accertata, in quanto, una volta risultato che il (OMISSIS) non aveva dato dimostrazione che avrebbe fatto il ragioniere e che dunque aveva perso la chance di dispiegare la sua capacita’ lavorativa in un modo specifico secondo la naturale prospettiva degli studi a suo tempo seguiti (e non, come, invece, ha opinato la Corte di non aver dimostrato la perdita di una capacita’ lavorativa specifica, che egli, come s’e’ detto, non aveva perche’ studente), per cio’ solo ha concluso che il danno da perdita della capacita’ lavorativa generica bene era stato collocato nell’ambito di quello non patrimoniale (non si sa in che misura), la’ dove invece quella collocazione era vietata dalla circostanza che le lesioni avevano determinato un’invalidita’ permanente non lieve e che lo stesso c.t.u., salvo verifica delle sue valutazioni nel senso di “qualche difficolta’” e di “minimi risvolti negativi” in confronto con quelle del c.t.p., aveva comunque accertato la sicura lesione della capacita’ lavorativa “in piedi” ed intellettuale.

4.6. Il principio di diritto che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare e che avrebbe dovuto indurla a censurare la sentenza di primo grado riguardo alla collocazione del danno da perdita della capacita’ lavorativa per effetto delle lesioni subite nell’ambito del danno non patrimoniale, ancorche’ esse fossero state determinative del 30% di invalidita’ permanente, ed a procedere alla valutazione dell’esistenza, a causa della lesione della capacita’ lavorativa generica, di un danno patrimoniale (sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e pur considerate le circostanze evocate come non dimostrate, cioe’ la mancata dimostrazione dell’intenzione di una prosecuzione degli studi universitari, di dar corso ad una carriera militare o artistica, tutte circostanze correlate a capacita’ lavorative specifiche), e’ il seguente: “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidita’ permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entita’, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacita’ lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilita’ limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievita’ della lesione – soltanto al caso di lesioni personali di lieve entita’ e peraltro limitatamente all’ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacita’ lavorativa pur generica rimanga oscura.”.

La sentenza impugnata e’, pertanto, cassata in quanto ha svolto un erroneo procedimento di sussunzione e, dunque, ha falsamente applicato l’articolo 1223 c.c. ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa generica del (OMISSIS).

Il Giudice di rinvio procedera’ alla liquidazione autonoma del danno patrimoniale derivato dalla lesione della futura capacita’ lavorativa generica.

Vi procedera’ tenendo conto di tutte le risultanze legittimamente acquisite in atti e segnatamente della c.t.u. e delle c.t.p., nonche’ dei documenti ritualmente prodotti ed eventualmente potra’ chiedere chiarimenti al c.t.u. circa la quantificazione dell’incidenza da lui accertata su eventuali attivita’ lavorative “in piedi” o su quelle “intellettuali” e procedere ad un nuovo confronto fra la c.t.u. e le c.t.p. con riferimento all’incidenza sulla capacita’ lavorativa generica, oppure dispone una nuova c.t.u..

5. Il quarto motivo – con cui ci si duole di “violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 4 (L. n. 39 del 1977), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e si lamenta che il mancato riconoscimento del danno da lesione della capacita’ lavorativa sarebbe stato illegittimo anche perche’ la Corte territoriale avrebbe potuto individuare e quantificare il danno alla stregua del criterio parametrato alla previsione della norma del citato d.l., criterio la cui applicazione era stata sollecitata gia’ in primo grado dal ricorrente – resta assorbito.

Semmai il giudice di rinvio del criterio di cui al motivo potra’ tenere conto nell’attivita’ di sussunzione corretta cui dovra’ procedere.

6. Assorbito rimane anche il quinto motivo, che ineriva alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello: la statuizione sulle spese, infatti, resta caducata per effetto della disposta cassazione.

Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, spettera’ di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso. Accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in diversa composizione.

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