Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 23 maggio 2014, n. 11517
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva, dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, respinto le rispettive domande di addebito e le altre pretese delle parti, compensando per intero le spese – ha confermato l’assegnazione della casa familiare e gli arredi alla moglie, respingendo la domanda di restituzione di quadri da essa sottratti; stabilito in Euro 6.000,00 la misura omnicomprensiva dell’assegno mensile a favore della moglie dal maggio 2002, data della domanda di separazione, all’aprile 2009, momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; ha, inoltre, confermato gli assegni per i figli “fermo l’onere integrale a carico del convenuto per le spese familiari”, respinto l’appello incidentale del convenuto e compensato le spese di lite per la metà, ponendole per la rimanente misura a carico del marito.
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che non fosse provata la relazione extraconiugale del marito, non essendo a tal fine concludenti i viaggi intrapresi con un’altra donna, ed avendo egli già nei primi anni ‘90 abbandonato la casa coniugale per poi farvi ritorno soprattutto al fine di stare vicino ai figli, all’epoca in tenera età, sino al definitivo allontanamento nell’ottobre del 2000; né, di conseguenza, ha ritenuto raggiunta la prova dell’addebitabilità a cagione di essa al marito della crisi coniugale, aggiungendo che l’esclusione del rilievo della condotta del convenuto ai fini dell’addebito ne esclude altresì il rilievo ai fini risarcitori.
La corte del merito, sul punto di contrario avviso rispetto al tribunale, ha ritenuto necessario provvedere con sentenza sulle domande della moglie concernenti l’assegnazione della casa coniugale e l’attribuzione degli assegni di mantenimento derivanti dalla separazione, nonostante i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c. e la sentenza di divorzio pronunciata il 23 dicembre 2008, e ciò per il periodo dalla domanda di separazione sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, tale essendo il limite temporale dell’assegno di separazione (e non la pronuncia dei provvedimenti provvisori del giudice del divorzio).
Circa la casa coniugale, in particolare, la corte territoriale ne ha confermato l’assegnazione alla moglie con tutti gli arredi non al momento della domanda di separazione (aprile 2002), ma a quello dello spoglio di alcuni di essi (estate 2000), per “ragioni di buona fede”, salvo un quadro già legittimamente in precedenza dal convenuto destinato ad arredo del proprio studio; non ha tuttavia pronunciato anche la relativa condanna alla restituzione, implicante “una valutazione all’attualità” non consentita al giudice della separazione, ma del divorzio.
Ha poi ritenuto non utile rinnovare l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per la parte rimasta in primo grado inadempiuta, sia perché anche dall’inottemperanza si può trarre argomento di prova, sia per aver valutato le altre prove già acquisite più che sufficienti ad illustrare la posizione economica del convenuto e l’alto tenore di vita della famiglia, quale parametro della determinazione dell’assegno. Ha, quindi, esaminato la concreta consistenza di quel patrimonio, desumendone l’entità alquanto maggiore rispetto a quello della moglie e concludendo per la determinazione del quantum degli assegni, come sopra indicato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Roberto R. , affidato a cinque motivi. Resiste C.V. , la quale propone ricorso incidentale basato su due motivi. Le parti hanno altresì depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per avere la corte territoriale liquidato l’assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie nella misura di Euro 6.000,00 mensili. Lamenta l’erronea valutazione del tenore di vita coniugale e delle rispettive posizioni economico-patrimoniali, in particolare avendo il giudice del merito ha enumerato, fra gli immobili in proprietà del R. , oltre a quelli in (…) e (…), anche immobili a (…) e (…), sebbene questi ultimi fossero stati venduti prima della separazione e senza dare a tale circostanza adeguato rilievo con riguardo alla consistenza del patrimonio del marito, né considerare i tre mutui nel 1990, 1999 e 2000 stipulati dal R. e le case acquistate per i due figli, per circa un milione di Euro complessivamente.
Con il secondo motivo, deduce ancora il vizio di motivazione, con riguardo alla ricostruzione del “reddito dichiarato”, pari nel 2001 a L. 1.436.433.000 e nel 2005 ad Euro 1.389.500,00, non comprendendosi, secondo il ricorrente, se la corte d’appello si sia resa conto di considerare il reddito imponibile, come è noto ancora sottoposto ad alta imposizione fiscale, laddove ciò che rileva è il reddito disponibile, di fatto circa dimezzato rispetto ai redditi menzionati dalla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, censura il vizio di motivazione circa il tenore di vita dei coniugi e su quello deteriorato dalla moglie dopo la separazione, il primo definito dalla sentenza impugnata come “alto” sulla scorta di circostanze di fatto (il ricco arredo dell’abitazione, varie persone di servizio, abiti e gioielli di lusso, case per le vacanze, soggiorni turistici in località prestigiose) allegate dalla moglie, e ritenute dalla corte provate perché “sostanzialmente non contestare dal convenuto”; il secondo che non tiene conto dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà della stessa, alla moglie. Censura inoltre, all’interno del motivo, la valutazione equitativa compiuta dalla corte del merito nella determinazione dell’assegno, frutto di una illogica ed incoerente valutazione delle prove acquisite, operando la corte una media per il periodo considerato e non avendo tenuto conto che sul padre gravano tutte le spese per i figli, non solo quelle straordinarie. Nel corpo del motivo, menziona altresì la erronea applicazione dell’art. 156 c.p.c..
Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 quater (già art. 155, 4 comma) c.c., oltre al vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata assegnato la casa coniugale, comprensiva degli arredi, ed in particolare dei quadri, ivi presenti non al momento del provvedimento presidenziale di assegnazione provvisoria, ma al momento della loro asportazione prima dell’estate del 2000: laddove, invece, certamente non avrebbero i figli potuto rimanere turbati dall’asportazione dei quadri, che mutavano di continuo per le esigenze di collezionismo del padre, ed essendo lo scopo della norma quello di identificare, nell’interesse esclusivo dei minori, il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
Con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese per la metà e posto le rimanenti a carico del marito, in virtù della soccombenza prevalente (rigetto delle reciproche domande di addebito, soccombenza del marito per le altre domande), laddove era stata accolta solo la domanda di corresponsione dell’assegno di mantenimento, peraltro per importo inferiore (Euro 6.000f00) al richiesto (Euro 20.000,00).
2. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 151, 2043 e 2059 c.c., per avere la corte del merito respinto la domanda di risarcimento del danno, pur dando atto della relazione extraconiugale del coniuge.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 156 c.c. e 115 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, avendo la corte del merito reputato non utile rinnovare al convenuto, o rivolgere a terzi, l’ordine di esibizione di alcuni documenti non prodotti, specie quanto agli investimenti di natura mobiliare, con la conseguenza di un’istruttoria incompleta.
3. – I primi tre motivi del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale censurano, da opposte prospettive, la sentenza impugnata in ordine alla consistenza patrimoniale del coniuge onerato, e sono parimenti infondati.
Nessun vizio di motivazione si riscontra, invero, nel ragionamento della sentenza impugnata, la quale, sulla base della documentazione in atti, ha individuato l’importo dell’assegno mensile in favore della moglie nella misura di Euro 6.000,00 mensili, al fine di mantenere il tenore di vita precedentemente goduto.
Invero, con riguardo alla doglianza del ricorrente, secondo cui due dei quattro immobili erano stati venduti, osserva la corte d’appello (p. 21) che in effetti l’appartamento in Londra fu venduto prima del giudizio, ma da esso il R. ricavò un prezzo nettamente superiore a quello d’acquisto, mentre l’appartamento di (…) fu restituito alla venditrice per acquistarne un altro ancora da realizzare: circostanze da cui la corte del merito non ha ricavato elementi rilevanti, al fine di una significativa riduzione del patrimonio.
Inoltre, la corte del merito ha comparato l’entità dei due redditi, concludendo per la netta superiorità di quello del marito risultante dalle dichiarazioni dei redditi, specialmente all’esito della sua affermazione professionale, ed idoneo a fondare l’alto tenore di vita tenuto dalla famiglia, a sua volta desunto dalle circostanze del menage allegate dalla moglie, e dal marito non contestate.
Infine, essa ha determinato l’assegno di separazione in favore della moglie nella misura di Euro 6.000,00 mensili per sette anni (dalla domanda al giudicato della sentenza di divorzio), in esso ricomprendendo l’importo necessario per le vacanze, non concesso a parte, e motivando la valutazione equitativa con riguardo alla media del periodo considerato, alle spese straordinarie per i figli interamente sostenute dal marito, alla rivalutazione già inclusa nell’importo.
Tale complesso argomentare si inquadra correttamente nei principi di legge, come da questa corte interpretati.
Due sono, invero, i fatti costitutivi dell’an e del quantum dell’assegno di mantenimento, a norma dell’art. 156 c.c.: la mancanza di adeguati redditi propri e l’entità dei redditi dell’obbligato.
Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 15 maggio 2013, n. 11686; Cass. 1 giugno 2012, n. 8862; Cass. 19 marzo 2009, n. 6698, fra le altre) come l’accertamento del diritto e dell’entità all’assegno vada effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.
Ricostruita, dunque, in concreto la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il giudice è chiamato ad accertare il tenore di vita dei medesimi durante il matrimonio, a tal fine dovendo reputare rilevante il complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro; quindi, al fine di quantificare l’assegno di mantenimento, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare quel tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno. L’insussistenza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente rileva dunque non in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell’altro, con riguardo al detto tenore di vita.
Tali accertamenti di fatto ha compiuto esaurientemente la sentenza impugnata, sugli stessi adeguatamente poi argomentando la misura dell’assegno stabilito. Nulla giova, infatti, dedurre pretese inesattezze o inadeguate indagini in ordine ai redditi dell’obbligato (l’avvenuta vendita di due, fra i quattro immobili in proprietà; i tre mutui contratti fra il 1990 e il 2000; gli esborsi per donare la casa ai due figli; le imposte da pagare sul reddito imponibile; l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ne è proprietaria; da parte della ricorrente incidentale, la reiterazione dell’ordine ex art. 210 c.p.c.), posto che l’entità dei redditi disponibili, come esposta nello stesso odierno ricorso, è ampiamente proporzionata al quantum dell’assegno determinato dalla corte d’appello ed alla menzionata esigenza di conservazione di analogo tenore di vita.
A ciò si aggiunga, quanto alla circostanza predetta dell’avvenuta vendita di due immobili, che la percezione del controvalore di per sé non rende meno capiente il patrimonio; mentre, quanto all’istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla moglie, l’accoglimento della stessa da parte del tribunale ha dato luogo ad ordinanza non suscettibile di decadere nei suoi effetti all’interno del giudizio, onde l’istanza di emissione di un nuovo ordine in appello appariva addirittura inammissibile.
È, infine, noto come, ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento, non occorra che il giudice determini l’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto fra le quali risulti consentita l’erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze (e multis, Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; 12 giugno 2006, n. 13592; 17 giugno 2003, n. 9662; 19 marzo 2001, n. 3974; 20 settembre 2000, n. 12431; Cass. 29 marzo 2000, n. 3792; 8 maggio 1998, n. 4679).
4. – Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.
La corte d’appello ha ritenuto che la casa coniugale dovesse essere lasciata nella disponibilità esclusiva della moglie, attesa la convivenza con il minore, così come essa si trovava arredata e prendendo a riferimento lo stato anteriore all’asportazione dei quadri, nell’estate del 2000, in altra sede.
La decisione non si presta a censure, essendovi sottesa – nonostante il cenno ivi operato, che peraltro resta irrilevante nell’economia del discorso, al verosimile intento di spogliare dei quadri l’abitazione al fine di “precostituire una situazione di fatto da far valere appunto al momento della prevista separazione” – proprio la considerazione dell’interesse dei figli, il minore e il maggiorenne convivente, a mantenere comunque una situazione inalterata, pari a quella vissuta nel contesto della vita di unità familiare, secondo i principi da questa Corte più volte ribaditi (cfr. Cass. 14 febbraio 1986, n. 878; Cass. 25 maggio 1998, n. 5189).
5. – Il primo motivo del ricorso incidentale, che attiene alla domanda risarcitoria proposta, è inammissibile.
La corte d’appello, nel respingere la domanda di addebito della separazione, ha reputato non raggiunta la prova dell’effettiva relazione extraconiugale del marito (cfr., in particolare, a p. 9: “La prova di una relazione extraconiugale non può tuttavia ritenersi raggiunta”). Tanto basta per dichiarare l’inammissibilità del motivo in esame, il quale viceversa si fonda sul presupposto erroneo della contraria affermazione ad opera della sentenza impugnata, della quale non coglie la ratio decidendi.
6. – Il quinto motivo non può essere accolto.
Costituisce, invero, principio costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il sindacato della suprema corte è volto ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possano essere poste a carico della parte vittoriosa; rientra dunque nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, in particolare, per quanto qui rileva, nell’ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457).
7. – Le spese di questo grado di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vengono per intero compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando per intero le spese di lite per il giudizio di legittimità.
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