Corte di Cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 7 maggio 2014, n. 9876

 

Ragioni della decisione

1. Con sentenza del 3.6.2005 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda proposta da K.H.H. al fine di ottenere la condanna del Ministero della Difesa o dell’Azienda USL n. (…) di Firenze al risarcimento del danno determinato da inadempimento dell’accordo precontrattuale avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di convenzione in qualità di medico specialista.
2. La Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello e K.H.H. proponeva ricorso per la cassazione della relativa sentenza.
3. Le controparti non si costituivano nel giudizio.
4. All’udienza del 16.11.2010 questa Corte disponeva il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero della Difesa presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 291, 1 c. c.p.c.; con successiva ordinanza datata 12.7.2011 assegnava per tale incombente il termine di 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento.
5. La comunicazione dell’ordinanza al difensore veniva effettuata in data 28.7.2011, presso la cancelleria di questa Corte di cassazione.
6. Alla data del 31.1.2012 non era stato ancora depositato l’atto di rinnovazione della notifica (come attestato nel biglietto di cancelleria in atti), né risulta che ciò sia stato fatto successivamente.
7. All’udienza pubblica del 27.2.2014 nessuno è comparso.
8. La comunicazione dell’ordinanza che ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso è stata correttamente effettuata in data 28.7.2011 al difensore costituito del ricorrente presso la Cancelleria della Corte di Cassazione: non avendo egli eletto domicilio in Roma, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria di questa Corte discendeva in generale dall’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e specificamente per il giudizio di legittimità dall’art. 366 comma 2 c.p.c. nella formulazione allora vigente, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, che disponeva che “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.
9. È vero che il difensore del ricorrente nel ricorso introduttivo aveva indicato l’indirizzo di posta certificata, in conformità con le disposizioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80, negli artt. 133 e 134 u.c., 176 II c. e 183 u.c. c.p.c. (tutte soppresse dall’art. 25 della L. 183 del 2011) secondo le quali “(..)il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti”.
10. Le norme richiamate prevedevano tuttavia la possibilità, e non l’obbligo, di effettuare gli avvisi a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, come risulta dalle espressioni utilizzate (artt. 133 e 134 u.c.: “..l’avviso…può essere effettuato..”; art. 176 II c. e 183 u.c. “.. anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica..”) potendo l’amministrazione procedere in tal modo a fini di semplificazione e sempre che fossero state predisposte le dotazioni tecniche necessarie.
11. Analogamente, per il giudizio di cassazione l’art. 366 c.p.c. prevedeva all’ultimo comma (nel testo introdotto dal D.lgs. n. 40 del 2006) che le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 potessero essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore.
12. Il sistema è profondamente mutato per effetto della L. 183/2011, che, per quel che qui rileva in tema di domiciliazione “ex lege”, ha modificato il II comma dell’art. 366 c.p.c., che ora dispone che “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”. In parallelo, la stessa legge ha introdotto all’art. 125 I comma c.p.c. l’obbligo di indicare negli atti di parte “l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.
13. Ciò peraltro è avvenuto di pari passo con il progredire della digitalizzazione del processo attuata ad opera del Regolamento adottato con il D.M. 21.2.2011, n. 44 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e succ. mod., ai sensi dell’ art. 4, co. 1 e 2, D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. in L. 22.10.2010, n. 24.
14. Il processo ha conseguito così di recente il traguardo, espressamente stabilito dal comma 4 dell’art. 16 del D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. in L. 17.12.2012, n. 221, che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, con le decorrenze previste dal successivo comma 9, come modificato dalla L. 228/2012. La norma aggiunge al comma 6 che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità1 si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”. Dall’entrata “a regime” del sistema la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera quindi di diritto (solo) nei casi indicati in cui la comunicazione a mezzo posta certificata non sia possibile.
15. Ne consegue che per il periodo precedente all’entrata in vigore della L. 183/2011 (avvenuta il 1.1.2012, come disposto dal comma 1 dell’art. 36) l’utilizzazione dell’indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; successivamente essa opera solo ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto in generale dall’art. 125 c. 1 c.p.c. e dall’art. 366 c. 2 c.p.c. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (v. in tal senso Cass. S.U. n. 10143 del 20.6.2012, sez. 6, Ord. interloc. n. 6752 del 2013).
16. Pur in presenza di comunicazione dell’ordinanza che disponeva la rinnovazione della notifica che per i motivi esposti deve ritenersi rituale, la parte ricorrente non risulta avere provveduto al disposto incombente. Al mancato deposito del ricorso con la nuova notifica consegue nei confronti del notificando Ministero l’improcedibilità del ricorso, posto che, nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso (in tal senso v. Cass. Sez. L, n. 26141/2013, Cass. sez. un. n. 11003/06, Cass. sez. un. n. 464/05).
17. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nei confronti dell’Azienda USL n. (…) di Firenze per difetto di interesse a resistere, considerato che lo stesso ricorrente riferisce che nessuna domanda è stata formulata neppure in grado d’appello nei suoi confronti.
18. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo svolto le parti intimate attività processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile nei confronti del Ministero della Difesa e inammissibile nei confronti della Azienda USL n. (…) di Firenze.
Nulla sulle spese.

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