Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 21 febbraio 2014, n. 4190
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello proposto dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino – IMI spa avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata, a sua volta, accolta la domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento Ingrosso Car Stereo srl, e la prima condannata al pagamento della somma di L. 222.395.502, previa dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f., delle rimesse effettuate dalla società fallita, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sul conto corrente da essa intrattenuto con la predetta Banca: secondo la Corte territoriale, nella specie sarebbe mancato l’elemento soggettivo dell’azione proposta dalla curatela fallimentare.
Infatti, più che dai testi escussi (che avrebbero reso dichiarazioni fra di loro contrastanti), dall’esame del conto corrente bancario si sarebbe ricavato che lo stesso non era stato affatto “congelato”, con l’accettazione solo di prestazioni “al rientro”, ma mantenuto operativo con il pieno operare dell’affidamento concesso; i decreti ingiuntivi, in numero di tre, erano stati rilasciati in tempi non influenti: due, oltre l’ultima rimessa revocabile e, uno, a ridosso di questa.
Neppure dai due bilanci considerati dalla Curatela e dal primo giudice (l’uno, chiuso al 31 dicembre 1991 e, l’altro, al 31 dicembre 1992), potevano trarsi elementi sfavorevoli alla Banca, atteso che del secondo non si poteva tener conto, essendo stato depositato in data (30 luglio 1993) successiva all’ultima rimessa revocabile; e del primo non emergevano elementi dai quali desumere lo stato d’insolvenza della società, emergendo un utile di esercizio (di oltre 33 milioni di lire).
In relazione all’esame degli stessi bilanci, non si sarebbero potuti tenere in considerazione neppure gli indici, così come elaborati dalla dottrina economico-finanziaria, atteso che l’oggetto di un tale esame non era ancora prassi comune nei primi anni ’90 (periodo a cui risalgono i fatti di causa), neppure per gli operatori professionalmente qualificati, come gli istituti di credito, potendo essi rivestire un valore soltanto indicativo della situazione della società.
Pertanto, non avendo la Banca avuto conoscenza di uno stato di decozione dell’impresa, andava respinta la domanda svolta nei suoi confronti e di conseguenza accolto l’appello, con la condanna della Curatela al pagamento delle spese dei due gradi.
Avverso tale decisione la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Banca resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memoria contenente note illustrative.
Motivi della decisione
2.1. Con il primo mezzo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l.f., in riferimento all’art. 116 c.p.c. circa la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare – art. 360 n. 3 c.p.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 n. 5 c.p.c. – ) la curatela censura la sentenza impugnata formulando il seguente quesito di diritto: se la c.d. scientia decoctionis, richiesta dall’art. 61, comma 2, l.f. ai fini della revocatoria ivi prevista, possa ritenersi sussistente, potendosi la stessa desumere dall’esame dei bilanci della società fallita, relativi ai due esercizi precedenti la sua declaratoria di fallimento, e dai correlati indici di consistenza patrimoniale e finanziaria; esame che la Banca era in grado di effettuare, quale soggetto professionalmente qualificato e dotato di specifiche competenze in materia, secondo le regole di ordinaria prudenza ed avvedutezza che connota l’operare delle banche.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato non compiendo una complessiva valutazione degli indici rivelatori della scientia decoctionis, in relazione alla particolare qualità e alle specifiche conoscenze tecniche del creditore (una Banca), con particolare riferimento ai due bilanci considerati e relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 1991 e 1992, il primo con un avanzo ed il secondo con una perdita di esercizio.
A tale proposito, già dall’omesso esame della relazione dell’Amministratore unico, accompagnatoria del primo dei due bilanci indicati, si sarebbe dovuto inferire (come segnalato alle pp. 17/8 della comparsa conclusionale di 1 grado), che la società fallita, almeno dalla primavera del 1992, non godeva più di credito presso il ceto bancario, neppure nella forma dello “sconto di portafoglio”.
Inoltre, dall’esame dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite si sarebbe dovuto rilevare uno sbilancio negativo rilevante (per oltre tre miliardi di lire) ed un’evidente insufficienza del margine operativo lordo a causa dell’aumento dei principali costi certi, a cominciare da quelli finanziari.
In particolare, dall’esame del bilancio relativo dell’esercizio 1992 si sarebbe evidenziata una corsa al rientro dell’intero sistema bancario.
Non aveva pregio l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l’inutilizzabilità di quel documento, in quanto depositato e perciò reso pubblico solo oltre le date relative alle operazioni revocabili, in quanto era prassi notoria quella della comunicazione alle banche finanziatrici delle bozze dei bilanci redatti dalle imprese finanziate e da approvare nell’anno.
Con riferimento agli indici di consistenza patrimoniale e finanziaria (per tali intendendo il rapporto di indebitamento, la garanzia dei debiti a medio termine, il rapporto di liquidità, gli indici di disponibilità, l’incidenza degli interessi passivi sul fatturato), al cui tenore analitico il ricorso fa espresso rinvio (a p. 17) e dal cui esame si sarebbe dovuto evincere la sussistenza della scientia decoctionis della creditrice accipiens, la curatela ricorrente ha, anzitutto, osservato che, in ordine alla illustrazione di tali elementi indiziari (fatta alle pp. 13/15 della conclusionale di 1 grado e alle pp. 21-23 di quella d’appello), la Banca non aveva sollevato alcuna eccezione, non senza rimarcare la natura confessoria del silenzio da essa tenuto al riguardo.
A tale proposito, sarebbe stata errata la motivazione del giudice di appello circa l’inesistenza di “una prassi comune nei primi anni 90, neppure per… gli istituti di credito” in quanto tale affermazione era apodittica ed espressione dell’uso di una “scienza privata”, vietata al giudice dal combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c..
Al contrario, trattandosi, nella specie, di una Banca c.d. “d’affari” e cioè di un operatore particolarmente avveduto e professionalmente dotato, essa avrebbe avuto la capacità di compiere ogni valutazione per mezzo di tali indici, dei quali offrirebbe conferma il sostanziale “rientro” del conto della società fallita nell’ambito del fido concesso, così come ricostruito dal CTU nella tabella B1 della propria relazione, anche senza alcuna formale intimazione, proprio per evitare l’esplicito riconoscimento dell’insolvenza e per non provocare l’avvio delle azioni di recupero da parte delle altre banche creditrici.
Insomma, il disconoscimento dell’esistenza del c.d. presupposto soggettivo per l’utile esperimento dell’azione revocatoria da parte della Curatela, si baserebbe su una motivazione insufficiente e contraddittoria, facendo emergere la lamentata violazione di legge.
2.2. Con il secondo mezzo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – art. 360 n. 3 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso – la c.d. scientia decoctionis e decisivo per il giudizio – art. 360 n. 5 c.p.c. -), con riferimento alle altre risultanze probatorie acquisite in causa (prove testimoniali, decreti ingiuntivi, domanda di ammissione al concordato preventivo), la curatela censura la sentenza impugnata formulando il seguente quesito di diritto: se la valutazione delle risultanze probatorie, operata dal giudice di appello, possa ritenersi assunta nel rispetto del principio del prudente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c., con procedimento esente da lacune e trascuratezze, che faccia apparire le scelte compiute giustificate e coerenti con quelle complessive.
In particolare, i giudici dell’appello avrebbero compiuto un esame atomistico degli elementi di prova senza un loro raccordo che rendesse intellegibili le relative risultanze.
Tale errore avrebbe colpito, in particolare, la valutazione delle testimonianze rese dai testi T. e Fu. , in ordine all’intimazione al rientro data alla società da parte delle Banche (inclusa la resistente), riscontrata dalla CTU, rispetto alle dichiarazioni rese dal teste B. , avente una posizione marginale nell’organizzazione della Banca resistente.
L’errore si sarebbe ripetuto a proposito dei documenti, quali i decreti ingiuntivi e la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avanzata dalla società fallita.
Con riferimento ai primi, si deduce, a proposito del riscorso monitorio della Banca Popolare di Intra, che lo stesso sarebbe stato necessariamente preceduto, secondo le istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, dalla collocazione a sofferenza del relativo credito e della sua segnalazione alla Centrale rischi; che esso sarebbe stato giustificato da una precedente iscrizione ipotecaria a carico dei garanti, sicuramente conosciuta dalla Banca resistente; che anche l’altro ricorso monitorio (della Panasonic spa) riguarderebbe effetti ritirati dal creditori e, pertanto, essendo annotati sui movimenti del conto corrente, anche conosciuti dalla Banca.
Con riguardo alla seconda, le confessioni relative alla propria insolvenza contenute nell’istanza di ammissione al concordato, e i dati riportati nella situazione patrimoniale riclassificata, allegata alla domanda, smentendo i bilanci già depositati, non sarebbero potute sfuggire all’attenzione delle Banche, compresa l’odierna resistente.
3.1. Passando all’esame delle censure e, cominciando per comodità espositiva dall’esame dell’ultimo motivo, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Infatti, con tale mezzo il ricorrente sollecita, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, per la sua omissione, insufficienza e per la sua contraddittorietà, anche in relazione alla ipotizzata violazione dell’art. 116 c.p.c., una diversa valutazione del risultanze probatorie suggerendo criteri ermeneutici alternativi a quelli fatti propri dal giudice di merito.
Come di recente hanno ribadito le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 24148 del 2013), la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Nella specie, si verte proprio in tale inammissibile ambito valutativo alternativo, non essendo denunciata quella totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (ma solo critiche alla presunta insufficiente valutazione dei detti elementi) né indicata l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico seguito dal giudice di seconde cure (ma solo una pretesa mancata contestualizzazione degli elementi analizzati, che non integra certamente il vizio logico che solo può dare ingresso all’accertamento di un vizio della motivazione).
Inoltre, vengono allegati e considerati fatti del tutto nuovi, la cui attinenza al thema decidendum della scientia decoctionis della Banca appare del tutto problematica (facendosi riferimento ad atti di soggetti terzi ed estranei all’odierna discussione, attraverso inferenze logico-giuridiche che assumono il carattere evocativo della praesumptio de praesumpto: onde la Banca avrebbe dovuto conoscere lo stato d’insolvenza del proprio debitore attraverso fatti aventi valore presuntivo della detta scientia riguardanti direttamente alcuni terzi estranei) e di cui non si ha specifica eco né nella motivazione della sentenza impugnata né attraverso il richiamo autosufficiente a atti del giudizio di merito nei quali tale dibattito è stato svolto.
La considerazione unitaria degli indizi valorizzati dalla ricorrente, anche attraverso il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte (particolarmente Cass. n. 19894 del 2005), a bene intenderla, suppone la loro piena idoneità, e cioè che gli elementi esaminati siano dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in modo da fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva dello stato di decozione del proprio debitore da parte dell’accipiens, ciò che nella specie è contestato avendo il giudice di appello valorizzato il carattere non preciso, né univoco e tantomeno concordante degli elementi acquisiti nel giudizio e finalmente dallo stesso valutati.
Di conseguenza, il secondo motivo del ricorso è, sotto i menzionati tre diversi profili, inammissibile.
3.2. Il primo (e residuo) motivo, con il quale si pone il problema della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Banca creditrice, in relazione a specifici atti solutori, con riferimento ai due bilanci approvati dalla società fallita, presenta ben diversa chiarezza e complessità, essendo articolato in una pluralità di sub censure.
È sicuramente inammissibile quella relativa alla non condivisa motivazione della sentenza di appello riferita al fatto che, l’esame del bilancio chiuso al 1992, era stato depositato solo in data successiva a quella delle rimesse solutorie revocabili. Infatti, la doglianza diretta a contrastare il ragionamento del giudice del riesame nella parte in cui ha ricordato che la conoscibilità dell’atto è possibile solo a partire dal deposito del documento, quando esso è divenuto pubblico e consultabile dagli interessati, facendo richiamo a non meglio “note prassi” di trasmissione anticipate delle bozze del bilancio alle Banche, in disparte la sua verisimiglianza e la relativa prova (non fornita), non ha qui rilievo perché la circostanza non ha mai formato oggetto di dibattito processuale e, quindi, risulta del tutto nuova.
Diversa portata ha il ragionamento relativo alla ricavabilità della scientia decoctionis dal bilancio del 1991 dove, peraltro, risulta un saldo attivo di esercizio.
Secondo la Curatela, da tale documento contabile, pur con saldo positivo, potrebbero trarsi, per il tramite di alcuni indici di consistenza economico-finanziari posti in luce dalla dottrina aziendalistica, quegli elementi dimostrativi della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Banca, elementi che la Corte territoriale avrebbe sbrigativamente liquidato come non utilizzati da tali operatori economici negli anni di riferimento al caso esaminato (primi anni ’90).
Il ragionamento della Curatela, nel suo presupposto metodologico relativo alla possibilità di utilizzare una tale sorta di indici esplicativi è condivisibile avendo questa Corte già chiarito (con la Sentenza, di questa stessa sezione, n. 10208 del 2007) che, in tema di prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare, non è violato il divieto di praesumptio de praesumpto dal giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale consapevolezza costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché, in tali casi, si è al cospetto di un’unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. Infatti, in astratto e salvo l’esame in concreto dei singoli indici utilizzati dal giudice, nel pieno del contraddittorio, per pervenire alla conclusione della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens, un tale metodo si rivela corretto.
Con riferimento alla struttura logico giuridica di tali indici ed alla loro astratta utilizzabilità ai fini della prova della scientia decoctionis, vale il principio diritto già posto da questa stessa sezione (con la Sentenza n. 1719 del 2001) e secondo cui, per il raggiungimento della prova della detta scientia – – con il mezzo delle presunzioni – non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l’accipiens, ed in quest’ambito anche all’attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l’operare della categoria di appartenenza.
Tali collegamenti sono stati cercati dalla Curatela ricorrente nella formalizzazione dei detti indici economico-finanziari, idonei a palesare, sotto le mentite spoglie di un bilancio con utile di esercizio, una situazione di conclamata insolvenza, ben conoscibile dal qualificatissimo operatore che con esso è venuto in contatto.
Ma se nel caso concreto qui esaminato la Banca non ha contestato di aver avuto cognizione del detto bilancio, essa ha recisamente escluso che da esso potesse trarsi la conseguenza inferita dalla Curatela ricorrente, ossia la diretta conoscenza dello stato di decozione del proprio debitore, anche in considerazione del saldo attivo di esercizio, così come ha concluso il giudice dell’appello.
A tale proposito, la mancata specifica contestazione, da parte della Banca nei due gradi di giudizio, degli indici ipotizzati dalla Curatela, non può costituire prova della sua consapevolezza (per il tramite di tali indici) in base al principio della non contestazione (di cui all’art. 115 c.p.c.) in quanto, l’aver escluso che da un tale bilancio potesse trarsi ogni possibile cognizione circa il presunto stato d’insolvenza della società debitrice (come ha fatto la Banca in ogni sua difesa) costituisce una affermazione che, per implicito, ha veicolato anche una critica alla possibilità che, con il solo fatto della estrapolazione dei detti indici di bilancio e con la loro illustrazione ex professo, si potesse e si possa pervenire al risultato che è stato escluso dal giudice di appello attraverso l’esame dell’intero documento contabile e dei dati in esso riportati.
Peraltro, gli indici richiamati in questa sede sono stati si nominativamente enunciati dal ricorrente (a p. 18 del ricorso e, poi, in ammissibilmente con la memoria ex art. 378 c.p.c., che – per tutte Cass., Sentenza n. 7237 del 2006 – non può contenere integrazioni, aggiunte o chiarimenti al ricorso che ne è privo in quanto la sua funzione è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili) ma senza una loro precisa individuazione, sia quanto alla loro estrazione metodologica, sia quanto agli esiti, sia quanto alla loro portata probatoria, con la conseguenza che ha ragione la Banca resistente a lamentare, con la formale eccezione di inammissibilità per tale doglianza, uno specifico difetto di autosufficienza del ricorso anche in riferimento all’individuazione del documento, acquisito nel giudizio di merito, che tali indici avrebbe dovuto illustrare, in uno con il loro valore probatorio e con le conseguenze che da esso dovrebbero trarsi.
Infatti, vertendosi in materia di ricostruzione presuntiva dello stato di (effettiva) conoscenza della decozione della debitrice, e dovendo il giudice evitare di passare attraverso le maglie fallaci della dimostrazione attraverso presunzioni di secondo grado, la Curatela avrebbe avuto l’onere di illustrare la portata di tali indici, la metodologia di loro estrazione dal documento preso in esame dai giudici di merito, la sottoposizione di tali acquisizioni al dibattito processuale e alla cognizione del giudice.
Che poi il giudice di appello si sia liberato della questione semplicemente affermando che tali indici non sarebbero stati in uso nelle prassi del periodo considerato, neppure da parte di operatori particolarmente qualificati quali sono le Banche, è affermazione non corretta che deve essere emendata, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., dalla motivazione della sentenza impugnata, risultando del tutto apodittica e, se fondata, frutto di un’enunciazione per scienza privata del giudice, in contrasto con la previsione degli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c.. Una tale menda, tuttavia, non inficia la tenuta della restante parte della motivazione della sentenza esaminata in quanto, in disparte il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso, quanto ai menzionati indici economico-finanziari di bilancio (inammissibilmente poi, più diffusamente enunciati nella memoria, ex art. 378 c.p.c.), essa si articola su affermazioni altre e diverse e secondo le quali, dall’esame del bilancio della società al 31 dicembre 1991 non emergevano elementi che potessero far ritenere che la stessa si trovasse in stato d’insolvenza nel periodo sospetto, in considerazione sia dell’utile di esercizio rilevato che della consistente situazione di cassa.
Infatti, tali ultime considerazioni, in un contesto distributivo degli oneri probatori nel quale è la parte attrice, ossia la Curatela, ad avere il dovere della prova in relazione alla affermata diversa portata del bilancio di esercizio rispetto alle sue risultanze formali, costituiscono affermazioni logicamente e normativamente corrette che non possono risultare oggetto di un riesame, sic et simpliciter, in sede di legittimità.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso (per essere in parte inammissibile ed in parte infondato) deve essere respinto con la condanna della Curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
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