Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  27 febbraio 2014, n. 9608

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 29 novembre 2012, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 18 dicembre 2009, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, perché, per ottenere il voto elettorale a vantaggio di una candidata alle elezioni del 2007 per il rinnovo del consiglio comunale di Erice, aveva promesso all’elettore S.R. l’assunzione presso una costituenda cooperativa (in data prossima all’aprile 2007).
2. – Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che il reato era prescritto ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960. Tale doglianza è stata ulteriormente sviluppata, in punto di diritto, con la memoria depositata da altro difensore in prossimità dell’udienza, nella quale si precisa che, secondo il tenore letterale del richiamato art. 100, l’azione penale si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni e che tale previsione non farebbe riferimento alla decadenza dell’azione proponibile dai singoli elettori ma all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
2.2. – Si deduce, in secondo luogo, la mancanza di motivazione circa l’attendibilità del teste T., all’epoca candidato sindaco e denunciante dei fatti di cui al capo di imputazione nei confronti di più soggetti candidati al consiglio comunale. Tale inattendibilità sarebbe stata confermata dal funzionario di polizia che aveva coordinato le indagini, il quale avrebbe riferito che, dalla denuncia di T., a seguito di intercettazioni e appostamenti, non era emerso nulla a carico dell’imputato ma erano invece emersi frequenti contatti fra questo e diversi pregiudicati del territorio.
2.3. – Un ulteriore profilo di mancanza di motivazione sarebbe rappresentato, secondo la difesa, dal fatto che gli altri soggetti sentiti a sommarie informazioni avevano smentito promesse da parte dell’imputato finalizzate all’accaparramento di voti per la candidata.
2.4. – In relazione, infine, alla testimonianza di S.R., ritenuto attendibile dalla Corte d’appello, vi sarebbe una mancanza di motivazione circa il prospettato contrasto con le altre testimonianze raccolte e circa le contraddizioni intrinseche emerse nel corso dell’istruttoria. Non si sarebbe considerato, in particolare, che la subordinazione del futuro posto di lavoro al voto a favore della candidata rispondeva ad una personale deduzione del teste e non ad un’effettiva promessa formulata dall’imputato. Né i soggetti presenti alle riunioni del comitato elettorale con S. avevano confermato quanto da quest’ultimo riferito.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è infondato.
3.1. – A sostegno del primo motivo di gravame, la difesa pone la tesi interpretativa secondo cui l’art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 prevede che l’azione penale si prescriva in due anni dalla data dei verbale ultimo delle elezioni, in deroga ai più lunghi termini prescrizionali disciplinati in via generale dagli artt. 157 e seguenti c.p.
Tale tesi contrasta con l’orientamento – più volte ribadito da questa Corte – secondo cui il termine prescrizionale previsto dal menzionato art. 100 è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al termine prescrizionale ordinario.
La disposizione, che riconosce ad ogni elettore la possibilità di promuovere l’azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile e subordina tale possibilità al limite temporale di due anni dalla data dell’ultimo verbale elettorale, deve, cioè, essere interpretata nel senso che tali reati sono sottoposti a due diversi tipi di prescrizione: quella riguardante il momento genetico, cioè il promovimento dell’azione, e quella prevista dal cod. pen., attinente al reato stesso (sez. 3, 23 marzo 2005, n. 17630; sez. 3, 11 novembre 2008, n. 46370; sez. 3, 17 febbraio 2011, n. 13720; sez. 3, 14 giugno 2011, n. 36821; sez. 3, 20 novembre 2012, n. 4851, rv. 254626). Tale interpretazione si pone, infatti, in linea con l’esigenza di evitare che una prescrizione particolarmente breve consenta, per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni amministrative, un regime di ingiustificato favore, sia pure limitatamente al termine di perseguibilità. A ciò deve aggiungersi l’elemento testuale desumibile dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che, novellando l’art. 157 c.p., ha previsto in via generale che l’estinzione dei reati non possa «comunque» avere luogo in un tempo inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzioni.
Quanto, poi, all’individuazione dell’atto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizionale biennale, deve rilevarsi che, dalla lettura sistematica dei due commi dell’art. 100 del d.P.R. n. 570 dei 1960 – i quali recitano: «Qualunque elettore può promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L’azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l’effetto interruttivo dell’atto non può prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione» – si desume, quale ratio legis, la valorizzazione del promovimento “popolare” dell’azione penale. In altri termini, il legislatore ha inteso attribuire efficacia interruttiva della prescrizione al fatto che l’elettore promuova l’esercizio dell’azione penale, denunciando il reato, senza con ciò porre deroghe al monopolio costituzionale dell’azione stessa in capo al pubblico ministero.
Tali principi trovano applicazione – come correttamente affermato nella sentenza impugnata – anche nel caso di specie, in cui non si controverte del promovimento dell’azione e il termine di prescrizione ordinario non è ancora decorso.
Ne deriva la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. – Gli altri motivi di impugnazione – che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla motivazione circa la ritenuta responsabilità penale – sono infondati.
Le sintetiche argomentazioni della sentenza censurata devono, infatti ritenersi sufficienti sul punto, laddove si evidenzia che l’offerta di lavoro appare compatibile con la costituzione di un ente senza scopo di lucro, il quale può assumere i dipendenti, e che il fatto che il progetto sia naufragato prima dell’inizio della campagna elettorale costituisce circostanza neutra, che non ha effetto sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie di S. Queste ultime sono, del resto, attendibili perché assistite dai requisiti della costanza e della non contraddizione, senza che emerga dagli atti un intento calunniatorio.
Né i rilievi svolti dalla difesa risultano adeguati ad intaccare tale costrutto argomentativo, perché la circostanza che altri testi nulla abbiano riferito circa promesse illecite fatte all’imputato ad altri soggetti o allo stesso Sardo non esclude l’attendibilità di quest’ultimo. La difesa non ha, in altri termini, prospettato ragioni di contrasto estrinseco della deposizione di Sardo con altre risultanze istruttorie.
Quanto, poi, all’affermazione secondo cui la subordinazione del riconoscimento del posto di lavoro al voto sarebbe stata una deduzione personale del teste, deve rilevarsi che si tratta, con tutta evidenza, di un’interpretazione del quadro istruttorio che si presenta come meramente alternativa rispetto a quella fornita dei giudici di primo e secondo grado e che non può, dunque, essere presa in considerazione in sede di legittimità.
4. – Il ricorso deve perciò essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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