Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 19 maggio 2015, n. 10196
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1906/2013 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4952/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;
udito, per il controricorrente CONDOMINIO, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta (e deposita n. 1 cartolina verde);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina (OMISSIS) il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, (OMISSIS). Veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa dell’assicurazione del condomino (OMISSIS).
Il giudizio veniva interrotto e all’esito della riassunzione il giudice di primo grado lo dichiarava estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello (OMISSIS) ed il giudice di secondo grado, confermando la pronuncia impugnata ha affermato, per quel che ancora interessa:
– Non puo’ ritenersi come sostiene l’appellante che non si sia verificata l’interruzione del procedimento per il decesso del procuratore del (OMISSIS) sul rilievo che anche la parte fosse codifensore di se stessa perche’ il nuovo procuratore si era costituito in via esclusiva e sostitutiva del (OMISSIS);
– La notifica dell’atto di riassunzione a (OMISSIS) e’ nulla perche’ eseguita presso via (OMISSIS) (ove si erano verificati i danni lamentati dall’appellante) ovvero in un luogo diverso dalla residenza e dall’ufficio del (OMISSIS), agevolmente verificabili.
– Il termine semestrale, ratione temporis applicabile si e’ consumato senza che ne sia stato richiesto uno diverso per la rinnovazione della notificazione prima del suo spirare; il giudizio, di conseguenza, deve dichiararsi estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso (OMISSIS), affidato a sette motivi. Hanno resistito con controricorso il Condominio e (OMISSIS). La parte ricorrente ha depositato memoria.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 85, 86 e 301 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato che il mandato conferito all’avv. (OMISSIS), poi deceduto, non rendeva la parte priva di rappresentanza processuale, in quanto difensore di se stessa. La procura conferita non e’ esclusiva e la dichiarazione resa a verbale d’udienza dal procuratore non incide sulla volonta’ manifestata dal mandante.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 291, 302, 303 e 305 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza e’ ordinatorio mentre e’ perentorio quello riguardante il deposito del ricorso in riassunzione, nella specie pienamente osservato.
Una volta eseguito tempestivamente il deposito sopraindicato, l’eventuale vizio riscontrato dal giudice nella notificazione successiva non si comunica alla riassunzione perfezionatasi con il deposito,ma determina in via analogica l’applicazione dell’articolo 291 c.p.c.; ovvero impone al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione assegnando un nuovo termine da ritenersi, questo si, perentorio. Il principio esposto e’ frutto di orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimita’.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto non validamente riassunto il processo interrotto con la notifica dell’atto nel domicilio di via (OMISSIS) dell’avv. (OMISSIS).
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 302, 303 e 305 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello ritenuto sanante la costituzione del (OMISSIS) in primo grado, confermando l’estinzione del processo.
Nel quinto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 180, 183, 302, 303 e 305 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenute tempestiva l’eccezione di estinzione proposta dal (OMISSIS) pur se specificata soltanto nelle note autorizzate depositate successivamente alla costituzione in giudizio.
Nel sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 139, 140, 303 e 305 c.p.c., per essere stata dichiarata l’estinzione anche nei confronti delle altre parti del processo, ancorche’ non litisconsorti necessarie.
Nel settimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 51 c.p.c., per avere la Corte d’Appello condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite anche nei confronti del Condominio e dell’ (OMISSIS), ovvero verso parti che non avevano eccepito l’estinzione ne’ si erano associate alle difese del (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Nell’atto contenente la procura notarile alle liti rilasciata dall’avv. (OMISSIS) all’avv. (OMISSIS), esaminabile anche in sede di giudizio di legittimita’, attesa la natura del vizio denunciato e comunque, per la parte che interessa, testualmente riprodotto nel motivo, non vi e’ alcuna menzione del conferimento esclusivo e sostitutivo della procura solo al predetto avv. (OMISSIS).
Nell’atto si legge esclusivamente che l’avv. (OMISSIS) delega alla rappresentanza e difesa nella causa civile pendente (…) l’avv. (OMISSIS).
Secondo il piu’ recente e consolidato orientamento di questa Corte “La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per se’ sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’articolo 1716 c.c., comma 2, (Cass. 2071 del 2002; 9260 del 2005, 16709 del 2007). Il principio secondo il quale la volonta’ di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’articolo 1716 c.c., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessita’ di provarne in concreto il carattere congiunto.
La presunzione in questione non puo’ essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopra richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volonta’ di revoca, come invece risulta in un isolato precedente di questa Corte (Cass. 23589 del 2004), essendo tale opzione disancorata dall’ordinaria disciplina legale del mandato, che costituisce il sistema di principi mediante il quale integrare il regime giuridico processuale della procura alle liti.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti motivi. Deve, pertanto, essere dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata e deve essere disposta la rimessione al giudice di secondo grado ai sensi del combinato disposto dell’articolo 308 c.p.c., e articolo 354 c.p.c., comma 2, cosi’ come interpretati dai piu’ recenti ma univoci orientamenti di questa Corte.
Secondo la giurisprudenza richiamata, poiche’ le ipotesi di rimessione al primo giudice hanno carattere tassativo ed eccezionale, deve riconoscersi all’articolo 354 c.p.c., una portata applicativa limitata a due ipotesi: quella nella quale l’estinzione viene dichiarata dal giudice istruttore, nelle cause a trattazione collegiale, con ordinanza reclamabile; quella in cui il giudice monocratico dichiara l’estinzione negli stessi modi, ai sensi dell’articolo 308 c.p.c. (richiamato in via esclusiva dall’articolo 354 c.p.c., comma 2) ovvero come diretta conseguenza anche temporale della formulazione dell’eccezione o del rilievo officioso. Al contrario, quando l’estinzione venga dichiarata ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., u.c., con sentenza emessa dopo gli adempimenti ex articolo 189 c.p.c., il giudice d’appello se ritiene errata la dichiarazione di estinzione, deve decidere nel merito (Cass. 1443 del 2008; 11722 del 2011; 2880 del 2015).
Nel caso di specie l’estinzione e’ stata dichiarata dal giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., u.c., dopo che il procedimento riassunto aveva avuto pieno sviluppo istruttorio ed era stato deciso ex articolo 189 c.p.c.. Deve, pertanto, ritenersi che alla luce dei principi sopra richiamati, alla cassazione della declaratoria di estinzione non debba seguire la rimessione al giudice di primo grado, ma a quello di secondo grado che deve decidere il merito.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
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