cassazione 8

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 8 giugno 2015, n. 11769

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, in riferimento al capo della sentenza Prestige/T. si deduce la violazione degli artt. 1218, 1177, 2222 e ss., 1655 e ss. cod. civ. e illogicità della motivazione.

1.1. La Corte di merito ha ritenuto il T. responsabile del danno subito dalla cosa per inadempimento dell’obbligazione di consegna dell’autovettura riparata, che, ai sensi dell’art. 1177 cod. civ., include quella di custodia fino alla consegna, non avendo fornito la prova che il danno si era verificato per caso fortuito; risultando, invece, acquisita la prova della negligenza nell’adempimento dell’incarico professionale (non tanto di provvedere alla riparazione della marmitta dopo aver riscontrato che era marcia, quanto) per non essersi astenuto dal porre il mezzo in circolazione, pur nella consapevolezza del pericolo che la circolazione avrebbe comportato per il cattivo stato della marmitta. Secondo il giudice di merito, anche in presenza dell’ordine della committente di riportare il mezzo senza riparare la marmitta, non essendoci tra i due soggetti un rapporto giuridico di subordinazione, ma un rapporto contrattuale di prestazione d’opera (o di appalto), il T. avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’autovettura sulla base della sua competenza professionale che lo rendeva edotto dei rischi, risultando viceversa accertato che il committente non era altrettanto esperto, operando solo nel commercio delle autovetture.

1.2. Nel formulare le censure, il ricorrente utilizza l’ambiguità che per un tratto emerge dalle argomentazioni delle decisione tra le due diverse obbligazioni: quella di riparazione e quella di consegna. Sostiene che quella di riparazione (attinente solo al cambio) era stata effettuata come convenuta e la riparazione della marmitta non poteva essere fatta contro la volontà del committente. Ma, questo profilo non è influente perché il richiamo del giudice all’obbligazione di riparazione della autovettura (peraltro effettuato per inciso) non è decisivo per la decisione, che si basa sulla messa in circolazione del veicolo nonostante i rischi collegati allo stato della marmitta.

Quanto all’inadempimento nella consegna, che include l’obbligo di custodia sino alla consegna, il ricorrente sostiene che dall’accertamento del verificarsi dell’evento per vizio della cosa si è tratta automaticamente la responsabilità, prescindendo dalla valutazione di prevedibilità. Mentre, la responsabilità ex recepto non configura una responsabilità oggettiva, ma una presunzione di colpa che viene superata dalla dimostrazione di aver usato le precauzioni suggerite dalla ordinaria diligenza. Nella specie, sostiene sempre il ricorrente, non era prevedibile l’incendio a partire dal vizio riscontrato nella cosa, e la Corte avrebbe ritenuto tale possibilità in astratto, che non regge al criterio di verifica controfattuale da applicare al caso di colpa per comportamento omissivo.

1.3. Il motivo di censura non ha pregio e va rigettato.

Premesso che la censura è incentrata sulla assenza di colpa in capo al T. , e che rimangano privi di specificità i richiami al capo della sentenza tra Prestige e A. (contenuti nella parte finale del motivo, pag. 24), la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

È pacifico che il prestatore d’opera, prendendo in consegna il bene dal committente per l’esecuzione della prestazione principale, assume anche l’obbligo di custodire il bene fino alla riconsegna, ai sensi dell’art. 2222 e 1177 cod. civ.; nonché che risponde dell’inadempimento dell’obbligazione di adeguata custodia il custode che non offre la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza (cass. n. 1510 del 2007; n. 23845 del 2008). Si tratta di una presunzione di colpa che per essere vinta non può non conformarsi alla diligenza richiesta all’obbligato, variabile sulla base della attività espletata e delle competenze professionali che possiede, secondo la regola prevista dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ. Per restare esente da responsabilità, non è sufficiente la dimostrazione di aver usato la custodia della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.), ma il custode deve provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.), per caso fortuito o forza maggiore, o si sia verificato nonostante l’uso della diligenza a lui richiesta sulla base delle sue competenze professionali (Cass. n. 10484 del 2004; n. 26353 del 2013).

E, nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il T. avrebbe dovuto rifiutarsi di mettere in circolazione l’autovettura sulla base della sua competenza professionale, che lo rendeva edotto dei rischi collegati ad una marmitta in cattivo stato di manutenzione. Mentre il committente, che gli richiese la riconsegna senza che la marmitta fosse prima riparata, non era altrettanto esperto, operando solo nel commercio delle autovetture, secondo quanto ritenuto accertato dal giudice e non specificamente contestato. Pertanto, la prevedibilità dell’evento, al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, non si fonda su un giudizio astratto, ma su un giudizio in concreto parametrato alle competenze professionali dell’obbligato.

2. Con il secondo motivo si impugna il capo della sentenza che ha riguardato il rapporto assicurativo invocato dal T. .

Si sostiene, richiamando la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nella parte esplicativa, che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto i corrispondenti motivi di appello inammissibili per mancanza di specificità.

2.1. La Corte di merito, pur affermando rispetto ai motivi di appello proposti, che ‘la doglianza è infondata ai limiti dell’inammissibilità’ argomenta nel senso della mancanza di specificità. Solo per la “interpretatio contra stipulatorem‘ afferma che opera solo nel caso di dubbia interpretazione, che non ricorre e non sarebbe stata contestata con i motivi non specifici.

2.2. Il motivo di ricorso è formulato nel rispetto dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. Infatti, in esso sono riprodotti i motivi di appello dei quali si assume la specificità e l’atto di appello è contenuto nel fascicolo di parte prodotto (da ultimo, Cass. 10 gennaio 2012, n. 86).

Inoltre, in presenza della chiara deduzione della nullità della decisione per la violazione di norme processuali, non rileva che il ricorrente non abbia fatto espresso riferimento all’are. 360, n. 4, cod. proc. civ., essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. Un. 24 luglio 2013 n. 17931).

2.3. La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., è verificabile dal giudice di legittimità direttamente, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello. La corte è giudice del fatto processuale e può esaminare i motivi di appello per decidere se sono o meno inammissibili rispetto alla specificità prevista.

Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, fa Corte di cassazione è anche giudice del fatto (inteso come fatto processuale) ed è perciò investita del potere di procedere direttamente all’esame ed alla vantazione degli atti del processo di merito (es:, Cass. n, 14098 del 2009, n. 11039 del 2006, n. 24817 del 2005). Oggi, dopo la pronuncia delle Sez. Un. n. 8077 del 2012, tale potere di esame diretto è stato affermato anche per l’ipotesi in cui il giudice di merito, nell’applicazione delle norme processuali, abbia interpretato gli atti processuali della parte. Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto emerso perché il principio consolidato suddetto non sempre si era armonizzato con l’altro principio – che assegna in via esclusiva al giudice di merito il compito di interpretare gli atti processuali di parte, e quindi di individuarne il significato ed il contenuto giuridico – in base al quale il sindacato della Cassazione è circoscritto ai soli eventuali vizi di motivazione nei quali detto giudice di merito fosse eventualmente incorso nell’espletamento di tale compito. Si è affermato che “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”.

Il principio ha avuto successiva applicazione in riferimento all’art. 342 cod. proc. civ., essendo stato di recente affermato che “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda” (Cass. n. 15071 dei 2012).

In definitiva, quando la Corte giudica sulla violazione delle norme processuali: applica direttamente le stesse per verificare la conformità degli atti processuali al modello legale e, quando accoglie, definisce il giudizio sul punto traendo le conseguenze della ritenuta invalidità e non ha bisogno di rinviare al giudice di merito per l’applicazione delle norme enunciando il principio di diritto. In sostanza, decide ‘nel merito’ nel senso della ‘definizione del giudizio’, almeno, quanto alla questione attinente alla violazione delle norme processuali.

2.4.Dalla giurisprudenza di legittimità emerge che l’atto di appello deve essere idoneo al raggiungimento del suo scopo, che ha natura di revisio prioris instantiae, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Per questo il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate ad inficiare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 16 del 2000; n. 10401 del 2001; n. 14251 del 2004).

Il confronto con il modello legale di specificità dei motivi previsto dall’art. 342 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis prima della novella del 2012) induce a ritenere che i motivi di appello siano stati formulati nel rispetto di tale modello.

Nella specie, l’appellante, dopo aver sintetizzato la sentenza di primo grado, sostiene l’esistenza della copertura assicurativa, e, a tal fine, richiama le clausole da cui si ricaverebbe anche la copertura di cose di terzi in consegna o custodia, anche durante le operazioni di prelievo e consegna presso clienti. Con riferimento alla esclusione generale per incendio, sostenuta dal giudice di primo grado, richiama la clausola che ne prevede l’assicurabilità sottoscrivendo una garanzia e sostiene di averla sottoscritta.

2.5. Pertanto, ritenuta la violazione processuale con diretta applicazione della norma violata e decisione sul ‘merito processuale’, che definisce il giudizio in ordine all’esistenza di specifici motivi di appello quanto al rapporto tra T. e l’Assicurazione, la sentenza è cassata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i suddetti motivi e la Corte cui si rinvia dovrà esaminarli nel merito.

3. La Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui la causa è rimessa, deciderà anche le spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

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