fallimento-impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 settembre 2014, n. 19314

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29779/2011 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2463/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Soc. (OMISSIS) e’ stata dichiarata fallita in data 3.10.1996, ma il fallimento si e’ chiuso con Decreto 22 maggio 1997, per mancanza di passivo. La societa’, tornata in bonis, si e’ posta in liquidazione ed ha proceduto alla vendita degli immobili da essa realizzati e cio’ in esecuzione di contratti preliminari stipulati in epoca anteriore rispetto alla prima dichiarazione di fallimento. Quindi la societa’ in liquidazione e’ stata nuovamente dichiarata fallita con sentenza del 21 dicembre 2000 e il curatore ha proposto nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) azione revocatoria dell’atto di alienazione di immobile L.F., ex articolo 67, comma 1, che e’ stata accolta dal Tribunale con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli il 30.6.2011.
Contro la sentenza di appello i convenuti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, articolato in due distinte censure.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c., i ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 67, sia in ordine al momento di determinazione del valore ai fini dell’accertamento della sproporzione sia in ordine all’elemento soggettivo.
Deducono di avere fornito la prova dell’inscientia decoctionis all’epoca della stipula del preliminare e che la sproporzione andava valutata con riferimento al momento della stipula di tale ultimo atto.
3.- Le censure – la’ dove non sono inammissibili perche’ versate in fatto – sono infondate perche’ la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza costante di questa Corte. Invero, nell’ipotesi di revocatoria ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, di atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l’effettivo passaggio della proprieta’, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene (Sez. 1, n. 5058/2007).
Piu’ di recente si e’ affermato che in tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto la L.F., articolo 67, ricollega la consapevolezza dell’insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui e’ assunta l’obbligazione, di cui l’atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facolta’ di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell’articolo 1461 cod. civ. (Sez. 6 – 1, n. 21927/2011).
D’altra parte, una volta accertata – come nella concreta fattispecie, con motivazione non ritualmente censurata – la notevole sproporzione tra le prestazioni (a fronte di un valore di euro 177.000,00 il prezzo pagato era di euro 105.000,00), l’onere della prova dell’inscientia decoctionis incombe sul terzo acquirente e, nella concreta fattispecie, la Corte di merito ha evidenziato che tale prova – con riferimento al momento della stipula del definitivo – non era stata fornita dai convenuti.
Il motivo e’ infondato anche laddove, sotto la rubrica della violazione di legge, propone in realta’ anche un vizio di motivazione. Al riguardo non rileva il fatto che la Corte territoriale anziche’ limitarsi a rimarcare la mancata prova della inscientia decoctionis abbia affermato la sussistenza della scientia decoctionis e lo abbia fatto sulla base di circostanze che questa Corte ha ritenuto inadeguate allo scopo in altre decisioni rese all’udienza odierna, in relazione ad azioni promosse dal fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ai sensi della L.F., articolo 67, comma 2. Nella specie, infatti, poiche’ l’atto di acquisto e’ affetto da una anomalia (sproporzione tra le prestazioni) e l’azione revocatoria e’ stata promossa ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 2, e’ evidente che il convenuto puo’ essere assolto dalla domanda non perche’ le circostanze indicate dal fallimento siano insufficienti a provare la consapevolezza dello stato di insolvenza, ma soltanto se offre la positiva dimostrazione che, nel momento in cui e’ stato posto in essere l’atto revocabile, sussistevano circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore, al momento del compimento dell’atto (nella specie al momento del contratto definitivo di vendita) si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa (e plurimis Cass. 6 agosto 2009, n. 17998; Cass. 9 maggio 2007, n. 10629). Ne’ la situazione cambia per la considerazione che la societa’ si trovava in stato di liquidazione. E’ vero che tale stato comporta la valutazione dello stato di insolvenza non piu’ in base alla disponibilita’ di credito e di risorse, e quindi di liquidita’, necessari per soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte, ma in base alla sufficienza del patrimonio sociale ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (e plurimis Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834). Il ricorrente, tuttavia, in questa sede neppure ha allegato di aver provato circostanze tali da far presumere il normale esercizio dell’impresa o, almeno, la sufficienza del patrimonio a soddisfare tutte le obbligazioni sociali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ – nella misura determinata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

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