cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 febbraio 2015, n. 6247

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10/2012 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 24/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della crudelta’; il rigetto nel resto e conferma del trattamento sanzionatorio;
udito, per le parti civili, Avv. (OMISSIS) (familiari (OMISSIS)), (OMISSIS) (comune di Potenza) e (OMISSIS) (Ass.ne “(OMISSIS)”);
uditi i difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.4.2013, la Corte di Assise di Appello di Salerno confermava la pronuncia resa in data 11.11.2011, con la quale, in esito a rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale della stessa sede aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di omicidio pluriaggravato commesso il (OMISSIS) in danno dell’allora sedicenne (OMISSIS), condannandolo alla pena di trenta anni di reclusione, nonche’ alle pene accessorie di legge, alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata per tre anni ed alle statuizioni in favore delle costituite parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), comune di Potenza e associazione “(OMISSIS)”.
Dopo aver ripercorso le varie fasi del processo di secondo grado, dato atto dei motivi di impugnazione ed esposta una breve premessa metodologica con l’anticipata sintesi del percorso valutativo compiuto, la Corte di Assise di Appello si dedicava alla illustrazione dei dati storico-fattuali, ritenuti, in sintonia con il primo Giudice, la base incontestata sulla quale si innestavano gli elementi in seguito acquisiti e il globale complesso indiziario.
1.1. La valutazione del testimoniale assunto: la ritenuta inattendibilita’ delle testimonianze a discarico.
Prendeva le mosse, la Corte di merito, dalla ricostruzione dei movimenti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) nella giornata del (OMISSIS) per affermare, con certezza, sulla base delle informazioni fornite da familiari (il padre (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS)) e da amiche della vittima ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonche’ dallo stesso imputato:
a) che questi ed (OMISSIS) si erano incontrati intorno alle ore 11,30 davanti alla chiesa della (OMISSIS);
b) che insieme erano entrati nell’edificio di culto;
c) che dopo quel (OMISSIS) nessuno vide piu’ (OMISSIS).
Sicuramente non la videro, secondo il tenore delle loro deposizioni, alcuni parrocchiani ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) che, dopo aver partecipato alla messa delle ore 11, terminata alle ore 11,35 circa, si erano intrattenuti, dapprima nei locali e poi all’esterno dell’edificio, sino alle ore 11,50.
Riferirono, viceversa, di aver visto (OMISSIS) nella tarda mattinata di quello stesso (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
La Corte territoriale, nel dare atto di tali dissonanti dichiarazioni, riteneva di doverle giudicare inattendibili.
(OMISSIS), che, imbattutosi in (OMISSIS) verso le ore 22 del giorno della scomparsa di (OMISSIS), gli rivelo’ di averla avvistata verso le ore 13,30-13,40 in via (OMISSIS) mentre imboccava la gradinata per via (OMISSIS), era stato, in primo luogo, smentito dallo stesso (OMISSIS), che escluse di averlo notato nel luogo del presunto avvistamento della vittima come da lui indicato, luogo in cui il (OMISSIS) piu’ volte era transitato, quel giorno, nella incessante ricerca della sorella.
In secondo luogo, (OMISSIS) si era contraddetto sul luogo in cui avrebbe incontrato (OMISSIS), indicato in altri atti nelle vicinanze del negozio di ottica “(OMISSIS)”.
Infine, osservava la Corte che il (OMISSIS), abituato a percorrere lo stesso itinerario per tornare a casa in (OMISSIS), passando per via (OMISSIS), poteva verosimilmente essere incorso in errore sul giorno preciso dell’incontro.
Quanto a (OMISSIS), egli aveva riferito, in prima battuta (15.9.1993), alla P.G. di aver visto la (OMISSIS) da sola, verso le ore 12,45-12,50, nei pressi della chiesa della (OMISSIS).
In una seconda escussione, resa il 24.1.1994, il (OMISSIS) aveva fortemente “ridimensionato” le sue dichiarazioni, affermando di aver solo intravisto con la coda dell’occhio la vittima e, quindi, per implicito, di non averla potuta vedere bene in volto.
Inoltre, il 7.3.1995, messo a confronto con (OMISSIS), il giovane non era stato piu’ in grado di confermare la circostanza di avere incontrato la predetta quella stessa tarda mattinata, e di essere stato richiesto da lei se avesse visto (OMISSIS).
Infine, un’ulteriore discrasia connotava la testimonianza del (OMISSIS) a proposito dei jeans che quel giorno la vittima avrebbe indossato, circostanza esclusa dai familiari e, in seguito, dagli esiti dell’esame esterno del cadavere.
Addirittura “fantasiose” venivano definite le dichiarazioni rese dalle sorelle (OMISSIS) ed (OMISSIS), che riferirono di aver visto la (OMISSIS) in luoghi ed orari diversi.
Adelaide, che racconto’ di aver notato (OMISSIS) nei pressi dell’abitazione di costei in (OMISSIS), intorno alle ore 12,50, sul motorino con (OMISSIS), era stata smentita, in sede di confronto, dalla stessa (OMISSIS), la quale aveva escluso – in cio’ riscontrata da (OMISSIS) e da (OMISSIS) – di aver usato il ciclomotore quel giorno; la dichiarante, inoltre, aveva ridimensionato il suo dire, precisando che le era solo “sembrato” di aver visto (OMISSIS).
Piu’ “romanzata”, ad avviso della Corte, la versione di (OMISSIS), la quale, in data (OMISSIS), riferi’ di aver notato, verso le ore 13,45, una giovane dai capelli lunghi e castani con riflessi biondi, peraltro non vista bene in volto, scendere da un’autovettura Fiat “Uno”: tale versione veniva giudicata non credibile, sia perche’ la (OMISSIS) non conosceva neppure (OMISSIS), sia perche’, oltre a non aver visto bene in volto la giovane descritta, aveva indicato un’acconciatura dei capelli non corrispondente a quella della vittima.
Ricordavano i giudici di secondo grado che, nelle prime fasi delle indagini, il riferimento della (OMISSIS) ad una Fiat “Uno” era stato approfondito dagli inquirenti, perche’ proprietario di un’auto della stessa marca e dello stesso modello era un cittadino albanese a nome (OMISSIS), sul quale, cosi’ come sul (OMISSIS), si erano appuntati i primi sospetti.
La (OMISSIS), una settimana dopo le sue dichiarazioni, era stata condotta presso la carrozzeria dove si trovava l’auto di colore grigio scuro, targata “(OMISSIS)”, del (OMISSIS), ma dichiaro’ che il veicolo da lei notato aveva colore diverso e la targa di un’altra provincia.
1.2. L’esclusione di ipotesi alternative plausibili: i “sospetti” su (OMISSIS).
Negava la Corte territoriale che le indagini avessero trascurato colpevolmente la “pista” relativa al (OMISSIS).
Questi, che conosceva (OMISSIS) e forse l’aveva anche corteggiata, aveva assunto, rispetto alle contestazioni degli investigatori, un atteggiamento reticente e confuso sui suoi movimenti del giorno (OMISSIS), tanto da essere incriminato per il reato di false informazioni al P.M., poi definito con declaratoria di non punibilita’ ai sensi dell’articolo 384 c.p., comma 2.
Smentito sulla prima versione, secondo la quale tutta la giornata del (OMISSIS) si sarebbe trattenuto in contrada (OMISSIS), il (OMISSIS) ne rettifico’ successivamente il tenore, affermando di essersi recato in quel giorno al centro di (OMISSIS) doveva aveva incontrato alcuni amici del suo rione.
Ad avviso dei Giudici di merito, il (OMISSIS) aveva mentito “perche’ intimorito dall’atteggiamento…degli inquirenti che lo sospettavano per il gravissimo fatto di sangue, mentre in realta’ il (OMISSIS) era “preoccupato” per i suoi precedenti in fatto di droga”.
La Corte si sentiva indotta a precisare che, in ogni caso, il (OMISSIS) non poteva essere responsabile dell’omicidio di (OMISSIS):
– in primo luogo, perche’, nelle ore cruciali della scomparsa della ragazza (11,30-13,30), era stato ripetutamente notato nella centrale piazza (OMISSIS), a differenza del (OMISSIS), che in quello stesso arco temporale, non era stato visto da nessuno;
– perche’ non era emerso il benche’ minimo elemento che consentisse di collegare il (OMISSIS) al luogo del ritrovamento del cadavere nella struttura religiosa che, viceversa, il (OMISSIS) conosceva molto bene.
Ancora piu’ inconsistenti si rivelarono i sospetti a carico di tale (OMISSIS), che, inizialmente basati sul ritrovamento di materiale relativo alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” e di una conoscenza superficiale della vittima, non furono in seguito corroborati da elementi piu’ significativi.
1.3. L’affermata attendibilita’ della testimonianza di (OMISSIS).
Ampio spazio dedicavano i Giudici di appello alla confutazione delle censure mosse dalla difesa con riguardo alla ritenuta attendibilita’ delle informazioni fornite da (OMISSIS).
I rilievi difensivi non scalfivano la solidita’ del nucleo essenziale del narrato della ragazza quanto alle circostanze dell’appuntamento delle ore 11,00 circa con (OMISSIS), degli impegni di quest’ultima (appuntamento con (OMISSIS)) e del programmato incontro verso le 12,30 con (OMISSIS) per andare tutti insieme nella casa di campagna dei (OMISSIS), circostanze confermate dai familiari della vittima e dall’amica di costei (OMISSIS).
Ad avviso della Corte, la discrasia registrata a proposito del particolare della consegna, da parte di (OMISSIS) ad (OMISSIS), delle chiavi di casa dei (OMISSIS) perche’, nella prima fase convulsa della ricerca di (OMISSIS), l’amica attendesse presso quell’abitazione eventuali telefonate della scomparsa, particolare che, a differenza di (OMISSIS), (OMISSIS) dimentico’ di riferire agli inquirenti, rappresentava un elemento del tutto “eccentrico” rispetto ai temi essenziali del processo e, percio’, ininfluente sulla valutazione della sua attendibilita’.
Quanto, poi, alla concordata bugia di riferire, ciascuna ai genitori dell’altra, che l’amica, quella domenica (OMISSIS), sarebbe andata a pranzo a casa sua – bugia finalizzata a godere di qualche ora di liberta’ in piu’ in un giorno di festa – la Corte rilevava che, in seguito alla sopravvenuta richiesta di appuntamento rivolta dal (OMISSIS) ad (OMISSIS) sabato (OMISSIS), questo “progetto” non era decollato e, in ogni caso, restava confermato dalle dichiarazioni di (OMISSIS) che, alle ore 12,30 di quella domenica, le due ragazze dovevano considerarsi “sotto l’ala protettiva del fratello maggiore di (OMISSIS)”.
Nella strategia difensiva, la sottolineatura di questa “innocente bugia” concordata – emersa solo nel corso del processo per falsa testimonianza subito dalla (OMISSIS) e conclusosi con la sua assoluzione – serviva a screditare la versione resa, sin dalle prime indagini, dalla (OMISSIS) sulla circostanza dell’appuntamento fissato dal (OMISSIS) con (OMISSIS) per consegnarle un regalo per la promozione e ad adombrare che, in quelle poche ore di liberta’, in realta’ la (OMISSIS) avesse incontrato il vero aggressore, per paura delle ritorsioni del quale la (OMISSIS) aveva mentito.
I Giudici salernitani valutavano tale prospettazione “tanto enfatica quanto del tutto gratuita” e, nel ribadire la credibilita’ della (OMISSIS), evidenziavano come la stessa fosse uscita rafforzata dalla sentenza di assoluzione dall’accusa di falsa testimonianza in esito al processo celebratosi a (OMISSIS).
Tornando a quella domenica (OMISSIS), ricordava la Corte di merito che, verso le ore 15, non avendo piu’ notizie della ragazza, sia (OMISSIS) che (OMISSIS), proprio perche’ informati dell’appuntamento con il (OMISSIS), telefonarono a quest’ultimo, ricevendone la medesima risposta, ossia che (OMISSIS), intorno alle ore 11,45, si era allontanata dalla chiesa per fare rientro presso la sua abitazione.
Il (OMISSIS), tuttavia, non pago di quella notizia, si reco’ direttamente a casa del (OMISSIS), qui apprendendo dai genitori che il giovane era partito per Roma per partecipare a un concorso pubblico.
1.4. La versione dell’imputato.
L’imputato, dal canto suo, sia nel corso degli interrogatori resi nella fase procedimentale che nelle lunghe dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di appello, aveva sempre fornito, con lievissime differenze, la medesima versione dei fatti, ragione per la quale la Corte di Salerno aveva respinto la richiesta difensiva di sottoporlo ad esame ai sensi dell’articolo 603 c.p.p..
Secondo la ricostruzione dell’imputato, egli si era incontrato con (OMISSIS) verso le ore 11,30-11,40 del (OMISSIS) nella chiesa della (OMISSIS) e l’incontro era durato un quarto d’ora, dopodiche’, la giovane – a suo dire preoccupata perche’ un ragazzo l’aveva quel mattino importunata – alle 11,45 circa l’aveva salutato ed era uscita da sola dalla chiesa, dove lui si era trattenuto a pregare.
Nel tragitto di ritorno a casa, passando per (OMISSIS) nei pressi del cantiere dove era in costruzione la scala mobile, egli era caduto procurandosi una lesione alla mano sinistra, e per tale motivo, accompagnato dalla sorella (OMISSIS) e dal di lei fidanzato – che avevano confermato la circostanza, documentata anche da referto medico – si era recato in ospedale per farsi medicare.
(OMISSIS), fra l’altro, aveva riferito che il fratello, di ritorno dall’ospedale, si era cambiato subito i vestiti e che questi erano stati lavati dalla madre quello stesso giorno.
Il cambio degli abiti era stato confermato da (OMISSIS), fidanzato di (OMISSIS).
A tal proposito, la Corte di Salerno ricordava come da una relazione di P.G. fosse emerso che quello stesso giorno (OMISSIS), a fronte di una iniziale disponibilita’ dei genitori a consegnare spontaneamente i vestiti indossati dall’imputato era sopravvenuto il rifiuto della consegna, da parte di costoro, a seguito di un consulto telefonico con un legale.
La Corte rammentava, inoltre, che in esito a sopralluogo effettuato il (OMISSIS) unitamente al (OMISSIS) sul punto della presunta caduta, operanti della Polizia Scientifica avevano redatto un relazione, da cui risultava che se la dinamica dell’incidente fosse stata quella descritta dall’imputato, questi avrebbe dovuto riportare danni fisici su tutto il corpo e non solo alla mano.
1.5. Le indagini tecnico-scientifiche.
Il terzo capitolo della sentenza di appello si apre con la registrazione dell’evento che, nel percorso valutativo dei Giudici di appello, costituisce l’elemento indiziario di maggiore pregnanza a carico del (OMISSIS): la scoperta del cadavere di (OMISSIS) a diciassette anni dalla sua scomparsa, il (OMISSIS), nel sottotetto della chiesa della (OMISSIS), cioe’ proprio in quella stessa chiesa dove l’imputato e la (OMISSIS) avevano fatto ingresso insieme intorno alle 11,30 di quel (OMISSIS).
La scoperta del cadavere, ancorche’ tardiva, consentiva, finalmente, di procedere alle indagini tecnico-scientifiche di carattere medico-legale, genetico-forense e merceologico.
1.5.1. L’autopsia.
L’autopsia accertava che la ragazza era stata attinta da tredici coltellate, alcune delle quali inferte quando era ancora sicuramente in vita, come dimostrato dalle caratteristiche morfologiche di vitalita’ presentate dalle lesioni riscontrate alla quinta costa di destra e alla terza di sinistra.
Quanto alla posizione vittima-offensore, il C.T. del P.M. prof. (OMISSIS) ipotizzava una prima fase in cui la vittima aveva offerto le spalle all’aggressore ed era stata colpita anteriormente al collo ed alle regioni toraciche alte di destra con inclinazione dall’avanti all’indietro e da destra a sinistra; nella seconda fase, poi, l’assassino, una volta che la vittima si accascio’ in avanti, l’aveva colpita ripetutamente a livello delle regioni toraciche posteriori.
Secondo le indagini scientifiche svolte su piani multidisciplinari (entomologico; meteorologico; tanatocronologico sul tessuto osseo; esame sugli indumenti; esame del sito di giacitura; accertamenti effettuati con il c.d. “crimescope”), l’epoca della morte veniva fatta risalire a quella della scomparsa della giovane.
Dal rinvenimento nelle suole delle scarpe della vittima di alcuni “clasti” – una specie di brecciolino presente in abbondanza nel sottotetto – era possibile inferire che la giovane era giunta in quel locale con le sue gambe, il che escludeva che vi fosse stata portata quando era gia’ morta.
Dall’esame micro e macroscopico dei margini di alcune ciocche di capelli trovate in corrispondenza del capo del cadavere, emergeva che alcune di queste risultavano tagliate di netto con margine libero squadrato, perfettamente ed in modo omogeneo sezionato.
Ad avviso della Corte di merito, la presenza di tali ciocche tagliate di netto accanto al cadavere era un altro rilevante indizio che conduceva al (OMISSIS), il quale – come pacificamente emerso da un corposo testimoniale e come ammesso dallo stesso imputato – in altre occasioni si era reso responsabile del taglio di ciocche di capelli in danno di giovani donne colte di sorpresa in autobus o al cinema o in analoghe situazioni.
1.5.2. Gli accertamenti di natura biologica ed ematologica.
Altro importante elemento indiziario apprezzato dai Giudici di merito si ricavava dagli accertamenti di tipo biologico ed ematologico effettuati sul cadavere e sugli indumenti della vittima dai periti (OMISSIS) e (OMISSIS), comandanti, rispettivamente, del R.I.I.S. Carabinieri di Parma e dell’analogo Reparto di Roma e subentrati, in sede di incidente probatorio, al perito prof. (OMISSIS), revocato dall’incarico per aver omesso di sottoporre a qualsiasi tipo di esame la maglia indossata da (OMISSIS) al momento della morte.
Proprio su tale maglia, la stessa che la giovane indossava al momento della sua scomparsa, venivano rilevate, oltre ad abbondanti tracce ematiche contenenti il suo profilo genetico, anche tracce contenenti DNA maschile e femminile (“a volte solo da sangue, altre da sangue e saliva”): il DNA evidenziato in dette tracce risultava appartenere al (OMISSIS), a seguito della sua comparazione con il DNA sequenziato nel prelievo di saliva effettuato in Inghilterra (dove l’imputato era detenuto per altro fatto omicidiario).
1.5.2.1. La valutazione e la confutazione delle critiche mosse dalla difesa alle indagini scientifiche svolte, anche con riguardo alla commissione di atti di natura sessuale sulla vittima.
La Corte di merito dava atto dei rilievi critici mossi dalla difesa alle indagini scientifiche eseguite, esaminandoli partitamente.
Quanto alle censure avverso la consulenza (OMISSIS) in relazione al tema della precisa datazione della morte della vittima, la Corte osservava che le conclusioni dello specialista dovevano intendersi riferite ad un’epoca compatibile con il giorno della scomparsa e non esattamente a quel giorno.
Tali conclusioni poggiavano su approfonditi e scrupolosi accertamenti multidisciplinari che avevano analizzato: l’aspetto entomologico; le emergenze del primo sopralluogo; l’esame dei dati meteorologici di Potenza inerenti al periodo settembre-dicembre 1993; lo stato di conservazione della salma (scheletrizzazione con parziale mummificazione); gli indumenti indossati dalla vittima (analoghi a quelli con i quali venne vista l’ultima volta in vita); il sito di giacitura del cadavere; gli esami effettuati con il “crimescope” nel secondo sopralluogo; l’esame tanatocronologico effettuato sul tessuto osseo.
Il complesso esame eseguito dal C.T. dell’Accusa non aveva portato alle conclusioni tassative contestate dalla difesa ed anche la frase dello specialista riportata a pag. 244 della relazione “l’epoca della morte puo’ farsi risalire, del tutto attendibilmente, al giorno della scomparsa” non doveva essere interpretata, secondo i Giudici di appello, nel senso che si poteva stabilire che la (OMISSIS) fu uccisa precisamente il (OMISSIS).
Infondate dovevano essere ritenute le censure sull’asserita omissione di accertamenti sull’osso ioide, che, viceversa, avevano costituito oggetto di un apposito paragrafo della relazione.
L’esame eseguito non rilevo’ presenza di fratture o di infiltrazioni emorragiche nell’area del collo, dunque non poteva ipotizzarsi, come adombrato dalla difesa, una morte della vittima per strozzamento-strangolamento.
Ne’ poteva ipotizzarsi, come fatto dai difensori in sede di discussione, che la giovane fosse stata addirittura decapitata.
Si trattava di una gratuita illazione, dal momento che il cranio venne rimosso dal consulente nello svolgimento del suo incarico, come dimostrato da filmati e fotografie; inoltre, il prof. (OMISSIS) nella sua relazione aveva evidenziato che le vertebre cervicali erano prive di lesioni da taglio, sicche’ l’ipotesi della decapitazione risultava destituita di qualsiasi fondamento.
Quanto al dedotto difetto di prova circa il fatto che le numerose coltellate inferte alla (OMISSIS) avessero interessato gli organi interni, causando, quindi, la morte della ragazza, osservava la Corte di Assise di Appello trattarsi di un’affermazione suggestiva, in quanto, essendo il cadavere di (OMISSIS) ormai scheletrizzato, solo le parti scheletriche, localizzate alle strutture ossee del tronco, avevano potuto essere esaminate: peraltro, gli esiti dell’accertamento avevano dimostrato che furono certamente i plurimi fendenti da punta e da taglio a causare la morte della ragazza.
Infondate dovevano ritenersi anche le deduzioni sul difetto di prova circa la commissione di atti di carattere sessuale sulla vittima.
Sul punto, la Corte richiamava, in primo luogo, i dati eloquenti dell’esame esterno del cadavere, quali la posizione a fine corsa del cursore metallico della cerniera dei pantaloni, la posizione di questi ultimi e delle mutandine abbassati al livello del piano perineale, lo slip lacerato a tutta altezza in corrispondenza del fianco destro.
A questi dati, gia’ significativi, dovevano aggiungersi le tracce delle infiltrazioni emorragiche trovate in corrispondenza della coscia destra, delle regioni perimammarie sinistra e destra, del gluteo di destra, la cui complessiva valutazione portava ragionevolmente a ritenere che l’assassino aveva posto in essere, compiutamente o parzialmente, pratiche di natura sessuale sulla vittima.
Priva di pregio, poi, era l’ipotesi difensiva che a determinare la rottura del legame delle coppe del reggiseno della (OMISSIS) potesse essere stata l’azione di pupe di insetti presenti nel sottotetto, dal momento che queste si nutrono di parti del cadavere di animali e dell’uomo, ma non del cotone degli indumenti.
Inoltre, il C.T. aveva fatto riferimento a un taglio netto del legame in questione, che quindi poteva essere prodotto solo da uno strumento tagliente.
Quanto ai rilievi critici sulla “vitalita’ delle lesioni”, la Corte di merito richiamava i brani della relazione del prof. (OMISSIS) in cui erano state esposte dapprima la metodologia seguita e poi le conclusioni.
In ordina alla perizia genetica effettuata sulla maglia indossata dalla vittima, a fronte dei rilievi critici sollevati dalla difesa per la scarsezza, in termini qualitativi e quantitativi, della sostanza sequenziata per l’analisi, la Corte di secondo grado mostrava di condividere la posizione del primo Giudice.
Facendo proprio un brano della requisitoria scritta del Procuratore Generale territoriale, che recepiva i suggerimenti della letteratura scientifica internazionale, i Giudici di appello sottolineavano la correttezza della metodica seguita dai periti, osservando che in situazioni caratterizzate, come quella di specie, da scarsa quantita’ e scarsa qualita’ di DNA, la strategia deve mirare a recuperare tutta o la maggior parte dell’informazione possibile, adoperando kit con caratteristiche chimico-molecolari diversi per “aiutare a vedere meglio”. L’utilizzazione, da parte dei periti (OMISSIS) e (OMISSIS), di tre diversi sistemi o kits (MINIFILER, NGMSLECT e POWERPLEXESI-17) di amplificazione per le tracce di DNA trovate sul reperto analizzato non consentiva di mettere in discussione il risultato raggiunto circa l’appartenenza di quelle tracce biologiche all’imputato.
1.6. Il rigetto delle richieste di rinnovazione dibattimentale.
La scarsezza quantitativa della sostanza utile per il confronto genetico, che induceva il Procuratore Generale presente in udienza a comunicare formalmente alla Corte e alle Parti processuali l’impossibilita’ di procedere ad ulteriori analisi, trattandosi di traccia biologica “esaurita”, determinava il Collegio giudicante a ritenere inaccoglibile la richiesta difensiva di rinnovazione dibattimentale finalizzata a “ripetere” la prova scientifica sulle tracce di DNA.
Analogamente inaccoglibili, perche’ dispersive, generiche e potenzialmente fuorvianti, venivano ritenute le richieste di sottoporre a campionamento e ad analisi varie formazioni pilifere rinvenute nel vano sottotetto o asserite macchie di sangue.
Tenuto conto della vastita’ dell’ambiente (corrispondente, grosso modo, alla navata della chiesa), dell’assoluto degrado dello stesso, invaso da sporcizie di ogni tipo, e delle aperture presenti nella copertura a tegole del sottotetto, attraverso le quali l’azione del vento avrebbe potuto trasportare dalle piu’ disparate direzioni capelli e formazioni pilifere, doveva considerarsi del tutto condivisibile la scelta, razionale e affidabile, operata dai periti, sulla scorta dei protocolli in vigore, di focalizzare il loro intervento sul cadavere e sull’area immediatamente adiacente, mediante la divisione della zona in quadranti e prelevando in essi le tracce utili per possibili confronti.
Nella parte finale del capitolo sulla prova scientifica, la Corte di Assise di Appello affrontava, accogliendola, l’eccezione sollevata dal P.G. di inutilizzabilita’ delle relazioni di C.T. dei professori (OMISSIS) e (OMISSIS), (aventi ad oggetto prevalentemente gli argomenti della relazione (OMISSIS)), osservando che di dette consulenze sarebbe stata consentita l’acquisizione e l’utilizzazione solo se le Parti non ne avessero contestato il contenuto.
Precisava, peraltro, la Corte che, attraverso la discussione orale svolta dai difensori e il contenuto della memoria scritta depositata all’udienza del 23.4.2013, tutte le tematiche e le censure contenute nelle relazioni ritenute non utilizzabili erano state introdotte nel processo e, pertanto, esaminate e valutate.
1.7. Il movente del delitto e gli altri elementi di prova a carico dell’imputato.
Il quarto capitolo della sentenza e’ dedicato al movente del delitto ed agli altri elementi di prova a carico dell’imputato.
Quanto al movente, affermano i Giudici dell’appello che (OMISSIS), per sua espressa ammissione, era attratto da (OMISSIS), la quale, pero’, lo aveva respinto.
E’ probabile che, una volta riuscito a giungere (con la scusa del regalo per la promozione o altre scuse) a contatto anche fisico con lei, abbia cercato di soddisfare il suo desiderio sessuale che poi, in conseguenza del rifiuto opposto dalla vittima, si e’ trasformato in una volonta’ di annientamento che ha generato l’omicidio.
Ad avviso della Corte salernitana, il movente dell’imputato andava inquadrato nella sua storia personale, connotata da una condizione di sofferenza e repressione sotto il profilo sessuale-affettivo, essendo emerso dagli atti del processo che egli non aveva mai vissuto un’esperienza sentimentale con una ragazza.
Tra i tentativi falliti di approccio, la Corte ricordava, per i tratti di inquietante analogia presentati con quello oggetto del processo, l’episodio in cui la giovane (OMISSIS) era stata invitata dal (OMISSIS) a seguirlo, dopo la funzione religiosa nella chiesa della (OMISSIS), in un posto riservato dell’edificio; l’imputato, per vincere le perplessita’ della ragazza, le aveva detto di volerle consegnare un regalo, pur senza avere con se’ alcun oggetto; a questo punto, la (OMISSIS) si era sottratta all’incontro, raggiungendo di nuovo la chiesa.
Alla descritta condizione frustrante sul piano sentimentale, il (OMISSIS) aveva reagito in numerose circostanze con la modalita’ del taglio di ciocche dei capelli, e, quanto meno in due occasioni, con l’omicidio.
1.7.1. Il taglio delle ciocche di capelli.
Sul taglio dei capelli ad opera dell’imputato, sull’autobus o al cinema, asseverato da informazioni fornite da dodici donne italiane e due inglesi, la difesa aveva sostenuto trattarsi di una devianza riconducibile al c.d. feticismo, essendo sufficienti capelli e peli femminili anche separati dal corpo a stimolare la libido del feticista.
Osservava, sul punto, la Corte di merito che nel caso oggetto del processo e in quello giudicato in Gran Bretagna il taglio dei capelli vi era stato, solo che era avvenuto quando la donna aggredita era ormai cadavere.
1.7.2. L’omicidio (OMISSIS).
In merito all’omicidio (OMISSIS), la Corte rammentava che, nel settembre (OMISSIS), (OMISSIS) si era trasferito nella citta’ di -(OMISSIS), andando a risiedere nella zona dove, pochi mesi dopo, vennero uccise una studentessa sudcoreana e, appunto, la quarantottenne (OMISSIS), che viveva di fronte all’abitazione dell’imputato.
La donna fu uccisa con un colpo di spranga alla testa; al cadavere vennero asportati i seni, poi messi accanto alla testa; mentre, in una delle mani della vittima vennero trovati dei capelli recisi di netto.
Come noto, per tale omicidio il (OMISSIS) e’ stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena di 40 anni di reclusione.
Dalla sentenza britannica – per come rilevato dai Giudici di appello – era dato cogliere numerose analogie con la vicenda (OMISSIS). Anche nel caso della (OMISSIS) la patta dei pantaloni era aperta lasciando intravedere parte dei genitali; anche il reggiseno appariva strappato come quello della (OMISSIS); ma l’analogia piu’ clamorosa riguardava, all’evidenza, il taglio netto di ciocche di capelli, quello che il Procuratore Generale di Salerno ha definito “la firma dell’assassino”.
1.8. Il comportamento post delictum finalizzato a depistare le indagini.
La Corte campana passava, poi, in rassegna ulteriori eventi ascrivibili all’imputato quali circostanze indizianti di contorno ed attinenti al comportamento post delictum finalizzato a depistare le indagini.
Il primo episodio analizzato riguarda l’invio da una postazione internet, sita presso la sala giochi (OMISSIS), di una e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica di un sito creato appositamente da tale (OMISSIS) per raccogliere notizie sulla sorte di (OMISSIS), in cui si sosteneva che la (OMISSIS) fosse viva e si trovasse in Brasile.
Personale di Polizia Giudiziaria, informato del messaggio, aveva escusso la titolare ( (OMISSIS)) e una dipendente del club ( (OMISSIS)), le quali riconobbero fotograficamente il (OMISSIS) come colui che aveva inviato la mail in questione.
La Corte ricordava, inoltre, l’episodio del rifiuto, opposto dall’imputato e dai suoi genitori, di consegnare agli operanti gli abiti indossati quel (OMISSIS), nonche’ l’immediato lavaggio degli abiti stessi da parte della madre.
Ulteriori elementi di convincimento in ordine ai tentativi di inquinamento delle indagini si traevano da alcune conversazioni intercettate, in cui l’imputato e i suoi familiari concordavano con gli interlocutori le versioni da rendere agli inquirenti.
1.9. Le circostanze aggravanti e il trattamento sanzionatorio.
Nel quinto capitolo la Corte di Assise di Appello prende in esame le istanze avanzate in via subordinata dalla difesa: l’esclusione delle aggravanti, la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena.
Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 576 c.p., n. 5), la Corte di merito valorizzava le emergenze dell’esame esterno del cadavere gia’ descritte nell’affrontare le risultanze dell’autopsia e l’intimo collegamento dell’omicidio ai desideri di tipo sessuale che l’imputato nutriva nei confronti della vittima.
Condividevano i Giudici di appello le motivazioni svolte dal primo Giudice in ordine alle aggravanti dei motivi abietti e della crudelta’.
La prima veniva fatta discendere in larga parte dalla finalita’ sentimentale-sessuale che aveva mosso il (OMISSIS) sulla quale si era gia’ argomentato.
La seconda era basata sulla correlazione tra il dato della vitalita’ delle lesioni emerso dalla relazione del C.T. (OMISSIS) e quello dell’elevato numero delle ferite da taglio riscontrate sulle ossa, che, tenendo conto anche degli ipotizzabili ulteriori colpi inferti alle parti molli, non piu’ riscontrabili in sede di autopsia, induceva ragionevolmente a ritenere che il numero dei colpi sferrati con il coltello avesse superato di molto quelli necessari per uccidere.
Respingeva, infine, la Corte di Assise di Appello la richiesta di riduzione della pena, avanzata dalla difesa a motivo della personalita’ disturbata dell’imputato, siccome ricostruita nella sentenza di primo grado.
Il (OMISSIS), secondo i Giudici campani, aveva dimostrato di sapersi difendere in maniera attenta e puntigliosa e di saper ben controllare le sue reazioni emotive nel corso del giudizio; aveva, inoltre, reso analitiche spontanee dichiarazioni, dimostrando di conoscere molto bene tutti gli aspetti del processo.
Doveva, in definitiva, condividersi la diagnosi di “disturbo antisociale della personalita’” formulata dal servizio psichiatrico della Polizia di Stato, disturbo che si pone al di fuori di tutti gli schemi di patologia elaborati nel “DSM IV”, solo sulla base dei quali puo’ fondatamente ipotizzarsi una patologia psichiatrica totalmente o parzialmente scriminante.
Attesa la piena imputabilita’ del (OMISSIS), tenuto conto della elevatissima gravita’ del reato da lui commesso per il concreto atteggiarsi degli elementi soggettivi ed oggettivi, non vi erano ragioni – concludeva la Corte – per concedere le attenuanti generiche o, comunque, mitigare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice.
2. Il ricorso per cassazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite dei due difensori di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo: “Violazione ed erronea applicazione degli articoli 192, 546, 238 e 603 c.p.p. – Omessa valutazione di elementi di prova favorevoli all’imputato – Manifesta illogicita’ e mancanza di motivazione – Travisamento della prova -Vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dibattimentale delle perizie medicolegale e genetico-forense, nonche’ per l’assunzione dell’esame dell’imputato (articolo 606 c.p.p., lettera c), d) ed e)”.
2.1. Premessa introduttiva.
Nella premessa introduttiva, la difesa ricorrente ricorda di aver censurato, con i motivi di appello, il metodo di valutazione della prova seguito dal primo Giudice, il quale aveva recepito acriticamente gli esiti delle indagini genetico-forensi e attribuito valore decisivo alla fissazione dell’epoca della morte, da parte del consulente del P.M. prof. (OMISSIS), nel giorno e nell’ora della presunta scomparsa di (OMISSIS), ponendo tale ultima valutazione, peraltro contrastante con l’unanime indirizzo della scienza medico-legale, a fondamento del giudizio di inattendibilita’ di quanti, sin dalle prime indagini, avevano dichiarato di aver avvistato la (OMISSIS) a distanza di ore dall’appuntamento di costei con l’imputato (si tratta dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e delle sorelle (OMISSIS)).
A fronte di tali rilievi, la Corte territoriale, per superare la palese erroneita’ della fissazione dell’epoca della morte della giovane come indicata dal consulente (OMISSIS), aveva attribuito a quest’ultimo una conclusione diversa da quella espressa nella consulenza medicolegale.
Inoltre, aveva indicato come elemento di prova principale a carico del ricorrente, non la prova scientifica come ritenuto dal G.U.P. di Salerno, ma il ritrovamento dei resti umani di (OMISSIS) nel sottotetto della chiesa della SS. (OMISSIS), luogo di presunta consumazione dell’omicidio che sarebbe riconducibile al (OMISSIS) in ragione dell’appuntamento con la ragazza.
Tuttavia, nonostante il conseguente indebolimento del ragionamento decisorio della sentenza di primo grado – a seguito della diversa prospettiva di validita’ della fissazione dell’ora e del giorno della morte della (OMISSIS) – la Corte aveva ribadito il giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni testimoniali e delle altre circostanze di fatto che convergevano sull’avvistamento di (OMISSIS) dopo l’incontro con l’imputato, mentre aveva confermato il giudizio di attendibilita’ della teste (OMISSIS).
Da qui scaturiva un primo vizio di illogicita’ della motivazione, atteso che, nonostante il mutamento delle premesse del sillogismo decisorio di primo grado, erano state ribadite quelle conclusioni.
Tanto premesso, i difensori ricorrenti, nell’illustrare i vari vizi motivazionali, ritenevano opportuno esaminarli partitamente, ripercorrendo, per comodita’ espositiva, le singole parti del ragionamento decisorio, allo scopo di far emergere la violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria come fissati dall’articolo 192 c.p.p..
2.2. La ricostruzione dei movimenti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) nella giornata del (OMISSIS) attraverso le testimonianze: i rilievi mossi alla sentenza.
Dopo aver rimproverato alla Corte di aver male interpretato le censure mosse con l’atto di appello, precisando che non era stata la difesa ad attribuire risalto decisivo alla prova scientifica ma il Giudice di primo grado, e stigmatizzata l’erroneita’ della valutazione alternativa operata dai Giudici dell’appello – il cui mutamento di rotta risultava incentrato sul ritrovamento dei resti della vittima nel sottotetto della chiesa della (OMISSIS), secondo uno scenario probatorio fortemente suggestivo e intriso di petizioni di principio – gli autori del ricorso dedicavano la loro attenzione alla “ricostruzione dei movimenti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) nella giornata del (OMISSIS)”.
Le conclusioni cui era approdata la Corte, sulla base delle dichiarazioni delle amiche e dei familiari della vittima, secondo le quali doveva escludersi che la (OMISSIS) potesse aver avuto, quella mattina del (OMISSIS) e prima che fosse “inghiottita nel nulla”, incontri diversi da quelli accertati, ovvero con l’amica (OMISSIS) prima e con il (OMISSIS) poi, dovevano considerarsi “manifestamente illogiche” in quanto non aderenti ad una completa lettura degli atti.
Sul punto la difesa aveva richiamato l’attenzione dei Giudici sulla significativita’ della circostanza, riferita dalla (OMISSIS), della bugia concordata con la (OMISSIS) da dire ai genitori per poter stare, quella domenica, “in mezzo alla strada”, circostanza che metteva in discussione l’attendibilita’ di quella teste, ma soprattutto suggeriva che verosimilmente (OMISSIS) potesse avere un ulteriore appuntamento successivo a quello fissato con (OMISSIS).
La verosimiglianza di tale ipotesi trovava riscontro nel fatto che la (OMISSIS), nonostante il ritardo dell’amica sull’orario degli appuntamenti concordati (prima davanti alle cabine telefoniche, poi davanti alla Chiesa), non avesse mostrato alcuna preoccupazione ne’ allarme in occasione degli incontri avuti con l’amica (OMISSIS) delle ore 11,50 e 12,45.
Le considerazioni svolte dalla sentenza a tale riguardo costituivano mere illazioni vulnerate anche da incoerenza logica.
Invero, la “bugia” concordata dalle due ragazze riguardava esclusivamente il tempo intercorso tra le ore 11,30 e le ore 12,30, quando avrebbero dovuto incontrarsi con (OMISSIS) per recarsi in campagna.
Doveva ritenersi, percio’, assolutamente erronea, la congettura della sentenza secondo cui “il progetto di vacanza non sarebbe decollato a seguito della telefonata di (OMISSIS)”, atteso che era rimasto invariato il progetto delle due giovani di trattenersi “in mezzo alla strada” dopo l’incontro tra (OMISSIS) e l’imputato.
D’altra parte, ulteriori circostanze dimostravano l’inconsistenza logica della ricostruzione della Corte incentrata sulla presunta affidabilita’ della (OMISSIS) per confutare l’attendibilita’ di coloro i quali avevano riferito dell’avvistamento della (OMISSIS) dopo le ore 11,30, cioe’ dopo l’appuntamento con il (OMISSIS) e in luoghi diversi.
Richiamate le argomentazioni svolte nell’atto di appello e limitando le considerazioni alla mancata valutazione di elementi circostanziali significativi e al correlato travisamento di prova, rilevavano i difensori, con riguardo alle dichiarazioni di (OMISSIS), che la Corte territoriale non aveva offerto alcuna risposta ai rilievi formulati nell’atto di appello, essendosi limitata ad affermare apoditticamente che il (OMISSIS) sarebbe stato smentito da (OMISSIS) e che si sarebbe piu’ volte contraddetto sul luogo di avvistamento di (OMISSIS) (ora sulle scale di via (OMISSIS), ora nei pressi dell’ottica “(OMISSIS)”), aggiungendo che l’avere incrociato, in precedenza, piu’ volte (OMISSIS) su quel percorso che gli era abituale poteva averlo indotto in errore sull’esatto giorno dell’avvistamento.
A prescindere da quest’ultima illazione, neppure minimamente riscontrata, la Corte di secondo grado aveva perso di vista che il thema probandum riguardava la veridicita’ o meno del nucleo centrale delle dichiarazioni del (OMISSIS).
Il ricordo preciso di costui sul luogo e l’orario dell’incontro con (OMISSIS) quel (OMISSIS) (via (OMISSIS), mentre imboccava la gradinata per (OMISSIS), alle ore 13,30-13,40), ribadito in tutte le dichiarazioni rese nel processo, non poteva essere messo in dubbio dalla precisazione fornita da (OMISSIS), che nego’ di aver visto il (OMISSIS) nel presunto luogo di avvistamento della vittima, da esso (OMISSIS) battuto piu’ volte nel giorno della scomparsa della sorella.
Ne’ poteva valere l’ulteriore apprezzamento circa la probabile confusione di giorni in cui sarebbe incorso il (OMISSIS), giustificata dalla frequenza con cui avvenivano gli incontri con (OMISSIS) in quei luoghi (il (OMISSIS) abitava nello stesso stabile), atteso che il teste aveva riferito la circostanza dell’avvistamento la sera stessa della scomparsa della giovane, sicche’ era un fuor d’opera parlare di confusione di ricordi.
La Corte di merito, inoltre, trascurava la precisione dei ricordi del teste a proposito dei particolari forniti sull’abbigliamento della (OMISSIS) (maglietta bianca e pantaloni blu), diverso da quello riportato nelle fotografie distribuite dai familiari dopo la sua scomparsa.
Infine, che l’avvistamento fosse avvenuto il (OMISSIS) e non il giorno prima si evinceva dal fatto che l'(OMISSIS) aveva piovuto in abbondanza a (OMISSIS), sicche’ l’abbigliamento descritto dal (OMISSIS) (maglia di cotone lavorata a trama larga) mal si conciliava con le condizioni meteorologiche di quel giorno (11).
Anche la valutazione delle dichiarazioni di (OMISSIS) risentiva di analoghi vizi di illogicita’ e di incompleta lettura delle risultanze processuali.
Contrariamente a quanto asserito dal Giudice a quo, il (OMISSIS), anche nel confronto con la (OMISSIS), aveva confermato di averle detto, la mattina della scomparsa, di aver visto la (OMISSIS) alle ore 12.45-12.50 nei pressi dell’ingresso della chiesa della (OMISSIS).
In senso contrario, non poteva valere che il (OMISSIS) avesse precisato, in una successiva escussione, di avere intravisto la vittima solo con la coda dell’occhio, espressione sulla quale la Corte aveva fondato la sconcertante illazione argomentativa secondo la quale il dichiarante avrebbe “ammesso implicitamente di non averla potuta vedere bene in volto”.
Ne’ era corretto il riferimento al confronto con la (OMISSIS) per inferirne, in modo apodittico, che il (OMISSIS) non era stato in grado di confermare in modo convincente di avere incontrato la teste quella stessa tarda mattinata in modo da poter effettivamente essere richiesto dalla medesima se avesse visto (OMISSIS).
Anche in questo caso la Corte era incorsa in un travisamento della prova, atteso che la (OMISSIS), pur negando di aver ricevuto la notizia di (OMISSIS) nei termini riferiti dal (OMISSIS), aveva, comunque, confermato il duplice incontro con quest’ultimo.
Analogo travisamento emergeva dalla sentenza (pag. 29) laddove la Corte aveva parlato di discrasia della testimonianza (OMISSIS) a proposito della indicazione di pantaloni di tipo jeans che (OMISSIS) avrebbe indossato quel (OMISSIS), in luogo di quelli di stoffa descritti dai familiari e comprovato dai dati dell’esame esterno del cadavere.
Invero, in nessuno degli ambiti processuali il (OMISSIS) aveva parlato di pantaloni, essendosi limitato a descrivere solo la maglietta bianca indossata dalla (OMISSIS).
La Corte aveva, evidentemente, confuso le dichiarazioni del (OMISSIS) con quelle del (OMISSIS), che aveva parlato dei pantaloni blu non di jeans indossati da (OMISSIS), cosi’ come aveva erroneamente indicato il (OMISSIS), anziche’ il (OMISSIS), come colui che abitava nello stesso stabile della giovane scomparsa.
La Corte, infine, non aveva dato alcun rilievo al fatto che i predetti due testi fossero amici dei familiari della (OMISSIS), mentre nessun rapporto di amicizia li legava al (OMISSIS) o alla famiglia di costui.
Altrettanto erroneo doveva considerarsi il giudizio di affidabilita’ di (OMISSIS), condizionato, ad avviso dei difensori, dalla preoccupazione di escludere l’attendibilita’ dei testi che avevano detto di aver visto (OMISSIS) dopo l’appuntamento con il (OMISSIS).
Preoccupazione che determinava persino il travisamento in ordine all’epilogo del processo per falsa testimonianza a carico della (OMISSIS), definito non con l’assoluzione della medesima, ma con il proscioglimento per una causa di non punibilita’, che presupponeva una implicita valutazione della sussistenza del mendacio sulla ricostruzione delle ore che precedettero e seguirono la scomparsa della (OMISSIS).
La Corte di Salerno, oltre a non chiarire, se non con espressioni apodittiche, perche’ la (OMISSIS) sarebbe stata piu’ convincente del (OMISSIS), aveva inspiegabilmente ironizzato, giudicandola eccentrica rispetto ai temi essenziali del processo, sulla circostanza del possesso delle chiavi di casa (OMISSIS) taciuto dalla (OMISSIS) agli inquirenti.
Incorrendo in un ennesimo travisamento della prova, i Giudici dell’appello avevano omesso di considerare che la dimenticanza del possesso delle chiavi si inseriva in un complessivo quadro indiziario inerente alla interessata reticenza della (OMISSIS), scaturente, in particolare, dalle dichiarazioni di (OMISSIS) Adelaide, di cui la sentenza si liberava in modo sbrigativo, definendole, addirittura, “fantasiose”.
Ed invece, in sede di confronto con la (OMISSIS), la (OMISSIS) era stata costretta ad ammettere che la descrizione dell’abbigliamento suo e della (OMISSIS) relativo al giorno della scomparsa di quest’ultima, fatta dalla (OMISSIS), era sostanzialmente corretta, anche se aveva comunque negato che la predetta avesse potuto vedere alle ore 12,50 il motorino, il casco e, tanto meno, (OMISSIS).
Secondo i difensori, il particolare inerente al portachiavi con il quale la (OMISSIS) era stata vista giocherellare dalla (OMISSIS) per un verso confermava l’attendibilita’ di quest’ultima e per altro verso suggeriva di ricondurre la dimenticanza della (OMISSIS) al tentativo di allontanare da se’ qualsiasi elemento confermativo del fatto che ella si trovasse in compagnia della (OMISSIS) in un orario successivo a quello dell’incontro di (OMISSIS) con il (OMISSIS).
La sentenza, insomma, aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della (OMISSIS) con un ragionamento disancorato dalle risultanze processuali, che, viceversa, inducevano ad un’opposta conclusione.
2.3. La valutazione della posizione di (OMISSIS): rilievi critici.
Quanto alla posizione di (OMISSIS), la Corte di Assise di Appello si era liberata delle reiterate menzogne proferite da costui nel tentativo di dimostrare la sua lontananza dal luogo dell’ultimo avvistamento della (OMISSIS) con illazioni e considerazioni prive di coerenza logica, ancorate alla preoccupazione dell’uomo per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.
La Corte territoriale, inoltre, aveva escluso il coinvolgimento del (OMISSIS) perche’, a differenza del (OMISSIS), era stato ripetutamente visto nella centrale piazza (OMISSIS).
Il ragionamento doveva considerarsi inconsistente sul piano logico, atteso il carattere arbitrario della fissazione della morte di (OMISSIS) nell’ora ritenuta dalla Corte.
Altrettanto inconsistente era l’esclusione di sospetti sul (OMISSIS), incentrata sul sito del ritrovamento del cadavere.
Infatti, nell’incertezza sull’ora e le modalita’ dell’omicidio, contrastava con i canoni di valutazione della prova indiziaria porre a base del sillogismo tali elementi.
Doveva, inoltre, tenersi presente che vari testimoni avevano visto il (OMISSIS) alle 12-12,30 in piazza della Prefettura, ovvero in un orario compatibile con quello presunto dell’omicidio di (OMISSIS) ritenuto dalla sentenza (dopo le ore 11,30), oltre che indiziante sul suo coinvolgimento nel fatto di sangue.
Infine, priva di rigore logico doveva ritenersi la presunta difficolta’ del (OMISSIS) di occultare il cadavere della (OMISSIS) nel sottotetto della chiesa della (OMISSIS), dal momento che era verosimile che l’albanese, al pari dei suoi coetanei, conoscesse l’esistenza di quel locale.
2.4. La valutazione della posizione di (OMISSIS): rilievi critici.
Si osserva che la sentenza, per dimostrare la responsabilita’ dell’imputato, aveva fatto ricorso ad un argomento fortemente suggestivo: dall’ammissione, resa dallo stesso (OMISSIS), di aver incontrato la (OMISSIS) nella chiesa della (OMISSIS) intorno alle 11,30, se ne inferiva la conseguenza che egli aveva, poi, raggiunto il sottotetto con la vittima in quanto non sarebbe stato visto da nessuno dei testi indicati in sentenza.
Nessuno di tali testi, tuttavia, aveva riferito di aver notato la presenza del (OMISSIS) o della (OMISSIS) in occasione del loro incontro.
E’, dunque, logico dedurne che, per le ragioni piu’ varie, tutti i testi siano potuti cadere in errore, perche’ poco attenti, come spesso accade, alle persone presenti, in assenza di una ragione capace di suscitare un particolare interesse.
Gli altri elementi a carico del (OMISSIS) – che aveva sempre fornito un’unica versione della sua condotta – risultavano privi di coerenza logica, a differenza di quelli concernenti le posizioni della (OMISSIS) e del (OMISSIS).
Cosi’ l’abitudine di tagliare i capelli di numerose ragazze, rivelata da numerosi episodi non contrassegnati da forme di violenza sulle vittime del taglio e costituenti espressione di una particolare abilita’ dell’autore.
A tal proposito, arbitrario e semplicistico, oltre che suggestivo, appariva l’accostamento dell’omicidio (OMISSIS) a quello di (OMISSIS), caratterizzato da modalita’ di consumazione assai diverse.
Del tutto sterile e privo di qualsiasi rilievo era il discorso sui tempi di percorrenza della distanza tra la chiesa e l’abitazione del (OMISSIS) e lo stabilire se il percorso scelto dall’imputato fosse quello da lui stesso riferito o il tragitto ritenuto dall’Accusa.
Infatti, secondo la ricostruzione – operata dalla difesa – dei tempi di esecuzione dell’omicidio e delle fasi antecedente e susseguente, l’imputato non sarebbe mai potuto giungere alle ore 13,15 nel luogo in cui incontro’ la sorella (OMISSIS) e il fidanzato di costei, qualunque fosse da ritenere il percorso da lui seguito per raggiungere la sua abitazione, perche’ il tempo intercorso dall’incontro con la (OMISSIS) (ore 11,30) sino al presunto allontanamento dell’omicida andava calcolato in un’ora e trenta, un’ora e quaranta circa.
A tale conclusione, i difensori pervenivano, calcolando i tempi come segue:
– almeno 20/25 minuti per raggiungere il sottotetto, dei quali una decina di minuti per persuadere (OMISSIS) a salire e non meno di 10/15 minuti per arrivare in quel locale, considerati le difficolta’ di accesso documentate dal prof. (OMISSIS) e il numero di rampe di scale oltre che l’angustia dell’ultimo ingresso di accesso al terrazzino che portava al sottotetto;
– almeno 15 minuti per il tentativo della presunta violenza sessuale e per vibrare le 15 coltellate, nelle diverse fasi descritte dal C.T. del P.M. in un contesto comunque caratterizzato da una presumibile resistenza della vittima;
– 20/25 minuti avevano richiesto il trascinamento e il rotolamento del cadavere, tenuto conto della necessita’ di superare gli ostacoli frapposti dalle travi la cui disposizione ed altezza nel sottotetto rendevano comunque difficoltoso il trascinamento, per il peso del cadavere e la posizione curva che avrebbe dovuto assumere l’autore del delitto.
Collocato il cadavere nel sito di giacitura, doveva essere avvenuto il presunto taglio dei capelli della vittima, cio’ in coerenza con l’indicazione del prof. (OMISSIS), secondo cui il taglio dei capelli sarebbe avvenuto 20/30 minuti dopo l’omicidio; per la rimozione delle listarelle dal tetto, senza l’uso degli attrezzi necessari, dovevano calcolarsi almeno 20 minuti; la successiva copertura della salma con le tegole rimosse e con altre che si trovavano gia’ nel sottotetto aveva comportato altri 5/10 minuti di tempo; tale calcolo andava, infine, completato con il tempo necessario per il taglio degli indumenti, ragionevolmente stimabile, stando alla perizia (OMISSIS), in 15/20 minuti, tenuto conto del numero e della qualita’ del tessuto degli indumenti asseritamente tagliati.
Insomma, anche a voler seguire la ricostruzione della sentenza impugnata, il (OMISSIS), secondo i suoi difensori, non avrebbe potuto commettere l’omicidio della (OMISSIS) dopo l’incontro delle ore 11,40 per poi raggiungere la sua abitazione alle 13,15 e il Pronto Soccorso alle 13,50.
Viziata da un’ulteriore petizione di principio era la considerazione della Corte di Assise di Appello in ordine alla mancata giustificazione credibile del (OMISSIS) del piccolo taglio riportato alla mano sinistra.
Invero, una volta escluso dai Giudici dei gradi di merito che la medicazione della ferita in ospedale nella mente dell’imputato costituisse un modo per costruirsi un alibi (posto che egli un alibi per l’ora del delitto non ce l’aveva per nulla), era altrettanto inconsistente la tesi alternativa del Giudice a quo secondo cui tale medicazione sarebbe servita per confermare la versione sul percorso seguito dal (OMISSIS) per tornare a casa e per giustificare la ferita alla mano.
L’imputato non aveva alcuna necessita’ di mentire sul percorso seguito per tornare a casa, tanto piu’ che all’epoca delle prime dichiarazioni il corpo della (OMISSIS) non era stato ancora rinvenuto, sicche’ non si conosceva ancora il presunto luogo del delitto.
La sentenza era incorsa, poi, in un ulteriore travisamento della prova laddove non aveva considerato che il (OMISSIS) riporto’ la lesione alla mano sinistra e non alla mano destra che, a tenore della perizia, sarebbe stata usata per colpire la vittima.
Oltre tutto, se egli avesse realmente riportato detta ferita nel corso dell’azione delittuosa avrebbe avuto tutto l’interesse a nasconderla, piuttosto che a certificarla in ospedale.
Quanto alla veridicita’ della caduta del (OMISSIS) presso il cantiere delle scale mobili, era rimasto, comunque, provato che all’epoca del fatto il cantiere era ancora in opera e che la sera prima della caduta a (OMISSIS) aveva piovuto in abbondanza.
Era, percio’, privo di significativita’ logico-probatoria il valore indiziante attribuito al “presunto impolveramento degli abiti del (OMISSIS)”, ricondotto alla presenza nel sottotetto per la consumazione dell’omicidio e che, invece, molto piu’ ragionevolmente, ben poteva essere stato determinato dalle condizioni del cantiere delle scale mobili.
Viceversa, doveva considerarsi decisivo, al riguardo, che sia il medico (dott. (OMISSIS)) che l’infermiere ( (OMISSIS)) del Pronto Soccorso avessero escluso la presenza di macchie di sangue sugli abiti del (OMISSIS), che dovevano necessariamente essere state prodotte dalle plurime ferite infette alla vittima.
Anche per tale considerazione dovevano reputarsi meramente suggestivi gli argomenti in ordine alla mancata consegna degli abiti agli inquirenti da parte dei genitori dell’imputato, visto che gli indumenti non presentavano tracce di sangue.
2.5. Gli elementi di prova emergenti dall’autopsia e dagli accertamenti scientifici di carattere aenetico-forense e merceologici: rilievi critici.
Il ricorso, affronta, poi, il capitolo della sentenza dedicato agli elementi di prova emergenti dall’autopsia e dagli accertamenti scientifici di carattere genetico-forense e merceologici.
Premettono i difensori che la Corte di Assise di Appello aveva erroneamente dichiarato inutilizzabile la relazione tecnica del prof. (OMISSIS) allegata all’atto di impugnazione, in quanto, contenendo solo un’illustrazione ulteriore di una relazione gia’ depositata nel precedente grado del processo, non poteva considerarsi un quid novi: in ogni caso, la censura si muoveva su un piano strettamente giuridico, dal momento che la Corte territoriale aveva, comunque, dato ingresso alle argomentazioni svolte dal predetto consulente e dal prof. (OMISSIS), siccome incorporate in apposita memoria difensiva.
Cio’ premesso, la prospettazione di fondo del ricorso imputa ai Giudici di secondo grado di essere pervenuti a conclusioni basate su un discorso giustificativo inficiato da travisamento fattuale e illogicita’.
L’affermazione attribuita al prof. (OMISSIS) secondo la quale la morte della (OMISSIS) doveva farsi risalire all’epoca della sua scomparsa non corrispondeva al vero, in quanto il C.T. del P.M. aveva parlato del “giorno” e non dell'”epoca” della scomparsa: il difforme assunto della sentenza costituiva una sorta di “escamotage” per ovviare a quello che, secondo l’unanime orientamento della comunita’ scientifica, costituiva un giudizio errato, essendo impossibile stabilire a diciassette anni di distanza il giorno della morte della vittima.
Proprio allo scopo di fugare ogni dubbio sul punto, la difesa aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento.
In secondo luogo, non corrispondeva al vero che “secondo i CC. TT. del P.M… la lesione alla mano del (OMISSIS)” andava valutata come “ferita da difesa attiva prodottasi durante le…fasi dell’uccisione”, atteso che detta ferita da difesa, come emergeva dalla perizia medicolegale e dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla C.T. (OMISSIS), era stata rilevata alla mano della (OMISSIS).
In terzo luogo, la sentenza, abbandonando la necessaria prudenza che aveva governato le valutazioni del prof. (OMISSIS), sempre espresse in termini di verosimiglianza, era pervenuta a ritenere che l’omicidio di (OMISSIS) fu consumato in occasione di taluno dei delitti afferenti alla sfera sessuale.
Quella che per il C.T. costituiva una mera “ipotesi” era, peraltro, contraddetta da una seria di circostanze fattuali che i Giudici non avevano preso in considerazione:
– la rottura anteriore del reggiseno, eventualmente determinata dalla foga dell’aggressore, mal si conciliava con il reggiseno slacciato posteriormente senza segni di violenza sul tessuto;
– il rinvenimento dei pantaloni “con patta aperta e bordi divaricati a libro” andava letto unitamente all’altra circostanza della cerniera lampo dei pantaloni abbassata ma non rotta.
Anche a non voler ribadire i dubbi espressi dal prof. (OMISSIS) sull’attendibilita’ del rilevamento, a distanza di diciassette anni, di infiltrazioni emorragiche sottocutanee in corrispondenza della coscia destra, delle regioni perimammarie destra e sinistra e del gluteo destro, doveva sottolinearsi come lo stesso C.T. del P.M. prof. (OMISSIS) avesse concluso il suo giudizio sul punto in termini di incertezza.
Oltre tutto, ne’ la sentenza, ne’ la perizia indicavano in quale momento sarebbe stato posto in essere il tentativo di violenza sessuale, tentativo che risultava, pure, contraddetto dalla ricostruzione della sequenza dei colpi inferti dall’aggressore in relazione alla posizione assunta, nella sequenza stessa, da quest’ultimo e dalla vittima.
L’unica alternativa logica, in definitiva, era che l’aggressore avesse posto in essere non un tentativo di violenza sessuale, ma solo un eventuale vilipendio di cadavere.
Con riguardo alla perizia genetico-forense vengono svolti i seguenti rilievi.
Si deduce che le conclusioni sulla correttezza della metodologia seguita dai periti sia priva di corredo argomentativo fondato su una sicura base scientifica atta a contrastare i rilievi mossi dai CC.TT. della difesa.
Ad esempio, quello del prof. (OMISSIS), che aveva stigmatizzato l’errore metodologico consistito nel non aver effettuato le ripetizioni utilizzando gli stessi “primers”, presenti in uno solo dei tre “kits” utilizzati dai periti.
Inoltre, l’accertata presenza sulla maglia di (OMISSIS) di tracce biologiche di soggetti diversi dal (OMISSIS) avrebbe reso necessaria la perizia richiesta dalla difesa, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, per l’identificazione dei picchi genetici diversi da quelli del (OMISSIS).
L’ordinanza reiettiva emessa al riguardo dalla Corte di Assise di Appello si era limitata a richiamare gli argomenti della perizia (OMISSIS) – (OMISSIS) e a sancirne l’attendibilita’ scientifica sulla base dell’autorevolezza dei periti, senza rispondere agli specifici rilievi difensivi.
Altrettanto erronea doveva considerarsi la motivazione del provvedimento che aveva rigettato la richiesta di esame dell’imputato per avere questi reso ampie dichiarazioni spontanee, dato che queste ultime non potevano entrare a far parte del compendio probatorio.
D’altro canto, l’omesso interrogatorio del (OMISSIS) aveva integrato una palese violazione del diritto di difesa.
2.6. Il movente del delitto e gli altri elementi di prova a carico: rilievi critici.
La sentenza aveva indicato il movente del delitto nell’attrazione provata dall’imputato per la (OMISSIS), la quale, tuttavia, aveva respinto il suo corteggiamento.
A sostegno di tale proposizione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i difensori osservavano:
– che (OMISSIS) non nutriva alcuna preoccupazione nei confronti del (OMISSIS), avendone accettato l’appuntamento e avendolo seguito volontariamente nel sottotetto, per quanto emergeva dalle perizie (OMISSIS) e (OMISSIS);
– che tale volontarieta’ non poteva essere spiegata, come faceva la sentenza, con “la gentilezza d’animo della vittima”, in quanto si era accertato che (OMISSIS) aveva sempre manifestato apertamente “fastidio” nei confronti dell’imputato;
– che in alcun atto processuale risultava che la teste (OMISSIS) avesse dichiarato che, in base agli accordi presi con (OMISSIS), dopo circa un quarto d’ora dall’incontro con il (OMISSIS) sarebbe dovuta intervenire non vedendola ritornare;
– che erano meramente suggestivi, oltre che imprecisi, gli argomenti inerenti ai trascorsi sentimentali dell’imputato;
– che, in particolare, l’episodio della (OMISSIS) e della (OMISSIS), dimostrava che il predetto non aveva reagito in maniera violenta ai rifiuti opposti dalle due ragazze;
– che altrettanto inconferente era il riferimento all’omicidio (OMISSIS), che presentava modalita’ del tutto differenti.
In definitiva, il movente indicato in sentenza era il frutto di una valutazione isolata e sostanzialmente fondata sull’ipotizzato tentativo di violenza sessuale, che gia’ si era detto privo di qualsiasi riscontro scientifico e logico.
In siffatto contesto probatorio, secondo la difesa, perdeva rilievo l’argomento inerente al ritrovamento del corpo della (OMISSIS) nel sottotetto della chiesa della (OMISSIS) a 17 anni dalla scomparsa.
La Corte aveva trascurato di considerare, al riguardo, che proprio su tale ritrovamento si addensavano gravi sospetti, sia sotto l’aspetto della tardivita’ di esso (sul punto pendeva proc.to n. 6561/2012 a carico di (OMISSIS) + altri), sia sotto il profilo dell’inspiegabile presunto mancato rinvenimento del cadavere da parte di quanti ebbero a frequentare il sottotetto dopo la scomparsa di (OMISSIS), quanto meno in occasione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione di cui le indagini avevano dato atto.
In altri termini, si poneva a fondamento del giudizio di responsabilita’ del (OMISSIS) un elemento connotato da assoluta incertezza e che chiamava in causa altri soggetti.
2.7. La contestazione della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti; rilievi critici sul trattamento sanzionatorio.
L’ultimo paragrafo del ricorso e’ dedicato al tema delle circostanze e del trattamento sanzionatorio.
La dedotta insussistenza del tentativo di violenza sessuale portava necessariamente ad escludere la ritenuta aggravante di cui all’articolo 576 c.p., n. 5).
Allo stesso modo, doveva escludersi l’aggravante della crudelta’.
L’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui era ragionevole ritenere che il numero dei colpi inferti dall’assassino avesse di molto superato quelli necessari a uccidere costituiva una mera illazione ed era contraddetta dalla conclusione della consulenza (OMISSIS), a tenore della quale le lesioni da punta e da taglio costali presentavano caratteristiche di vitalita’ e pertanto furono inferte quando la vittima era ancora in vita: quindi, lesioni reiterate che rientravano nella causalita’ della produzione dell’evento omicidiario.
Infine, la necessita’ di adeguare la pena, eventualmente mediante la concessione delle attenuanti generiche, si fondava sulla personalita’ disturbata del (OMISSIS), siccome ricostruita dalla stessa sentenza di appello, personalita’ che, in quanto contraddistinta da minori capacita’ inibitorie, aveva fortemente condizionato l’azione delittuosa.
Nella memoria intitolata “motivi nuovi” depositata il 2 ottobre 2014 i difensori dell’imputato ribadiscono l’erroneita’ del percorso valutativo della prova indiziaria seguito dalla Corte di Assise di Appello, riproponendo ed in parte approfondendo i rilievi critici gia’ mossi nel ricorso alla ritenuta valenza probatoria di una serie di elementi, quali: 1) il ritrovamento del cadavere di (OMISSIS) nel sottotetto della chiesa della (OMISSIS), nonostante l’incertezza sulla diagnosi dell’epoca della morte della ragazza e sulle modalita’ – anche di luogo – dell’omicidio, tenuto conto, con riferimento a queste ultime, del mancato rinvenimento di tracce di sangue sul pavimento del sottotetto nel corso dei vari sopralluoghi effettuati e dell’accertata presenza di tracce di altri soggetti, non prese in considerazione dai giudici; 2) il mancato avvistamento dei due giovani nella chiesa della (OMISSIS), privo di consistenza logica, dal momento che criteri di buon senso e di comune esperienza suggerivano di spiegare la circostanza nella mancata attenzione a persone o a cose, in assenza di particolare interesse o curiosita’;
(OMISSIS)RESTIVO (OMISSIS)CLAPS (OMISSIS)GEGA Eris (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)INTRONA (OMISSIS)CLAPS (OMISSIS)
(OMISSIS)RESTIVO (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)INTRONA (OMISSIS)
(OMISSIS)CLAPS ELISA (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)LAGO(OMISSIS)BERTI (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)RESTIVO (OMISSIS)
(OMISSIS)RESTIVO (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)CLAPS ELISA (OMISSIS)
(OMISSIS)RESTIVO Danilo (OMISSIS)
(OMISSIS)CLAPS Antonio(OMISSIS) (OMISSIS), rispettivamente padre e fratello della vittima, e dalle amiche di quest’ultima (OMISSIS) e (OMISSIS)), grazie alle quali e’ stato possibile ricostruire i movimenti della giovane (OMISSIS) nel giorno della sua scomparsa, sino al suo ingresso nella Chiesa della SS. (OMISSIS), verso le ore 11,30 del (OMISSIS), in compagnia dell’imputato, momento, a partire dal quale, nessuno la vide piu’.
La Corte e’ pervenuta ad un giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni di coloro che affermarono di aver visto (OMISSIS) in vita a distanza di una-due ore circa dal suo incontro con il (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), svolgendo un ragionamento congruo e scevro da vizi logici, imperniato sul rilievo delle contraddizioni dei dichiaranti, delle successive parziali ritrattazioni o rettifiche delle prime piu’ sicure versioni, delle smentite del loro contenuto ad opera delle altre fonti dichiarative e, piu’, in generale, dagli altri elementi di prova acquisiti.
Correttamente argomentato anche il giudizio di attendibilita’ del nucleo fondamentale delle informazioni fornite da (OMISSIS), amica della vittima, quanto alle circostanze dell’appuntamento delle ore 11,00 circa con (OMISSIS), degli impegni di quest’ultima (appuntamento con (OMISSIS)) e del programmato incontro verso le 12,30 con (OMISSIS) per andare tutti insieme nella casa di campagna dei (OMISSIS), attesa la conferma di tali indicazioni ricevuta da parte dei familiari della vittima e dall’altra amica di costei (OMISSIS).
Di contro, le censure mosse dal ricorrente tendono, come gia’ anticipato, ad una integrale rilettura del materiale probatorio, ribaltando le valutazioni di attendibilita’ e inattendibilita’ formulate dai Giudici di merito in senso favorevole all’imputato attraverso censure dedotte essenzialmente in fatto e addirittura ipotizzando, in modo assolutamente congetturale in quanto del tutto disancorato dalle emergenze processuali, l’affacciarsi sullo scenario di un misterioso aggressore che avrebbe avvicinato la (OMISSIS) dopo il suo incontro con il (OMISSIS) e l’avrebbe uccisa.
3.2. Sono stati, poi, puntualmente indicati gli altri elementi indiziari atti a suffragare l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS).
In sintesi:
a) il rinvenimento del cadavere di (OMISSIS) a diciassette anni dalla sua scomparsa, il (OMISSIS), nel sottotetto della chiesa della SS. (OMISSIS), ovvero proprio in quella stessa chiesa dove l’imputato e la (OMISSIS) avevano fatto ingresso insieme intorno alle ore 11,30 del (OMISSIS) e da dove la giovane non era stata piu’ vista uscire;
b) le indagini di carattere medico-legale, che, grazie ad un approccio metodologico multidisciplinare (entomologico; meteorologico; tanatocronologico sul tessuto osseo; esame sugli indumenti; esame del sito di giacitura; accertamenti effettuati con il c.d. “crimescope”), avevano permesso di far risalire la data della morte della ragazza all’epoca della sua scomparsa, accertato come la predetta fosse stata attinta da tredici coltellate (alcune delle quali inferte quando era ancora in vita), consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione ( (OMISSIS) era stata aggredita alle spalle) e dimostrare il compimento di atti di natura sessuale da parte dell’imputato nei confronti della persona offesa (la posizione a fine corsa del cursore metallico della cerniera dei pantaloni, la posizione di questi ultimi e delle mutandine abbassati al livello del piano perineale, lo slip lacerato a tutta altezza in corrispondenza del fianco destro, la rottura con strumento tagliente del legame delle coppo del reggiseno; le tracce delle infiltrazioni emorragiche trovate in corrispondenza della coscia destra, delle regioni perimammarie sinistra e destra, del gluteo di destra);
c) l’esame micro e macroscopico dei margini di alcune ciocche di capelli trovate in corrispondenza del capo del cadavere, da cui era emerso che alcune di queste risultavano tagliate di netto con margine libero squadrato, perfettamente ed in modo omogeneo sezionato;
d) le dichiarazioni rese da dodici donne italiane e due inglesi, le quali, colte di sorpresa in autobus o al cinema o in altre situazioni, avevano subito dall’imputato il taglio di ciocche di capelli (per come ammesso dallo stesso (OMISSIS)) analogamente a quanto accaduto alla (OMISSIS);
e) le indagini di tipo biologico ed ematologico effettuate sul cadavere e sugli indumenti della vittima dai periti (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano consentito di rinvenire, sulla maglia indossata dalla (OMISSIS) il giorno della sua scomparsa, oltre ad abbondanti tracce ematiche contenenti il suo profilo genetico, anche tracce miste contenenti sia il DNA della giovane sia il DNA maschile risultato appartenere al (OMISSIS);
f) le indagini di tipo merceologico effettuate sulle scarpe della vittima, che, attraverso il rinvenimento di “clasti” (una specie di “brecciolino”, materiale che si trovava in abbondanza nel sottotetto), avevano consentito di accertare che (OMISSIS) era giunta nel sottotetto della chiesa della SS. (OMISSIS) con le sue gambe (il materiale si era, cioe’, incastrato nelle suole delle scarpe) e che, pertanto, non vi era stata trasportata quando era gia’ cadavere;
g) la consulenza medico-legale sulla lesione alla mano sinistra del (OMISSIS) (refertata alle ore 13,50 dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)), valutata come ferita da difesa attiva prodottasi durante le concitate e drammatiche fasi dell’uccisione.
3.3. Sono stati, infine, apprezzati – oltre al movente del delitto, identificato nella violenta reazione ad un approccio sessuale rifiutato – gli ulteriori seguenti elementi che hanno concorso ad integrare il complesso quadro probatorio a carico dell’imputato:
al) i tratti di analogia che legavano all’episodio oggetto del processo un precedente tentativo fallito di approccio coinvolgente (OMISSIS), la quale era stata invitata dal (OMISSIS) a seguirlo, dopo la funzione religiosa nella chiesa della (OMISSIS), in un posto riservato dell’edificio, cosi’ come accaduto per la (OMISSIS);
b1) gli aspetti egualmente analogici che legavano la vicenda in esame all’omicidio di (OMISSIS), per il quale il (OMISSIS) era stato condannato in Gran Bretagna alla pena di quaranta anni di reclusione: in primo luogo, il taglio netto delle ciocche di capelli della vittima (ma anche la patta dei pantaloni aperta e il reggiseno strappato);
c1) il comportamento post delictum dell’imputato, finalizzato a depistare le indagini (l’invio da una postazione internet, sita presso la sala giochi (OMISSIS), di una e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica di un sito creato appositamente da tale (OMISSIS) per raccogliere notizie sulla sorte di (OMISSIS), in cui si sosteneva che quest’ultima fosse viva e si trovasse in Brasile; il rifiuto, opposto dall’imputato e dai suoi genitori, di consegnare alla Polizia Giudiziaria gli abiti indossati quel (OMISSIS), nonche’ l’immediato lavaggio degli abiti stessi da parte della madre; la concertazione delle versioni da rendere agli inquirenti, emersa da alcune conversazioni intercettate tra l’imputato e i suoi familiari).
3.4. Le sentenza ha dato ampiamente conto delle censure sollevate dalla difesa ricorrente sulla perizia genetico-forense svolta in sede di incidente probatorio.
Dette censure introducono il tema dei limiti entro i quali nel giudizio di legittimita’ l’accertamento peritale puo’ essere oggetto di esame critico da parte del giudice.
Sul punto va ricordato come, per consolidata e pacifica giurisprudenza di questa Corte, gli esiti peritali, ove sostenuti da corretto corredo logico, immune da rilevabili vizi formali, ed ove vagliati dai Giudici del merito con esame intrinseco (nel significato emergente) ed estrinseco (nel contesto delle risultanze), configurino evidenza in fatto non piu’ censurabile in sede di legittimita’.
Ed invero, va qui ribadito che il vizio di “travisamento della prova” ha spazio e consistenza, nel giudizio di cassazione, nei confini lasciati liberi dall’esclusione della rivalutazione in fatto, come tale non consentita in questa sede, e cio’ – all’evidenza – vale anche per l’accertamento peritale ove esso, come detto, sia immune da rilevabili vizi logici.
Per quel che qui rileva, l’accertamento peritale puo’ essere oggetto di esame critico da parte del giudice di legittimita’ solo ove il denunciato vizio si traduca in assunzione di prova in realta’ inesistente ovvero di risultato probatorio che sia diverso da quello reale in termini di “evidente incontestabilita’” (sul punto: Sez. 1, Sentenza n. 47252 del 17/11/2011, Esposito e altri, Rv. 251404; ma vedi anche: n. 8342/2010, Rv. 249853; n. 39729/2009, Rv. 244623; n. 39048/2007, Rv. 238215; n. 24667/2007, Rv. 237207).
Tanto esclude, dunque, deduzioni che si propongano come diversamente interpretative delle risultanze oggetto di esame, ovvero prospettino – senza sufficiente corredo scientifico di oggettiva valenza – la qualita’, assunta come preferibile, delle contrapposte consulenze di parte in termini, in sostanza, meramente soggettivi.
Tale quadro giurisprudenziale consente di escludere in radice la validita’ delle deduzioni come proposte, sul punto, dal ricorrente che, non potendo certo dedurre il travisamento della prova sub specie di prova inesistente, ha qui prospettato non gia’ l’incontestabilita’ di un risultato probatorio diverso, ma un supposto “errore metodologico” in cui sarebbero incorsi i periti (consistito nel non aver effettuato le ripetizioni di esame utilizzando gli stessi “primers”, presenti in uno solo dei tre “kit” utilizzati), e cio’ sulla base di una soggettiva, quanto apodittica (e comunque insondabile), primazia culturale della qualita’ del proprio consulente di parte.
Si tratta, dunque, all’evidenza, della proposizione di un dedotto vizio di travisamento della prova proprio in quei termini che il citato, e qui condiviso, filone giurisprudenziale esclude sia consentito; e cio’ corrisponde a buona logica processuale, posto che il contributo delle consulenze di parte, pur anche fisiologicamente (ma non necessariamente) contrappositivo, puo’ apportare elementi critici, su cui confrontarsi, ed anche ampliativi od innovativi, su cui pure approfondire l’esame, ma non puo’ pretendere di sovrapporsi ex se, quasi a prescindere dalle altre risultanze, alle evidenze illustrate e ragionate dal perito.
Cio’ posto, risulta manifesta l’infondatezza del ricorso sul punto.
Vanno, dunque, convalidate le risposte fornite dai Giudici del merito sulle critiche mosse, anche con il supporto del C.T. (OMISSIS), dalla difesa ricorrente, secondo un argomentare ne’ apparente, ne’ manifestamente illogico, che ha dato adeguatamente conto delle spiegazioni fornite dai periti (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla necessita’ di utilizzare, a causa della scarsa quantita’ e qualita’ di DNA rilevato, tre diversi sistemi di amplificazione per le tracce trovate sul reperto analizzato, cosi’ da non poter mettere in discussione il risultato raggiunto.
3.4.1. In ordine alle censure sulla consulenza (OMISSIS), oltre a richiamare quanto sopra osservato sulla questione della datazione della morte della (OMISSIS), si rileva come, con riferimento agli elementi valorizzati dal consulente per dimostrare l’avvenuto compimento sulla vittima di atti di natura sessuale, la difesa ricorrente abbia opposto un motivo aspecifico, senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi della consulenza di parte (del dott. (OMISSIS)) che si ponevano in contrasto con le risultanze di quella avversata (Sez. 1, Sentenza n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333) e limitandosi a recepirne, in modo generico, i “dubbi”.
3.5. I residui temi rappresentati a sostegno dell’onnicomprensivo motivo di ricorso devono reputarsi tutti inammissibili in quanto manifestamente infondati e volti, nella sostanza, a confutare, sul piano del merito, la ricostruzione operata dal Giudice dell’Appello, nonostante che la motivazione da questi svolta sia apparsa conforme ai canoni della logica e della esaustivita’.
Cio’ vale per la ricostruzione dei tempi di esecuzione dell’omicidio e delle fasi antecedente e susseguente, operata dalla difesa per dimostrare l’impossibilita’, per l’imputato, qualunque percorso avesse seguito, di giungere alle ore 13,15 nel luogo in cui incontro’ la sorella (OMISSIS) e il fidanzato di costei, se fosse partito dalla chiesa della (OMISSIS) dopo le ore 11,30, in cui si vide con la (OMISSIS): trattasi, fra l’altro, di un tema neppure dedotto nei motivi di appello e che, se viene sviluppato, in parte, utilizzando le considerazioni svolte nelle consulenze tecniche, si fonda, tuttavia, in buona parte, su criteri di computo temporale assolutamente arbitrari, comunque disancorati da dati processuali e obiettivi.
Cio’ vale anche per la critica delle argomentazioni usate dal Giudice a quo per disattendere le giustificazioni addotte dal (OMISSIS) sul piccolo taglio riportato alla mano sinistra (fondate su una relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Giudiziaria il 13.9.1993, da cui risultava che, se la dinamica dell’incidente asseritamente occorso al (OMISSIS) presso il cantiere di (OMISSIS), dove si stava costruendo una scala mobile, fosse stata quella descritta dall’imputato, questi avrebbe dovuto riportare danni fisici su tutto il corpo e non solo alla mano), cui la difesa ha opposto rilievi in punto di fatto e, comunque, tendenti a proporre una inammissibile rilettura delle emergenze processuali.
Cio’ vale, ancora, con riguardo al movente e agli elementi indiziari “di contorno”, esaminati dalla Corte di merito nei capitoli quarto e quinto della sentenza, ai quali la difesa ricorrente contrappone una diversa lettura in fatto, peraltro ampiamente congetturale.
3.5.1. Cio’ vale, infine, quanto alla esclusione di ipotesi alternative dotate di razionalita’ e plausibilita’.
Ingiustamente la Corte di Salerno e’ stata accusata di aver “trascurato” la posizione di (OMISSIS), cui ha, viceversa, dedicato circa cinque pagine di motivazione (da pag. 30 a pag. 35), dando adeguata contezza delle ragioni per le quali il cittadino albanese, ancorche’ sospettato, nella fase iniziale delle indagini, di un possibile coinvolgimento nella vicenda (OMISSIS), dovesse ritenersi estraneo ai fatti.
La Corte ha, alla fine, correttamente valorizzato due significativi elementi:
– il fatto che il (OMISSIS), a differenza del (OMISSIS), nelle ore cruciali della scomparsa di (OMISSIS) (11,10-13,30 del (OMISSIS)), venne ripetutamente visto dai suoi conoscenti nella centrale piazza della (OMISSIS), mentre il (OMISSIS) non era stato visto da alcuno dal momento in cui si incontro’ con la ragazza (ore 11,30) a quello in cui raggiunse la sorella (OMISSIS) e il fidanzato (ore 13,15);
– l’inesistenza di elementi che collegassero il (OMISSIS) con la chiesa della SS. (OMISSIS), nel cui sottotetto venne ritrovato il cadavere di (OMISSIS), a differenza del (OMISSIS), che di quel luogo di culto era assiduo frequentatore.
La Corte, poi, ha evidenziato come il (OMISSIS), a differenza del (OMISSIS), fosse attinto da plurimi, concreti e convergenti elementi di prova, aggiungendo che solo il primo, nel giorno della scomparsa della giovane, aveva un appuntamento con lei.
A fronte di tale coerente argomentare, ancora una volta la difesa ricorrente ha opposto rilievi in fatto, aspecifici e contraddittori (prima sottolineando con enfasi l’incertezza dell’orario della morte della (OMISSIS), poi sostenendo la compatibilita’ della presenza del (OMISSIS) in piazza della (OMISSIS) verso le ore 12-12,30 del (OMISSIS) con l’ora della morte di (OMISSIS)), nonche’, anche in questo caso, congetturali (facendo discendere dall’accertata presenza nel sottotetto di tracce di sperma il postulato della necessaria frequentazione di quel posto “dai giovani di Potenza” per incontri sessuali e, quindi, la “verosimile” conoscenza, da parte del (OMISSIS), del sottotetto).
Si rammenta che la regola dell’ “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, secondo cui il Giudice pronuncia sentenza di condanna solo se e’ possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalita’ e plausibilita’, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimita’, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, Sentenza n. 18999 del 19/02/2014, C. e altro, Rv. 260409).
Nel caso di specie, la Corte salernitana, facendo buon governo della norma di cui all’articolo 192 c.p.p., ha correttamente apprezzato, in una visione unitaria e globale, il materiale indiziario emerso dal processo nei termini in precedenza descritti, pervenendo, secondo linee argomentative immuni da evidenti carenze logiche e giuridiche, alla conclusiva ineccepibile decisione di attribuire il reato di omicidio volontario (aggravato) all’imputato (OMISSIS) “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, che – lo si ripete – sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana.
3.6. Resta da affrontare il tema delle circostanze aggravanti e del trattamento sanzionatorio.
3.6.1. Gia’ si e’ detto, trattando delle censure sulla consulenza (OMISSIS), della manifesta infondatezza delle deduzioni svolte dalla difesa ricorrente quanto alla ricostruita commissione di atti di natura sessuale, da parte dell’imputato nei confronti della vittima, nel contesto dell’azione omicida.
Si ripete che la Corte di merito ha ravvisato l’aggravante in parola in base a plurimi particolari riscontrati dal predetto consulente nel corso dell’esame esterno del cadavere, che qui si riepilogano: sollevamento del maglione bianco che lascia scoperte anteriormente le regioni addominali e posteriormente le regioni lombari; sollevamento del top sottostante come il reggiseno, che si presenta slacciato posteriormente, lacerato (o tagliato) anteriormente e con le coppe spostate si’ da lasciare scoperte le regioni mammarie; patta dei pantaloni aperta con bordi divaricati a libro; cerniera lampo dei pantaloni abbassata; pantaloni abbassati al pari delle mutandine al di sotto del piano perineale; mutandine con elastico rotto bilateralmente al livello dei fianchi.
Si ricorda che il prof. (OMISSIS) riscontro’ anche tracce di infiltrazioni emorragiche in corrispondenza della coscia destra, delle regioni perimammarie e del gluteo di destra.
Cio’ posto: considerato che, nell’ipotesi di omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 576 c.p., n. 5), per la sussistenza dell’ aggravante e’ richiesto che il soggetto, oltre a cagionare la morte della vittima, abbia compiuto gli atti integrativi dell’elemento materiale della violenza carnale o degli atti di libidine violenti (figure di reato oggi accomunate sotto la nuova fattispecie di “violenza sessuale” di cui all’articolo 609 bis c.p.) e abbia voluto, oltre che la morte, anche il compimento di tali atti nei confronti della vittima (Sez. 1, Sentenza n. 441 dell’1/10/1982, dep. 21/1/1983, Paulin, Rv. 156988); che devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualita’ del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalita’ connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorita’ fisica o psichica (tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica: Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 2/5/2000, Calo’ G., Rv. 217017); che l’aggravante in questione sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell’atto di un tentativo di violenza carnale o di atti di libidine violenti, poiche’ l’espressione “commettere un reato” si riferisce a tutto il processo esecutivo del reato e quindi anche al tentativo (Sez. 1, Sentenza n. 141 del 03/02/1967; Bevacqua, Rv. 104820); che integra il tentativo in questione l’idonea tessitura di plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, manifestando l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali (Sez. 3, Sentenza n. 32926 del 11/04/2013, N., Rv. 257273); che l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale e’ costituito dal dolo generico e, pertanto, dalla coscienza e volonta’ di compiere un atto invasivo e lesivo della liberta’ sessuale della persona non consenziente, restando irrilevante l’eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente, sia esso ludico, di concupiscenza o di umiliazione (Sez. 3, Sentenza n. 20754 del 17/04/2013, S., Rv. 255907); correttamente e’ stata ravvisata nella sentenza impugnata, in base agli elementi prima
descritti, la sussistenza della circostanza di cui all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5).
Giova, da ultimo, precisare che il delitto di violenza sessuale, considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio, se commesso – come nella specie – in un unico contesto temporale, resta in esso assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all’articolo 84 c.p., comma 1, punibile con la pena dell’ergastolo (Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/1/2005, P.G. in proc. Erra ed altri, Rv. 230149; Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 29/1/2008, Giorni, Rv. 239365).
3.6.2. Nessuna censura e’ stata dedotta con riferimento alla circostanza aggravante dei motivi abietti.
3.6.3. Fondata e’ la censura con cui si contesta la configurabilita’ della circostanza aggravante della crudelta’ prevista dall’articolo 61 c.p., n. 4).
E’ noto che nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudelta’ verso le persone ricorre, nella seconda ipotesi, quando le modalita’ della condotta esecutiva di un delitto rendano evidente la volonta’ di infliggere alla vittima sofferenze che trascendono il normale processo di causazione dell’evento e costituiscono un elemento aggiuntivo, un “quid pluris” rispetto all’attivita’ necessaria ai fini della consumazione del reato.
La condotta del reo merita, dunque, piu’ severa punizione perche’ resa particolarmente riprovevole dalla gratuita’ e superfluita’, rispetto al processo causale, dei patimenti cagionati alla vittima mediante un’azione percio’ indicativa di malvagita’, insensibilita’ e di mancanza di qualsiasi sentimento di umana pieta’ (Sez. 1, n. 25276 del 27/5/2008, Potenza e altro, Rv. 240908; Sez. 1, n. 4495 del 9/12/2007, Sepede ed altro, Rv. 238942; sez. 1, n. 32006 del 6/7/2006, Cosman ed altro, Rv. 234785; Sez. 6, n. 15098 del 17/2/2003, Sanfilippo, Rv. 224686; Sez. 1, n. 35187 del 10/7/2002, P.G. in proc. Botticelli ed altri, Rv. 222520).
Per contro, la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’escludere che, con riferimento alla fattispecie di omicidio, l’aggravante in esame possa ravvisarsi a fronte della mera reiterazione di colpi inferti alla vittima, se tale azione, che e’ connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l’effetto delittuoso e cosi’ realizzare l’evento antigiuridico della morte del soggetto passivo, non ecceda i limiti della normalita’ causale e non trasmodi in una manifestazione di efferatezza (Sez. 1, n. 27163 del 28/5/2013, Brangi, Rv. 256476; Sez. 1, n. 33021 del 16/5/2012, Victorero Teran e altro, Rv. 253527; Sez. 1, n. 30285 del 27/5/2011, Alfonzetti, Rv. 250797; Sez. 1, n. 25276 del 27/5/2008, Potenza e altro, Rv. 240908; Sez. 1, n. 4495 del 9/12/2007, Sepede ed altro, Rv. 238942; Sez. 1, n. 32006 del 6/7/2006, Cosman ed altro, Rv. 234785; Sez. 6, n. 15098 del 17/2/2003, Sanfilippo, Rv. 224686; Sez. 1, n. 12083 del 6/10/2000, P.G. in proc. Khalid, Rv. 217346).
Tale principio di diritto, la cui validita’ non s’intende porre in discussione, ma anzi ribadire, e’ stato formulato in fattispecie concrete, nelle quali la pluralita’ di colpi, inferti con armi da taglio, oppure con corpi contundenti, era richiesta per poter realizzare l’intento omicida quale conseguenza necessitata dall’impiego di uno strumento materiale di efficacia letale non immediata; in altri termini, in siffatte situazioni operative il meccanismo causale prescelto ed innescato dall’esecutore impone l’insistenza di gesti offensivi e non manifesta un atteggiamento di crudele accanimento contro la vittima per incrementarne le sofferenze oltre quanto necessario.
Nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha ravvisato l’aggravante incrociando il dato della “vitalita’” riscontrato dal consulente (OMISSIS) sulle lesioni presentate dalla quinta costa di destra e dalla terza di sinistra (pag. 52 sentenza) con il numero delle coltellate inferte (almeno tredici) e ipotizzando “ulteriori colpi alle parti molli non riscontrabili al momento dell’autopsia”.
Ritiene il Collegio che, proprio in ragione dei limiti che hanno oggettivamente caratterizzato l’autopsia, svolta con riguardo alle sole parti scheletriche del cadavere, le uniche suscettibili di essere esaminate, non era possibile dimostrare che fossero stati inferti “ulteriori colpi alle parti molli”, sicche’ l’ipotesi fatta propria dalla Corte di secondo grado al riguardo non supera, sul piano motivazionale, il livello della mera congettura.
I gia’ evidenziati limiti dell’indagine autoptica, condotta su un cadavere parzialmente mummificato, non potevano in assoluto consentire di accertare se le tredici coltellate inferte dall’imputato alla vittima – due delle quali quando era ancora viva – furono funzionali a raggiungere, per il primo, la certezza di riuscire a ucciderla ovvero finalizzate, almeno in parte, ad arrecare gratuitamente dolore o comunque sofferenza, al di la’ dell’uso della violenza necessario per portare a compimento la volonta’ omicida.
Sul punto, la motivazione censurata costituisce un’indubbia “forzatura”, essendosi basata, nella sostanza, sul mero dato della pluralita’ dei colpi inferti, ipotizzandone congetturalmente degli ulteriori, e non spiegando perche’ tale pluralita’ abbia rappresentato un “quid pluris” rispetto all’esplicazione dell’attivita’ necessaria ad uccidere, per rivelare disprezzo verso la vittima ed il desiderio di infliggerle inutili patimenti.
Da quanto detto discende il parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusione della circostanza aggravante della crudelta’ di cui all’articolo 577 c.p., comma 1, n. 4 e articolo 61 c.p., n. 4, senza che da cio’ possa conseguire una riduzione della pena inflitta, che resta determinata in trenta anni di reclusione, stante la sussistenza delle altre circostanze aggravanti comportanti la pena dell’ergastolo (Ndr: testo originale non comprensibile).
3.7. Inammissibile, per genericita’, e’, infatti, la censura concernente l’applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, a fronte di un’adeguata motivazione che ha messo in rilievo, oltre alla piena capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, evincibile anche dalla lucida strategia difensiva posta in essere e dall’autocontrollo mostrato in giudizio, la straordinaria gravita’ del reato nelle sue componenti soggettive (elevata intensita’ del dolo) ed oggettive (violenta aggressione con plurime coltellate inferte).
4. Il ricorso va, dunque, nel resto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili, da liquidare in complessivi euro diecimila per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in euro tremila, in favore dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 110, u.c.), per l’associazione “(OMISSIS)” e in euro tremila per il comune di Potenza, oltre, per tutte, accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della crudelta’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *