Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza febbraio 2017, n. 7311

In tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 443 cod. pen., la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco; ne consegue che la detenzione per la somministrazione è un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza febbraio 2017, n. 7311

rilevato in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 6 maggio 2015, ha confermato quella del Tribunale che aveva condannato M.S. , responsabile dell’ambulatorio odontoiatrico, di chirurgia estetica e di chirurgia maxillo facciale per il reato – art. 443 cod. pen. – di detenzione di farmaci guasti o imperfetti perché scaduti di validità. Nello specifico, si trattava di 20 fiale di carbocaina scadute nel luglio 2003. Per altri illeciti contravvenzionali l’imputato era stato assolto con formule diverse. L’imputato era stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
2. La contestazione era scaturita da una perquisizione dei carabinieri del NAS di Napoli che avevano rinvenuto i farmaci nei cassetti dell’ambulatorio. La corte di appello con richiamo alla sentenza di legittimità n. 39187 del 2013 riteneva che il reato contestato era un reato di pericolo presunto e che la norma puniva ogni condotta che rendeva probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto.
3. L’imputato ha proposto impugnazione avverso l’indicata sentenza, per il tramite del difensore, chiedendone l’annullamento con o senza rinvio.
Con un unico motivo deduce la violazione di legge per aver ritenuto che il reato fosse realizzato con la semplice detenzione dei farmaci, in violazione dei principi di legalità e di tassatività sanciti dalla Costituzione; vizio di motivazione per il riferimento operato alla sentenza di legittimità che aveva riguardato farmaci destinati alla somministrazione o al commercio. Secondo il ricorrente, la norma in contestazione non puniva la mera detenzione di materiale scaduto, particolarmente quando, come nel caso di specie, non vi era prova che il medicinale dovesse essere utilizzato per essere le scatole riposte in un cassetto, sigillate e mai aperte. L’interpretazione della corte di appello era preclusa dai principi di legalità e di tassatività. Richiama giurisprudenza di legittimità.

Considerato in diritto

1. È preliminare ed assorbente considerazione che il reato è estinto per intervenuta prescrizione, il cui termine massimo è maturato il 26/11/2014. Ne consegue che, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell’impugnazione che sarebbe di ostacolo all’operatività della causa estintiva e non risultando le censure svolte dal ricorrente – valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata – idonee a escludere l’esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell’imputato in termini di evidenza tale da consentite l’assoluzione nei merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, deve assegnarsi prevalenza alla causa estintiva, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. a).
2. Ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. la Corte di Cassazione deve prendere in esame la fondatezza, o meno, delle censure dedotte dal ricorrente per i riflessi sulle statuizioni civili. Il permanere dell’interesse della parte civile alla decisione sulla sua azione risarcitoria, infatti, comporta l’obbligo per il giudice di accertare, a quei limitati fini, la sussistenza del fatto reato e la responsabilità dell’imputato.
3. A questo fine rileva il Collegio che il reato contestato è sussistente. L’art. 443 cod. pen., rubricato come “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”, punisce il fatto di chi “detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti”. La detenzione per il commercio può sussistere anche se manchi la vendita o anche la esposizione in vendita, bastando la conservazione della cosa destinata al commercio in qualsiasi luogo, che valga a generare il convincimento che si tratti in realtà di detenzione per il commercio. La punibilità è quindi anticipata ed il reato è di pericolo e non di danno. Il medicinale scaduto è imperfetto e la presunzione si fonda sulla previsione della perdita di efficacia del farmaco scaduto. Il commercio, in economia, realizza lo scambio di beni mobili o immobili, e di servizi sul mercato in cambio di moneta. Come si legge nella Relazione al Re al codice penale, pone in commercio chi in qualsiasi modo idoneo offre al pubblico, direttamente o a mezzo di altri le cose delle quali si tratta. La nozione di commercio equivale alla messa in circolazione del medicinale. La norma pertanto intende coprire tutti i comportamenti che portano alla diffusione del bene ed in tal senso deve essere intesa l’endiadi “Commercio e somministrazione” indicativa appunto di una progressione che intende coprire tutte le modalità con cui il bene entra nel circuito della distribuzione. Si va dalla prodromica detenzione per il commercio, punita ex se, al commercio effettivo ed alla somministrazione che, pur senza realizzare l’esercizio di un commercio, porta però all’uso comune i medicinali (comprende quindi, anche la cessione a titolo gratuito). È quindi condivisibile, e va ribadita, la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 443 cod. pen., la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco; ne consegue che la detenzione per la somministrazione è un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 cod. pen.”. (Cass. sez. 4, n. 11040, 9.10.87, Renzicchi, rv. 176871). (Nella specie, i farmaci guasti erano detenuti nelle scansie di una farmacia ospedaliera e negli armadietti farmaceutici dei reparti). (Sez. 4, n. 11040 del 09/10/1987 – dep. 22/10/1987, Renzicchi, Rv. 176871; nello stesso senso, Cass. sez. 1, n. 6926/92, 15.5.1992, Bologna, rv. 190580, sez. 6, n. 725/94, 9.11.1993, Parigi, rv. 197239; sez. 1, n. 7476/94, 5.5.1994, Coturri, rv. 198366; contra Sez. 1, n. 24704 del 26/02/2015 – dep. 11/06/2015, Appio e altro, Rv. 263923 che riprende Sez. 1, n. 4140 del 10/02/1995 – dep. 14/04/1995, P.M. in proc. Sciutto ed altri, Rv. 200793).
Nel caso in esame, i medicinali erano custoditi in un cassetto e utilizzabili in concreto per la specifica attività svolta. Mancano elementi – né sono stati dedotti – che ne potessero giustificare la detenzione per un fine diverso dalla somministrazione.
Vanno pertanto confermate le statuizioni civili. Le spese della parte civile si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 3500, oltre Iva e accessori di legge di cui dispone il pagamento a favore dello Stato.

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