DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14  

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’ (GU n.42 del 20-2-2017)     Vigente al: 21-2-2017  

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

Sezione I Sicurezza integrata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;    Ritenuta la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  introdurre strumenti  volti  a  rafforzare  la  sicurezza  delle  citta’  e   la vivibilita’  dei  territori  e  di  promuovere  interventi  volti  al mantenimento del decoro urbano;    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 10 febbraio 2017;    Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della  giustizia  e per gli affari regionali;                                    Emana                       il seguente decreto-legge:                                   Art. 1                          Oggetto e definizione      1.  La   presente   Sezione   disciplina,   anche   in   attuazione dell’articolo 118,  terzo  comma,  della  Costituzione,  modalita’  e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome  di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.    2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l’insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni, dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali, nonche’ da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilita’, alla promozione e all’attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di sicurezza per il benessere delle comunita’ territoriali.

Art. 2       Linee generali per la promozione della sicurezza integrata      1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico  e  sicurezza,  le  linee  generali  delle  politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono  adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a  coordinare, per lo svolgimento di  attivita’  di  interesse  comune,  l’esercizio delle competenze dei  soggetti  istituzionali  coinvolti,  anche  con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la  polizia locale.

Art. 3  Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e  delle  Province                     autonome di Trento e Bolzano      1. In attuazione delle linee generali di  cui  all’articolo  2,  lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono concludere  specifici  accordi  per  la  promozione  della  sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare  gli  interventi  a  sostegno della formazione e  dell’aggiornamento  professionale  del  personale della polizia locale.    2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche sulla base degli accordi  di  cui  al  comma  1,  possono  sostenere, nell’ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni,  iniziative   e progetti volti ad attuare interventi di  promozione  della  sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi  inclusa  l’adozione  di misure di sostegno  finanziario  a  favore  dei  comuni  maggiormente interessati da fenomeni di criminalita’ diffusa.    3. Lo Stato, nelle attivita’ di  programmazione  e  predisposizione degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza territoriale, tiene conto delle  eventuali  criticita’  segnalate  in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.    4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano individuano, anche in  sede  di  Conferenza  Unificata,  strumenti  e modalita’ di monitoraggio dell’attuazione degli  accordi  di  cui  al comma 1.
Sezione II  Sicurezza urbana
Art. 4 Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita’  e  al  decoro  delle citta’, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu’ degradati,  l’eliminazione  dei fattori di marginalita’ e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita’, in particolare di tipo predatorio,  la  promozione  del rispetto della legalita’ e l’affermazione di piu’ elevati livelli  di coesione   sociale    e    convivenza    civile,    cui    concorrono prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo  Stato,  le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5              Patti per l’attuazione della sicurezza urbana      1. In coerenza con le linee generali di  cui  all’articolo  2,  con appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta’ e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla specificita’ dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il territorio urbano.    2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:      a) prevenzione dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi  di  prossimita’,  in  particolare  a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;  b) promozione del rispetto della legalita’, anche mediante mirate iniziative  di  dissuasione  di  ogni  forma  di  condotta  illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di  beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri  fenomeni che comunque comportino turbativa del  libero  utilizzo  degli  spazi pubblici;      c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l’ente     locale nell’individuazione di aree urbane su cui  insistono  musei,  aree  e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi della cultura interessati da  consistenti  flussi  turistici,  ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

Art. 6                         Comitato metropolitano      1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 della  legge  1° aprile 1981, n. 121, per l’analisi, la  valutazione  e  il  confronto sulle tematiche di sicurezza  urbana  relative  al  territorio  della citta’  metropolitana,  e’  istituito  un   comitato   metropolitano, copresieduto  dal  prefetto  e   dal   sindaco   metropolitano,   cui partecipano, oltre al  sindaco  del  comune  capoluogo,  qualora  non coincida  con  il  sindaco  metropolitano,  i  sindaci   dei   comuni interessati. Possono altresi’  essere  invitati  a  partecipare  alle riunioni del  comitato  metropolitano  soggetti  pubblici  o  privati dell’ambito territoriale interessato.    2. Per la partecipazione alle riunioni non  sono  dovuti  compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7  Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l’attuazione  di  iniziative                               congiunte      1. Nell’ambito degli accordi di cui all’ articolo 3 e dei patti  di cui all’articolo 5, possono essere  individuati  specifici  obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di  cui  al  primo periodo  possono  concorrere,   sotto   il   profilo   del   sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai  sensi  dell’articolo  6-bis del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119,  enti  pubblici, anche non economici, e soggetti privati.    2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8  Modifiche al testo unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti     locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267      1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate le seguenti modificazioni:      a) all’articolo 50:        1. al comma 5, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il  seguente: «Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   quale rappresentante  della  comunita’  locale,  in  relazione  all’urgente necessita’ di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado  del  territorio  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della vivibilita’ urbana, con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di tutela  della  tranquillita’  e  del  riposo  dei  residenti,   anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e  di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;        2. al comma 7, aggiungere, in fine, il  seguente  periodo:  «Il Sindaco,  al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di   tutela   della tranquillita’ e del riposo dei residenti in  determinate  aree  delle citta’ interessate da afflusso di persone di  particolare  rilevanza, anche  in  relazione  allo  svolgimento  di  specifici  eventi,  puo’ disporre, per un periodo comunque non superiore  a  sessanta  giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in  materia  di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».      b) all’articolo 54:    1. il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:    «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono  diretti a prevenire e contrastare le situazioni che  favoriscono  l’insorgere di  fenomeni  criminosi  o  di  illegalita’,  quali  lo  spaccio   di stupefacenti, lo sfruttamento  della  prostituzione,  l’accattonaggio con impiego di minori  e  disabili,  ovvero  riguardano  fenomeni  di abusivismo, quale l’illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di violenza, anche legati all’abuso di  alcool  o  all’uso  di  sostanze stupefacenti.».    2. Nelle materie di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II  DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA’ E DEL DECORO URBANO
Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi
1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere condotte che limitano la  libera  accessibilita’  e  fruizione  delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300. Contestualmente  alla  rilevazione  della   condotta   illecita,   al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita’  di  cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui e’ stato  commesso il fatto.    2. Ferma  restando  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 e’ disposto altresi’  nei  confronti di chi commette le violazioni previste  dalle  predette  disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.    3. Fermo il disposto dell’articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma  4,  del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.    4. Per le violazioni di cui al comma 1, l’autorita’  competente  e’ il sindaco del comune nel  cui  territorio  le  medesime  sono  state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e  seguenti  della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi  derivanti  dal  pagamento delle  sanzioni  amministrative  irrogate  sono  devoluti  al  comune competente,  che  li  destina   all’attuazione   di   iniziative   di miglioramento del decoro urbano.

Art. 10                           Divieto di accesso      1. L’ordine di allontanamento  di  cui  all’articolo  9,  comma  1, secondo periodo e  comma  2,  e’  rivolto  per  iscritto  dall’organo accertatore, individuato ai sensi dell’articolo  13  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689.  In  esso  e’  specificato  che  ne   cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del  fatto  e che la  sua  violazione  e’  soggetta  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento  e’  trasmessa  con  immediatezza  al questore competente per territorio con  contestuale  segnalazione  ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.    2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui  all’articolo  9, commi 1 e  2,  il  questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa derivare pericolo per la sicurezza, puo’ disporre, con  provvedimento motivato, per un periodo non superiore a  sei  mesi,  il  divieto  di accesso ad una o piu’ delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate  nel  provvedimento,  individuando,  altresi’,  modalita’ applicative del divieto compatibili con  le  esigenze  di  mobilita’, salute e lavoro del destinatario dell’atto.    3. La durata del divieto non puo’ comunque essere inferiore  a  sei mesi,  ne’  superiore  a  due  anni,  qualora  le  condotte  di   cui all’articolo  9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da   soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto  minorenne,  il questore ne da’ notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il Tribunale per i minorenni.    4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all’articolo  6,  commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.    5. In sede di condanna per reati contro la persona o il  patrimonio commessi  nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui  all’articolo  9,   la concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo’  essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi  o  aree specificamente individuati.    6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e  dell’articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, il Ministro dell’interno determina i criteri generali  volti a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed operativa, tra le Forze di polizia,  di  cui  all’articolo  16  della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e  i  Corpi  e  servizi  di  polizia municipale,  nell’ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11      Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili      1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita’  esecutive  di provvedimenti  dell’Autorita’  Giudiziaria  concernenti   occupazioni arbitrarie  di  immobili,  nell’esercizio  delle  funzioni   di   cui all’articolo 13 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l’ordine  e  la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica all’esecuzione   di    provvedimenti    dell’Autorita’    Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.    2. Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l’impiego  della Forza pubblica per l’esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo criteri di priorita’ che tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali  interessati,  dei possibili rischi per l’incolumita’ e la salute pubblica, dei  diritti dei  soggetti  proprietari  degli  immobili,  nonche’   dei   livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.    3.   L’eventuale   annullamento,   in   sede    di    giurisdizione amministrativa,  dell’atto  con  il  quale  sono  state  emanate   le disposizioni di cui al comma 1, puo’ dar luogo, salvi i casi di  dolo o colpa grave, esclusivamente al  risarcimento  in  forma  specifica, consistente  nell’obbligo  per  l’amministrazione  di  disporre   gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione  di occupazione arbitraria dell’immobile.

Art. 12              Disposizioni in materia di pubblici esercizi      1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi  5  e  7,  del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal presente decreto, puo’ essere disposta  dal  questore  l’applicazione della misura della  sospensione  dell’attivita’  per  un  massimo  di quindici giorni, ai sensi dell’articolo  100  del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi  di  pubblica sicurezza.    2. All’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Art. 13  Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze  stupefacenti   all’interno o in prossimita’ di locali pubblici, aperti al pubblico   e di pubblici esercizi      1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  cui all’articolo 73 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  fatti   commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all’articolo  5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore  puo’  disporre,  per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi  locali  o  a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.    2. Il divieto di cui al comma 1 non puo’ avere durata inferiore  ad un anno, ne’ superiore a cinque.    3. Nei casi di cui al comma  1,  il  questore,  nei  confronti  dei soggetti  gia’  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza definitiva, puo’ altresi’ disporre, per  la  durata  massima  di  due anni, una o piu’ delle seguenti misure:      a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell’Arma dei carabinieri territorialmente  competente;  obbligo  di  rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;      b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;      c) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli istituti scolastici.    4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all’articolo  6,  commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.    5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti  anche  nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il quattordicesimo anno di eta’. Il provvedimento e’ notificato a coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale.    6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei divieti di cui ai commi 1 e  3  si  applica,  con  provvedimento  del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.    7. In sede di condanna per i reati  di  cui  al  comma  1  commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all’articolo  5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della  sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata  all’imposizione  del divieto  di  accedere  in  locali  pubblici   o   pubblici   esercizi specificamente individuati.

Art. 14                        Numero Unico Europeo 112      1. Per le attivita’ connesse al numero unico  europeo  112  e  alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalita’ definite  con  i  protocolli  d’intesa  adottati  ai  sensi dell’articolo 75-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, le Regioni  che  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della  legge  24  dicembre 2012,  n.  243,  possono  bandire,  nell’anno  successivo,  procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con  contratti  di  lavoro  a tempo  indeterminato,  di  un  contingente   massimo   di   personale determinato in proporzione alla  popolazione  residente  in  ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari  ad  un’unita’  di  personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono  utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  per gli anni 2016, 2017, 2018 e  2019  finalizzate  alle  assunzioni,  in deroga alle previsioni dell’articolo 1,  comma  228,  primo  periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 15  Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali      1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate le seguenti modificazioni:      a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo  le  parole:  «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate  violazioni  del  foglio  di  via   obbligatorio   di   cui all’articolo 2, nonche’ dei divieti di frequentazione di  determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;      b) all’articolo 6, dopo il comma  3,  e’  aggiunto  il  seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza  speciale  possono  essere disposti,  con  il  consenso   dell’interessato   ed   accertata   la disponibilita’ dei relativi dispositivi, anche con  le  modalita’  di controllo previste  all’articolo  275-bis  del  codice  di  procedura penale.».

Art. 16              Modifiche all’articolo 639 del codice penale      1. All’articolo 639 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e’ aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, puo’ disporre l’obbligo di ripristino  e  di  ripulitura dei luoghi ovvero,  qualora  cio’  non  sia  possibile,  l’obbligo  a sostenerne le relative  spese  o  a  rimborsare  quelle  a  tal  fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’  per  un  tempo determinato comunque non superiore alla durata  della  pena  sospesa, secondo le modalita’ indicate nella sentenza di condanna.».

Art. 17                   Clausola di neutralita’ finanziaria      1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con  l’utilizzo  delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18                            Entrata in vigore      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.        Dato a Roma, addi’ 20 febbraio 2017                                 MATTARELLA                                        Gentiloni Silveri,  Presidente  del                                   Consiglio dei ministri                                      Minniti, Ministro dell’interno                                      Orlando, Ministro della giustizia                                      Costa,  Ministro  per  gli   affari                                   regionali      Visto, il Guardasigilli: Orlando

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