L’invio di SMS può integrare il reato di cui all’art. 660 cod.pen.; si tratta, infatti, di molestia commessa col mezzo del telefono e gli SMS non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario.
In tema di molestia commessa col mezzo del telefono, allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, può comunque essere integrato il reato di cui all’art. 660 cod. pen. in quanto l’autore delle ingiurie – anche se esse sono reciproche – può senza dubbio agire “per petulanza o per altro biasimevole motivo”; infatti, se si ritenesse che, in caso di reciprocità delle ingiurie effettuate con il mezzo telefonico, venga sempre a mancare “la petulanza o altro biasimevole motivo” richiesto dalla norma incriminatrice delle molestie, si opererebbe di fatto un’estensione della causa di non punibilità in questione ad un’altra fattispecie incriminatrice, contro l’evidente volontà dei legislatore che, appunto, ha limitato la previsione eccezionale al reato di ingiuria.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA 23 giugno 2016, n.26312
Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava C.S. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di euro 200 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile C.C..
Secondo l’imputazione, C.S. aveva arrecato molestia e disturbo a C.C. inviando numerosi SMS sul telefono cellulare in uso allo stesso. Tra i due fratelli erano insorte gravi questioni relative alla gestione del patrimonio familiare e una forte conflittualità. Il Giudice rilevava che gli SMS erano molti, ma non erano in grado di incutere timore nei confronti del destinatario, mentre le offese erano reciproche: assolveva, pertanto, l’imputato dalle imputazioni di minaccia e ingiurie per insussistenza del fatto.
Proponeva appello – trasmesso a questa Corte – il difensore di C.S., deducendo l’avvenuta revoca della parte civile: in effetti, la parte civile costituita non aveva quantificato i danni, rimettendosi alle determinazioni di giustizia, in violazione dell’art. 523, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente effetto di revoca della costituzione.
In un secondo motivo l’appellante deduceva l’insussistenza del reato di molestie: in primo luogo l’invio di SMS non può integrare il reato; in secondo luogo la condanna era contraddittoria con il riconoscimento della reciprocità delle offese.
In un terzo motivo l’appellante lamentava la mancata delimitazione temporale della condotta contestata.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre dar conto che la prescrizione del reato contestato non è maturata alla data odierna.
In effetti, l’imputazione, nell’indicare l’epoca di commissione del reato ‘dal 18/10/2008 a tutt’oggi’, lo contesta proseguito fino al 4/5/2010, data di emissione del decreto di citazione a giudizio; né emerge la cessazione della condotta contestata in epoca precedente, tenuto conto che, in una querela presentata successivamente, l’8/6/2010, la persona offesa denunciava che le condotte moleste erano proseguite anche successivamente.
Nel calcolo della prescrizione si deve tenere conto di una sospensione della durata di anni uno e giorni sei: da essa discende la tempestività della pronuncia del Giudice di merito, emessa prima della decorrenza dei termine e la non maturazione durata massima di prescrizione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. pen..
II primo motivo di ricorso è infondato. Si deve rimarcare che la parte civile ha presentato le conclusioni scritte davanti al Giudice del merito, pur non quantificando con precisione il danno per il quale ha chiesto il risarcimento.
La giurisprudenza costante di questa Corte insegna che l’omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla parte civile a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità, né comporta la revoca implicita della costituzione, ben potendo il giudice pronunciare condanna generica al risarcimento (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009 – dep. 06/07/2009, P.C. in proc. Morrone e altri, Rv. 244526; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002 – dep. 24/05/2002, Avini, Rv. 221906); in effetti, l’esercizio dell’azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004 – dep. 12/04/2005, Dorgnak ed altri, Rv. 231212).
Quanto ai motivi concernenti il merito dell’imputazione, l’invio di SMS può integrare la condotta di cui all’art. 660 cod. pen., come più volte ribadito da questa Corte: si tratta, infatti, di molestia commessa col mezzo dei telefono e gli SMS non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia ‘de auditu’ che ‘de visu’, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario (Sez. 1, n. 30294 dei 24/06/2011 – dep. 29/07/2011, Donato, Rv. 250912; Sez. 1, n. 10983 del 22/02/2011 – dep. 16/03/2011, Posti, Rv. 249879; Sez. 3, n. 28680 del 26/03/2004 – dep. 01/07/2004, Modena, Rv. 229464).
II ricorrente censura la motivazione come contraddittoria in quanto, pur riconoscendo la reciprocità delle ingiurie tra imputato e persona offesa, tanto da assolvere il primo dall’imputazione di ingiuria ex art. 594 cod. pen., applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 599 comma 1, cod. pen., ha ritenuto tuttavia sussistente la contravvenzione contestata.
Il ricorrente invoca un precedente di questa Corte, secondo cui ‘non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione ‘per petulanza o altro biasimevole motivo’, alla quale è subordinata l’illiceità penale del fatto’ (Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004 – dep. 10/06/2004, Pirastru, Rv. 228207); anche in quel caso, si era di fronte a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile.
La prospettazione non può essere accolta.
In effetti, se si ritenesse che, in caso di reciprocità delle ingiurie effettuate con il mezzo telefonico, venga sempre a mancare ‘la petulanza o altro biasimevole motivo’ richiesto dalla norma incriminatrice delle molestie, si opererebbe di fatto un’estensione della causa di non punibilità in questione ad un’altra fattispecie incriminatrice, contro l’evidente volontà dei legislatore che, appunto, ha limitato la previsione eccezionale al reato di ingiuria.
Soprattutto, l’estensione della causa di non punibilità al reato di molestie sembra non cogliere la natura della previsione normativa: un caso eccezionale di rinunzia alla potestà punitiva da parte dell’ordinamento in ragione della considerazione che, data la lieve entità del fatto, in seguito alla ritorsione la partita tra i contendenti può ritenersi chiusa e la pena non appare più giustificata.
Non si tratta, quindi, di scriminante che presuppone la legittimità delle ingiurie reciproche e, non a caso, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale dei giudice, sulla base di una considerazione del fatto che è insindacabile davanti a questa Corte.
Tale natura comporta, quindi, che la condotta non punita rimanga illecita: cosicché la previsione di cui all’art. 652 cod. proc. pen. – per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di danni relativamente all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una legittima facoltà – non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen., la quale, escludendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l’esistenza dell’obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile (Sez. 5, n. 11090 dei 07/01/2015 – dep. 16/03/2015, P.C. in proc. Decarli, Rv. 263037).
In effetti, la giurisprudenza di questa Corte in sede civile – anche se riferita all’ipotesi della provocazione – afferma che tale esimente esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile dei fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria dei danno subito dal soggetto leso (Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004, Rv. 579084; Sez. 3, Sentenza n. 8911 del 17/08/1995, Rv. 493680), ricordando che ‘non è vero che per la sussistenza dell’obbligazione di cui all’art. 2043 cod. civ. sia in linea generale necessaria la ravvisabilità di un reato nel fatto illecito in questione; né che l’esistenza di una scriminante penale basti ad escludere la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ.’ e richiamando ‘la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità dei fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale’.
Quanto fin qui esposto dimostra che l’autore delle ingiurie – anche se esse sono reciproche – può senza dubbio agire ‘per petulanza o per altro biasimevole motivo’, rilevante ai sensi dell’art. 660 cod. pen..
Il giudice dei merito ha ritenuto che tale motivo fosse sussistente, mentre il ricorrente – esponendo in questa sede i motivi che lo avevano indotto ad inviare i numerosi SMS molesti – avanza considerazioni in fatto che questa Corte non può valutare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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