Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 giugno 2016, n.25434

In tema di violenza sessuale il requisito della minore gravità non può essere escluso nel caso di reiterazione nel tempo delle condotte criminose, allorché i singoli fatti siano stati compiuti nei confronti di soggetti fra loro diversi, atteso che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto ha una sua ragion d’essere laddove il soggetto passivo del reato sia sempre il medesimo, di tal che un fatto che in sé potrebbe anche essere considerato di modesta gravità, se replicato con insistenza nei confronti del medesimo soggetto acquista senza dubbio, per la progressività della lesione inferta, una maggiore gravità. Ne consegue che nel caso in cui i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall’altro, non vi è alcun motivo per non considerare, sotto il profilo della loro gravità, i singoli fatti in maniera atomistica, atteso che la lesività della condotta, stante la diversità dei soggetti passivi di volta in volta interessati da essa, non presenta alcun profilo di progressività

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 20 giugno 2016, n.25434

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva dichiarato S.V. colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv, 609-bis e 609-ter, comma 1, numero 1, cod. pen., per avere egli, nella qualità di insegnante presso l’Istituto alberghiero di (…), usato violenza sessuale nei confronti di diverse sue alunne, delle quali quattro dell’età di 14 anni ed una dell’età di 13 anni – abusando dell’autorità connessa alla sua funzione – consistita nel toccarle sulla cosce, anche in prossimità della natura, ovvero sui glutei, proferendo al contempo frasi di apprezzamento per le loro qualità estetiche ovvero di offerta di prosecuzione della propria condotta, condannandolo, pertanto, esclusa la possibilità sia di qualificare il fatto nell’ambito della fattispecie attenuate di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. sia di concedere al medesimo le attenuanti generiche, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie.

Ha proposto ricorso per cassazione il S. deducendo in via preliminare la nullità della sentenza per la mancata correlazione fra la imputazione e la sentenza stessa essendo stata contestata all’imputato la violazione dell’art. 609-bis e dell’art. 609-quater cod. pen. sebbene lo stesso sia poi stato condannato per la violazione dell’art. 609-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 609-ter, comma 1, numero 1, allegando anche il contrasto fra tale decisione ed i principi in materia di esercizio del diritto di difesa come sanciti, in ossequio all’art. 6 della CEDU, dalla Corte di Strasburgo.

Il ricorrente ha altresì contestato la valutazione operata dai giudici del merito delle condotte da lui poste in essere come integranti il reato di violenza sessuale, nonché la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur essendo presenti certificazioni mediche attestanti il suo stato di sofferenza psichiatrica, non si è ritenuto di disporre perizia al fine di accertare la sua piena capacità di intendere e di volere.

Infine è contestata la sentenza, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello della insufficiente motivazione in punto di esclusione della attenuante del fatto lieve e della concessione delle attenuanti generiche.

La parte civile costituita G.C. ha depositato, tramite la propria difesa di fiducia, una memoria scritta, datata 2 settembre 2015, con la quale si è opposta all’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e lo stesso deve essere accolto nei termini di cui appresso.

Col primo motivo di impugnazione il ricorrente si lagna, riferendo tale sua lamentela sia al vizio di violazione di legge che a quello di motivazione, sostenendo che non vi sia correlazione fra il fatto contestato nel capo di imputazione e quello accertato in sentenza; in particolare la difesa del S. ha censurato la impugnata sentenza relativamente al fatto che al prevenuto era stata contestata la violazione degli artt. 81, cpv., 609-bis, in relazione all’art. 609-septies, comma 4, numeri 1) e 2), e 609-quater cod. pen., laddove nella motivazione della sentenza già del giudice di prime cure, la sua penale responsabilità era stata, invece, dichiarata in relazione agli artt. 81, cpv., 609-bis e 609-ter, comma 1, cod. pen..

La censura, cui peraltro già aveva dato esauriente risposta la Corte di appello lucana, non ha pregio.

Va, ricordato che in tema di necessaria correlazione fra accusa e sentenza, è granitico il principio ripetutamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, e che adesso ancora una volta di intende ribadire, secondo il quale, ai fini del rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza ciò che rileva è la compiuta, o anche sommaria purché esauriente, descrizione del fatto e non l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 marzo 2015, n. 9706; idem Sezione V penale, 25 ottobre 2010, n. 37920).

Di tale principio si è fatta forte la Corte territoriale nel riqualificare il fatto contestato al S. (non importando in questo momento in quanto non rilevanti ai fini della decisione in ordine al presente motivo di impugnazione il riferimento alla continuazione fra le condotte contestate ed alla procedibilità ex officio per le medesime derivante dalla indicazione nella rubrica contestata anche degli artt. 81, cpv., e 609-septies cod. pen.) come violazione degli artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, numero 1, cod. pen..

Infatti la descrizione degli episodi contestati faceva, appunto, riferimento ad atti di violenza sessuale commessi con abuso di autorità uno dei quali riferito ad una persona offesa di età inferiore ad anni 14, fattispecie concreta puntualmente corrispondente a quella rappresentata dalle due disposizioni indicate dal Tribunale di Potenza in sede di riqualificazione giuridica del medesimo fatto originariamente contestato all’imputato.

D’altra parte, come evidenziato dallo stesso ricorrente, la indicazione delle norme asseritamente violate originariamente contenuta nel capo di imputazione conteneva un evidente errore, laddove erano in esso contemplati sia l’art. 609-bis che l’art. 609-quater cod.pen., trattandosi di disposizioni fra loro antinomiche, come espressamente evidenziato dal testo della seconda disposizione, il quale espressamente fa riferimento alla punibilità di ipotesi poste al di fuori del perimetro normativo di cui all’art. 609-bis cod. pen.

Ed è, appunto, per la correzione di tale errore che i giudici del merito, fermo restando nei suoi profili naturalistici il fatto contestato, hanno rettificato la indicazione delle disposizioni contestate.

Né, infine sul punto, la diversa qualificazione del fatto, peraltro irrilevante in termini di determinazione della sanzione ad esso applicabile dato l’identico regime punitivo degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., può intendersi in contrasto coi principi contenuti nell’art. 6 della Convenzione Edu in materia di diritto alla difesa, posto che, come da ultimo chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, non vi è contrasto fra la disposizione ultima violata e la operazione di riqualificazione normativa del fatto contestato laddove la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato ed essa non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 luglio 2015, n. 31617).

Del tutto inammissibile è il motivo di ricorso col quale il S. ha contestato, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione di legge la affermazione della sufficienza della prova del compimento da parte sua delle condotte ascritte nonché la loro riconducibilità alla nozione di atti sessuali.

Si tratta, infatti, di censura che non è stata assolutamente sviluppata dal ricorrente, rimanendo al mero stadio di enunciazione sicché la medesima non consente di evidenziare con la dovuta specificità in che cosa consistano le critiche che, sotto il profilo della legittimità, il ricorrente avrebbe inteso muovere alla sentenza impugnata in relazione ai due punti indicati.

Fondati sono, invece, i motivi di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta, per un verso, la mancata effettuazione di specifica perizia volta ad accertare la sua condizione di soggetto capace di intendere e di volere ai fini della sua imputabilità e, per altro verso censura la mancata qualificazione dei fatti a lui attribuiti entro i limiti della minore gravità, sì da potere beneficiare della specifica circostanza attenuante prevista per essi dall’art. 609-bis cod. pen..

Esaminando partitamente le due censure, osserva la Corte, con riferimento al mancato espletamento della perizia medica di cui dianzi, che il giudice di seconde cure ha dichiarato la inammissibilità del motivo di appello con il quale il ricorrente ha richiesto che, previa riapertura del dibattimento fosse disposta su di lui una perizia psichiatrica sul rilievo che siffatta richiesta, introdotta con memoria depositata in data 1 dicembre 2014, si presentava come caratterizzata dalla assoluta novità rispetto ai motivi di impugnazione articolati con l’atto di appello del 19 luglio 2013, sicché esso non poteva essere preso in considerazione ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen..

Sul punto rileva la Corte di essere ben consapevole della esistenza di indicazioni giurisprudenziali in senso opposto a quello ora ritenuto preferibile; in particolare questa stessa Corte ha ritenuto, in tempi assai prossimi alla presente decisione, che, in base alla regola che vuole che il giudizio di appello sia governato dal principio della devoluzione parziale, la cognizione del giudice di secondo grado deve essere limitata ‘ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti’ (secondo la disposizione contenuta nell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.); ciò comporta che il giudice di appello non possa prendere in esame la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato nel caso in cui la decisione di primo grado non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame sul punto (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 luglio 2015, n. 33353); logico corollario di tale affermazione è, non solo che il tema della capacità di imputabilità dell’imputato deve avere formato oggetto della decisione del giudice di prime cure, ma anche che siffatto punto della decisione sia stato interessato dai motivi della impugnazione principale, posto che, laddove così non fosse stato, il motivo nuovo di doglianza sarebbe stato destinato alla dichiarazione di inammissibilità, stante l’univoca giurisprudenza secondo la quale i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi già specificati nei capi e nei punti della decisione investiti dalla impugnazione principale presentata in precedenza, essendo necessaria la esistenza di un legame di connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 luglio 2015, n. 33353; idem Sezione VI penale, 10 febbraio 2015, n. 6075; idem Sezione VI penale, 30 ottobre 2014, n. 45075).

Ritiene questo Collegio di potere dissentire dal presupposto da cui parte la illustrata impostazione e, pertanto, anche dalla ineludibilità del suo conseguente corollario, peraltro pienamente condiviso dalla Corte territoriale lucana.

Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato dalla richiesta delle parti (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2012, n. 34570; idem Sezione III penale, 25 maggio 2010, n. 19733).

Da tale rilievo pare corretto desumere che, essendo possibile innescare la facoltà officiosa del giudice di disporre la perizia sulla imputabilità del prevenuto anche in fase di gravame ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il mezzo attraverso il quale la parte può attivare siffatto potere, salva ovviamente la valutazione del giudicante in ordine alla assoluta necessità della riapertura dell’istruttoria, non può essere altro che la formulazione di un relativo motivo di impugnazione della sentenza deliberata in assenza del mezzo istruttorio del quale si chiede lo svolgimento; alla ammissibilità di esso non può essere di ostacolo, trattandosi della sollecitazione di un potere che comunque competerebbe al giudicante anche autonomamente, il fatto che siffatta operazione sia stata compiuta solamente in sede di proposizione di motivi aggiunti di impugnazione, non potendosi opporre ragionevolmente, stante la possibile officiosità della attivazione del relativo potere istruttorio, alcuna preclusione.

Per tornare al caso di specie vi è, tuttavia, da osservare la Corte lucana, che pure aveva dichiarato la inammissibilità per le esposte ragioni, della richiesta di riapertura della istruttoria formulata da parte ricorrente, la ha, comunque, esaminata nel merito ritenendola ingiustificata.

Tale decisione appare, però, del tutto illogica e comunque viziata, atteso che la Corte territoriale, che pur dà atto della esistenza di una diagnosi, la cui documentazione è puntualmente indicata dal ricorrente, a carico del S. , attestante l’esistenza, in epoca ampiamente risalente rispetto ai fatti per cui è processo e perdurante sino ad essi, di un disturbo bipolare a prevalente componente depressiva, ne esclude a priori la rilevanza in termini di incidenza di esso sulla capacità di intendere e di volere, sulla base della affermazione che la indicata diagnosi non appare idonea ad integrare una patologia psichiatrica capace di influire sulla imputabilità del soggetto.

Una tale motivazione non è assolutamente convincente.

Ritiene, infatti, la Corte che la descritta diagnosi, si ribadisce data per acquisita dalla Corte di appello nei contorni indicati, è stato superficialmente liquidata dalla medesima Corte, con valutazione priva di un supporto argomentativo che ne chiarisca le effettive ragioni, come non idonea a fare emergere una patologia psichiatrica che, per consistenza, gravità ed intensità, sia atta ad incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere escludendola o facendola grandemente scemare, e ciò sebbene i dati clinici accettati dalla Corte segnalassero una seria patologia non manifestamente inidonea ad incidere in senso pregiudizievole sulla capacità di intendere e di volere di chi ne sia affetto.

Infatti, premessa la acquisita rilevanza in termini di infermità di interesse psichiatrico della cosiddetta sindrome bipolare, costituendo essa una forma di possibile manifestazione della psicosi maniaco depressiva, rileva il Collegio che, in linea di principio la diagnosi di un siffatto disturbo esula rispetto ai confini di un generico disturbo della personalità, come tale di per sé non valutabile ai fini della mancanza di imputabilità, ove non accompagnato da manifestazioni di gravità e consistenza tale da determinare in concreto una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore (Corte di cassazione, Sezione I penale, 19 dicembre 2014, n. 52951; idem Sezione III penale 14 gennaio 2014, n. 1161), potendo, invece, ridondandare in una vera e propria malattia – come tale caratterizzata dalla presenza di un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità – e che secondo la risalente ma non contraddetta giurisprudenza di questa Corte è da annoverare fra i fattori potenzialmente idonei a costituire causa di mancanza di imputabilità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 giugno 2003, n. 24614).

La rilevata inadeguatezza motivazionale, tale da evidenziarne la manifesta illogicità, comporta, pertanto, la necessità di annullare la sentenza impugnata.

Necessità che deriva, peraltro, anche dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo di impugnazione, concernente il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti dei quali è stato ritenuto responsabile il S. come di minore gravità.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso la possibilità di siffatto inquadramento sulla base del dato offerto dalla reiterazione delle condotte criminose, dal contesto in cui le stesse si sono realizzate e dalla giovane età delle persone offese.

I tre parametri di valutazione appaiono, quanto al caso di specie, tutti incongruamente evocati.

Premesso, infatti, che questa Corte ha in diverse occasioni affermato che il requisito della minore gravità può essere riconosciuto solo all’esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell’entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 settembre 2014, n. 39445), rileva il Collegio che, sebbene l’elemento della reiterazione nel tempo delle condotte criminose sia stato considerato in linea di principio valido indice della non appartenenza della fattispecie al novero dei fatti di minore gravità (in tal senso, infatti, cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 maggio 2015, n. 21458), tuttavia il criterio in questione appare non essere più valido nel senso sopra indicato allorché i singoli fatti siano stati compiuti nei confronti di soggetti fra loro diversi; invero, osserva il Collegio, il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, che è indubbia conseguenza della reiterazione della stessa, ha una sua ragion d’essere laddove il soggetto passivo del reato sia sempre il medesimo, di tal che un fatto che in sé potrebbe anche essere considerato di modesta gravità, se replicato con insistenza nei confronti del medesimo soggetto acquista senza dubbio, per la progressività della lesione inferta, una maggiore gravità; ma nel caso in cui i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall’altro, non vi è alcun motivo per non considerare, sotto il profilo della loro gravità, i singoli fatti in maniera atomistica, atteso che la lesività della condotta, stante la diversità dei soggetti passivi di volta in volta interessati da essa, non presenta alcun profilo di progressività.

Lo stessa assenza di autonoma sintomaticità ai fini della individuazione o meno della ipotesi di minore gravità deve affermarsi per ciò che attiene alla età della persona offesa, posto che il legislatore già ha valutato, e variamente modulato, tale specifica caratteristica della vittima del reato onde qualificare la violazione del bene libertà sessuale come aggravato o meno (in tale senso di recente: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 gennaio 2015, n. 3284).

Con riferimento, infine, al contesto in cui le condotte sono state poste in essere, dovendosi tale rilievo riferirsi al fatto che le violenze addebitate al S. si sono svolte all’interno della istituzione scolastica ove egli svolgeva le funzioni di insegnante e le persone offese erano lì in quanto sue allieve, non ignora questo Collegio la circostanza che nel recente passato questa Corte ha escluso la sussumibilità del fatto di violenza sessuale nell’ambito della ipotesi della minore gravità laddove teatro delle condotte delittuose sia stato un ambiente scolastico.

Si è infatti, affermato in quella occasione, con acuta sensibilità, che i ‘fatti si erano svolti in un istituto scolastico, ossia in un luogo di crescita, sociale e intellettuale, cui la collettività affida il duplice compito di trasmettere conoscenze, cioè istruire, e quello di trasmettere capacità di convivenza con gli altri, cioè educare. Dunque è, all’evidenza, inconciliabile con la peculiarità del locus commissidedicti, una valutazione di minore gravità del fatto di violenza sessuale, atteso che ciascuno degli episodi si è consumato all’interno di quel luogo in cui lo studente deve sentirsi protetto, al sicuro, ed in cui, per le stesse ragioni, è stato più facile per la vittima essere preda delle attenzioni sessuali del docente, grazie all’approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente tra alunno e professore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 luglio 2014, n. 14437).

L’argomento illustrato era stato anche doppiato dalla ulteriore ragione, definita prima logica che giuridica, legata alla ritenuta antinomia tra la sussunzione del fatto (commesso da un insegnante nei confronti dell’alunno) nell’ipotesi della c.d. minore gravità e la previsione legislativa, contenuta nell’art. 609-septies, comma 4, numero 2), cod. pen., che prevede la procedibilità d’ufficio del reato di violenza sessuale commesso, per come recita il testo legislativo: ‘da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia’.

I due argomenti non appaiono, tuttavia pienamente convincenti; il secondo, infatti, parrebbe, come suol dirsi, provare troppo sovrapponendo il concetto di procedibilità con quella di gravità del reato; applicando coerentemente il principio si dovrebbe, ad esempio, costantemente escludere la possibilità di qualificare un fatto di violenza sessuale, quali che ne siano stati i connotati fenomenici, come di minore gravità, ogniqualvolta lo stesso sia connesso ad altro delitto per il quale sia prevista la procedibilità di ufficio (cfr. art. 609-septies,n. 4, cod. pen.).

Evidenti potrebbero essere le incongruenze cui la indiscriminata applicazione della regola potrebbe portare in tutte le ipotesi in cui la connessione non abbia determinato di per sé l’aggravamento di un fatto che, autonomamente considerato, appaia di non particolare offensività.

Il primo, pur suggestivamente ed appassionatamente sostenuto, comporta, però, di fatto una possibile duplicazione della rilevanza penale dell’abuso della posizione di autorità che già può costituire elemento integrativo della fattispecie penalmente rilevante; esso varrebbe una volta ai fini della integrazione del reato ed una seconda volta ai fini della esclusione della fattispecie attenuata.

Appare, pertanto fallace proprio nel suo affermato automatismo, postulato anche nella sentenza impugnata, la negazione della possibilità di qualificare come fatto di minore gravità l’episodio di violenza sessuale se commesso dall’insegnate in ambiente scolastico.

Va, infine, accolta, sotto il profilo della illogicità della motivazione, anche la censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che l’argomento utilizzato a tal fine dalla Corte territoriale, cioè che non vi è ragione di modificare il trattamento sanzionatorio essendo già stata irrogata la pena nel minimo edittale, è argomento, per come rappresentato, palesemente insostenibile.

Ciò in quanto lo stesso non solo non tiene conto della pacifica, anzi statisticamente prevalente, concedibilità di siffatta tipologia di attenuante proprio al fine di valicare i termini minimi della sanzione edittale prevista dal legislatore, ma anche comporta che la opzione per la riconoscibilità o meno delle attenuanti generiche sia operata sulla base di parametri, che, in assenza di un’adeguata motivazione, appaiono fra loro in aperta contraddizione, risultando, di fatto, che la negatoria della attenuanti generiche è motivata dalla non particolare rilevanza penale del fatto contestato, tale da averne giustificato la sanzionabilità con una pena commisurata al minimo edittale.

La sentenza della Corte di appello di Potenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno che provvederà sia in relazione alla opportunità di procedere alla perizia medica riguardante la imputabilità dell’imputato sia in ordine alla qualificabilità dei fatti da lui commessi come di minore gravità ai sensi dell’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen ed in ordine alla meritevolezza del S. della attenuanti generiche.

L’accoglimento della impugnazione proposta dall’imputato esclude la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla costituita parte civile, dovendosi questa considerare soccombente nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, limitatamente alla valutazione della imputabilità e della applicabilità delle attenuanti generiche e della minore gravità.

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