Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 9 giugno 2016, n. 24053

La nomina del difensore di fiducia deve essere depositata innanzi all’Autorità Giudiziaria che procede nel momento in cui la nomina viene effettuata, atteso che la nomina fiduciaria del difensore, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell’ordinamento processuale, deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell’ufficio, sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta, incombendo sull’imputato l’onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l’autorità procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia

 

Suprema Corte di Cassazione

sezioen V penale

sentenza 9 giugno 2016, n. 24053

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. CATENA R. – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 08/04/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico ministero, in persona del dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Pavia in composizione monocratica del 17/02/2011, con cui (OMISSIS) era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 497 c.p. – perche’, in concorso con altri, formava la carta di identita’ valida per l’espatrio emessa dal Comune di (OMISSIS) ed intestata a (OMISSIS); in (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore di fiducia, Avv.to (OMISSIS), in data 18/06/2015 per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 179 c.p.p., articolo 111 Cost., in quanto in data 16/07/2008, precedente l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., era stata depositata presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice delle indagini preliminari la nomina, quale difensore di fiducia del ricorrente, dell’Avv.to (OMISSIS), in calce all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; detta nomina rendeva del tutto inefficace la precedente nomina di difensore d’ufficio, per cui erroneamente gli atti emessi successivamente dal pubblico ministero erano stati notificati al difensore d’ufficio, Avv.to (OMISSIS); solo per caso il difensore di fiducia apprendeva dell’udienza fissata innanzi al giudice monocratico, ed eccepiva in udienza la nullita’ derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia sia dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., che del decreto di citazione a giudizio; il primo giudice, con ordinanza la cui motivazione e’ stata condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto inefficace la nomina a difensore di fiducia in quanto essa avrebbe dovuto essere resa o consegnata all’A.G. procedente, ai sensi dell’articolo 96 c.p.p., ossia, nel caso in esame, al pubblico ministero, essendo detta nomina intervenuta nella fase delle indagini preliminari, per cui la nomina depositata presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari sarebbe rimasta inefficace fino all’invio della stessa agli atti del pubblico ministero; detta motivazione contrasterebbe con il principio del giusto processo, atteso che il pubblico ministero assume il ruolo di parte processuale e non puo’ in alcun modo sostituirsi al giudice terzo, per cui la nomina ai sensi dell’articolo 96 c.p.p., non puo’ ritenersi debba essere depositata presso una parte processuale in assenza di una norma in tal senso; si dichiara di sollevare, inoltre, eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 96 c.p.p., nella misura in cui non preveda come obbligatoria la consegna della nomina ad ogni parte processuale o della comunicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’avvenuto deposito ad ogni parte processuale, non potendosi ritenere inefficace il deposito di una nomina in assenza di norme in tal senso, ne’ potendosi ritenere riferibile al pubblico ministero la locuzione “autorita’ procedente”, cio’ sia alla luce dei principi del giusto processo che alla luce delle Sez. U. n. 19289 del 2004, che hanno stabilito come il giudice per le indagini preliminari sia il dominus della fase delle indagini preliminari, come dimostrato anche dalle norme del codice di rito che regolano le scansioni processuali nella detta fase.
3. Con memoria depositata in data 25/03/2015 si chiede, in ogni caso, la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, maturata in data 07/01/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non e’ fondato e va, pertanto, rigettato.
1. L’assunto su cui si basa il ricorso – secondo cui il pubblico ministero rappresenterebbe, processualmente, una parte non inquadrabile nel concetto di autorita’ procedente – appare in palese contrasto con le norme del vigente ordinamento giudiziario e del codice di rito, secondo cui la funzione di pubblico ministero e’ esercitata da magistrati appartenenti a tutti gli effetti all’ordine giudiziario, ed il cui ruolo di parte processuale nulla toglie a detto inquadramento, non a caso essendo il pubblico ministero tradizionalmente qualificato come parte pubblica, che, come tale, condivide con gli altri soggetti appartenenti all’ordine giudiziario l’interesse dello Stato all’accertamento della verita’ processuale. In tal senso basti pensare alla disposizione di cui all’articolo 358 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero svolge, nell’ambito delle indagini preliminari, non solo ogni attivita’ necessaria per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, ma anche gli accertamenti sui fatti e le circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.
Fatta questa premessa, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sin dalla sentenza della Sez. 4, n. 4257 del 20/12/1995, Rv. 204033, ha costantemente fornito un’interpretazione dell’articolo 96 c.p.p. basato sul principio di responsabilita’ e sull’onere di informazione, entrambi complementari alla rilevanza della nomina a difensore di fiducia in considerazione del ruolo nevralgico ricoperto dal difensore medesimo nell’economia della dialettica processuale.
Conseguenza di detta impostazione e’ che la nomina del difensore di fiducia debba essere depositata innanzi all’Autorita’ Giudiziaria che procede nel momento in cui la nomina viene effettuata, essendo appena in caso di sottolineare che la nomina fiduciaria del difensore, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell’ordinamento processuale, deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell’ufficio, sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta, incombendo sull’imputato l’onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l’autorita’ procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia (Sez. 5, sentenza n. 48088 del 08/11/2004, Rv. 230511, che ha sancito come l’omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato per l’udienza preliminare non sia causa di nullita’ qualora l’atto di nomina, intervenuto successivamente alla fissazione dell’udienza ma prima dell’emissione dell’avviso, sia stato presentato al pubblico ministero, ormai spogliatosi del procedimento anziche’ al giudice per l’udienza preliminare).
E’ stato, quindi, affermato che l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare al difensore di fiducia dell’imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall’articolo 96 c.p.p., comma 2, la sua nomina ad una autorita’ giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullita’ se il difensore non dimostra che, al momento in cui e’ disposta la notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare, l’atto di nomina e’ gia’ nella disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria procedente (Sez. 5, sentenza n. 2804 del 04/11/2014, Rv. 262585); analogamente e’ stato affermato che l’omesso avviso al codifensore di fiducia del condannato per l’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza non e’ causa di nullita’ qualora l’atto di nomina sia stato indirizzato ad una autorita’ giudiziaria (nella specie, il Procuratore della Repubblica) diversa da quella investita della cognizione della causa, in contrasto con le forme previste dall’articolo 96 c.p.p. che impongono che la relativa dichiarazione sia resa all’autorita’ giudiziaria procedente (Sez. 1, sentenza n. 24096 del 26/05/2009, Rv. 244650).
Detto principio consolidato, quindi, deve trovare applicazione anche nel caso in esame.
Come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, all’udienza dibattimentale del 17/02/2011 il difensore aveva esibito la nomina effettuata in sede di istanza di gratuito patrocinio e depositata all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia in data 16/07/2008; il primo giudice aveva ritenuto che l’autorita’ procedente, ai sensi dell’articolo 96 c.p.p., fosse il pubblico ministero in quanto il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui la nomina non aveva efficace fino a che non fosse giunta nel fascicolo delle indagini, anche su iniziativa del giudice per le indagini preliminari che, pero’, non aveva alcun obbligo in tal senso.
Nel caso di specie la nomina non era mai giunta nel fascicolo del pubblico ministero, ne’, successivamente, in quello del dibattimento, essendo stata depositata solo in udienza, come detto in data 17/02/2011.
Dall’esame degli atti trasmessi a questa Corte risulta, inoltre, che l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., risulta emesso in data 13/03/2009, per cui non vi e’ dubbio che al momento in cui la nomina del difensore di fiducia era intervenuta il procedimento fosse ancora nella fase delle indagini preliminari. Risulta altresi’ che in data 08/07/2008, allorquando era stato redatto verbale di elezione di domicilio ai fini delle notificazioni, il ricorrente aveva riservato la nomina del difensore di fiducia e, tuttavia, la nomina contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esibita all’udienza del 17/02/2011, non risulta neanche depositata, atteso che dagli atti trasmessi a questa Corte risulta solo la notifica al difensore di fiducia del decreto di ammissione del Giudice delle indagini preliminari, datato 26/07/2008, con notifica effettuata in data 30/07/2008.
Ne’ puo’ avere rilevanza alcuna la circostanza che la nomina fosse stata depositata presso l’Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, atteso che essa era allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cui provvedimento di ammissione ha indiscutibilmente natura giurisdizionale, con la competenza ad emetterlo da parte dell’autorita’ giurisdizionale anche nella fase delle indagini preliminari (Sez. U., sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Rv. 228666), senza che cio’ possa in alcun modo far ritenere che la difesa fosse esonerata dall’onere di depositare comunque la nomina di difensore di fiducia anche presso l’A.G. procedente, che nel caso di specie era, senza alcun dubbio, il pubblico ministero.
Ne discende, quindi, la palese e manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale, peraltro del tutto genericamente formulata e, come tale, da ritenersi inammissibile (Sez. 5, sentenza n. 51253 del 11/11/2014, Rv. 262200).
2. Infondata appare altresi’ la richiesta di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, atteso che al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei – e che pertanto risulterebbe decorso alla data del 07/01/2016 – vanno aggiunti mesi quattro e giorni ventisette a seguito della sospensione derivante dall’adesione della difesa, all’udienza del 01/12/2015, all’astensione di categoria; ne consegue, quindi, che il reato non e’ prescritto.
Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell’articolo 6161 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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