Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 12 giugno 2017, n. 29174

Nel caso di esercizio abusivo della professione è ammessa la confisca dell’immobile in cui è esercitata l’attività, di proprietà del padre del professionista, solo se si dimostra la sua non estraneità al reato

Il terzo, pur non potendo contestare le ragioni della confisca sulle quali si e? formata una preclusione processuale, puo? far valere davanti al giudice dell’esecuzione il suo diritto alla restituzione del bene confiscato in conseguenza del suo diritto di proprieta? e dell’assenza di ogni addebito di negligenza; ne consegue che l’inosservanza della procedura camerale in contraddittorio impedisce al terzo estraneo al reato il corretto esercizio del diritto di difesa e costituisce causa di nullita? assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 12 giugno 2017, n. 29174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. NOVIK Adet To – rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 21/09/2015 del GIP TRIBUNALE di MASSA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;

lette le conclusioni del PG Dott. Luigi Orsi che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21 settembre 2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., articolo 667 c.p.p., comma 4, l’istanza presentata da (OMISSIS) di restituzione dell’immobile confiscato nel procedimento a carico del figlio (OMISSIS), imputato di esercizio abusivo della professione di medico ortopedico, di podologo e di odontotecnico. A sostegno della decisione, affermava che l’immobile apparteneva all’imputato e che comunque il richiedente, pur essendone l’intestatario formale, era presumibilmente a conoscenza dell’uso illecito dell’immobile da parte del figlio. Ai fini della confisca, osservava, era sufficiente anche la sola colpa, elemento questo sussistente quanto meno sotto il profilo della conoscibilita’ dell’uso che dell’immobile era fatto, mentre era irrilevante la conoscenza che in esso si svolgessero anche attivita’ lecite.

2. Avverso detto provvedimento, (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi e ne chiede l’annullamento.

2.1. Violazione dell’articolo 240 c.p., commi 1 e 3, e travisamento dei dati processuali e documentali.

Osserva la difesa che i locali in cui era esercitata l’attivita’ abusiva erano stati concessi dal ricorrente al figlio a titolo gratuito, ma questa situazione non faceva venir meno la titolarita’ del diritto.

Il ricorrente non era mai stato indagato e nessun elemento dimostrava che avesse agevolato la commissione del reato.

Richiama la giurisprudenza di legittimita’ e Europea formatasi sul punto della confisca nei confronti dei terzi incolpevoli.

2.2. Violazione dell’articolo 125 c.p.p., e connesso vizio motivazionale, avendo il giudice motivato mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado, che a sua volta richiamava altri atti del processo di merito non conosciuti dal terzo estraneo al reato.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento, ritenendo assertiva l’affermazione del giudice dell’esecuzione che il ricorrente fosse “presumibilmente” consapevole dell’uso illecito dell’immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti che seguono. Il giudice dell’esecuzione, richiesto della restituzione dell’immobile oggetto di confisca in sede di cognizione, ha rigettato de plano l’istanza proposta dal ricorrente (OMISSIS), legittimo proprietario del bene, richiamando quanto accertato nell’ambito del processo a carico del figlio (OMISSIS), imputato di aver esercitato abusivamente la professione medica nell’immobile. Detto giudice, pur avendo affermato che l’immobile “apparteneva” all’imputato, non ha disconosciuto che il titolare del diritto di proprieta’ era il padre, ed ha ritenuto legittima la confisca perche’ dalla sentenza si evinceva che il richiedente era presumibilmente a conoscenza dell’uso illecito dell’immobile da parte del figlio.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 47473 del 02/10/2013 – dep. 29/11/2013, Corsano, Rv. 258078), l’adozione del procedimento de plano in base al combinato disposto dell’articolo 676 c.p.p., articolo 667 c.p.p., comma 4, si riferisce al caso in cui la confisca e’ stata disposta dal giudice dell’esecuzione e non al caso in cui al giudice dell’esecuzione si e’ chiesto di provvedere su una confisca gia’ ordinata con sentenza. In tale ultimo caso, infatti, il giudice dell’esecuzione deve procedere a norma dell’articolo 666 c.p.p., pronunciando decreto, nell’ipotesi di inammissibilita’ dell’istanza ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, ovvero negli altri casi pronunciando ordinanza, ai sensi del comma 6, dello stesso articolo, nel contraddittorio delle parti.

La ragione e’ evidente: l’ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato “inter partes”; pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente sussistendo la causa impeditiva prevista dall’articolo 240 c.p., comma 3, il soggetto estraneo al reato, e percio’ rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene puo’ chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all’imputato condannato (Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218). Come hanno affermato le Sezioni Unite n. 9 del 1999, Bacherotti, con principio valido anche per i diritti reali di proprieta’ “la giurisprudenza di legittimita’, sia penale che civile, e’ consolidata nel senso che nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”. Nella citata sentenza sono state altresi’ precisate le coordinate entro cui nella situazione data deve muoversi il giudice dell’esecuzione “i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneita’ al reato”, dalle quali dipende l’operativita’ della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato”.

A tal fine, quindi, il terzo, pur non potendo contestare le ragioni della confisca sulle quali si e’ formata una preclusione processuale, puo’ far valere il suo diritto alla restituzione del bene confiscato in conseguenza del suo diritto di proprieta’ e dell’assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 1, Sentenza n. 47312 del 2011), attivando “il procedimento di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilita’ di completa acquisizione probatoria (articolo 185 disp. att., comma 5) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l’esercizio del diritto di difesa” (Sezioni Unite n. 29022 del 17/7/2001, Derouach, rv. 219221).

2. L’inosservanza della procedura camerale in contraddittorio prevista dall’articolo 666 c.p.p., ha impedito al ricorrente, terzo estraneo al reato, il corretto esercizio del diritto di difesa e costituisce causa di nullita’ assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 21343 del 2008; Sez. 1, n. 89 del 14/01/1992 – dep. 04/02/1992, Bagni, Rv. 189143). Dal suo canto, il giudice dell’esecuzione, che esercita sempre la giurisdizione di merito, per giustificare la confisca nei confronti del terzo non puo’ limitarsi a richiamare gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale, ma deve procedere ad autonomo accertamento, analogo a quello preteso per l’accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza, indicando gli elementi fattuali che dimostrino la non estraneita’ del terzo al reato.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione che provvedera’ a nuovo giudizio che, pur con ampia liberta’ di valutazione, tenga conto dei rilievi sopra espressi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Massa.

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