Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 13 giugno 2017, n. 29503

Integrano gli estremi degli artifizi e raggiri del reato di truffa, la condotta dell’imprenditore edile che, trovandosi in conclamato stato d’insolvenza, non si limita a tacere al cliente che intende acquistare un immobile in costruzione il suddetto stato, ma, al fine di convincerlo a stipulare un preliminare di vendita e quindi a ricevere gli acconti pattuiti si mostra disponibile a concedere sconti e altri vantaggi di natura economica, gli mostra altri immobili già quasi completati in altro cantiere aperto, distribuisce depliant molto accurati, ingenerando così un inesistente stato di solidità finanziaria d’impresa ed economica dell’impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 13 giugno 2017, n. 29503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

contro la sentenza del 25/05/2016 della Corte di Appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;

udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) – condannati per il reato di truffa hanno proposto un comune ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la violazione dell’articolo 640 c.p. sotto i seguenti profili:

1.1. INSUSSISTENZA DELL’ELEMENTO MATERIALE E PSICOLOGICO: la difesa, dopo avere premesso i fatti (pag. 1-11 ricorso), ha sostenuto che la Corte avrebbe valutato in modo parziale ed incompleto il compendio probatorio al fine di motivare la consapevolezza dello stato di decozione in cui gli imputati si trovavano al momento in cui conclusero il preliminare di vendita poi rimasto inadempiuto. A tal fine, la difesa, ha ripercorso analiticamente le risultanze probatorie (testimonianze e documenti: pag. 11-38) ed ha concluso (pag. 39-43) sostenendo che: a) nessun raggiro era ravvisabile nella condotta degli imputati che, nella fattispecie in esame, si erano comportati con la persona offesa come da prassi usuale; b) non era vero che, al momento della stipula del preliminare, i ricorrenti avessero cognizione dello stato d’insolvenza in cui si trovava la loro impresa edile: infatti, il tracollo finanziario fu improvviso ed imprevedibile; c) essendo plausibile la tesi alternativa, gli imputati avrebbero dovuto essere assolto sotto il profilo del “ragionevole dubbio”;

1.2. ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: ad avviso della difesa (pag. 43-49 del ricorso), a tutto concedere, la condotta degli imputati avrebbe dovuto essere sussunta nel paradigma di cui all’articolo 641 c.p. – peraltro insussistente – relativamente al quale andrebbe, pero’, pronunciata sentenza di non doversi procedere stante la tardivita’ della querela;

1.3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa con i motivi quarto e quinto (pag. 50-54 del ricorso) sostiene che, erroneamente, la Corte avrebbe ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 in quanto in alcun modo gli imputati volevano e potevano prevedere un rilevante danno per il promissario acquirente. La Corte, inoltre, erroneamente, non aveva concesso le attenuanti generiche e diminuito la pena pur sussistendone i presupposti;

1.4. LIQUIDAZIONE DEL DANNO: infine, la difesa (pag. 54 ss), ha sostenuto che, erroneamente, la Corte aveva confermato le statuizioni civili nonostante non ci fossero elementi certi per la liquidazione del danno in sede penale.

1.5. Con memoria pervenuta in data odierna, la difesa ha dedotto la prescrizione in quanto il momento della consumazione del reato andava individuato non nel 24/11/2009 (cosi’ come contestato nel capo d’imputazione) ma in data 28/02/2009: di conseguenza, la prescrizione era maturata in data 28/08/2016 (pag. 5, memoria).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. INSUSSISTENZA DELL’ELEMENTO MATERIALE E PSICOLOGICO.

La censura e’ manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati per il “reato p. e p. dagli articoli 110 e 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 7, perche’, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti, tra l’altro, nel prospettare la propria serieta’ aziendale e la bonta’ dell’affare, facendo sottoscrivere a (OMISSIS) un preliminare di compravendita di un appartamento sito in (OMISSIS), facendosi consegnare dal medesimo due assegni di 30.000 Euro ciascuno quale anticipo sull’acquisto dell’immobile, rendendosi quindi irreperibili e dichiarando poi il fallimento dell’impresa edile (OMISSIS) S.r.l, inducevano in errore la persona offesa sulle menzionate circostanze, procurandosi l’ingiusto profitto corrispondente all’importo sopra indicato, con pari danno del (OMISSIS). Con l’aggravante di aver recato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita’. Commesso in (OMISSIS) e accertato il (OMISSIS)”.

1.2. Entrambi i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi della truffa nella suddetta condotta alla stregua dei seguenti motivi: “la condotta degli imputati, tuttavia, non si esauriva, secondo il Giudice di prime cure, nella semplice assunzione di un’obbligazione nella piena consapevolezza di non potere adempierla, cosi’ integrando il meno grave delitto di insolvenza fraudolenta, prospettato dalla difesa, ma si connotava di elementi ulteriori, ossia della predisposizione di artifizi e raggiri, consistiti in una messa in scena volta ad accreditare la serieta’ dell’impresa e ad esercitare “seduzione” sul (OMISSIS) e, al contempo, della reticenza su aspetti contrattuali determinanti: rappresentazione di sconti e vantaggi di natura economica in caso di anticipi in denaro, dissimulazione della propria condizione di dissesto, di immobiliari gia’ quasi completate in altro cantiere aperto e la distribuzione di depliant molto accurati disponibilita’ ad accontentare tutte le esigenze della clientela addirittura effettuando varianti costruttive sostanzialmente a costo zero, il che induceva in errore il (OMISSIS) sulla bonta’ dell’affare e lo convinceva all’esborso di anticipi in denaro, si’ integrando perfettamente il delitto di truffa contrattuale. Valorizzava altresi’ il Giudice anche taluni comportamenti messi in atto dagli imputati dopo la stipula del preliminare e l’incasso delle somme loro corrisposte da parte del (OMISSIS) quali anticipi e cioe’: l’assenza di iniziative nel momento in cui la societa’ (OMISSIS) aveva comunicato l’inefficacia della garanzia in ragione degli 87 protesti – per un importo di 300.000,00 Euro- elevati nei confronti della (OMISSIS) srl (gli imputati non si attivavano affatto per comprovare che si trattava di un dissesto transitorio legate ad una sfavorevole congiuntura delle imprese edili), l’assenza di spiegazioni veritiere nel momento in cui (OMISSIS) si avvedeva del rallentamento dello stato di avanzamento lavori e chiedeva lumi in tal senso e, infine, la loro irreperibilita’ a partire dal marzo 2009. Rilevava il primo Giudice che la contestata truffa (aggravata dal rilevante danno patrimoniale cagionato al (OMISSIS)) era da attribuirsi ad entrambi gli imputati osservando che (OMISSIS) era colui che nella societa’ gestiva la parte commerciale e che aveva personalmente sottoscritto il contratto preliminare, mentre (OMISSIS) era legale rappresentante della impresa edile e soggetto presente alla stipula del negozio” (pag. 6 ss sentenza impugnata in cui la Corte Territoriale riassume la decisione del giudice di primo grado).

La suddetta motivazione e’ stata, poi, sostanzialmente confermata dalla Corte Territoriale che ha aggiunto anche che “costituisce inoltre raggiro da parte degli imputati la promessa del rilascio di una fideiussione che la societa’ non avrebbero potuto ottenere” (pag. 16 sentenza impugnata).

1.3. La tesi difensiva e’ quella sinteticamente illustrata supra al § 1.1. della presente parte narrativa, ed e’ perfettamente identica a quella dedotta con i motivi di appello (cfr pag. 8-13 della sentenza impugnata in cui la Corte Territoriale riassume, in modo particolareggiato, i motivi di appello) in quanto e’ tutta finalizzata a contestare, in punto di fatto, da una parte, la sussistenza degli artifizi e raggiri stigmatizzati da entrambi i giudici di merito e, dall’altra, a sostenere un comportamento al piu’ “colposo” degli imputati i quali, non essendosi resi conto dello stato di decozione in cui versava la loro impresa, non aveva inteso affatto truffare la persona offesa al fine di carpirgli ingenti somme di denaro.

1.4. Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti (pag. 3 ss della sentenza impugnata) ha risposto sulla base di una serie di riscontri di natura fattuale e logica (pag. 13-19 della sentenza impugnata), disattendendo, quindi, la tesi difensiva dell’imputato.

L’unica domanda alla quale, quindi, in questa sede, occorre rispondere puo’, essere formulata nei seguenti termini: se la risposta che la Corte Territoriale ha dato ai motivi di appello sia o meno manifestamente illogica (non semplicemente illogica), tenendo altresi’ presente, considerato che ci si trova di fronte ad una doppia conforme, che il vizio del travisamento della prova (per tale dovendosi intendere l’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o l’omessa valutazione di una prova decisiva), puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimita’, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438): il che, non essendo ravvisabile nel caso di specie, esclude che questa Corte possa ripercorrere nuovamente tutto l’esito della svolta istruttoria come ha preteso di fare la difesa (pag. 11-38 del ricorso) che ha cercato, con una diversa lettura del compendio probatorio di ottenere, surrettiziamente, una nuova valutazione del merito della vicenda processuale.

Non e’, infatti, ammissibile, in sede di legittimita’, la censura avente ad oggetto il travisamento del fatto in quanto resta, comunque, esclusa la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova.

Ora, alla suddetta domanda (se la Corte Territoriale sia o no incorsa nel vizio della manifesta illogicita’) deve darsi una risposta decisamente negativa perche’, come si puo’ notare dalla lettura dell’amplissima motivazione, la Corte, dopo avere preso in esame ogni singolo elemento indiziario a carico del ricorrente, ha puntualmente disatteso le censure dedotte dalla difesa ed ha concluso ritenendo il complessivo compendio probatorio – valutato nel suo insieme e non in modo frazionato – grave, preciso e concordante.

In questa sede, come si e’ detto, la difesa ha ripercorso e ribadito la propria linea difensiva reiterando le censure alla motivazione addotta dalla Corte Territoriale ma, senza che in esse siano individuabili profili di manifesta illogicita’: le suddette censure, infatti, a ben vedere, si riducono in null’altro che ad una diversa ed alternativa versione dei fatti che, pero’, per quanto detto, e’ stata smentita, alla stregua di puntuali elementi fattuali, dalla Corte Territoriale: cosi’ dicasi, per la tesi secondo la quale la societa’, al momento della sottoscrizione del preliminare, non si trovava in stato d’insolvenza o, comunque, gli imputati lo ignoravano (pag. 13 ss sentenza impugnata); per le agevolazioni concesse alla persona offesa pur di ottenere gli acconti (pag. 15 ss); per il mancato rilascio della fideiussione (pag. 16 ss); per la valutazione delle prove testimoniali (pag. 18 ss).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruita’, carenze o contraddittorieta’ motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata manifestamente infondata.

Infatti, e lo si ripete, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione e’ normativamente preclusa la possibilita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e, quindi, di procedere ad una surrettizia rivalutazione del merito, potendo solo procedere a valutare la tenuta logica della motivazione (che, quindi, non dev’essere, ictu oculi, manifestamente illogica, dovendo il sindacato di legittimita’ essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SS.UU. 24/1999) e che la medesima sia rispettosa della regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”.

Cio’ comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per, converso sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati.

Infatti, la condanna puo’ essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualita’ remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benche’ minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941).

Nel caso di specie, non e’ ravvisabile alcun vizio motivazionale sotto il profilo dell’al di la’ di ogni ragionevole dubbio, perche’ il giudice di merito, ha pronunciato sentenza di condanna sulla base di un compendio probatorio formato da indizi gravi, precisi e concordanti ex articolo 192 c.p.p., comma 2 ed ha contestualmente escluso, con motivazione logica e congrua, la tesi alternativa prospettata dalla difesa in quanto priva di ogni riscontro processuale e, quindi, non razionalmente plausibile.

In conclusione, la censura va dichiarata manifestamente infondata alla stregua del seguente principio di diritto: “integrano gli estremi degli artifizi e raggiri del reato di truffa, la condotta dell’imprenditore edile che, trovandosi in conclamato stato d’insolvenza, non si limita a tacere al cliente che intende acquistare un immobile in costruzione il suddetto stato, ma, al fine di convincerlo a stipulare un preliminare di vendita e, quindi, a ricevere gli acconti pattuiti, si mostra disponibile a concedere sconti ed altri vantaggi di natura economica, promette di stipulare la fideiussione prevista dalla legge, gli mostra altri immobili gia’ quasi completati in altro cantiere aperto, distribuisce depliant molto accurati, ingenerando cosi’ un inesistente stato di solidita’ finanziaria ed economica dell’impresa”.

L’acclarata sussistenza dei suddetti artifizi e raggiri posti in essere al fine di convincere la persona offesa a stipulare il preliminare esclude la configurabilita’ del reato di insolvenza fraudolenta (ex plurimis Cass. 33408/2009; Cass. 17767/2010): con il che deve ritenersi manifestamente infondata anche la censura di cui al § 1.2. della presente parte narrativa.

2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Anche le censure dedotte in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate posto che:

a) quanto all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 corretta deve ritenersi la motivazione con la quale la Corte Territoriale ha osservato che la suddetta aggravante deve ritenersi sussistente “per l’oggettiva rilevanza della somma corrisposta dalla persona offesa”;

b) quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che il rigetto del motivo di appello (pag. 19) e’ giustificato da motivazione esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

c) quanto alla pena, la graduazione della medesima, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e’ necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3. LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

Anche la suddetta censura e’ manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta sul punto dalla Corte Territoriale (pag. 20 ss) e’ incensurabile in punto di fatto ed ineccepibile in punto di diritto.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00 ciascuno.

La declaratoria di inammissibilita’ preclude la rilevabilita’ della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale “l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.”: ex plurimis SS.UU. 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SS.UU., 12602/2016, Ricci: con il che deve ritenersi inammissibile anche l’eccezione di prescrizione dedotta solo con la memoria depositata in data odierna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

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