Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5677

La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, e’ inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo; il quale abuso in generale ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealta’ processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalita’ eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 7 marzo 2017, n. 5677

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19818/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.R.L., gia’ S.R.L., in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.A.S., (OMISSIS) S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4280/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’infondatezza, rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, revocato il concordato preventivo al quale era stata ammessa la (OMISSIS) s.a.r.l., si dichiarava incompetente in favore del tribunale di Latina con riferimento a una nuova proposta concordataria, che il detto tribunale di Latina dichiarava improcedibile, in data 3-3-2011, perche’ revocata dalla stessa societa’. Questa, con atto 11-7-2011, trasferiva la propria sede in (OMISSIS), cancellandosi, per conseguenza, dal registro delle imprese.

A seguito della presentazione di istanze di fallimento, la prima delle quali in data 25-10-2011, la (OMISSIS) presentava peraltro nuove proposte di concordato preventivo, in data 1-2-2012 e in data 19/4/2012.

Il Tribunale di Latina le dichiarava inammissibili, riteneva la giurisdizione del giudice italiano e, con sentenza del 26-4-2012, dichiarava il fallimento della societa’.

La fallita proponeva reclamo, che la corte d’appello di Roma rigettava, a sua volta, con sentenza del 26-7-2013. Osservava che il trasferimento all’estero della sede sociale era da considerare, fittizio, giacche’ il quadro probatorio emergente dalle vicende societarie e di gestione dell’insolvenza deponeva per la sua strumentalita’. Si era trattato cioe’ di un trasferimento in costanza della situazione di insolvenza, denunciata dalla stessa proponente con artifici contabili diretti a consentire la revoca formale dello stato di liquidazione. La corte territoriale non reputava ostativa al fallimento l’avvenuta presentazione dell’ennesima domanda di concordato preventivo, e affermava che, nella valutazione comparata degli interessi sottesi alle due procedure, prevalente doveva ritenersi l’esigenza dei creditori e della parte pubblica a una regolazione concorsuale della crisi, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo. A tal riguardo sottolineava come l’insolvenza della societa’ risalisse almeno all’anno 2009, data della messa in liquidazione con una prima proposta di concordato, e che il carattere dilatorio della condotta della debitrice era conclamato dalle vicende che avevano preceduto il trasferimento all’estero della sede sociale. Per cui, venendo in rilievo l’inammissibilita’ della proposta o la revoca dell’ammissione, i meccanismi idonei alla valutazione dei presupposti del fallimento erano attivati d’ufficio, con tempi di regolazione sottratti alla disponibilita’ del debitore.

Per la cassazione della sentenza la societa’ ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

La causa e’ stata rimessa alla sezione su delega del primo presidente aggiunto, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 1.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo, denunciando violazione della L. Fall., articolo 9 e del Regolamento CE n. 1346 del 2000, L. Fall., articoli 6, 15 e 18 e articolo 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione e omessa pronuncia, la ricorrente censura la sentenza sotto i seguenti profili: per aver omesso di pronunciare in ordine alla violazione del principio dispositivo, per aver assunto che le circostanze dedotte ex adverso erano idonee a fornire indizi circa la natura fittizia del trasferimento di sede e per aver ritenuto, senza plausibile motivazione, che le dette circostanze non erano state superate dalla prova offerta dal debitore.

2 – Il motivo e’ infondato.

La corte territoriale ha messo in evidenza che il trasferimento di sede era stato deliberato dalla societa’ all’esito di vicende sottese dal comune denominatore della situazione di insolvenza. In tal senso ha reso la pronuncia che si richiedeva, avendo accertato che una tale situazione era risalente all’anno 2009, e cioe’ all’epoca di presentazione della prima proposta di concordato preventivo conseguita alla messa in liquidazione della societa’.

Invero quel concordato, aperto dinanzi al Tribunale di Napoli, era stato revocato e alla rimessione degli atti per competenza al Tribunale di Latina avevano fatto seguito vari ulteriori tentativi di soluzione concordataria, tutti abortiti. L’ultimo di questi era stato dichiarato improcedibile per rinuncia, all’esito della concessione di un termine per modificare la proposta in base ai rilievi del commissario giudiziale circa la mancata osservanza di criteri economico-imprenditoriali di un’operazione di acquisito del capitale da parte di societa’ estera.

Il trasferimento all’estero della sede, sempre in base alla sentenza d’appello, era stato Deliberato a luglio del 2011 e iscritto al registro delle imprese in data 88-2011. Appena due mesi dopo (il 25/10/2011) era stata presentata la prima istanza di fallimento.

Richiamando le mentovate vicende la corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento, deliberato in costanza della situazione di insolvenza, fosse solo apparente e unicamente finalizzato a sottrarre la societa’ alla dichiarazione di fallimento in Italia. In particolare la debitrice non aveva fornito la prova dell’effettivita’ del trasferimento all’estero.

La conclusione e’ corretta, essendo in linea col consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale l’istanza di fallimento presentata nei confronti di una societa’ di capitali, gia’ costituita in Italia, che abbia trasferito la sede legale all’estero dopo il manifestarsi della crisi d’impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell’attivita’ imprenditoriale, si’ da risolversi in un atto meramente formale (Sez. un. n. 3059-16; conf. Sez. un. n. 15580-11).

La non significativita’ degli elementi allegati dalla fallita a sostegno dell’effettivita’ del trasferimento – nella specie motivata dall’essersi in presenza di mera bozza di bilancio, di fatture prive di oggettivi riscontri, di mancanze di riferimenti ai nominativi di potenziali contraenti e a eventuali rapporti bancari esteri – e’ radicata su accertamenti di fatto la cui valutazione spetta in via esclusiva al giudice del merito.

3. – Col secondo motivo sono dedotte la violazione della L. Fall., articoli 160, 162, 163, 168 e 183, articolo 112 c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost. e la carenza di motivazione, per avere l’impugnata sentenza erroneamente attribuito prevalenza al fallimento rispetto alla gia’ presentata proposta di concordato preventivo. A tal riguardo si eccepisce altresi’ una omessa valutazione della questione afferente, stante che la proposta era stata dalla stessa corte contraddittoriamente ritenuta consentita.

Col terzo motivo viene denunciata la violazione della L. Fall., articoli 161 e 162 e degli articoli 100 e 112 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza negato la concessione di un termine per integrare la proposta concordataria.

4. – Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perche’ connessi.

Le doglianze a essi consegnate sono in parte inammissibili e in parte infondate, per l’assorbente considerazione che segue.

5. – La ricorrente prospetta che l’avvenuta presentazione di una proposta di concordato preventivo, in quanto comunque consentita (anche in base alla sentenza impugnata), sarebbe stata in se’ ostativa alla declaratoria di fallimento.

Lamenta esser mancata la pronuncia sulla questione suddetta e si duole, poi, del fatto che non siano stati accolti i rilievi in ordine alla mancata concessione di termini per integrare quella proposta.

6. – Ora la tesi lungamente esposta dalla ricorrente non tiene conto di quanto dal giudice del merito sottolineato circa il carattere meramente dilatorio, e come tale indubbiamente abusivo, di una tale ennesima proposta che la societa’ aveva presentato a conclusione di una travagliata e in parte artificiosa serie di vicende processuali analoghe, tutte contrassegnate dal risalente stato di insolvenza.

Mediante specifico richiamo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’impugnata sentenza ha ritenuto che lo strumento di composizione della crisi manifestava all’evidenza un abuso del diritto del debitore, essendo funzionale ad allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto.

In cio’ va ravvisata l’essenza della pronuncia della corte di merito, e per conseguenza e’ ovvio che nessuna violazione dell’articolo 112 c.p.c., puo’ considerarsi esistente.

7. Peraltro deve essere altresi’ confermato il principio a tenore del quale la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, e’ inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo; il quale abuso in generale ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealta’ processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalita’ eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v. Sez. un. n. 9935-15).

Consegue che la statuizione della corte capitolina si palesa incentrata su una corretta applicazione dei principi richiamati e su una valutazione in punto di fatto.

Tale valutazione non e’ censurata, o comunque non e’ adeguatamente contrastata mediante critica della motivazione.

Questo determina l’infondatezza manifesta del secondo motivo di ricorso e l’inammissibilita’ del terzo motivo, per eccentricita’ alla ratio decidendi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

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