Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 luglio 2016, n. 15343

E’ da ritenersi compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 25 luglio 2016, n. 15343

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28009-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
uditi, per la controricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto ha rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio, celebrato da (OMISSIS) con (OMISSIS), in data (OMISSIS), registrato il (OMISSIS) dall’autorita’ del Pakistan, in considerazione delle modalita’ di celebrazione, in via telefonica o telematica, ritenute contrarie all’ordine pubblico, sul presupposto che costituisca principio fondamentale dell’ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro liberta’ nell’esprimere la volonta’ di sposarsi.
Nel contraddittorio con il Ministero dell’interno ed il Comune di San Giovanni in Persiceto, il ricorso della (OMISSIS) e’ stato accolto dal Tribunale di Bologna, con decreto in data 13 gennaio 2014. Secondo il Tribunale, il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano, in virtu’ del richiamo operato dalla L. n. 218 del 1995, articolo 28, essendo stato celebrato secondo le modalita’ e nelle forme previste dalla legge pakistana. Infatti, in data (OMISSIS), la (OMISSIS) aveva prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica, alla presenza di due testimoni; lo sposo era presente alla celebrazione, officiata dall’autorita’ pakistana, ed erano presenti i suoi testimoni; l’assenza di un procuratore della sposa era superata dalla sua partecipazione diretta, in via telematica, alla celebrazione del matrimonio; l’autorita’ pakistana aveva registrato l’atto il (OMISSIS). Pertanto, il rifiuto di trascriverlo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile italiano era illegittimo, non sussistendo alcuna violazione dell’ordine pubblico internazionale, atteso che la contestuale presenza dei nubendi dinanzi all’autorita’ officiante, a norma dell’articolo 107 c.c., non costituisce un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana, la quale prevede eccezioni, a norma dell’articolo 111 c.c., essendo irrinunciabile il solo principio, rispettato nella fattispecie, della libera, genuina e consapevole espressione del consenso alla formazione del vincolo matrimoniale.
Il reclamo del Ministero dell’interno e’ stato rigettato dalla Corte d’appello della stessa citta’, con decreto in data 20 giugno 2014, la quale ha ritenuto che ad integrare il principio di ordine pubblico e’ l’espressione del consenso libero e consapevole da parte dei nubendi, che nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza.
Avverso questo decreto il Ministero dell’interno ricorre per cassazione, a norma dell’articolo 111 Cost., sulla base di un motivo, cui si oppone la (OMISSIS) con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione perche’, a suo avviso, tardivamente notificato (il 24 novembre 2014), senza rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta in data 23 giugno 2014. L’eccezione e’ infondata. Premesso che il decreto impugnato non e’ stato notificato ad istanza di parte, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte (n. 10450/2014, 24000/2011, sez. un. 5615/1988) che non v’e’ ragione di mettere in discussione – secondo il quale il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere di definitivita’, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e’ irrilevante, al predetto fine, che gli stessi siano stati pronunciati in udienza o, se pronunciati fuori udienza, siano stati comunicati alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e’ applicabile il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., che nella fattispecie e’ stato rispettato.
Nell’unico motivo di ricorso il Ministero dell’interno denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 maggio 1995, n. 218, articoli 16 e 65, e Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 18, per avere accolto la richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all’ordine pubblico italiano, inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti all’istituto matrimoniale, in una situazione in cui per le modalita’ in cui il matrimonio era stato celebrato, senza la presenza fisica dei nubendi e grazie all’ausilio del mezzo di comunicazione via Internet, non vi era alcuna garanzia che i nubendi avessero espresso liberamente e reciprocamente un consenso consapevole, anche per le difficolta’ che caratterizzano l’uso di una lingua diversa dalla propria, in considerazione dell’alto valore dell’unione nuziale secondo la Carta costituzionale.
Il motivo e’ infondato.
La Corte bolognese ha correttamente premesso che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 28, il matrimonio celebrato all’estero e’ valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se e’ considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (v. in tal senso Cass. n. 17620/2013). Pertanto, essendo il matrimonio tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) stato celebrato in Pakistan e validamente secondo la legge di quel paese (circostanza incontestata), esso e’ stato ritenuto valido per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico. Il Ministero ha opposto che la modalita’ di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinita’ dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio. Questa tesi e’ errata in diritto per due ragioni.
La prima, perche’ pretende, in sostanza, di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale sia stato emanato l’atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana. Tuttavia, ravvisando l’ordine pubblico nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversita’ tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato (v., in modo chiaro, Cass. n. 10215 del 2007 e, in motiv., n. 14662 del 2000; nel senso che le norme espressive dell’ordine pubblico non coincidono con quelle, di genere piu’ ampio, imperative o inderogabili, Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984). Il giudizio di compatibilita’ con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
La seconda, perche’ il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), senza possibilita’ di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito ne’ di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano. Ne consegue che se l’atto matrimoniale e’ valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non puo’ ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perche’ celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.
Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che la forma matrimoniale descritta dall’articolo 107 c.c., non e’ considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (articolo 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non puo’ ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilita’ del matrimonio medesimo, e cioe’ la manifestazione di una volonta’ matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante (come, nella fattispecie in esame, l’autorita’ pakistana).
Da ultimo, questa Corte si e’ espressa implicitamente in senso analogo, affermando il diritto al ricongiungimento familiare a coniugi pakistani che avevano celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di testimoni (Cass. n. 20559 del 2006, in motiv.).
In conclusione, il ricorso e’ rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della novita’ della questione esaminata.

P.Q.M.

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