Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 luglio 2016, n. 14180

Sommario

L’articolo 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unita’ immobiliari contigue. Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attivita’ produttive, dinanzi alle quali e’ consentita l’elevazione della soglia di tollerabilita’, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualita’ della vita. Ne consegue che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualita’ anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 208 del 2008, articolo 6 ter, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, che ha introdotto misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

In altre parole, neppure un tale impianto normativo possiede una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 c.c.. Esso non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilita’, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente, come detto, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualita’ della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.

Nel caso specifico, si discorreva di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, quale il traffico veicolare dell’autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la societa’ convenuta era concessionaria. La causa petendi – per quanto dalla sentenza si apprende era circoscritta all’articolo 32 Cost., e articolo 2043 c.c., dovendosi giudicare di immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all’ambiente. Pertanto la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilita’ (finanche rapportata all’articolo 844 c.c.) comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorita’ dell’uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceita’ del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell’azione generale di cui all’articolo 2043 c.c..

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Le immissioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 luglio 2016, n. 14180

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13244/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 433/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto o l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un immobile in (OMISSIS), adiacente la corsia nord dell’autostrada (OMISSIS), ottennero nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) un provvedimento ex articolo 700 c.p.c., teso a imporre la realizzazione di un’apposita barriera antirumore. Convennero quindi la societa’ dinanzi al tribunale di Modena per il giudizio di merito, reiterando le ragioni esposte in sede cautelare e instando per il risarcimento del danno.
Nella resistenza della societa’, il tribunale (sez. dist. di Carpi), ritenute esistenti le immissioni rumorose oltre la soglia di normale tollerabilita’, confermo’ la misura anticipatoria e ordino’ in via definitiva alla convenuta di provvedere alla realizzazione della barriera.
Rigetto’ ogni ulteriore domanda.
La sentenza, impugnata dalla societa’, veniva confermata dalla corte d’appello di Bologna e avverso la relativa decisione, assunta il 1 aprile 2009, ricorre adesso per cassazione la societa’ medesima articolando otto motivi.
I coniugi (OMISSIS) resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Col primo motivo di ricorso la societa’ denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 90 del 1998, articoli 33 e 35, e il vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo d’appello col quale era stata eccepita la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Il motivo, ove non inammissibile in relazione al quesito di diritto, che si rivela composto in mero interpello in ordine al fatto “se, alla luce delle considerazioni dedotte, la fattispecie rientri nella giurisdizione esclusiva (..)” e “se, alla luce delle considerazioni dedotte, la sentenza della corte d’appello (..) abbia o meno violato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 90 del 1998, articoli 33 e 35”, e ove non inammissibile perche’ la sottostante questione era (ed e’) questione giuridica, e dunque non poteva essere dedotta mediante critica della motivazione, e’ in ogni caso manifestamente infondato.
Questa corte, a sezioni unite, ha gia’ affermato che l’inosservanza da parte della p.a. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni puo’ essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna a un facere; tale domanda non investe difatti scelte e atti autoritativi, ma attivita’ soggetta al principio del neminem laedere (cfr. Sez. un. n. 22116-14, relativamente ad analoga domanda di condanna alla riduzione nei limiti di tollerabilita’ di immissioni rumorose nella specie prodotte da convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni da inquinamento acustico).
La pronuncia di manifesta infondatezza del motivo di ricorso e’ consentita direttamente in questa sede in base all’articolo 374 c.p.c., comma 1.
– Col secondo mezzo la societa’ denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 669 octies c.p.c., (testo pro tempore), essendo stato il giudizio di merito instaurato dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento cautelare.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, avuto riguardo alla funzione solo anticipatoria del provvedimento cautelare, destinato infine a essere assorbito – cosi’ come in effetti risulta esser stato assorbito – nella statuizione definitiva di merito.
In ogni caso il motivo e’ anche infondato, giacche’ dalla sentenza risulta che l’ordinanza cautelare era stata pronunciata fuori udienza e comunicata il 30-8-2000; sicche’ l’instaurazione del giudizio di merito, avvenuta con citazione notificata il 13-10-2000 (fatto pacifico anche in base alle difese della societa’, che addirittura ha indicato il 12-10-2000 come data di spedizione dell’atto), era certamente tempestiva.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine per l’instaurazione del giudizio di merito che segua all’emissione di un provvedimento cautelare e’ soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
La deroga alla sospensione (in base alla L. n. 742 del 1969, articolo 3, nel riferimento all’articolo 92 dell’ord. giud.) non va oltre la fase cautelare.
3. – Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c., e il vizio di motivazione, avendo l’impugnata sentenza mancato di considerare la necessita’ di contemperamento della disciplina sulle immissioni con le esigenze della produzione.
Il motivo e’ infondato, anche se la motivazione della sentenza necessita di essere integrata nel senso che segue.
4. – La corte d’appello ha ritenuto “pretestuoso” l’altrui richiamo alle esigenze della produzione affermando che il comportamento della societa’ convenuta dovevasi considerare illecito perche’ protratto per anni nel superamento della soglia di tollerabilita’ delle immissioni acustiche.
La ricorrente lamenta che ne’ in fase cautelare, ne’ nel giudizio di merito, sia stata disposta una c.t.u. per stabilire i livelli di inquinamento riscontrabili in loco.
Puo’ osservarsi che una simile doglianza e’ inefficace, dal momento che l’impugnata sentenza ha risolto la questione della prova dell’intollerabilita’ delle immissioni in base al principio di non contestazione. Ha infatti premesso che era da considerare “conclamata ed incontestata” l’immissione di rumori superanti i limiti di tollerabilita’.
In tal modo il giudice a quo non ha infranto disposizioni di legge, dal momento che il principio di non contestazione operava anche prima della riforma dell’articolo 115 c.p.c., giacche’ il convenuto, ai sensi dell’articolo 167 c.p.c., era in ogni caso tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali potevano quindi ritenersi ammessi, senza necessita’ di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si fosse limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda (e v. gia’ in tal senso Sez. 3 n. 1989615).
In una simile condizione di accertato superamento dei, limiti di tollerabilita’ del livello di inquinamento acustico, eccepire il contemperamento delle esigenze della produzione ex articolo 844, 2 comma, cod. civ. non e’ rilevante.
L’articolo 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unita’ immobiliari contigue.
Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attivita’ produttive, dinanzi alle quali e’ consentita l’elevazione della soglia di tollerabilita’, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualita’ della vita (v. tra le tante, Sez. 2 n. 8420-06, n. 5564-10, n. 939-11, tutte nel solco dell’esegesi costituzionalmente orientata tratta da C. cost. n. 247-74).
Ne consegue che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualita’ anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 208 del 2008, articolo 6 ter, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, che ha introdotto misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente (v. Sez. 3 n. 20927-15).
In altre parole, neppure un tale impianto normativo possiede una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 c.c.. Esso non esclude l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilita’, dovendo comunque ritenersi sempre prevalente, come detto, il soddisfacimento dell’interesse a una normale qualita’ della vita rispetto a qualsivoglia esigenza della produzione.
Nel caso specifico, si discorreva di inquinamento acustico derivante da sorgente mobile, quale il traffico veicolare dell’autostrada della cui costruzione e del cui esercizio la societa’ convenuta era concessionaria.
La causa petendi – per quanto dalla sentenza si apprende era circoscritta all’articolo 32 Cost., e articolo 2043 c.c., dovendosi giudicare di immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all’ambiente.
Pertanto la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilita’ (finanche rapportata all’articolo 844 c.c.) comportava doversi escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e/o di priorita’ dell’uso, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceita’ del fatto generatore del danno, rientrante nello schema dell’azione generale di cui all’articolo 2043 c.c..
5. – Col quarto motivo la societa’, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 155, della L. n. 249 del 1986, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della legge quadro n. 447 del 1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e del Decreto Ministeriale 29 novembre 2000, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 155, articoli 844 e 2043 c.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza perche’ la realizzazione della barriera antirumore non era dovuta per norma di legge, e quindi non avrebbe potuto essere posta a carico della societa’.
Il motivo e’ assorbito dalle considerazioni svolte a proposito del presidio costituzionale preminente (articolo 32 Cost.), posto al fondo della domanda e della conseguente sentenza. A ogni modo esso e’ nella prima parte anche inammissibile per astrattezza del quesito di diritto, che si presenta privo di ogni riferimento alla fattispecie e composto in mero interrogativo se la corte d’appello abbia o meno fatto corretta applicazione delle norme evocate.
6. – Eguali considerazioni valgono per i motivi quinto e sesto, nei quali vengono denunziati vizi di motivazione (i) sul punto afferente le fasce di pertinenza e la dedotta inapplicabilita’ all’interno di esse dei limiti assoluti di immissione e (ii) in ordine alla deduzione circa la “non debenza” della barriera in ragione della intempestivita’ con cui era stata pretesa “l’attuazione di parte di un piu’ ampio piano costituente mero obbligo pubblicistico”.
Anche in tal senso si tratta di censure assorbite da quanto gia’ evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, essendo stata accertata la possibile compromissione del diritto alla salute e all’ambiente.
7. – Col settimo motivo la societa’ in unico contesto denunzia: (i) vizio di motivazione; (ii) violazione di legge Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 155, articolo 32 Cost., e articoli 844 e 2043 c.c.; (iii) ancora vizio di motivazione.
La duplice censura di vizio di motivazione inammissibile perche’ non conclusa da adeguata sintesi caratterizzante il cd. quesito di fatto. Ancora una volta si fa generica questione di “assoluta carente motivazione (..) della richiesta declaratoria di non debenza della barriera da parte di (OMISSIS)”, senza migliore specificazione.
La critica di violazione di legge e’ assorbita in quanto piu’ sopra esposto ed e’ comunque inammissibile perche’ non calibrata sulla ratio decidendi della sentenza.
Si sostiene che il giudice di merito abbia imposto la realizzazione della barriera pur in mancanza di documentazione idonea a riscontrare il livello di inquinamento acustico e il superamento della normale tollerabilita’, e pur in mancanza di elementi volti a ricondurre l’emissione rumorosa in capo alla societa’ convenuta senza verifica del nesso di causalita’.
Per quanto non si faccia fatica a condividere la premessa del ragionamento dell’impugnante, secondo cui il limite di tollerabilita’ delle immissioni rumorose non e’ assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, vi e’ che tale notazione nulla toglie all’accertamento di fatto sul quale risulta basata la decisione in esame.
Indubbiamente, ai fini che interessano, non si puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo). E altrettanto indubbiamente la valutazione ex articolo 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere in generale riferita, da un lato, alla sensibilita’ dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale (v. gia’ Sez. 2 n. 17051-11).
Ma il punto e’ che spetta pur sempre al giudice del merito accertare in concreto se le immissioni abbiano superato l’ambito della normale tollerabilita’.
Proprio questo la corte d’appello ha accertato quanto alle immissioni provenienti dal transito autostradale nel tratto gestito dalla convenuta, sottolineando che la circostanza del superamento del limite della normale tollerabilita’ non era stata “mai negata dalla s.p.a. (OMISSIS)”.
La corrispondente quaestio facti e’ stata dunque definita – ancora si ripete – in base al principio di non contestazione. E la ricorrente non ha sindacato tale presupposto della ratio decidendi.
Da tanto discende l’inammissibilita’ dell’attuale doglianza in ordine alla prova delle immissioni e del nesso causale.
8. – Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla domanda di accertamento dell’inammissibilita’ di una produzione documentale e del conseguente “stralcio” dal fascicolo di causa, anche in ragione della violazione del diritto al contraddittorio. Viene inoltre censurata la sentenza in relazione alla domanda di cancellazione di una frase asseritamente ingiuriosa leggibile a pag. 6 della costituzione degli appellati.
Il motivo e’ inammissibile sotto tutti i denunciati profili.
Nella prima parte, neppure risulta a tacer d’altro specificato quale fosse l’oggetto della produzione documentale, cosi’ da potersene in qualche modo apprezzare una benche’ minima rilevanza ai fini della decisione.
Quanto alla seconda parte, la censura suppone una violazione di norma processuale, la quale non puo’ essere prospettata a mezzo del sindacato sulla motivazione della sentenza. Tale sindacato, invero, non eccede i limiti della questione di fatto.
IX. – In conclusione, il ricorso e’ rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione forfetaria di spese generali nella percentuale di legge.

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