Il permesso di diffondere musica all’esterno del locale non impedisce il reato se si superano le normali modalità di esercizio.
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Il permesso di diffondere musica all’esterno del locale non impedisce il reato se si superano le normali modalità di esercizio.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18522 Il permesso di diffondere musica all’esterno del locale non impedisce il reato se si superano le normali modalità di esercizio. Sentenza 2 maggio 2018, n. 18522 Data udienza 11 gennaio 2018 Sentenza 2 maggio 2018, n. 18522 Data udienza 11 gennaio 2018 REPUBBLICA...

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9361. Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura  come reato di pericolo presunto
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9361. Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura come reato di pericolo presunto

Il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, si configura come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilita’, indipendentemente da quanti se ne...

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1606
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1606

Sull’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni, sul valore, nella materia de qua, della consulenza tecnica d’ufficio e sul danno non patrimoniale risarcibile. In tema, appunto, di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalita’ di rilevamento o all’intensita’ dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalita’ di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati...

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 luglio 2016, n. 14180
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Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 luglio 2016, n. 14180

L’articolo 844 detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unita’ immobiliari contigue. Evoca le immissioni connesse all’espletamento di attivita’ produttive, dinanzi alle quali e’ consentita l’elevazione della soglia di tollerabilita’, sempre che non venga in gioco il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105. Il limite di tollerabilita’ delle immissioni, a norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, e’ demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’, se correttamente motivato ed immune da vizi logici. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettivita’, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilita’ delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilita’ o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, puo’ anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilita’, ex articolo 844 c.c., delle emissioni, ancorche’ contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarita’ della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprieta’). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato articolo 844 c.c., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprieta’ privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita’. Piu’ nello specifico, e’ stato evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalita’ di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilita’ in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell’attivita’ rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalita’ di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, percio’, non escludono l’applicabilita’ dell’articolo 844 c.c., nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PICARONI...