Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 maggio 2016, n. 9777

Esclusa la responsabilità dei singoli soci delle società consortili a responsabilità limitata per le obbligazioni della società stessa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 maggio 2016, n. 9777

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore unico sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) e dall’avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS). (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante ing. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) A R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore ing. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) A R.L. in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore ing. (OMISSIS), rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. prof. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate pressolo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. (GIA’ (OMISSIS) S.P.A.) (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante ing. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. prof. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 251/2013 della Corte d’appello di Torino depositata il 7 febbraio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2015 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito per le controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS);
udito per il controricorrente (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS);
udito per la controricorrente (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.p.a., cui erano stati affidati lavori per la realizzazione della linea ferroviaria di alta velocita’ nel tratto (OMISSIS) da parte delle societa’ consortili a responsabilita’ limitata (OMISSIS) e (OMISSIS) (partecipate dall’attrice in ragione dell’1%), a loro volta subappaltarici del (OMISSIS) (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)), sub general contractor nominato da (OMISSIS) s.p.a. (generai contractor) per conto di (OMISSIS) s.p.a. (organo tecnico di (OMISSIS) s.p.a., concessionaria dei lavori per l’alta velocita’ ferroviaria), convenne davanti al Tribunale di Tortona le societa’ consortili (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. esponendo che:
– le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) le avevano affidato lavori, nell’ambito della tratta ferroviaria di cui si e’ detto, con distinti atti del 20 marzo 2002 e successivi atti integrativi;
– i corrispettivi pattuiti erano macroscopicamente infeririori a quelli riconosciuti, per gli stessi lavori, alle predette societa’ dal (OMISSIS), con conseguente violazione dei limiti di ricarico previsti dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, articolo 18, comma 4, per i subappalti nei lavori pubblici e, dunque, nullita’ parziale degli atti di affidamento;
– questi ultimi erano comunque viziati da dolo incidente delle societa’ consortili affidanti, le quali avevano taciuto all’attrice l’entita’ dei corrispettivi loro riconosciuti dal (OMISSIS), al fine di indurla ad accettare l’affidamento dei lavori a prezzi sproporzionatamente inferiori.
L’attrice chiedeva pertanto la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS), previa declaratoria di nullita’ o annullamento degli atti di affidamento dei lavori, al pagamento del prezzo dovuto, corrispondente a quello riconosciuto dal (OMISSIS) alle medesime detratto il 20% di cui alla L. n. 55 del 1990, articolo 18 cit.; nonche’ la condanna delle stesse convenute a ulteriori pagamenti per saldo di lavori eseguiti, ritenute a garanzia e riserve iscritte nel corso dei lavori. Domande tutte rivolte anche nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS) quali responsabili in solido.
Le parti convenute resistettero e il Tribunale accolse solo in parte le domanda dell’attrice, osservando (per quanto ancora rileva) che:
– il rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) non era qualificabile come subappalto, onde non poteva trovare applicazione la L. n. 55 del 1990, articolo 18 e andava percio’ respinta la domanda in quanto basata su tale presupposto;
– la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.) andava del pari respinta attesa la consapevolezza, da parte dell’attrice, del divario tra i prezzi da essa concordati con le affidanti e quelli stabiliti nel contratto di subappalto tra queste ultime e il (OMISSIS);
– per la stessa ragione andava respinta la domanda basata sul dolo incidente (articolo 1440 c.c.);
– quanto alle riserve formulate nei confronti della (OMISSIS), la n. 1 poteva essere accolta per la somma di Euro 373.000,00, mentre andava respinta per l’ulteriore somma di Euro 895.169,26 (riferita a ritardi dell’affidante per i lavori denominati (OMISSIS)) non sussistendo i lamentati danni da ritardo, e del pari andavano respinte, in quanto tardive, le riserve n. 7 e n. 8;
– quanto alle riserve formulate nei confronti della (OMISSIS), la n. 1 andava accolta per la minor somma di Euro 159.000,00, mentre andavano respinte la n. 6 e la n. 7 in quanto tardive;
– non essendo (OMISSIS) ne’ subappaltante ne’ fornitrice, andava esclusa la responsabilita’ solidale del (OMISSIS) e della (OMISSIS), salvo che, per quest’ultima, in relazione a fideiussione prestata sino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00.
La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della (OMISSIS) (oltre che il gravame incidentale della (OMISSIS) e della (OMISSIS)). Del contenuto della sua decisione si da’ qui di seguito sinteticamente atto esclusivamente per quanto ancora rileva.
La Corte ha anzitutto confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per dolo incidente, ai sensi dell’articolo 1440 c.c., osservando, in particolare, che la (OMISSIS) era in realta’ a conoscenza delle condizioni economiche dei subappalti stipulati dalle societa’ consortili con (OMISSIS), copia dei relativi atti essendo allegata ai contratti di affidamento dei lavori stipulati con le predette societa’ (se ne dava atto all’articolo 4 di questi ultimi) ed essendo cio’ confermato negli atti integrativi del 24 e 26 settembre 2002, in cui l’affidataria dichiarava di essere a conoscenza delle obbligazioni contrattuali dell’affidante nei confronti del subcommittente (OMISSIS) Tali affermazioni, costituenti vere e proprie dichiarazioni confessorie, andavano impugnate ai sensi dell’articolo 2732 c.c., per errore o violenza, ma l’appellante nulla aveva dedotto in tal senso. Inoltre, se e’ pur vero che anche il silenzio serbato da una delle parti contrattuali puo’ integrare gli estremi del dolo incidente, tuttavia il dovere di informazione su di essa gravante riguarda esclusivamente gli elementi intrinseci del contratto.
La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’articolo 2041 c.c., andava disattesa in considerazione del consenso appunto prestato dall’affidataria, la quale, nella consapevolezza del divario dei prezzi praticati dal subcommittente alle affidanti e da queste ultime ad essa affidataria, aveva espressamente riconosciuto, negli atti di affidamento dei lavori (articolo 3, commi 5 e 9), la rimunerativita’ dei prezzi ad essa praticati, impegnandosi a non avanzare riserve o pretese sotto tale profilo; sicche’ fdifettava, altresi’, lo stesso presupposto dell’impoverimento dell’avente diritto.
Quanto alle riserve, la Corte ha osservato:
– che le riserve contrassegnate dal n. 1 nei rapporti con ciascuna delle due societa’ consortili, attinenti ai ritardi nell’andamento dell’appalto imputabili alle affidanti, erano fondate esclusivamente nei limiti gia’ riconosciuti dal Tribunale, ossia nei limiti della quota ad esse spettante – come determinata dal CTU – del complessivo importo riconosciuto a titolo di riserve dal (OMISSIS) alle consortili stesse nell’atto di transazione con loro stipulato, vincolante anche per l’affidataria in base al contratto;- che la ulteriore parte della riserva n. 1 nei confronti della consortile (OMISSIS), relativa al 27 SAL e attinente ai ritardi per i lavori denominati (OMISSIS), era infondata non essendo stato superato il termine finale delle lavorazioni, scadente il 30 giugno 2005;- che tutte le altre riserve (nn. 8 e 7 (OMISSIS), nn. 7 e 6 (OMISSIS)) erano tardive.
La Corte ha, infine, escluso il coinvolgimento, quali responsabili in solido con le societa’ consortili affidanti, del subcommittente (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), socia maggioritaria delle consortili medesime.
Quanto al (OMISSIS), infatti, confermata la ricostruzione (gia’ operata dal Tribunale) in termini di mandato del complesso rapporto tra affidataria socia del consorzio (mandante), consorzio medesimo appaltatore e affidante (mandatario) e subcommittente (terzo contraente), ha escluso la sussistenza, in base alla legge o al contratto, di alcun obbligo di vigilanza sui rapporti endoconsortili da parte del subcommittente, obbligo sul quale l’appellante basava la propria pretesa di responsabilizzazione solidale.
Quanto alla (OMISSIS), ha escluso la configurabilita’ di qualsiasi responsabilita’ dei singoli soci di societa’ consortili a responsabilita’ limitata per le obbligazioni della societa’ stessa, ostandovi, appunto, la forma societaria adottata.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Le socita’ intimate si sono difese con distinti controricorsi (salvo (OMISSIS) e (OMISSIS), che ne hanno presentato uno congiunto). Tutte le parti hanno infine presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 1440, 1710, 1712, 1713 e 2697 c.c., articoli 1362 c.c. e segg. e dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, si censura il rigetto della domanda risarcitoria per dolo incidente. Dalla lunga esposizione della ricorrente e’ dato ricavare che viene dedotto, in sostanza che:
a) per escludere il raggiro posto in essere ai suoi danni dalle societa’ consortili (OMISSIS) e (OMISSIS) tacendole i prezzi del subappalto loro riconosciuti dal (OMISSIS), non potevano addursi le clausole contenute negli atti di affidamento e nei successivi atti integrativi tra (OMISSIS) e consortili, essendo tali clausole a loro volta effetto del dolo di controparte;
b) dalla corrispondenza versata in atti dalla ricorrente risultava che soltanto vari anni dopo la stipula dell’affidamento dei lavori la (OMISSIS) aveva potuto appurare, grazie a documentazione finalmente inviatale il 1 agosto 2008 da (OMISSIS), l’entita’ dei prezzi unitari praticati nei subappalti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS): informazione indispensabile per consentire la comparazione con i prezzi praticati alla (OMISSIS), data la diversa struttura dei corrispettivi concordati nei rispettivi contratti (a corpo nel subappalto tra (OMISSIS) e consortili, a misura negli affidamenti da queste ultime alla (OMISSIS));
c) la Corte d’appello ha dato, della clausola contrattuale in cui (OMISSIS) dichiarava di essere a conoscenza delle “obbligazioni contrattuali assunte dall’affidante nei confronti del sub committente” (OMISSIS), una interpretazione contrastante con gli articoli 1362 c.c. e segg., in quanto contraria al senso letterale delle parole usate – non riferite alla conoscenza delle condizioni economiche dei rapporti tra affidanti e subcommittente, bensi’ delle sole obbligazioni contrattuali assunte dalle prime nei confronti del secondo – e al comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la stipula del contratto, come emergente dalla corrispondenza intercorsa: in particolare dalla nota 14 ottobre 2002, con cui la (OMISSIS) rilevava che il testo dell’atto aggiuntivo trasmesso non recepiva le osservazioni discusse nelle riunione del 15 settembre 2002 e, soprattutto, lamentava il mancato invio di numerosi allegati al contratto principale, pur indicati all’articolo 4 del medesimo, tra cui quelli relativi al subappalto;
d) la Corte ha altresi’ omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la relazione del consulente tecnico del PM, nominato nel procedimento penale originato dalla denuncia-querela proposta dalla (OMISSIS) nei confronti degli amministratori delle societa’ consortili, evidenziava il macroscopico divario tra i corrispettivi del subappalto stipulato con (OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS) e quelli degli affidamenti stipulati da queste ultime con la ricorrente.
1.1. – La complessa censura non puo’ trovare accoglimento.
La Corte d’appello ha accertato, in fatto, che la ricorrente aveva ammesso, nei contratti di affidamento dei lavori stipulati con le societa’ consortili (OMISSIS) e (OMISSIS) e negli atti integrativi successivi, di essere a conoscenza delle condizioni economiche del contratto di subappalto stipulato da queste ultime con (OMISSIS), avendo ricevuto copia dei relativi atti, allegata ai contratti di affidamento. Qualificate tali ammissioni come dichiarazioni di scienza aventi natura confessoria, i giudici di appello hanno osservato che per contestarle l’appellante avrebbe dovuto revocarle per errore o violenza ai sensi dell’articolo 2372 c.c., ma non lo aveva fatto.
La natura confessoria, e non negoziale, di quelle dichiarazioni non viene specificamente contestata dalla ricorrente (benche’ questa mostri di non tenerne sempre conto) ed e’ comunque corretta, non contenendo esse manifestazioni di volonta’ negoziale, bensi’ la mera ammissione di fatti sfavorevoli alla dichiarante. Ad esse, dunque, anzitutto non e’ applicabile l’istituto del dolo contrattuale; inoltre sono impugnabili, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, esclusivamente per erore o violenza ai sensi dell’articolo 2732 c.c..
Al tale ultima statuizione della sentenza impugnata la ricorrente obbietta che “la realta’ dolosamente taciuta dai raggiri delle Consortili” non poteva che configurarsi, appunto, come “un errore di fatto, che aveva coartato la libera formazione della volonta’ della esponente, inducendola ad accettare condizioni economiche che, diversamente, giammai avrebbe accettato”.
L’obiezione pero’ e’ infondata.
Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, invero, e’ necessario dimostrare non solo l’inesistenza del fatto confessato (nella specie, in definitiva, l’allegazione della documentazione relativa al subappalto con (OMISSIS) ai contratti stipulati da (OMISSIS) e (OMISSIS) con (OMISSIS)), ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all’erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (Cass. 1777/1988, 629/1995, 1309/1995, 3010/2002, 15618/2004, 26970/2005, 26985/2013). Posto che il fatto confessato era l’allegazione agli atti di affidamento dei lavori (tra societa’ consortili e (OMISSIS)) della documentazione relativa al subappalto (tra (OMISSIS) e societa’ consortili), la ricorrrente, allora appellante, avrebbe dovuto dedurre di aver fatto quell’ammissione per errore, indicando ragioni e circostanze per cui aveva ammesso che quegli atti erano stati allegati; essa invece si limita a ribadire, con l’obiezione sopra testualmente riportata, la pura e semplice deduzione della reticenza di controparte.
La contestazione, poi, della idoneita’ delle documentazione relativa al subappalto messa a disposizione dalle societa’ consortili a causa della mancata indicazione dei prezzi unitari (acquisita solo anni dopo), che impediva la comparazione tra i corrispettivi “a corpo” e “a misura” pattuiti rispettivamente nei contratti di subappalto e nei contratti di affidamento dei lavori, e’ inammissibile. La Corte d’appello, infatti, ha confermato la statuizione del Tribunale secondo cui la (OMISSIS) era in grado, grazie all’ausilio di professionalita’ adeguate alla sua natura imprenditoriale e alla sua consistenza economica, di effettuare comunque detta comparazione anche in mancanza dei prezzi unitari di cui trattasi. E questo e’ un accertamento in fatto censurabile in sede di legittimita’ esclusivamente articolando idonea censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nella specie invece mancante.
Non ha fondamento, inoltre, la deduzione di violazione dell’articolo 1362 c.c., nell’interpretazione delle ammissioni dell’affidataria (OMISSIS), di cui si e’ detto, contenute negli atti di affidamento dei lavori. Posto che quelle ammissioni configurano, come si e’ visto, atti unilaterali non negoziali di natura confessoria, secondo la giurisprudenza di questa Corte e’ da escludere l’applicazione diretta delle norme relative all’interpretazione dei contratti, mentre quanto all’applicazione analogica delle stesse e’ dato registrare orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ferma tuttavia l’esclusione – condivisa da questo Collegio – dell’applicazione del criterio ermeneutico del comportamento successivo del dichiarante o del destinatario dell’atto, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., alla stessa stregua di tutti gli atti unilaterali, anche a carattere negoziale (cfr. Cass. 12780/2000, 7178/1995, 1960/1995, 41/1990, 1072/1985). Ne’ ha pregio la deduzione della incontrovertibilita’ di una interpretazione in senso restrittivo delle parole usate nel contratto, non potendosi affatto escludere, in astratto, l’attribuzione alla formula “obbligazioni contrattuali assunte dall’affidante nei confronti del subcommittente” del significato ampio attribuitole dai giudici di merito sulla base dell’esame complessivo del testo contrattuale e della documentazione.
La censura, infine, di omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sproporzione tra i prezzi del subappalto tra (OMISSIS) e societa’ consortili e quelli dei lavori affidati da queste ultime a (OMISSIS), e’ inammissibile per difetto di decisivita’ del fatto indicato, essendo la sussistenza della dedotta sproporzione assorbita, ai fini del dolo incidente, dall’accertata consapevolezza della medesima da parte della vittima del dolo.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’articolo 2041 c.c. e articolo 1362 c.c. e segg., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, viene censurato il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., motivata dalla Corte d’appello, come si e’ visto, con l’esistenza di un contratto di affidamento dei lavori sottoscritto da (OMISSIS) nella consapevolezza del divario dei prezzi rispetto al subappalto, nonche’ con l’espresso riconoscimento della rimunerativita’ dei prezzi accettati e l’impegno a non avanzare riserve o pretese sotto tale profilo, sicche’ difettava anche il presupposto dell’azione costituito dall’impoverimento dell’avente diritto.
La ricorrente ripropone a proposito di tale statuizione le medesime censure sollevate con il primo motivo per denunciare la “irrilevanza” del vincolo contrattuale affetto dal dolo incidente di controparte, nonche’ il carattere di mere clausole di stile delle dichiarazioni sopra indicate, valorizzate dai giudici di merito.
2.1. – Il motivo, riproponendo le medesime censure articolate con il precedente, segue la sorte di questo.
3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 1362 c.c. e segg., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, vengono censurate le statuizioni riguardanti le riserve.
3.1. – Quanto all’accoglimento della riserva n. 1 dei cantieri (OMISSIS) e (OMISSIS) solo limitatamente alla quota spettante alla (OMISSIS) del piu’ ampio importo roconosciuto alle affidanti dal subappaltante (OMISSIS) nell’ambito di una transazione riguardante anche altre voci, la ricorrente sostiene che tale transazione non le era in realta’ opponibile e che la Corte d’appello ha affermato il contrario in base a una interpretazione degli accordi tra le parti che viola le regole ermeneutiche legali.
Piu’ in particolare, vengono in considerazione le seguenti clausole dell’atto integrativo (dell’originario atto di affidamento 20 marzo 2002) 2 ottobre 2003:
– “l’affidatario dichiara di null’altro avere a pretendere dall’affidante con riferimento alle contestazioni e/o riserve e/o domande finora formulate, che con la sottoscrizione del presente atto si intendono integralmente rinunciate, tranne che quelle relative alla ritardata consegna dei disegni costruttivi, delle aree di lavoro e del ritardato spostamento dei sotto-servizi. nella misura in cui queste ultime riserve siano riconosciute all’affidante limitatamente alla parte afferente l’affidatario”;- la modifica dell’articolo 24, comma 7, dell’atto originario, rubricato “riserve dell’affidatario”, nel senso che “il riconoscimento del diritto dell’affidatario a compensi o indennizzi rimane subordinato alla decisione che sara’ adottata da parte degli organi e delle autorita’ competenti (prima in sede amministrativa e poi in eventuale sede arbitrale o giudiziaria) in ordine alla controversia che sara’ instaurata al riguardo dall’affidante nei confronti del subcommittente. Detta decisione fara’ stato anche nei rapporti tra l’affidante e l’affidatatario inerenti all’affidamento. In ogni caso, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto tali compensi ed indennizzi per essere opponibili all’affidatario dovranno ottenere il – previo consenso di quest’ultimo”.
Secondo la Corte d’appello, la seconda clausola non si applica alle riserve in esame, gia’ formulate alla data dell’atto integrativo e dunque rinunziate a norma della prima clausola. Ad avviso della ricorrente, invece, tale interpretazione della Corte viola i criteri ermeneutici:
a) di cui all’articolo 1363 c.c., avendo la Corte omesso di porre in correlazione le due clausole;
b) del rispetto del tenore letterale delle clausole;
c) di cui all’articolo 1262 c.c., comma 2, avendo la Corte omesso di considerare il comportamento successivo della parti, consistente: nella nota 26 ottobre 2004, con la quale (OMISSIS) rifiutava di aderire a una transazione sottopostale dall’affidante con nota 22 ottobre 2004;
nella nota 15 marzo 2005, con cui (OMISSIS) richiedeva l’assegnazione di parte dei compensi aggiuntivi ottenuti dall’affidante;nella nota 10 giugno 2005, “ove la (OMISSIS) evidenziava appunto che le Consortili avevano incassato ben 6 milioni di euro a copertura tra l’altro degli oneri per esecuzione lavori in ore straordinarie e notturne…”;nel fatto che l’affidataria aveva continuato ad iscrivere ed aggiornare la riserva n. 1 pur dopo la stipula del richiamato atto integrativo 2 ottobre 2003.
3.1.1. – Le censure sopra idicate non possono essere accolte.
La censura sub a), infatti, e’ infondata perche’ la Corte d’appello ha invece espressamente e chiaramente esaminato congiuntamente le due clausole, giungendo alla conclusione che la seconda valeva per il futuro, mentre la prima si riferiva alle riserve gia’ formulate.
La censura sub b) e’ infondata perche’ il tenore testuale delle clausole non impone affatto l’interpretazione voluta dalla ricorrente.
La censura sub c) e’ infondata perche’, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d’appello ha espressamente preso in considerazione sia la nota 26 ottobre 2004 (osservando che si riferiva a proposta transattiva precedente agli atti aggiuntivi e non accettata); sia la nota 15 marzo 2005 (osservando che si riferiva a riserve diverse da quella in esame); sia l’aggiornamento della riserva n. 1 pur dopo l’atto integrativo del 2 ottobre 2003 (osservando che cio’ l’affidataria comprensibilmente faceva non avendo ancora ricevuto alcuna somma per tale riserva).
Quanto, poi, alla nota 10 giugno 2005, sfugge la rilevanza del suo contenuto ai fini della questione che ci riguarda.
3.2. – La ricorrente censura altresi’ la statuizione di congruita’ del criterio di ripartizione degli importi versati dal (OMISSIS) a titolo transattivo adottato dai giudici di merito sulla scorta della CTU, lamentando l’omesso esame, da parte dei giudici di appello, di fatti decisivi puntualmente evidenziati dal consulente tecnico di parte appellante a confutazione della consulenza di ufficio, e cioe’:
a) la mancanza di altri soggetti destinatari della complessiva somma riconosciuta a titolo transattivo dal subappaltante alle societa’ consortili;
b) la apoditticita’ della conclusione del CTU secondo cui l’importo transatto si riferiva sia alla riserva in discussione sia ad altre pretese.
3.2.1. – Neppure tale censura puo’ essere accolta.
Quanto al rilievo sub a), infatti, va osservato che nella sentenza impugnata si da’ invece espressamente atto di esso, nonche’ della ragione per cui viene disatteso, consistente nella sua irrilevanza posto che il CTU aveva seguito, nella determinazione della quota attribuibile alla (OMISSIS), il criterio dell’applicazione della medesima proporzione sussistente tra la somma complessivamente pretesa dalle societa’ subappaltatrici nei confronti del subappaltante e quella loro riconosciuta da quest’ultimo in sede transattiva.
Quanto al rilievo sub b), va osservato che esso non configura l’omesso esame di un fatto, bensi’ la critica di una valutazione, posto che la Corte d’appello ha invece motivato sul punto rifacendosi al tenore dell’atto di transazione.
3.3. – La ricorrente censura anche, per omesso esame di fatti decisivi, il rigetto della riserva attinente ai ritardi per i lavori denominati (OMISSIS).
3.3.1. – La censura e’ inammissibile perche’ la ricorrente, lungi dall’individuare specifici atti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, richiede a questa Corte una rivalutazione del merito della causa.
3.4. – La ricorrente censura, infine, la statuizione di tardivita’ delle riserve n. 7 (cantiere (OMISSIS)) e 6 (cantiere (OMISSIS)), nonche’ delle riserve n. 8 (cantiere (OMISSIS)) e n. 7 (cantiere (OMISSIS)), confermata dalla Corte d’appello sulla scorta dell’articolo 24 degli atti di affidamento, a mente del quale “l’affidatario, a pena di decadenza, dovra’ in tal caso trasmettere con tempestivita’ e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’affidante le eventuali riserve da iscrivere nel registro di contabilita’; quest’ultimo provvedera’ ad avanzare le richieste nei confronti del subcommittente nei modi e termini previsti dalla legge e dall’atto di affidamento”.
Ad avviso della (OMISSIS) questa disposizione si riferirebbe alle sole riserve c.d. passanti, ossia quelle i cui importi le affidanti avrebbero potuto ripetere dal subcommittente, e inoltre il termine di sette giorni decorrerebbe dalla data di conoscenza delle contabilizzazioni effettuate nel relativo SAL.
Ad giudizio della Corte d’appello, invece, la disposizione si riferisce indifferentemente a tutti i tipi di riserve, in funzione dell’interesse delle societa’ consortili di essere tempestivamente informate delle riserve e della possibilita’ quindi di iscrivere o meno le stesse nei confronti del subcommittente. Il termine, inoltre, decorre, conformemente al tenore letterale della clausola, “dall’insorgenza o cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’affidante”, il quale non puo’ essere identificato con la emissione dello stato di avanzamento: prima della iscrizione della riserva, infatti, il SAL non puo’ prendere in esame quanto oggetto della medesima, onde si determinerebbe sempre lo spostamento del dies a quo dal “fatto” alla sua “mancata contabilizzazione”, con inammissibile stravolgimento della previsione contrattuale.
La ricorrente censura l’interpretazione della Corte d’appello per omesso esame di fatti decisivi. Dalla diffusa illustrazione del motivo, che ampiamente ripercorre il merito delle questioni, e’ tuttavia dato isolare, in concreto, la denuncia della pretermissione dei soli fatti di seguito indicati:
a) il riferimento del richiamato articolo 24 del contratto al registro di contabilita’: decisivo perche’ tale registro manca nei rapporti tra affidanti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e affidataria dei lavori ( (OMISSIS)) ed esistente, invece, nel solo rapporto tra subcommittente ( (OMISSIS)) e subappaltatrici ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), sicche’ la disposizione non poteva che riferirsi alle sole riserve suscettibili di iscrizione in detto
registro, ossia le riserve passanti;b) la modifica apportata al comma 7 dell’articolo 24, cit., riportata sopra al par. 3.1;
c) l’alternativa, indicata nella medesima disposizione contrattuale, tra il momento di “insorgenza” ovvero di “cessazione” del fatto pregiudizievole, quale dies a quo del termine di 7 giorni, con la conseguenza che in caso di lavorazioni non contabilizzate la riserva poteva essere iscritta anche se formulata per la prima volta alla fine dei lavori, dovendo l’evento determinativo del pregiudizio identificarsi con l’emissione del SAL.
3.4.1. – Tali censure sono inammissibili.
Il fatto sub a), invero, non e’ decisivo, poiche’ la menzione dell’annotazione nel registro di contabilita’, contenuto nella norma contrattuale, ben puo’ essere intesa come riferita alla sola ipotesi di riserve passanti, ma fermo restando che la previsione della decadenza si riferisce comunque anche agli altri tipi di riserve, come ha argomentatamente affermato la Corte d’appello sulla base della ratio della disposizione.
Il fatto sub b) e’ stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, che ha ampiamente motivato la irrilevanza della modifica di cui trattasi ai fini della questione in esame.
Lo stesso dicasi quanto al fatto sub c), avendo la Corte d’appello del pari motivato, come sopra si e’ visto, la insostenibilita’ della tesi dell’identificazione del dies a quo con l’emissione del SAL.
3.5. – Le ulteriori considerazioni svolte, alla fine del motivo di ricorso in esame, in ordine alla fondatezza delle riserve di cui si e’ detto sinora, sono inammissibili, non essendosi la Corte d’appello pronunciata in proposito attesa l’adozione della preliminare statuizione di tardivita’.
4. – Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso con il n. 5), denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, vengono impugnate le statuizioni con cui la Corte di appello ha escluso la responsabilita’ solidale del (OMISSIS) e della (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) s.p.a. per il dolo incidente e le riserve.
Premesso che, esclusa la responsabilita’ per dolo incidente a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso, la questione si pone esclusivamente con riguardo alle riserve (anzi, alla sola riserva accolta dai giudici di merito, dato l’esito negativo del terzo motivo di ricorso), vanno esaminate separatamente le questioni relative al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) s.p.a..
4.1. – Con riguardo al (OMISSIS), la ricorrente sostiene che dall’agire le societa’ consortili quali mandatarie dei consorziati nel rapporto con il subcommittente, deriverebbe che “le obbligazioni contrattuali esplicano efficacia direttamente nei confronti delle consorziate”, dal che “discendeva l’obbligo del (OMISSIS) al momento del pagamento dele prestazioni rese dalle Consortili di accertare la effettiva satisfattivita’ delle consorziate che avevano effettivamente eseguito tali lavorazioni” e dunque la responsabilita’ del medesimo, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per aver effettuato un pagamento incauto in favore delle consortili stesse senza prima verificare che l’effettivo esecutore delle opere fosse stato soddisfatto. Cio’ integrava inoltre violazione del principio di buona fede di cui all’articolo 1375 c.c..
4.1.1. – Esclusa preliminarmente l’ammissibilita’ di quest’ultimo riferimento, non essendosi affatto discusso della violazione del criterio della buona fede nel giudizio di merito, la tesi della ricorrente va respinta dovendosi negare il presupposto su cui si basa. Al riguardo non puo’ che confermarsi, invero, quanto gia’ osservato dalla Corte d’appello, e’ cioe’ l’insusistenza, in base alla legge o al contratto, dell’obbligo di vigilanza in capo al (OMISSIS), che la ricorrente fa infondatamente scaturire – senza ulteriori chiarimenti – dalla sua posizione di terzo contraente con le societa’ consortili mandatarie.
4.2. – Con riguardo alla (OMISSIS) s.p.a., la ricorrente ripropone la tesi, gia’ respinta dai giudici di appello, secondo cui la sua responsabilita’ solidale per le obbligazioni delle societa’ consortili da essa partecipate troverebbe fondamento nell’articolo 4 del loro statuto, a mente del quale “la societa’ non ha scopo di lucro, e conseguentemente tutti i costi diretti e indiretti sopportati in qualsiasi tempo dalla stessa nell’espletamento delle attivita’ che ne costituiscono l’oggetto, saranno addebitati ai soci consortili in base alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale”.
4.2.1. – La questione posta e’ inammissibile, prima ancora che infondata, dato che la ricorrente non si da’ alcun carico del fatto che la Corte d’appello ha fornito una interpretazione della clausola statutaria in questione, osservando che la stessa non deroga in alcun modo al principio della responsabilita’ esclusiva della societa’ per i propri debiti, ma si limita a prevedere che, nei rapporti interni, i costi sopportati dalla societa’ debbono essere ripartiti tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione, senza che cio’ determini una responsabilita’ diretta di questi ultimi per i debiti della societa’, esclusa invece dalla forma di societa’ a responsabilita’ limitata: una previsione, insomma, analoga a quella (di cui all’articolo 2615 ter c.c., comma 2) che consente alle societa’ consortili di prevedere l’obbligo dei soci di versare contributi ulteriori rispetto ai conferimenti originari.
5. – In conclusione il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 30.200,00, di cui Euro 30.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge, in favore delle controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido, nonche’ di ciascuna delle altre parti costituite.

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