Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 12 maggio 2016, n. 9772

Per i contenziosi aperti davanti ai tribunali dal 30 giugno 2014, il deposito telematico anziché su carta dell’atto introduttivo del giudizio, citazione in opposizione al decreto ingiuntivo compresa, non fa scattare la nullità ma la semplice irregolarità. Per questo se l’atto è stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario con ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal ministero della Giustizia è raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 12 maggio 2016, n. 9772

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dello stesso in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

In data 5 novembre 2014 e’ stato notificato ad (OMISSIS) s.r.l., da parte di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell’atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo e’ stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica e’ stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad (OMISSIS).
Avverso detto decreto (OMISSIS) ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all’indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, e’ stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. – Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da (OMISSIS).
2.1. – Il decreto di inammissibilita’ e’ cosi’ motivato: “preso atto dell’indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti gia’ costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l’entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (…)”.Per la cassazione del decreto del Tribunale, (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., sulla base di quattro motivi.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (errata interpretazione dell’articolo 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, ne’ legislativa ne’ regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facolta’ di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l’opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e degli articoli 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validita’ di un deposito di un atto processuale non puo’ essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di liberta’ delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.
Il terzo mezzo denuncia l’errata interpretazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), poi modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullita’ in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.
Il quarto motivo (violazione degli articoli 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilita’.
Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell’opponente, per essere l’atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anziche’ con modalita’ cartacee, e’ inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell’opponente o per ritardata costituzione del medesimo non e’ direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilita’ dell’opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell’opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed e’ pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilita’.
3. – Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilita’ del ricorso perche’ proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, con l’enunciazione – nell’esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito – del principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.
La questione e’ se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile – nella disciplina del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l’articolo 19, comma 1, lettera a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) – il deposito con modalita’ telematiche dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversita’ nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.
4. – Occorre muovere dal dato normativo.
Il comma 4 del citato articolo 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d’ingiunzione davanti al tribunale, “il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.
Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso articolo 16-bis (come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 44, comma 2, lettera a), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
5. – Il comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell’obbligatorieta’ del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.
Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l’articolo 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioe’, ferma l’obbligatorieta’ del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell’atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex articolo 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facolta’ del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.
Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacche’, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 2015, che ha inserito il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 1-bis, “e’ sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1” dello stesso articolo 16-bis: sicche’, a partire da tale data, per l’atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalita’ di deposito e’ telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo e’ l’unico a perfezionarsi.
6. – Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato articolo 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell’invio telematico per gli atti introduttivi del processo.
In mancanza di una sanzione espressa di nullita’ del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalita’ delle forme desumibile dal combinato disposto degli articoli 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in se’ o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento piu’ idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullita’ come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l’eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui e’ destinato, l’ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.
Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalita’ e’ consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha gia’ chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarita’, in quanto non e’ prevista dalla legge una nullita’ in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (cosi’ anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).
6.1. – Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformita’ del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell’atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalita’ cartacee secondo le forme supposte dall’articolo 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.
Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio e’ una eventualita’ considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all’articolo 83, comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che “se la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica “In questo contesto, poiche’ lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia e’ instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziche’ con modalita’ cartacee, dell’atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarita’: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell’attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16-bis, comma 7.
6.2. – Questa conclusione non e’ ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l’atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l’abilitazione al deposito telematico.
Infatti, il citato articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest’ambito di potere accertativo di funzionalita’ tecniche l’individuazione, altresi’, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.
Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2015 (che, con l’articolo 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziche’ con modalita’ cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non da’ luogo ad una nullita’ della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarita’, sicche’ ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”.
8. – Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.
9. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell’interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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