Negli appalti pubblici sussiste la responsabilità della provincia committente insieme all’appaltatore quando i danni provocati al privato sono molto evidenti
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 12 dicembre 2016, n. 25408
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata in data 17 maggio 2016 dal Segretario generale della Provincia di Campobasso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO DI (OMISSIS), (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS);
– intimati –
e sul ricorso proposto in via incidentale da:
PROVINCIA DI CAMPOBASSO;
– come sopra rappresentata –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS);
– come sopra rappresentati –
– controricorrenti a ricorso incidentale –
e contro
FALLIMENTO DI (OMISSIS), (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, n. 160, depositata in data 21 ottobre 2010;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 giugno 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS);
sentito per la controricorrente l’avv. (OMISSIS);
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito o rigettato l’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 1990 i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso l’Amministrazione provinciale del luogo e l’impresa (OMISSIS), e premesso che alla stessa la prima aveva affidato in appalto lavori di completamento di un raccordo stradale, i quali, protrattisi per un periodo di gran lungo superiore al previsto, avevano determinato, sia mediante lo sbarramento della via di accesso sia attraverso l’accumulo di materiali di risulta, l’impraticabilita’ di un ristorante gestito in un bene immobile di loro proprieta’, con conseguente risoluzione anticipata del rapporto di locazione, chiedevano che l’ente convenuto e l’impresa fossero condannati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tali eventi.
1.1 – L’amministrazione convenuta, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
1.2 – Con sentenza depositata in data 24 marzo 2005 il Tribunale adito, dopo aver con sentenza non definitiva rigettato detta eccezione, affermava la responsabilita’ solidale di entrambi i convenuti, condannandoli al pagamento della somma di Euro 37.804,65, a titolo di risarcimento del danno, determinato sulla base dei canoni di locazione non riscossi fino alla data del 31 dicembre 1993.
1.3 – Pronunciando sul gravame proposto dall’amministrazione provinciale, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della suddetta decisione, ha escluso la responsabilita’ dell’ente appellante, attribuita unicamente all’appaltatore.
In particolare, e’ stato affermato che, sulla base dei principi desumibili dall’articolo 1662 c.c., non ricorreva alcuna delle ipotesi in base alle quali il committente puo’ ritenersi responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera, non essendo ravvisabile ne’ culpa in eligendo, ne’ l’azione dell’appaltatore come nudus minister, ne’ un’indebita ingerenza nell’esecuzione del contratto. Quanto alla violazione del dovere di sorveglianza, si e’ osservato che esso e’ normalmente ricollegato, sempre in base alla richiamata norma codicistica, allo svolgimento dei lavori, e non riguarda, quindi, la corretta e ordinata gestione e custodia del cantiere, cui andava riferito lo specifico addebito consistente nell’accumulo di materiali di risulta e rifiuti vari.
1.4 – E’ stata infine disposta l’estromissione dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ della (OMISSIS), essendo risultato che gli stessi, per avervi rinunciato, non erano eredi dell’appaltatore.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui la Provincia di Campobasso resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, con cinque motivi, resistiti con controricorso. La difesa dei ricorrenti ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 2043 c.c. e del Regio Decreto n. 350 del 1895, articoli 1, 3, 13 e 24: la corte territoriale erroneamente avrebbe erroneamente escluso la corresponsabilita’ della Provincia di Campobasso, omettendo di considerare gli specifici e piu’ penetranti poteri di sorveglianza e di ingerenza spettanti alla stessa in materia di appalto pubblico.
2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver attribuito il pregiudizio lamentato unicamente all’accumulo di materiali e non anche – come espressamente indicato dai ricorrenti sin dal primo grado del giudizio – allo sbarramento dell’accesso.
3 – Il ricorso e’ fondato.
3.1 – La Corte distrettuale ha traguardato la condotta della stazione appaltante unicamente alla stregua delle prescrizioni contenute nell’articolo 1662 c.c.. Risulta in tal modo disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilita’ per l’ente committente (Cass., 27 gennaio 2012, n. 1263; Cass.,22 febbraio 2008, n. 4591, Cass., 5 ottobre 2000, n. 13266).
Nella specie la doverosa ingerenza imposta dalla natura pubblicistica dell’appalto, che esclude l’esonero di responsabilita’ per la stazione appaltante, era maggiormente imposta dalla protrazione degli eventi produttivi di danno e dalla loro macroscopica evidenza, a tacere delle specifiche istanze al riguardo rivolte dai proprietari alla Provincia di Campobasso.
3.2 – Parimenti suscettibile di positivo apprezzamento e’ il rilievo circa la valutazione esclusiva – per altro non con riferimento all’entita’ del danno, ma ai soli fini dell’accertamento della corresponsabilita’ della Provincia – della circostanza inerente ai cumuli di materiale di risulta, e non anche allo sbarramento dell’accesso, che i ricorrenti hanno dedotto, come emerge dalla formulazione del ricorso, effettuata nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, fin dal primo grado del giudizio. L’incidenza causale di tale aspetto, anche con riferimento al dovere di ingerenza, come sopra delineato, della stazione appaltante, e’ di intuitiva evidenza, soprattutto ove si consideri che si trattava di accedere a un fabbricato adibito a pubblico esercizio.
4 – Passando all’esame del ricorso proposto in via incidentale, da esaminarsi in relazione all’accoglimento del principale, va affermata l’infondatezza del primo motivo, con il quale si deduce omessa o insufficiente motivazione, per non aver considerato, avanti di respingere nel merito la domanda, il tema dell’esclusione della legittimazione passiva della Provincia, in quanto i danni erano riferibili esclusivamente alla condotta dell’appaltatore.
Deve in proposito osservarsi che, prescindendo dal rilievo che non e’ predicabile il vizio di motivazione in relazione alla deduzione, come nella specie, di un error in procedendo, la legittimazione ad agire consiste nella titolarita’ del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarita’, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarita’, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia (Cass., 26 settembre 2006, n. 20819, Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177).
5 – Anche la seconda censura, con la quale si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello, avanti di esaminare nel merito la questione della responsabilita’ dell’amministrazione provinciale, rilevato che il Tribunale aveva, riferendosi all’inattivita’ della stessa, sostanzialmente valutato una causa petendi diversa da quella dedotta, e’ infondata, ladove omette di considerare che la diversita’ dei fatti che hanno dato causa all’evento di danno non da’ luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, ma alla medesima. In proposito questa Corte ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilita’ da fatto illecito da’ luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non e’ data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilita’ che hanno concorso a determinare il danno (Cass., 3 marzo 2010, n. 5057; Cass., 9 novembre 2006, 9 novembre 2006, n. 23918).
6 – Con il terzo mezzo, deducendo la violazione della L. n. 2248 del 1865, articoli 4 e 5, della L. n. 2359 del 1865, articolo 24 e ss. e della L. n. 865 del 1971, articolo 19 la ricorrente in via incidentale sostiene che il giudizio di responsabilita’ non potrebbe prescindere dalla legittimita’ dell’occupazione e dalla necessita’ di apposita impugnazione dei relativi provvedimenti amministrativi. La doglianza e’ infondata, in quanto (prescindendo dal rilievo che i comportamenti non interessavano l’area indicata nel provvedimento prefettizio), nella specie vengono in considerazione condotte inerenti alle modalita’ di esecuzione dei lavori dati in appalto per la realizzazione dell’opera pubblica, le quali prescindono dalla legittimita’ o meno dell’occupazione.
7 – Il quarto motivo ed il quinto motivo, con il quale si denunciano, da una parte, omessa o insufficiente motivazione circa il nesso di causalita’ fra il danno lamentato e la condotta illecita, e, dall’altra, omessa motivazione (ma, nella sostanza, omessa pronuncia) circa la domanda di restituzione della somme versate dalla Provincia in conseguenza della decisione di primo grado, in relazione alla quale, per altro, manca qualsiasi indicazione circa i tempi e le modalita’ di proposizione nel corso del giudizio di merito, rimangono assorbiti.
8 – La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, che, in diversa composizione, applichera’ i principi richiamati, provvedendo, altresi’, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione
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