Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale

sentenza 12 novembre 2014, n. 46817

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella pronunciata dal Tribunale del capoluogo siciliano, con la quale C.V. è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’articolo 40 lett. g) d.lgs. n. 504/1995, per aver detenuto olio lubrificante ottenuto da lubrificazioni clandestine, e condannato alla pena ritenuta equa.
2.1. L’imputato ha proposto avverso la menzionata decisione ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo in primo luogo la violazione di legge in relazione all’articolo 161, co. 4 cod. proc. pen. e lamentando l’erroneità del giudizio espresso dalla Corte di Appello a riguardo dell’eccezione di nullità del decreto di citazione al giudizio di secondo grado.
Ha rammentato, l’esponente, che nel corso della procedura di notificazione del menzionato decreto l’ufficiale giudiziario aveva appreso dal portiere dello stabile che il destinatario del plico si era trasferito altrove e ritiene che l’omissione di ulteriori accertamenti abbia inficiato la regolarità della successiva notifica (fatta presso il difensore) perché non dimostrato che quella nel luogo del domicilio eletto era divenuta impossibile. Ha censurato, altresì, la motivazione con la quale la Corte di Appello ha rigettato l’eccezione sollevata in proposito, anche per l’omessa valutazione della certificazione rilasciata dal predetto portiere, con la quale questi attribuiva ad un proprio errore la dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario.
2.2. Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato nonostante questo fosse prescritto al tempo della pronuncia della sentenza di secondo grado. Trattandosi di reato accertato il 10.5.2004 ed avente quale termine di prescrizione massimo quello di sette anni e sei mesi, tenuto conto delle sospensioni del predetto termine determinate da causali diverse, l’estinzione sarebbe maturata al 24.6.2013.
2.3. Con un terzo motivo si è dedotto vizio motivazionale perché la Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità del ricorrente senza tenere conto della condotta del medesimo che ne comproverebbe la buona fede (la fattura prodotta dimostrerebbe che l’olio combustibile in questione venne acquistato a prezzo di mercato) e non tenendo in considerazione che il soggetto dal quale il C. acquistò l’olio si era reso irreperibile per lungo tempo, tanto che anche la presenza in udienza quale testimone fu possibile solo ricorrendo all’ausilio della forza pubblica. Pertanto, ha concluso l’esponente, è meramente congetturale l’affermazione della Corte distrettuale per la quale il C. avrebbe avuto il tempo per interpellare il fornitore ed ottenere chiarimenti in ordine alla provenienza del combustibile.
3. Il ricorso è stato assegnato alla Terza sezione la quale, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale in merito alla disciplina applicabile all’ipotesi di impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, rilevante nell’ambito del presente procedimento ai fini della verifica della eventuale ricorrenza della causa estintiva rappresentata dalla prescrizione del reato, ha rimesso la questione alle Sezioni unite con ordinanza del 2.7.2014.
Con provvedimento del 4.8.2014 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti a questa sezione Feriale, ai sensi dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen., avendo rilevato la prossimità del termine di prescrizione – ove si opti per l’interpretazione meno favorevole all’imputato.

Considerato in diritto

4. Risulta pregiudiziale l’esame della censura che lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Il ricorrente perviene ad individuare nel 24 giugno 2013 il momento in cui sarebbe spirato il termine prescrizionale sulla base di un computo dei diversi periodi di sospensione del predetto termine che ne determina in un anno sei mesi e quattordici giorni la complessiva durata.
Egli perviene a tale risultato non tenendo conto, quali periodi di sospensione del termine di prescrizione del reato, degli intervalli temporali tra il 9 maggio ed il 27 giugno 2008 e tra il 27 novembre 2009 ed il 5 febbraio 2010, rispettivamente di quarantanove e di sessantasei giorni, perché concorrenti – quali cause dei disposti rinvii – l’adesione del difensore alla proclamata astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze e l’assenza di un teste dell’accusa; inoltre egli calcola in sessanta giorni ciascun periodo di dilazione della trattazione del processo dovuto al legittimo impedimento del difensore, quando trattasi di intervallo eccedente tale misura.
5. Orbene, in merito alla computabilità quale periodo di sospensione del termine di prescrizione dell’arco temporale corrente tra un’udienza e l’altra quando la prima sia stata rinviata tanto per l’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’organo di appartenenza che per l’impossibilità di procedere ad atto istruttorio (nella specie, per l’assenza del teste), la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che tale periodo non assume rilievo, per la predominante valenza di quest’ultima causale, la quale preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009 – dep. 28/12/2009, Delli Santi, Rv. 245823; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005 – dep. 17/11/2005, Mele, Rv. 232835). Pertanto, non erra il ricorrente allorquando non tiene conto dei rinvii dal 9.5. al 27.6.2008 e dal 27.11.2009 al 5.2.2010.
6. Per contro, e come già rilevato dalla Terza sezione, in merito alla disciplina giuridica applicabile nel caso di rinvio della trattazione del procedimento per esser stato dato rilievo al concomitante impegno professionale del difensore – e segnatamente se in tal caso operi o meno il limite legislativamente prefissato di una sospensione del termine di prescrizione del reato non superiore a sessanta giorni – si registrano due diversi orientamenti.
Secondo un primo, che trova il proprio caposaldo nella decisione in causa Errante (Sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, Rv. 242042), l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251. Ravvisandosi tra tale ipotesi e quella dell’astensione collettiva dalle udienze una medesima ratio, si rammenta che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze – che quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce impedimento in senso tecnico in quanto non discende da un’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva – non comporta l’applicazione del limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione, che pertanto resta sospeso per tutto il periodo del differimento (si vedano anche Sez. 3, n. 4071 del 17/10/2007, dep. 28/01/2008, Regine, Rv. 238544; Sez. 5, n. 44924 del 14/11/2007, Marras ed altro, Rv. 237914; Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008, Rosano, Rv. 239890; Sez. 1, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460). Allo stesso modo – si aggiunge -, il rinvio chiesto ed ottenuto per contemporaneo altro impegno professionale del difensore costituisce espressione non di un’impossibilità assoluta a partecipare all’udienza ma di una scelta del difensore stesso che, per quanto legittima, comporta il diritto al rinvio dell’udienza ma non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 159 cod. pen., e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento.
Siffatta soluzione è stata ribadita in successive decisioni (Sez. 2, n. 41269 del 03/07/2009, dep. 27/10/2009, Tatavitto, n.m.; Sez. 3, n. 13941 del 19/12/2011, dep. 12/04/2012, Scintu, n.m.). In particolare la sentenza Sez. 2, n. 17344 del 29/03/2011, Ciarlante, Rv. 250076 ha riaffermato che la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, oltre al tempo dell’impedimento, nel caso di rinvio dell’udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio dell’udienza a seguito di richiesta dell’imputato o del suo difensore, come nell’ipotesi d’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale. Mentre Sez. 6, n. 26071 del 08/06/2011, dep. 04/07/2011, S.A.M., n.m., ha ribadito l’eadem ratio rinvenibile tra il differimento dell’udienza chiesto dal difensore per l’adesione all’astensione collettiva di categoria e quello chiesto per concorrente impegno professionale, deducendone che l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale non costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159 cod. pen., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6.
L’orientamento in discorso è stato ulteriormente consolidato da Sez. 2, n. 11874 del 31 gennaio – 12 marzo 2014, Farina ed altro, n.m., e da Sez. 2, n. 2194 del 5.11.2013, Palisto, n.m., nella prima delle quali si è nuovamente affermato come vi sia “ormai univoca e condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’articolo 159, co. 1, n. 3, del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005 numero 251”. In qualche misura può reclutarsi tra le file delle decisioni convergenti sulla tesi sin qui esposta anche Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, Corsini, Rv. 248383, che sia pure incidentalmente ha affermato che “il novellato disposto dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. non può applicarsi al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste (“impedimento delle parti o dei difensori”) e, quindi, in particolare, per quanto rileva ai fini in discorso, ai rinvii disposti per adesione dei difensori all’astensione indetta dalle Camere penali o per concomitante impegno professionale del difensore” (per la prima ipotesi si vedano anche Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247142; Sez. 5, n. 44924 del 14/11/2007 – dep. 03/12/2007, Marras e altro, Rv. 237914; Sez. 3, n. 4071 del 17/10/2007 – dep. 28/01/2008, Regine, Rv. 238544; Sez. 2, n. 20574 del 12/02/2008 – dep. 22/05/2008, Rosano, Rv. 239890; Sez. 1, n. 25714 del 17/06/2008 – dep. 25/06/2008, Arena, Rv. 240460; Sez. 5, n. 33335 del 23/04/2008 – dep. 11/08/2008, Inserra, Rv. 241387; per la seconda Sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, dep. 01/12/2008, Rv. 242042).
7. L’orientamento che si contrappone a quello appena descritto può farsi risalire alle sentenze Sez. 3, n. 13766 del 06/03/2007, dep. 04/04/2007, Medico, n.m., Sez. 3, n. 17218 del 03/03/2009, dep. 23/04/2009, Girotti ed altro, n.m., le quali si pongono sulla scia dell’arresto delle Sezioni Unite Fogliani (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). Esse qualificano come legittimo impedimento il concomitante impegno professionale del difensore, a condizione che venga fornita rigorosa dimostrazione di esso secondo cadenze predeterminate: dimostrazione non solo dell’esistenza dell’impegno, ma anche delle ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento; ragioni che debbono essere correlate alla particolarità dell’attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all’impossibilità di avvalersi di un sostituto – ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. – sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire; inoltre, quando l’impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario. In presenza delle condizioni che rendono il concomitante impegno professionale un legittimo impedimento la durata dell’effetto sospensivo risulta limitata a sessanta giorni successivi alla cessazione dell’impedimento; termine oltre il quale non opera più la sospensione, con conseguente impossibilità di calcolare in essa il periodo “eccedente”.
Nel solco di tale indirizzo si segnala la sentenza Bova della Quinta Sezione (Sez. 5, n. 34835 11/07/2011, dep.26/09/2011, non massimata) che, ponendo le basi per una possibile distinzione, senza tuttavia particolari approfondimenti, tra l’ipotesi della richiesta di rinvio per adesione all’astensione collettiva dalle udienze e quella del concomitante impegno professione del difensore e, qualificato quest’ultimo come legittimo impedimento, ha ritenuto che, in siffatti casi, il periodo di sospensione non può superare i sessanta giorni (più uno, vale a dire quello del legittimo impedimento).
La IV sezione di questa Corte, dal canto suo, ha di recente affermato il principio di diritto in base al quale l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall’ordinamento con il diritto al rinvio dell’udienza, costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva, di talché l’udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez. 4, n. 10926 del 18/12/2013, La China, Rv. 258618).
Nel pervenire a tale conclusione, partendo proprio dalla sentenza Fogliani ed incrociando il percorso argomentativo già in precedenza disegnato dalle richiamate sentenze Girotti e Medico di questa Sezione, la pronuncia si è fatta carico di ricostruire la fattispecie dell’impedimento del difensore per concorrente impegno professionale, sussumendola nell’ambito dell’impedimento assoluto, dissentendo dall’opposto orientamento “che, assimilando l’impedimento giustificato dal concomitante impegno professionale in altro procedimento del difensore alla richiesta di differimento per le più varie ragioni, sia pure attinenti al miglior esercizio della difesa, finisce col porsi in contrasto con la ricostruzione d’assetto operata in sede di S.U.”. Radicando perciò il contrasto dal quale origina il quesito posto dalla Terza sezione, “se l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisca o meno un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva, con la conseguenza che, qualora ricorra la prima ipotesi, l’udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non possa comunque avere una durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.”.
8. Orbene, questa Corte ritiene maggiormente persuasiva la tesi che aderisce alle indicazioni offerte dalle S.U. in causa Fogliani.
A ben vedere, l’opposto orientamento sembra risentire del’influenza di una logica definitoria che impone di assumere ad oggetto della riflessione il tipo, finendo per passare in secondo piano la mutevolezza delle situazioni concrete e con ciò la significatività dei requisiti indicati dalle SU perché l’impegno professionale antagonista possa assurgere ad impedimento assoluto.
L’orientamento che ravvisa nell’ipotesi dell’impedimento professionale del difensore una eadem ratio rispetto all’adesione all’astensione collettiva (su tale aspetto non pare avere influenza la recente pronuncia in tema di poteri del giudice in relazione all’adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria: Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 – dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259927) coglie tale tratto comune nell’essere l’impedimento ricollegabile ad una scelta, legittima, del difensore (così, esplicitamente, la sentenza Errante). Proprio perché frutto di una libera scelta l’impedimento viene qualificato non assoluto e quindi ricondotto nell’alveo dell’ipotesi di rinvio su richiesta del difensore e non di quella del rinvio per impedimento del medesimo, risultando pacifico che tal ultima fattispecie ricorre solo in presenza di un impedimento assoluto (si veda, ad esempio, in tema di impedimento per motivi di salute, Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013 – dep. 06/11/2013, Hrvic, Rv. 257133).
Tuttavia, il concomitante impegno professionale, a seconda dei casi, può lasciare al difensore la libertà di scegliere ove essere presente; oppure può essere tale da imporre la partecipazione nell’uno e non nell’altro procedimento. Imposizione che pone il difensore in una condizione concreta di non scelta.
Sicché, a seconda che sia individuabile o meno una opzione del difensore per l’ulteriore impegno, questo rappresenta impedimento non assoluto e quindi soggiace alla disciplina prevista per il caso della richiesta di differimento della trattazione, nel senso proprio alla previsione legale rinvenibile nell’art. 159, co. 3 cod. pen.; diversamente costituisce un impedimento assoluto, così come assunto dal combinato disposto agli artt. 159, co. 3 cod. pen., 420-ter, co. 5 e 484, co. 2bis cod. proc. pen..
Non è inutile rammentare che sul difensore gravano obblighi di diligenza nell’espletamento dell’incarico che possono porlo nella stretta necessità di dare preferenza alla posizione processuale che risulta maggiormente esposta a pregiudizio in caso di mancata celebrazione del processo (si pensi alla protrazione dello stato custodiale conseguente al differimento del processo) o di assenza del difensore (si pensi all’escussione di un teste che è prevedibile non possa più farsi ove mancata nella data prevista).
D’altro canto, proprio dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati attualmente vigente – che le S.U. hanno ritenuto contenere norme di diritto oggettivo, nel senso che “rientrano nell’ambito delle norme di legge cui si riferisce l’art. 101, comma secondo, Cost., ed alle quali il giudice, proprio in forza di tale disposizione costituzionale, è sicuramente soggetto…” (Sez. U, n. 40187/2014) – si ricava l’indicazione di alcune tipologie di eventi procedimentali di speciale importanza, tanto da non essere consentita in relazione ad essi l’astensione (cfr. art. 4). Mutatis mutandis, può dirsi che la partecipazione del difensore a tali atti risulta in linea di massima necessitata, nel senso che qui rileva.
In conclusione, il Collegio ritiene di doversi conformare alla tesi per la quale il concomitante impegno professionale può assurgere ad impedimento assoluto a seconda delle evenienze; in particolare, quando circostanze specificamente accertate diano dimostrazione della non defettibilità della partecipazione del difensore al diverso procedimento, perché solo in tal modo risulta assicurata in questo l’effettività del diritto di difesa (cfr. sullo specifico punto Sez. 4, n. 1096/2014).
9. Come già affermato dalle S.U. e ribadito dalla successiva giurisprudenza, l’impedimento assoluto non è meramente riconosciuto dal giudice, perché questi è chiamato a valutare le documentate deduzioni difensive, ponderando anche le eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata. Al giudice compete di valutare quanto rappresentatogli come causale del richiesto differimento e di motivare il suo provvedimento di accoglimento o di reiezione dell’istanza secondo criteri di logicità (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992 – dep. 24/04/1992, Fogliani, Rv. 190828).
La fattispecie in parola trova nella decisione giudiziale un fattore costitutivo, poiché è solo anche in ragione dell’esito della valutazione comparativa degli interessi in gioco che l’impedimento del difensore diviene appunto assoluto; e per i particolari effetti che ne derivano essa non può rimanere inespressa.
Siffatta premessa va tenuta presente nel calare quanto sin qui osservato nel caso che occupa, perché evidenzia che ove l’interlocuzione tra la parte o il difensore ed il giudice non esponga sia la prospettazione delle condizioni in presenza delle quali può ipotizzarsi l’impedimento assoluto che la valutazione comparativa del giudice, deve ritenersi che il rinvio sia stato accordato sulla base di una mera richiesta, con i correlati effetti di disciplina.
Orbene, l’esame dei verbali del presente procedimento evidenzia che le istanze di rinvio non riferite all’adesione all’astensione collettiva dalle udienze non furono avanzate con l’indicazione delle condizioni che sostanziano il concomitante impegno professionale come impedimento assoluto e che la stessa decisione del giudice non esplicita l’avvenuto vaglio di tali condizioni e il conclusivo giudizio di ricorrenza di un impedimento assoluto. Ne consegue che i rinvii in questione vennero accordati su mera richiesta del difensore; con l’ulteriore conseguenza che ai fini del computo del termine di prescrizione, l’intero intervallo tra le udienze va computato quale periodo di sospensione del menzionato termine.
Ne risulta un complessivo periodo di sospensione tale da far maturare la prescrizione solo al 21.8.2014.
10. A questo punto può pervenirsi all’esame degli ulteriori motivi di ricorso. Essi sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
La Corte di appello ebbe ad accogliere l’eccezione difensiva che si indirizzava alla notificazione del decreto di citazione, ordinando la rinnovazione dell’atto nullo; pertanto il primo motivo muove una censura che si rivolge ad un atto già invalidato dal giudice di merito e da questi sostituito con altro.
Per ciò che concerne il terzo motivo, esso sottende la richiesta di una nuova valutazione di merito ad opera di questa Corte; richiesta che non può trovare accesso in sede di legittimità. La Corte di appello ha motivato in termini congrui e non manifestamente illogici le ragioni del giudizio di responsabilità del C. , evidenziando come il medesimo – soggetto professionalmente dedito allo smercio di parti ed accessori per autoveicoli – acquistasse e detenesse presso il proprio esercizio commerciale prodotti privi di certificazione di provenienza; risultando quindi priva di concreto ancoraggio fattuale l’ipotesi della buona fede.
11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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