Il prelievo del sangue compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria e quindi non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In questa ipotesi inoltre non assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell’interessato.
Sentenza 4 settembre 2017, n. 39881
Data udienza 29 agosto 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LORI PERLA, che conclude per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore (OMISSIS), presente, che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Ancona, in data 21 febbraio 2017, ha riformato unicamente in ordine alla sanzione amministrativa accessoria (applicazione di 8 mesi di sospensione della patente di guida, anziche’ della revoca della patente stessa), confermandola nel resto, la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Fermo il 13 aprile 2015 in relazione al reato di guida in stato d’ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente e dall’essere soggetto neopatentato (articolo 186-bis C.d.S., comma 1, lettera A, commi 3 e 4, in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera B e comma 2-bis); reato commesso in (OMISSIS).
2. Il ricorso si articola in tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo, l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla questione dell’utilizzabilita’ delle analisi del sangue effettuate sulla persona del (OMISSIS) presso il Pronto soccorso, dopo il verificarsi del sinistro nel quale fu coinvolto l’imputato, senza che gli fosse dato avviso di tale prelievo (e quindi della possibilita’ di opporsi ad esso) e della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia: contesta il ricorrente che si trattasse di un prelievo ematico effettuato nell’ambito di protocolli sanitari, deducendo che tanto non risulta comprovato da alcun elemento probatorio, non essendo stato accertato il significato del codice 91.011 apposto sulla documentazione relativa all’accertamento.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata effettuazione di analisi di secondo livello: il referto riportava una dicitura dalla quale si desumeva che il test era stato effettuato su plasma utilizzando fattore di correzione e non era valido a fini medico-legali, in quanto doveva essere verificato con test di conferma. Ora, poiche’ le prove assunte (in specie la deposizione del teste (OMISSIS) e lo schizzo riproduttivo dei luoghi) non consentono di accertare se la condotta alla guida del (OMISSIS) fosse anomala e alterata, e vi e’ difetto di elementi sintomatici dell’ebbrezza, vi e’ un deficit probatorio che i giudici di merito hanno ritenuto di colmare attraverso una motivazione incongrua.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello sul rilievo della condotta pericolosa alla guida da parte del (OMISSIS), in una zona ove vi erano diverse abitazioni, come provato dall’indicazione dei numeri civici riportati sullo schizzo planimetrico: e’ quest’ultima circostanza a formare oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale osserva che in realta’ sullo schizzo vi e’ solo l’indicazione di un passo che conduce a un’abitazione e il tratto stradale si pone al di fuori di qualsivoglia centro abitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ opportuno premettere che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reita’ a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex articolo 356 c.p.p., di talche’ non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505) ne’, in tale ipotesi, assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell’interessato (Sez. F, n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807).
Cio’ posto, l’asserto sostenuto dal ricorrente, in base al quale non vi e’ certezza che il prelievo ematico sulla sua persona fosse stato eseguito nell’ambito di normali protocolli terapeutici resta relegato al rango di mera congettura, disancorata da elementi di prova e non suffragata da alcun dato oggettivo (cfr. Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606). Di vero (vds. pag. 3 motivazione sentenza impugnata) vi e’ che il (OMISSIS) ebbe un incidente, dovuto alla perdita di controllo della sua autovettura mentre egli era alla guida; e, in conseguenza di cio’, fu immediatamente trasportato al pronto soccorso, ove venne sottoposto a una serie di esami: il prelievo ematico riguardo’ non solo la ricerca di etanolo, ma altresi’ una pluralita’ di accertamenti correlati alla diagnosi e alla cura del paziente (ricavabili dallo stesso estratto del referto allegato in copia al ricorso), dato questo ampiamente dimostrativo delle finalita’ terapeutiche nelle quali si inquadrava il prelievo.
2. E’ infondato il secondo motivo di ricorso.
La mancata effettuazione di analisi di secondo livello non inficia il dato offerto dal referto richiamato nella sentenza impugnata, dato che – in assenza di prove legali – ben puo’ essere letto ed interpretato alla stregua delle ulteriori circostanze acquisite al sapere processuale.
Nella specie, la Corte di merito evidenzia la portata sintomatica del comportamento alla guida da parte del (OMISSIS), caratterizzato dalla perdita di controllo del proprio automezzo e dal percorso seguito uscendo di strada per poi rientrarvi dopo 28 metri di scarrocciamento.
Ora, deve rilevarsi che – in modo del tutto analogo alla sentenza impugnata – viene attribuita alla condotta alla guida una valenza sintomatica dell’ebbrezza “di assoluto rilievo” anche nella stessa sentenza Sez. 4, n. 11637 dell’11/02/2016, ric. Taormina, richiamata dall’odierno ricorrente (pag. 9 ricorso), ove pure tra le doglianze vi era quella della mancata esecuzione di analisi ematiche di secondo livello (nel richiamato precedente si legge che il conducente “ebbe a perdere il controllo del veicolo, urtando il pedone in fase di attraversamento in area non distante da impianto semaforico, determinando la proiezione dello stesso a distanza di 25 metri dal punto di impatto e finendo per collidere con un palo della pubblica illuminazione”).
3. E’, infine, infondato il terzo motivo di ricorso.
La pericolosita’ della condotta di guida del (OMISSIS), in base alla quale la Corte di merito ha rigettato la richiesta di un piu’ favorevole trattamento sanzionatorio, trova riscontro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nello schizzo planimetrico richiamato dalla sentenza impugnata: l’indicazione della posizione di un numero civico (il 4960) rende evidente che la traiettoria del veicolo nel suo scarrocciamento fu molto ravvicinata a tale insediamento.
Ma, a parte tale aspetto, la Corte di merito, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamente valutabili a tal fine, si e’ attenuta all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimita’ dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante e’ soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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