Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata, o inverosimile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza
Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale penale
sentenza 1 settembre 2017, n. 39856
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava la Ca. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400 di multa ed il Gh. alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di ricettazione di alcuni telefoni cellulari provento di furto.
2. Proponeva ricorso per cassazione il difensore della Ca. che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe asserito in modo apodittico che nel fascicolo del dibattimento si trovavano i decreti con i quali il pubblico ministero avrebbe disposto l’acquisizione dei tabulati;
2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non vi sarebbe specifica motivazione sul punto nonostante il beneficio sanzionatorio fosse stato invocato con l’atto d’appello;
2.3. Entrambi i motivi proposti superano il vaglio di ammissibilità, poiché evidenziano delle criticità nel tessuto motivazionale offerto a sostegno sia dell’accertamento di responsabilità, che del trattamento sanzionatorio.
Da un lato, infatti, la sentenza impugnata non tratta specificamente il tema della concessione delle attenuanti generiche, e, dall’altro, offre una risposta evasiva alla doglianza relativa alla presenza dei decreti di autorizzazione all’acquisizione dei tabulati (pag. 3 della sentenza impugnata).
La non manifesta infondatezza delle doglianze implica la valutazione del decorso del termine massimo di prescrizione: questo, tenuto conto anche della rilevata sospensione (di mesi tre e giorni 14) risulta spirato il 24 aprile 2017.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per decorso del termine massimo di prescrizione nei riguardi della Ca..
3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del Gh., che deduceva;
3.1. vizio di motivazione: l’accertamento di responsabilità sarebbe stato basato esclusivamente sulla circostanza che una scheda intestata all’imputato era stata inserita nel telefono mobile provento di furto, senza che fosse effettuata alcuna verifica in ordine all’uso effettivo di tale scheda da parte della ricorrente; mancherebbe inoltre un adeguato scrutinio in ordine all’esistenza dell’elemento soggettivo;
Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata, o inverosimile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass. sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Rv. 248718; nello stesso senso Cass. sez. 2, n. 2804 del 05/07/1991, dep 1992, Rv. 189396);
Nel caso di specie, dal compendio motivazionale integrato delle due sentenze di merito emerge che alla prova della disponibilità del telefono era stata ricavata sia dall’inserimento della scheda del ricorrente nel telefono rubato, rilevabile dall’analisi dei tabulati, sia dall’assenza di elementi giustificativi di tale emergenza.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale resiste pertanto alle censure difensive, non presentando alcun vizio logico manifesto e decisivo, e risultando coerente sia con le emergenze processuali, che con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità;
3.2. vizio di legge e di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica: il fatto contestato, tenuto conto delle emergenze processuali, avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen. e non in quella prevista dall’art. 648 cod. pen.
Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto critica in modo aspecifico il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito senza indicare alcuna frattura logica manifesta e decisiva, né tantomeno alcuna omissione valutativa favorevole alla invocata riqualificazione.
3.3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ca. Ma. perché il reato a lei ascritto è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Gh. Ab. e condanna tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 31 agosto 2017
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